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PERIODICO INFORMATIVO - 03 MARZO 2023

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IN GAZZETTA LA CONVERSIONE DEL D.L. MILLEPROROGHELE NUOVE MISURE PER L’EDILIZIA

EDILIZIA

Sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio è stata pubblicata la legge n.14/2023, conversione del decreto “milleproroghe”. Nel provvedimento, oltre a diverse misure riguardanti adempimenti fiscali e contabili degli enti locali, sono contenute norme che impattano sul settore dell’edilizia.

Con una modifica inserita in sede di conversione, la legge interviene sulle problematiche derivanti dall’obbligo di utilizzo del modello standard di polizza decennale introdotto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa) ed entrato in vigore il 5 novembre 2022; è stata approvata la ridefinizione del periodo transitorio per l’utilizzo del nuovo modello, chiarendo che “…le disposizioni di cui al decreto adottato ai sensi del predetto articolo 4, comma 1 -bis, non si applicano agli immobili per i quali il titolo edilizio sia stato rilasciato prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto”.  In sostanza, l’utilizzo del nuovo modello è obbligatorio per quegli immobili il cui titolo edilizio sia stato rilasciato a partire dal 5 novembre 2022.

Vengono altresì posticipati i termini per l’adeguamento antincendio di scuole e asili nido: la legge, infatti, fa slittare dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024 il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio di edifici scolastici, locali adibiti a scuola, strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale e di istruzione e formazione tecnica superiore. È stato posticipato al 31 dicembre 2024 anche il termine entro il quale gli edifici e i locali adibiti ad asilo nido devono adeguarsi alla normativa antincendio. La disposizione riguarda gli asili nido con oltre 30 persone presenti.

Viene inoltre spostato al 31 dicembre 2023 il termine concesso per la verifica di vulnerabilità sismica degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile; stesso rinvio per edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

Il provvedimento proroga anche i termini di alcuni titoli edilizi e i termini delle convenzioni di lottizzazione urbanistica. In particolare si dispone che vengono prorogati di due anni:

  • i termini di inizio e di ultimazione dei lavori (art. 15 del D.P.R. n. 380/2001- Testo unico edilizia), relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2023;
  • il termine di validità, oltre che i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione (art. 28 della L. n. 1150/1942), o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2023.

Con una modifica al “decreto semplificazioni” (all’art. 10, comma 7-ter, del DL 76/2020) viene spostato al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale devono risultare iniziate le opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti da destinare ad infrastrutture sociali, strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti, strutture e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive di quartiere ed edilizia residenziale sociale comunque denominata, realizzate da pubbliche amministrazioni, da società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici ovvero da investitori istituzionali, affinché siano sempre consentite con SCIA e purché realizzate, sotto controllo pubblico, mediante interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione.

Viene infine prorogato al 31 marzo 2023 il termine per l’invio della comunicazione all’Agenzia delle entrate sull’esercizio delle opzioni, (sconto in fattura e cessione del credito) in alternativa alla detrazione fiscale in riferimento alle spese sostenute nel 2022 per interventi edilizi.

3° DECRETO PNRR IN GAZZETTA: SEMPLIFICAZIONI E DEROGHE

LAVORI PUBBLICI

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 24 febbraio u.s. il terzo decreto legge per l’attuazione del Pnrr.

Il provvedimento contiene semplificazioni sulle procedure a monte delle gare d'appalto e ulteriori sei mesi di applicazione delle deroghe al codice dei contratti previste dal decreto Semplificazioni del 2020, arrivando dunque fino al 31 dicembre 2023 (per le altre opere la scadenza resta fissata al 30 giugno 2023). Vengono anche estese a tutte le opere del Pnrr le semplificazioni per le infrastrutture ferroviarie e di edilizia giudiziaria e penitenziaria. Si conferma altresì la possibilità di affidare gli appalti su semplice progetto di fattibilità economica, a condizione che il progetto sia sottoposto con una procedura semplificata al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Sul fronte della semplificazione, viene disposta la riduzione da 30 a 15 giorni dei termini dell’intimazione ad adempiere realizzata con i poteri sostitutivi che scattano quando un ente territoriale si rende responsabile di ritardi tali da mettere a rischio un obiettivo del Piano, si dimezzano da 60 a 30 giorni i termini per le decisioni nelle conferenze dei servizi, si fissa a 45 giorni il tempo massimo per le decisioni delle autorità di tutela di beni culturali, ambientali, paesaggistici e salute, si stabilisce che sia la Soprintendenza speciale a svolgere le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici interessati dagli interventi previsti dal Pnrr, in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggistici.

Novità anche per i lavori in vista del Giubileo. La società Giubileo 2025 potrà essere affiancata da altre stazioni appaltanti per i progetti dell’investimento “Caput Mundi”, che vale 500 milioni per 335 interventi a Roma su 283 siti. Per consentire la prima fruizione della “Città dello sport”, l’Agenzia del Demanio potrà affidare i lavori con procedura negoziata senza bando di gara. La stessa facoltà di procedere senza gara è assegnata a tutti i soggetti attuatori, d’intesa con il commissario straordinario (il sindaco), per le opere maggiori, come il Sottovia di Piazza Pia,  piazza Risorgimento, la riqualificazione dello spazio antistante la basilica di San Giovanni, la riqualificazione di Piazza dei Cinquecento ed aree adiacenti ed al completamento rinnovo armamento metropolitana linea A, indicati come essenziali e indifferibili nel Programma dettagliato del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025.  A Roma Capitale, infine, potranno andare nel 2023-2025 110 milioni dei fondi stanziati con Dpcm per “la realizzazione degli interventi connessi alle attività giubilari”.

ISTAT E EUROSTAT SU IMPATTO CESSIONE CREDITI E BONUS EDILIZI

FISCO E ECONOMIA

Secondo i dati pubblicati da Istat ed Eurostat in settimana, i bonus edilizi hanno inciso sulla spesa pubblica in maniera significativa nell’anno di avvio e sono qualificabili come crediti d’imposta pagabili.

L’impatto sulle casse pubbliche derivante dai bonus edilizi, in termini di indebitamento e di incidenza sul PIL, infatti, va computato sugli anni di avvio dei lavori agevolati, cioè in larga parte sul 2020.

Lo scorso anno, secondo l’Istat, l’indebitamento si è attestato all’8% del Pil, un miglioramento rispetto al 9% registrato nel 2021. Nel 2023 e negli anni a seguire, considerando lo stop alle cessioni e la nuova classificazione statistica, il peso sull’indebitamento dovrebbe invece essere decisamente inferiore, lasciando più spazio di manovra per eventuali altri interventi di politica economica.

L’Istat ha inoltre chiarito l’effetto Superbonus sui conti, prendendo lo spunto dalle nuove regole Eurostat e dai rilievi introdotti con la pubblicazione del Manuale sul disavanzo e sul debito pubblico. Secondo l’istituto di statistica, è mutato il trattamento contabile del Superbonus e del Bonus facciate a partire dall’anno di stima 2020. La differenza sta nella classificazione del credito, se sia cioè da considerare “pagabile” o “non pagabile”.

Il Superbonus e il Bonus Facciate, secondo l’Ista sono “pagabili”: “entrambi i crediti di imposta sono ora classificati come crediti di imposta di tipo “pagabili”, e registrati nel conto consolidato delle Amministrazioni pubbliche come spese per l’intero ammontare, ossia nel momento di sostenimento della spesa di investimento agevolata. Nelle precedenti stime, entrambe le agevolazioni erano state classificate come crediti di imposta di tipo “non pagabili” ed erano quindi registrate come minor gettito nell’anno di utilizzo del credito (quindi, come minore entrata tributaria)”.

Tale pronunciamento era fortemente atteso anche in vista dei tavoli tecnici che stanno valutando insieme al Governo i possibili correttivi al decreto legge sul blocco della cessione dei crediti. A tale riguardo nelle ultime ore, il direttore dell'agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, analizzando proprio il decreto n. 11/2023 in commissione Finanze alla Camera, ha dichiarato che “si può ragionevolmente ritenere che le rate annuali dei crediti in capo alle imprese del settore delle costruzioni, potrebbero essere assorbite dal sistema bancario e assicurativo”. Banche e assicurazioni, secondo i dati dell'Agenzia, hanno ancora a disposizione 17,4 miliardi all'anno destinati alla compensazione fiscale. 

DAL 1°MARZO AL VIA IL SISTEMA DI ALERT PER LA VERIFICA DELLA CONGRUITA’

DURC

Come già anticipato, la normativa sulla congruità della manodopera in edilizia è stata aggiornata con il D.M. n.143/2021, adottato in attuazione del Decreto Semplificazioni e sulla base di un accordo tra le parti sociali.

Il nuovo meccanismo prevede, che, dopo la presentazione della Denuncia di nuovo lavoro alle casse edili, venga generata una PEC per informare che l’opera è soggetta alla verifica di congruità della manodopera.

L’alert sarà rivolto a imprese e committenti impegnati nei cantieri che al 1° marzo 2023 risultino aperti. Per quelli conclusi entro il 28 febbraio 2023, sarà sufficiente un’autodichiarazione per ottenere la congruità della manodopera.

Per i lavori pubblici, la comunicazione è indirizzata al committente per rammentare di richiedere la attestazione di congruità della manodopera al momento dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori, prima di procedere al saldo finale, e all’impresa affidataria per sollecitare la consegna al committente della documentazione comprovante la congruità.

Per i lavori privati, la PEC ricorda all’impresa affidataria di dimostrare la congruità della manodopera prima dell’erogazione del saldo finale del committente.

Si ricorda che il Durc di congruità si applica a tutti i lavori pubblici e ai lavori privati di importo complessivo pari o superiore a 70.000 euro. Per ogni categoria di lavori, sono indicati degli indici minimi di congruità. Le casse edili e le edilcasse analizzano i dati forniti dalle imprese o dai committenti e, se conformi agli indici minimi, rilasciano il Durc di congruità.

In caso di dati contrastanti, le imprese sono invitate alla regolarizzazione entro 15 giorni. Se lo scostamento è inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, l’attestazione di congruità della manodopera per il cantiere edile può essere rilasciata se il direttore dei lavori giustifica tale scostamento. 

GOVERNO: APPROVATO DISEGNO DI LEGGE DI REVISIONE DEL SISTEMA DI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IMPRESE

Lo scorso 23 febbraio, il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge di revisione del sistema degli incentivi alle imprese.

Il provvedimento, adottato con procedura d’urgenza, delega il Governo ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti per la definizione di un quadro organico finalizzato a razionalizzare e semplificare gli incentivi e ridurre i tempi e i costi delle richieste.

Il sistema degli incentivi verrà riformato secondo criteri di programmazione pluriennale, misurabilità degli effetti, coesione sociale, economica e territoriale, valorizzazione delle donne.
 
Sarà individuato un insieme limitato e definito di modelli agevolativi, che sarà regolato da un Codice degli incentivi alle imprese e digitalizzato per garantire la semplicità delle procedure di incentivazione.

Il Governo fornisce, in particolare, i seguenti principi guida:

  • programmazione degli interventi da parte di ciascuna amministrazione e indicazione della loro estensione temporale;
  • misurabilità dell’impatto nell’ambito economico oggetto degli incentivi alle imprese, sulla base della valutazione in itinere ed ex post degli effetti ottenuti;
  • rafforzamento della coesione sociale, economica e territoriale per uno sviluppo economico armonico ed equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno;
  • valorizzazione del contributo delle donne alla crescita economica e sociale della Nazione.

CONSIGLIO DI STATO: ACCESSO ALL’OFFERTA DI UN CONCORRENTE DEVE AVERE ADEGUATA MOTIVAZIONE

GIURISPRUDENZA

Il Consiglio di Stato (Ordinanza n. 787/2023) ha stabilito che l’accesso alla documentazione integrale di gara, e quindi anche all’offerta tecnica di un concorrente, va adeguatamente motivato, potendo determinare lo svelamento di segreti di natura tecnica e commerciale; diversamente, è consentito eventualmente soltanto l’accesso parziale.

Sul punto il Consiglio ha evidenziato quanto disposto dall’art. 53 del Codice dei contratti pubblici, che prevede:

  • al comma 5, in chiave di principio generale, che sono escluse dal diritto di accesso quelle “informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali”;
  • al comma 6, in termini di eccezione rispetto al predetto principio generale, che “è consentito l’accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto”.

Inoltre il costante orientamento giurisprudenziale esclude dall’accesso quella parte dell’offerta strettamente afferente al know how del singolo concorrente, vale a dire l’insieme del “saper fare” costituito, in particolare, dalle competenze e dalle esperienze maturate nel tempo che consentono, al concorrente medesimo, di essere altamente competitivo nel mercato di riferimento.

ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO

CONVENZIONI

Aniem Lazio ha attivato un servizio per assistere e fornire consulenza alle imprese su tutte le questioni attinenti al sistema di qualificazione, con particolare riguardo alle modalità per acquisire l’attestazione Soa (prima attestazione, verifica triennale, rinnovo) e le certificazioni Iso.

Ricordiamo, peraltro, che recente legge n.51/2022 ha imposto il possesso dell’attestazione Soa anche per i lavori di importo superiore a 516.000 euro rientranti nel Superbonus e negli altri bonus edilizi: dal 1° gennaio 2023 e al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori dovrà essere affidata esclusivamente ad imprese che documenteranno l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una Soa; dal 1° luglio 2023 sarà necessario il possesso dell’attestazione Soa al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.

Per maggiori informazioni le imprese interessate possono contattare i nostri Uffici scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonando al numero 334.9767911.

 

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La digitalizzazione dell’industria non è una trasformazione per pochi eletti. Anche le piccole e medie imprese, con tutte le difficoltà del caso, si sono messe in marcia e ora un’indagine svolta per il ministero dello Sviluppo economico dalla società Met, in vista della prossima Relazione annuale del garante Pmi, parla di una prima inversione di tendenza: quasi una su tre utilizza tecnologie 4.0 o ha in programma di farlo.  Fonte

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