PERIODICO INFORMATIVO - 24 FEBBRAIO 2023
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CESSIONE CREDITI: CONFAPI-ANIEM A PALAZZO CHIGI E AL TAVOLO TECNICO PER GLI INTERVENTI CORRETTIVI
ATTIVITA’ ASSOCIATIVA
Lo scorso 20 febbraio si è svolto a Palazzo Chigi un incontro tra Governo e rappresentanze del mondo imprenditoriale per verificare l’impatto del recente decreto legge del Governo sul blocco della cessione dei crediti e valutare i possibili interventi correttivi.
Confapi-Aniem, nel partecipare all’incontro, dopo aver valutato soprattutto gli effetti devastanti del provvedimento sulla ricostruzione nelle aree colpite dal sisma e l’insostenibile blocco dei crediti per le piccole e medie imprese, ha avanzato le proprie proposte.
"Il blocco della cessione del credito e dello sconto in fattura continuerà a tenere fermo il mercato che sembrava fosse in ripresa anche dopo che gli enti locali avevano deciso di supportarlo acquisendo crediti edilizi. Inoltre, le conseguenze saranno negative anche per la rigenerazione delle aree interessate dal terremoto. La maggior parte degli interventi sull'edilizia privata, infatti, riguarda abitazioni che beneficiano del contributo di ricostruzione, coperto dal finanziamento dei proprietari per la parte eccedente, i cosiddetti 'accolli'. E gli accolli comportano oneri economici significativi e si riferiscono a lavori necessari, non a migliorie volontarie richieste dai proprietari".
“Comprendiamo le ragioni del Governo - ha dichiarato il Presidente di Confapi, Cristian Camisa - sicuramente questo è un provvedimento su cui era necessario intervenire. Allo stesso tempo, però, porteremo avanti con forza le istanze delle nostre aziende. Basti pensare che su 15 miliardi di crediti incagliati (secondo gli ultimi dati l’ammontare complessivo è di oltre 19 miliardi), 3 miliardi fanno riferimento alle aziende Confapi. Abbiamo presentato al Governo delle proposte costruttive. La prima - ha detto Camisa - è che quelle aziende che hanno crediti incagliati e fatto lo sconto in fattura possano portare la possibilità di detrarre i crediti da 4 a 10 anni. Ciò darà a molte la possibilità di non perdere i crediti maturati. Poi dei finanziamenti garantiti dallo Stato e la riapertura della cessione dei crediti per un periodo limitato atto ad arrivare all'eventuale cartolarizzazione o agli anticipi dell'f24. Per fare questi anticipi vorremmo che fossero fatti da società partecipate dallo Stato, quindi Enel o Eni, che hanno avuto extraprofitti in questi anni e hanno tutta la capienza necessaria”. Confapi ha richiesto, inoltre, di non applicare alcun blocco nelle aree interessate dalla ricostruzione post sisma.
Il Governo ha deciso di aperto un tavolo tecnico con il sistema delle rappresentanze imprenditoriali, della proprietà edilizia, degli istituti di credito e del commissario alla ricostruzione Guido Castelli nel tentativo espresso dallo stesso Ministro Giorgetti di trovare “una soluzione sull'intero ammontare dei crediti, ma l'urgenza ora è sullo stock di quelli che in base alle rilevazioni delle Entrate fanno riferimento alle imprese dell'edilizia. Lo sforzo che facciamo con i tavoli tecnici è come far sgonfiare questa bolla…. saranno individuate norme transitorie al fine di fornire soluzioni nel passaggio dal regime antecedente al decreto a quello attuale, tenendo conto della situazione delle imprese di piccole dimensioni e di quelle che operano nelle zone di ricostruzione post-sisma”.
Nelle prime riunioni del tavolo tecnico, tenutesi in settimana, l’ipotesi più percorribile sembra essere quella di attivare un sistema di compensazione fra i crediti bloccati e gli F24 gestiti dal sistema bancario; in questo contesto, il Governo sta verificando l’effettiva capienza fiscale residua delle banche, permettendo l’attivazione del sistema di compensazioni solo agli istituti di credito che abbiano esaurito il loro plafond fiscale per l’acquisto dei crediti.
All’esame del Governo anche la possibilità di riaprire cessioni e sconti in fattura per le aree terremotate.
NUOVO CODICE APPALTI: I PARERI DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
CONTRATTI PUBBLICI
Le Commissioni parlamentari di Camera e Senato hanno formulato i propri pareri sullo schema del nuovo Codice Appalti.
Dal Parlamento emerge anzitutto la richiesta condivisa di prevedere un periodo transitorio per l’entrata in vigore del provvedimento (che, in base al cronoprogramma del Pnrr dovrebbe essere approvato entro il prossimo 31 marzo), “in modo tale che le stazioni appaltanti e gli operatori economici abbiano a disposizione un tempo ragionevole per prendere conoscenza e adeguarsi alla nuova normativa”.
Diverse le proposte modificative contenute nei pareri, fra le quali si segnalano le seguenti:
- valorizzare i principi di concorrenza, trasparenza e massima partecipazione soprattutto negli appalti sotto soglia;
- garantire che la mancata suddivisione in lotti rappresenti un’eccezione rispetto alla modalità ordinaria di affidamento degli appalti;
- eliminare il principio della preventiva conoscibilità del metodo per l’individuazione delle offerte anomale, che rischia di determinare indebiti condizionamenti al regolare andamento delle procedure di gara;
- uniformare i metodi di rilevazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni utilizzati ai fini della predisposizione dei prezzari regionali;
- attivare il meccanismo di revisione prezzi riducendo la soglia del 5% attualmente prevista;
- ridefinire l’illecito professionale, prevedendo comunque che il mezzo di prova sia costituito quantomeno da un provvedimento giudiziario di primo grado;
- vincolare le stazioni appaltanti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici le informazioni relative alle procedure di affidamento in house;
- rivedere i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per la partecipazione dei consorzi stabili alle procedure di affidamento, anche alla luce delle criticità emerse in sede attuativa e tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali, e fissare requisiti di qualificazione minimi per l’impresa consorziata esecutrice, proporzionati ai lavori affidati e coerenti con il fine di favorire l’accesso al mercato e la crescita delle micro, piccole e medie imprese;
- reintrodurre la riduzione del 50% delle garanzie in base alle certificazioni di qualità delle imprese;
- prevedere che gli accordi quadro vengano affidati su progetto esecutivo;
- valorizzare gli elementi qualitativi dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuare criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici e reintrodurre un tetto massimo per il punteggio economico;
- adottare un “capitolato generale di appalto” unico (con utilizzo del criterio della remunerazione dei lavori “a misura”), che, con criteri chiari ed uniformi, renda il più possibile oggettive sia le regole poste a base del contratto, sia l’attività di verifica degli adempimenti dell’appaltatore;
- in relazione alle opere di urbanizzazione a scomputo, “esplicitare che la possibilità prevista per l’amministrazione di indire la gara è alternativa all’ipotesi in cui è il soggetto privato titolare del permesso di costruire ad assumere la funzione di stazione appaltante, al fine di evitare interpretazioni erronee, tali da portare a ritenere che siano sempre le amministrazioni comunali ad assumere la funzione di stazione appaltante”.
BONUS EDILIZI E OBBLIGO DI ATTESTAZIONE SOA: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
FISCO
L’Agenzia delle Entrate, sul proprio sito nell’ambito della sezione Faq, ha fornito un chiarimento sulla decorrenza dell’obbligo di qualificazione Soa per le imprese esecutrici di interventi connessi ai bonus edilizi di importo superiore a 516.000 euro.
La nuova normativa, in vigore dal 21 maggio 2022, prevede che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto/subappalto, le imprese:
- dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, dovranno dimostrare il possesso della qualificazione Soa oppure dimostrare l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una Società Organismo di Attestazione;
- dal 1° luglio 2023 dovranno essere in possesso dell’attestazione.
L’Agenzia delle Entrate precisa che per i contratti stipulati dal 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto legge che prevede tale vincolo) al 31 dicembre 2022, le imprese, ai fini della fruizione degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del DL n. 34 del 2020, possono acquisire la “condizione SOA” entro il 1° gennaio 2023, non essendo obbligatoria già dal momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto.
A decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, per i quali il contribuente beneficia delle agevolazioni fiscali sopra dette, deve essere affidata alternativamente:
- ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della certificazione Soa;
- ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della medesima certificazione.
A decorrere dal 1° luglio 2023, i medesimi lavori, devono essere affidati esclusivamente alle imprese in possesso della attestazione SOA.
CONSORZI STABILI: CONFERMA DEL CUMULO REQUISITI LIMITATO A ATTREZZATURE E ORGANICO
GIURISPRUDENZA
Il Tar Lombardia (Sentenza n.397 del 15/02/2023), confermando l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato (sez. V, n. 7360/2022), ha affermato che il cumulo alla rinfusa per i consorzi stabili è limitato ai soli requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo.
Sulla questione, come noto, esiste una disomogeneità interpretativa nell’ambito della quale è presente anche una corrente “estensiva” del cumulo; il Tribunale ha ritenuto comunque maggiormente aderente alla norma che disciplina la qualificazione dei consorzi per i lavori e coerente con il quadro sistematico legislativo la tesi “limitativa”.
In particolare, dal coordinamento del primo e del secondo comma dell’art. 47 del Codice dei Contratto, secondo i Giudici, emerge chiaramente quanto segue:
- i consorzi stabili che intendano eseguire le prestazioni “con la propria struttura” devono dimostrare il possesso in proprio dei “requisiti di idoneità tecnica e finanziaria” per l’ammissione alle procedure di affidamento, salva la facoltà di “computare cumulativamente” i soli requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera e all’organico medio annuo, quand’anche posseduti dalle “singole imprese consorziate”, ancorché non designate all’esecuzione;
- essi possono, alternativamente, affidarsi (senza che ciò costituisca subappalto) alle imprese consorziate, indicate in sede di gara, che ne risultano corresponsabili.
CONTRIBUTO ANAC TARDIVO SANABILE CON SOCCORSO ISTRUTTORIO
GIURISPRUDENZA
Il Consiglio di Stato (Sentenza n.1175 del 3 febbraio u.s.), richiamando anche un consolidato orientamento europeo, ha dichiarato sanabile il versamento tardivo della contribuzione Anac ricorrendo al soccorso istruttorio, considerando, pertanto, illegittima l’esclusione dalla gara.
Il disciplinare di gara aveva disposto “l’obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell’offerta nell’ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche”.
I Giudici, tuttavia, hanno rilevato come si tratti di un adempimento estraneo al contenuto dell’offerta e come la giurisprudenza formatasi sull’analoga fattispecie del tardivo versamento del deposito cauzionale o cauzione provvisoria consenta di sanare con il tardivo versamento.
ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO
CONVENZIONI
Aniem Lazio ha attivato un servizio per assistere e fornire consulenza alle imprese su tutte le questioni attinenti al sistema di qualificazione, con particolare riguardo alle modalità per acquisire l’attestazione Soa (prima attestazione, verifica triennale, rinnovo) e le certificazioni Iso.
Ricordiamo, peraltro, che recente legge n.51/2022 ha imposto il possesso dell’attestazione Soa anche per i lavori di importo superiore a 516.000 euro rientranti nel Superbonus e negli altri bonus edilizi: dal 1° gennaio 2023 e al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori dovrà essere affidata esclusivamente ad imprese che documenteranno l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una Soa; dal 1° luglio 2023 sarà necessario il possesso dell’attestazione Soa al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.
Per maggiori informazioni le imprese interessate possono contattare i nostri Uffici scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonando al numero 334.9767911.
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