
PERIODICO INFORMATIVO - 21 MARZO 2025
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ANAC: PROCEDURE DI GARA TROPPO LENTE
CONTRATTI PUBBLICI
Con un comunicato dello scorso 11 marzo, l’Anac ha denunciato il persistere di tempi troppo lunghi per l’espletamento delle procedure di gara, tempi che non sono compatibili con le previsioni normative introdotte nel Codice Appalti e con gli impegni europei assunti nell’ambito del Pnrr.
L’Autorità, dopo aver evidenziato tale criticità, ha ricordato quanto previsto dall’Allegato I.3 dello stesso Codice che impone termini perentori per la conclusione delle procedure, differenziati in base alla tipologia di procedura, che decorrono dalla pubblicazione del bando e si chiudono con l’aggiudicazione.
Si precisa altresì “che il decreto correttivo ha attribuito notevole importanza all’efficienza decisionale delle stazioni appaltanti qualificate, disponendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, le stesse sono tenute a monitorare, con cadenza semestrale, la propria efficienza nello svolgimento delle procedure di affidamento attraverso una verifica del tempo medio intercorrente tra il termine fissato per la presentazione delle offerte e la data di stipula del contratto. In particolare, all’articolo 11, comma 4-bis, dell’allegato II.4 del codice è previsto che, nel caso in cui il tempo medio rilevato sia superiore a centosessanta giorni, le stazioni appaltanti devono comunicare tempestivamente all’ANAC un piano di riorganizzazione contenente le misure e gli obiettivi temporali per ridurre le tempistiche di affidamento. Il successivo comma 4-ter, prevede che la mancata comunicazione del piano di riorganizzazione o la mancata adozione delle misure proposte costituiscono gravi violazioni punibili ai sensi dell’articolo 63, comma 11, del codice (sanzioni e sospensione qualificazione). Inoltre, è prevista la possibilità di beneficiare di requisiti premiali, in occasione della revisione della qualificazione, per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate che dimostrino di aver contenuto i tempi medi di affidamento entro i centoquindici giorni”.
Il piano europeo, inoltre, impone, entro il 31 dicembre 2025, di ridurre tale tempistica a 115 giorni per i contratti sopra soglia e il mancato raggiungimento dell’obiettivo “rischia di pregiudicare il mantenimento degli impegni assunti nell’ambito del PNRR, con grave danno economico per il Paese”. Nel comunicato, pertanto, “si richiamano le stazioni appaltanti al rispetto del principio della massima tempestività”; dovrebbero seguire i richiami ai singoli Rup responsabili dei ritardi.
ANAC: INDICAZIONE AI RUP SUL CCNL DA APPLICARE
CONTRATTI PUBBLICI
L’Anac, con il recente parere n.75/2025, è intervenuta sulla corretta applicazione delle disposizioni normative relative all’individuazione del CCNL nelle gare di appalto previste, in particolare, dall’allegato I.01 del nuovo Codice Appalti.
Il caso specifico riguardava un appalto nel settore servizi per il quale l’Autorità ha ritenuto che l’indicazione del CCNL Multiservizi si ponesse in contrasto con le previsioni dell’art. 11 e dell’art. 2 dell’Allegato I.01 del Codice.
Il richiamato art. 2 dispone, in particolare, che i Rup debbano valutare “la stretta connessione dell’ambito di applicazione del contratto collettivo rispetto alle prestazioni oggetto dell’appalto o della concessione, da eseguire anche in maniera prevalente”. Conseguentemente, i Rup devono identificare l’attività da eseguire e individuare il relativo CCNL applicabile tenendo conto del “criterio della maggiore rappresentatività comparativa sul piano nazionale delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro”.
Ai fini dell’individuazione della maggior rappresentatività, il Rup dovrà fare riferimento:
- a) alle tabelle ministeriali ovvero “ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale presi a riferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro”;
- b) in assenza delle tabelle ministeriali, il Rup dovrà richiedere “al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di indicare, sulla base delle informazioni disponibili, il contratto collettivo di lavoro stipulato tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale applicabile alle prestazioni oggetto dell’appalto o della concessione”.
Si ricorda che l’art. 3, comma 2 dell’Allegato I.01 dispone che “per gli appalti relativi al settore dell’edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018” (Contratti Ance, Artigiani e Confapi Aniem).
SUBAPPALTO E SUPERSPECIALISTICHE SOTTO IL 10%: IL PARERE DEL MIT
CONTRATTI PUBBLICI
Un parere del Mit (n.3214 del 27 febbraio) si è pronunciato sulla possibilità di subappaltare opere appartenenti a una categoria specialistica, non indicata in fase di gara, di importo inferiore al 10%.
Il quesito specifico è stato il seguente:
Un contratto di appalto di lavori, è stato aggiudicato considerando una categoria prevalente ed unica (es. OG3) e non sono state indicate categorie SIOS (es. OS21) pur presenti nei lavori, in quanto di importo minore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto che, dunque, sono confluite nella categoria prevalente. Si chiede se sia corretto autorizzare un subappalto di tali lavorazioni scorporabili (effettivamente presenti nei lavori ma non esplicitate come tali in sede di gara ai fini della qualificazione), ad imprese qualificate nella cat. OS21, con incidenza di tale subappalto sulla quota subappaltabile della categoria OG3. Si ritiene che diversamente operando, ossia pretendendo che la lavorazione sia eseguita da impresa in possesso della categoria OG3 (unica categoria), verrebbe meno la logica della qualificazione e della corrispondenza tra la lavorazione e l'esecutore qualificato per realizzarla. In caso affermativo, si chiede anche se sia corretto emettere il CEL in cat. OS21”.
Nel caso in esame, in sostanza, l’appalto è stato aggiudicato considerando un’unica categoria prevalente (OG3 – Opere stradali) senza evidenziare in gara la categoria specialistica (OS21 – Opere strutturali speciali), in quanto le lavorazioni relative a questa categoria erano di importo inferiore al 10% dell’importo complessivo dell’appalto e, come tale, ai fini della qualificazione, sono state inglobate nella OG3.
Nella risposta del Ministero si precisa che il progettista “deve indicare tutte le lavorazioni, siano essere superiori e/o inferiori al 10%, con corrispondente categoria SOA. Se poi alcune di dette lavorazioni sono di importo inferiore al 10% dell'importo dei lavori, ai fini della qualificazione per la partecipazione alla gara verranno comprese nella categoria prevalente, restando valevoli, in sede di esecuzione, per la qualificazione in sede di esecuzione, per esempio in caso di subappalto. Resta ferma la corrispondenza tra quanto indicato in sede progettuale, di gara, esecutiva e il CEL. Se quindi nel vostro caso concreto sia in sede progettuale, che di gara è stata indicata solo la categoria OG3, ora vi dovrà essere corrispondenza in fase esecutiva e di CEL, senza poter ora evidenziare altre categorie”.
Se in gara è stata dichiarata solo la cat. OG3, non sarà quindi possibile evidenziare successivamente la categoria OS21 in fase di esecuzione o nel CEL. Il MIT non esclude espressamente la possibilità del subappalto, ma esprime la necessità di mantenere coerenza tra progettazione e esecuzione: in fase di esecuzione non dovrebbero emergere categorie non indicate in sede di gara.
LA NORMATIVA APPLICABILE AGLI APPALTI PNRR
CONTRATTI PUBBLICI
Il Mit (parere n.3160 del 27 febbraio u.s.) ha confermato che “a decorrere dal 1° luglio 2024, le regole della qualificazione del nuovo Codice si applicano anche agli appalti PNRR/PNC”.
Per tali appalti era stato previsto “un regime temporaneo di qualificazione ad hoc per le stazioni appaltanti, con l’intento di favorire il processo di aggregazione delle amministrazioni aggiudicatrici e, dunque, la tempestività degli affidamenti”; il regime temporaneo -precisa il Mit -deve ritenersi superato e sono vigenti le disposizioni del Codice Appalti che consentono alla stazione appaltante non qualificata di procedere direttamente per importi di lavori inferiori ai 500mila euro.
Un altro parere del Mit (n.3224/2025) riguarda l’obbligo normativo (allegato II.3, art. 1, comma 2 del Codice Appalti) sulla parità di genere per gli appalti Pnrr e la sua eventuale applicazione anche ai subappaltatori. Il Mit ha ritenuto che “la verifica da parte della stazione appaltante non debba estendersi ai soggetti intervenuti nell'appalto dopo la fase di gara”.
APPROVATA LEGGE QUADRO RICOSTRUZIONE POST CALAMITA’
RICOSTRUZIONE
Lo scorso 12 marzo è stata definitivamente approvata dal Senato la Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità.
Il provvedimento si propone di definire una disciplina organica nella ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali o da eventi distruttivi causati dall’uomo, disciplinando tutte le fasi successive allo stato di emergenza.
Per gli edifici privati si prevede l’erogazione di contributi economici con criteri precisi per garantire che i fondi vengano assegnati agli aventi diritto: il proprietario dell’immobile danneggiato dovrà presentare domanda al Comune, allegando una relazione tecnica asseverata che dimostri il collegamento diretto tra i danni subiti e l’evento calamitoso. Seguirà la verifica da parte del Commissario Straordinario per la ricostruzione e l’attribuzione delle risorse. La ricostruzione dovrà essere improntata al rispetto dell’efficienza energetica, della sicurezza sismica e della compatibilità ambientale.
La legge dispone che “per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito loro rivolto dal Commissario straordinario alla ricostruzione. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento della superficie complessiva dell'intero edificio” Decorso inutilmente il termine indicato, i comuni si sostituiscono ai proprietari che non hanno aderito al consorzio.
Per gli immobili pubblici e sui beni culturali, i soggetti attuatori sono le Regioni, il Ministero della cultura, il Ministero delle infrastrutture, l'Agenzia del demanio, le diocesi, le università; si prevede il ricorso a una centrale di committenza che si avvarrà di enti specializzati quali Consip e Invitalia.
La legge dispone anche lo stanziamento di fondi a piccole e medie imprese, che possono usufruire di sgravi fiscali e agevolazioni per la ricostruzione dei loro stabilimenti, e un anticipo del 30% del risarcimento sui danni subiti per le aziende che hanno stipulato una polizza catastrofale.
Ai fini dell’anticipazione “il soggetto che ha stipulato una polizza assicurativa per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all’esercizio dell’attività di impresa …. e ubicati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione, può chiedere l’immediata liquidazione del danno subito a causa dei medesimi eventi, nel limite del 30% per cento, come stimato da perizia asseverata da tecnico abilitato. La richiesta è inviata all’impresa assicurativa nel termine di novanta giorni dall’evento, anche in deroga ai termini previsti dal contratto”.
Da segnalare, infine, che l’Anac (Delibera n. 84 del 25 febbraio u.s.) ha approvato un documento di buone prassi per i commissari straordinari e i soggetti attuatori che operano nel contesto di interventi emergenziali.
Nella delibera, in particolare, vengono evidenziate le problematiche connesse alla scelta dei commissari di gara, quali, ad esempio, la scelta tra soggetti esterni all’amministrazione in assenza di adeguata motivazione, la valutazione dei conflitti d’interesse e dei requisiti di professionalità, la proposta di nomina dei commissari di gara in assenza di autorizzazione, la questione dei dipendenti preposti alle procedure di gara risultati coinvolti in procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.
DECRETO RIFIUTI INERTI: IL 15 MARZO SCADE IL TERMINE PER ADEGUARSI ALLE NUOVE NORME
AMBIENTE
Termina il prossimo 25 marzo il periodo utile per l’adeguamento al nuovo Decreto Inerti n.124/2024 che stabilisce i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuti per i materiali inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione.
Entro la suddetta data le imprese devono aver aggiornato le comunicazioni effettuate (art. 216 del D.lgs. n. 152 del 2006 - Procedura Semplificata) e inviato un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa.
Successivamente a tali procedure le imprese dovranno rispettare i criteri contenuti nel Decreto.
Il Decreto prevede una fase di monitoraggio di 24 mesi per valutare l’impatto delle novità introdotte e l’introduzione di eventuali correttivi.
BONUS EDILIZI: DOCUMENTO APPROVATO DALL’VIII COMMISSIONE
FISCO
L’VIII Commissione Ambiente della Camera, lo scorso 19 marzo, ha approvato all’unanimità un documento relativo all’impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia. Al fine di semplificare e razionalizzare la disciplina legislativa, viene auspicata l’elaborazione di un testo unico, un alleggerimento degli adempimenti a carico degli utenti finali e una maggiore attenzione alla qualificazione delle imprese. Di seguito i punti salienti del documento.
- Superbonus – Gli incentivi hanno contribuito molto alla riduzione delle emissioni. Tuttavia, non sono mancate critiche ad alcune misure ad esempio il superbonus 110 per cento. Questa misura ha riguardato solo il 3% degli edifici e la riduzione di CO2 ottenuta è costata circa 10 volte il valore di riferimento sul mercato ETS. È emerso, inoltre, che i benefici ambientali del superbonus ripagherebbero i costi finanziari in circa quaranta anni.
- Impatto ambientale – È stato analizzato l’impatto ambientale degli incentivi, tra cui il conto termico. È stata evidenziata la necessità di riformare i sistemi di incentivazioni per rendere più sostenibile l’investimento in temini economici ed ecologici. In particolare, si dovrebbe tenere maggiormente conto dell’impatto sulla finanza pubblica.
- PNIEC e detrazioni – Il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima ha evidenziato che si debba intervenire sulle detrazioni, in modo che si affronti il tema delle opere di riqualificazione degli edifici residenziali esistenti e superando la frammentazione delle varie detrazioni. La riforma dovrà avere una durata decennale con una rimodulazione dei benefici a favore di performance generali raggiunte dall’edificio.
- Riduzione delle emissioni – Ci sono degli obiettivi europei per la riduzione delle emissioni del 55% entro il 2030. Pertanto, in Italia sarà necessaria una diminuzione di almeno il 30% delle emissioni nel periodo 2021-2030 con un contributo da parte del settore civile. Infatti, la nuova direttiva sulla prestazione energetica in edilizia, che dovrebbe essere attuata entro il 29 maggio 2026, richiede di intervenire su una serie di edifici residenziali ancora rientranti nelle classi energetici con oneri eccessivi senza incentivi adeguati. Per tale ragione, sarà necessario intervenire sul nuovo quadro finanziario pluriennale europeo per definire adeguate misure di sostegno.
- Revisione degli incentivi in materia edilizia – È stato evidenziato che bisogna delineare un quadro stabile di incentivi per evitare distorsioni, garantire sostenibilità ed evitare sovrapposizioni. Gli incentivi dovrebbero essere modulati considerando la povertà energetica e l’efficienza degli edifici e dovrebbero essere mirati agli obiettivi climatici e di decarbonizzazione. Infine, andrebbe promossa una riconfigurazione su scala urbana, incentivando comunità energetiche, rinnovabili e infrastrutture per la mobilità sostenibile. Bisogna garantire interventi di qualità con tecnologie innovative ed ecosostenibili e dare maggiore attenzione alla riduzione del rischio sismico, integrando valutazioni strutturali con gli incentivi energetici. È cruciale migliorare l’efficienza degli edifici pubblici e sociali, rivedendo il conto termico e monitorando i fondi del PNRR. Occorre qualificare le imprese edilizie per garantire lavori sicuri e trasparenti, e prevedere un monitoraggio periodico degli incentivi per ottimizzare la spesa e accelerare la transizione energetica.
BANDO ISI INAIL: DAL 14 APRILE VIA ALLE DOMANDE
SICUREZZA
Le domande di presentazione del bando ISI INAIL 2024/2025 potranno essere inviate dal 14 aprile al 30 maggio 2025.
Il bando prevede 600 milioni di euro a fondo perduto (90 dei quali destinati al settore agricolo) per la realizzazione di progetti volti a migliorare le condizioni di lavoro e prevenire gli infortuni. I contributi possono coprire fino al 65% delle spese ammissibili, per un massimo di 130.000 euro per progetto. I finanziamenti sono suddivisi in cinque assi di intervento, tra i quali la riduzione dei rischi tecno patici, l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, la bonifica da amianto.
Sono escluse dal bando le aziende che hanno già partecipato ed ottenuto il contributo sul Bando INAIL 2021, 2022, 2023.
MANCATA DICHIARAZIONE SUBAPPALTO NON COMPORTA ESCLUSIONE
GIURISPRUDENZA
Il Consiglio di Stato (Sent. n. 1959 del 10 marzo u.s.) ha affermato che la mancata dichiarazione di subappalto in fase di esecuzione dei lavori non può comportare l’esclusione dalla gara che scatta solo se l'impresa non dimostra di possedere in proprio i requisiti per l'esecuzione dell'affidamento.
Il disciplinare di gara stabiliva che “I concorrenti che intendono fare ricorso al subappalto devono darne indicazione in sede di DGUE. Diversamente, non sarà possibile autorizzare in fase di esecuzione dell’Appalto eventuali istanze di subappalto”.
Secondo il Consiglio di Stato la violazione delle formalità da seguire nella dichiarazione relativa al subappalto, comporta il divieto di subappaltare e non certamente l’estromissione del concorrente dalla gara.
Non essendo stato dimostrato il mancato possesso in capo all’impresa aggiudicataria dei requisiti di qualificazione necessari, il suo ricorso è stato accolto.
SERVIZIO CONFAPI ANIEM LAZIO - FARE APPALTI
Confapi Aniem Lazio, in collaborazione con “Fare Appalti”, offre alle imprese associate il servizio gratuito attraverso il quale è possibile acquisire quotidianamente l’aggiornamento sugli affidamenti di lavori, servizi e forniture e, in particolare:
Per procedere all'attivazione occorre compilare il modulo contenente i dati anagrafici dell’azienda e le categorie d’interesse (per il settore lavori) accedendo al seguente link: https://www.fareappalti.it/confapi-lazio-attivazione-convenzione/ Successivamente, l’azienda riceverà le credenziali che potrà utilizzare per accedere al servizio collegandosi al seguente indirizzo: |
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