PERIODICO INFORMATIVO - 17 FEBBRAIO 2023
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CONFAPI-ANIEM LAZIO: CONTESTATO IL BANDO ACEA PER LA MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE
ATTIVITA’ ASSOCIATIVA
Nei giorni scorsi, Confapi e Aniem Lazio hanno contestato il bando di Acea S.p.a. relativo all’affidamento in accordo quadro dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idriche e fognarie (3 lotti per un valore complessivo di 45 milioni).
Nel disciplinare di gara risultano presenti requisiti e criteri di valutazione tali da non garantire un regime di effettiva apertura del mercato e di corretta concorrenzialità fra gli operatori economici: in particolare, è stato evidenziato, come costituisca un elemento preclusivo, sproporzionato e contrario ai principi di diritto finalizzati a garantire la massima partecipazione, l’attribuzione di un massimo di 12 punti per l’esecuzione pregressa di lavori specialistici “nel triennio 2020-2022 per conto di aziende di gestione del sistema idrico integrato”.
Ciò si traduce nel consentire l’accesso alla procedura ad un numero ristrettissimo di aziende, decidendo di limitare la possibilità di concorrere, di fatto, ai soli operatori che già si sono aggiudicati appalti similari nell’ultimo triennio e stanno già lavorando per ACEA.
Nella nota inviata all’Azienda è stato sottolineato come l’incidenza così preponderante attribuita ai lavori analoghi specialistici sia tanto più inaccettabile considerati l’insieme dei criteri tecnici che già appaiono fortemente selettivi: modalità di esecuzione, struttura organizzativa, rating di sostenibilità, esperienza dei responsabile di commessa e perfino il numero complessivo di subappaltatori e/o noli a caldo che tende a penalizzare ed a limitare la libera organizzazione imprenditoriale, in spregio a principi e norme che dovrebbero essere ormai ampiamenti acquisiti nella contrattualistica pubblica.
L’Associazione ha pertanto sollecitato l’ente appaltante a sospendere la procedura in questione e a ridefinire criteri e requisiti che consentano lo svolgimento di procedure effettivamente aperte e concorrenziali.
NUOVO DECRETO DEL GOVERNO: STOP ALLA CESSIONE DEI CREDITI E ALLO SCONTO IN FATTURA PER I NUOVI INTERVENTI
FISCO
È stato già pubblicato in Gazzetta il decreto legge 16 febbraio 2023 n. 11 contenente “misure urgenti in materia di cessione dei crediti”.
Il decreto, di soli 3 articoli, prevede che le Pubbliche Amministrazioni non possano più accettare crediti edilizi derivanti da bonus fiscali e dispone la fine della possibilità di fruire dei bonus edilizi attraverso la cessione del credito e lo sconto in fattura, lasciando, di fatto, aperta la sola possibilità della detrazione fiscale. Sono fatti salvi gli interventi per i quali è stata già presentata la Cila e quelli di demolizione e costruzione per i quali è stata già presentata istanza di titolo edilizio.
Il decreto riguarda tutte le cessioni relative alle diverse tipologie di bonus edilizi: superbonus, ecobonus, bonus ristrutturazioni, facciate, sisma bonus, barriere architettoniche.
Il Governo ha motivato la scelta con la necessità di intervenire urgentemente su una situazione “fuori controllo a tutela di imprese, cittadini e banche”. Si tratta di un meccanismo che, secondo il Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti ha generato “potenzialità negative sull'incremento del debito pubblico. Interveniamo sulla cessione dei crediti d'imposta che ammontano direi a 110 miliardi, questo è l'ordine di grandezza che deve essere gestito, l'obiettivo è dare la possibilità di gestirlo”.
Il provvedimento ridefinisce anche i confini della responsabilità solidale dei cessionari dei crediti. In particolare, la norma prevede che “ferme le ipotesi di dolo, il concorso nella violazione che …. determina la responsabilità in solido del fornitore … è in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che dimostrano di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso” della documentazione che include, tra le altre cose, titolo edilizio, “documentazione fotografica o video, su file geolocalizzato con firma digitale del direttore dei lavori, dalla quale consti l'effettività delle opere realizzate, visura catastale ante operam dell'immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento”.
Il mancato possesso della documentazione non sarà, tuttavia, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario che potrà fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.
Sull’ente impositore graverà l’onere della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale.
DECRETO “MILLEPROROGHE”: PROROGA AL 31 MARZO PER LE COMUNICAZIONI SU CESSIONE CREDITO E SCONTO IN FATTURA
FISCO
Il Senato ha dato il via libera alla conversione in legge del D.L. Milleproroghe; il testo passa ora all’esame della Camera dove dovrà essere definitivamente approvato entro il prossimo 27 febbraio, termine che di fatto non rende possibili ulteriori modifiche che comporterebbero un nuovo passaggio al Senato.
Nel provvedimento è inserita la proroga dei termini per comunicare all’Agenzia delle Entrate la scelta dello sconto in fattura o della cessione del credito per i lavori agevolati con il superbonus e gli altri bonus edilizi e la proroga dei termini entro cui gli amministratori di condominio devono inviare all’Agenzia delle Entrate i dati dei lavori sulle parti comuni.
Per entrambi gli adempimenti, il nuovo termine per l’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate è stato fissato al 31 marzo.
NUOVO CODICE: LE MODIFICHE AL SISTEMA DI ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE
CONTRATTI PUBBLICI
Tra le modifiche contenute nel nuovo Codice Appalti, ancora all’esame del Parlamento, si segnala la disciplina dell’esclusione automatica delle offerte anomale negli appalti sotto soglia.
L’art. 54, a differenza del Codice vigente, prevede che l’esclusione automatica sia espressamente prevista negli atti di gara e che le stazioni appaltanti indichino il metodo prescelto tra quelli contenuti in un allegato della Legge: “Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall’articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque….. le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l’individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell’allegato II.”
In sostanza, per gli appalti sotto soglia, l’applicazione del criterio di esclusione automatica dovrebbe essere preventivamente indicato dalle stazioni appaltanti.
Inoltre, dovrebbe coincidere con uno dei tre metodi indicati nell’Allegato 2:
- Quello attualmente applicato (art. 97, commi 2 e 2 bis, del Codice);
- Calcolo di una prima soglia di anomalia (con “taglio delle ali” e scarti) e applicazione successiva del c.d. secondo prezzo: una volta pervenute le offerte, la stazione appaltante procede al calcolo della soglia di anomalia (con taglio delle ali) ed esclude tutte le offerte che presentino sconti superiori a tale soglia. Successivamente, per le offerte individuate come “non-anomale”, la stazione appaltante ordina i relativi sconti dal maggiore al minore;
- La stazione appaltante deve indicare nel bando di gara lo “sconto di riferimento”, percentuale della base d’asta rispetto alla quale le imprese formulano i loro sconti e che rappresenta l’indicazione della soglia di anomalia, al netto di una componente che sarà determinata in base alle offerte ricevute.
AL VIA LE GARANZIE SACE PER LE IMPRESE EDILI CON CREDITI PROVENIENTI DAL SUPERBONUS
ECONOMIA
Diventa operativo lo strumento previsto dal Decreto Aiuti-quater con il quale la società Sace S.p.a. può concedere garanzie in favore di banche e altri soggetti abilitati al credito a favore delle imprese edili contraddistinte dai codici Ateco 41 (costruzioni di edifici) e 43 (lavori di costruzione specializzati), che realizzano o hanno realizzato interventi rientranti nel superbonus e vantano crediti fiscali maturati prima del 25 novembre 2022.
Le linee di credito accordate dalle banche e garantite da Sace (gruppo finanziario controllato dal Mef), potranno essere utilizzate per finanziare i costi relativi a nuovi investimenti, capitale circolante, costi del personale, canoni di locazione o affitto di ramo di azienda, in linea con quanto previsto dal Decreto Aiuti Quater.
L'importo del finanziamento non potrà superare il livello maggiore tra il 15% del fatturato annuo totale medio dell'impresa beneficiaria relativo agli ultimi tre esercizi conclusi o il 50% dei costi sostenuti dall'impresa per fonti energetiche nell’anno precedente la richiesta di finanziamento.
L’ACCESSO ALLA “NUOVA SABATINI” PER L’ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI
ECONOMIA
La Legge di Bilancio 2023 ha rifinanziato con ulteriori 150 milioni la “Nuova Sabatini”, l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per sostenere le imprese nell’acquisto di beni strumentali (macchinari, attrezzature, tecnologie digitali, ecc.).
Al riguardo è stato attivato il sito all’indirizzo https://benistrumentali.dgiai.gov.it.
A partire dal 1° gennaio 2023, le domande di agevolazione devono essere compilate, pena l’improcedibilità delle stesse, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella sezione “Gestione nuove domande” della stessa piattaforma informatica dedicata alla misura.
In caso di richieste di integrazioni da parte degli intermediari finanziari convenzionati su domande antecedenti al 1° gennaio 2023, le imprese devono apportare dette modifiche sulla precedente versione del modulo di domanda, ferma restando la validità della data originaria di trasmissione della domanda a mezzo PEC allo stesso intermediario finanziario.
Sui tempi della misura, limitatamente alle iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di dodici mesi per l’ultimazione degli investimenti è prorogato per ulteriori 6 mesi.
INAIL: PUBBLICATE LE DATE DEL BANDO ISI 2022
SICUREZZA
Facendo seguito a quanto già comunicato in Aniem Lazio News del 3 febbraio u.s., si informa che l’Inail ha pubblicato sul proprio sito le date di apertura e chiusura della procedura informatica relativa alla presentazione delle domande del bando ISI 2022.
Le suddette domande potranno essere compilate dal 2 maggio al 16 giugno 2023.
Si ricorda che quest’anno il Bando per la sicurezza usufruisce di uno stanziamento di oltre 333 milioni di euro e che per ogni progetto ammesso, il contributo Inail erogato potrà coprire massimo il 65% delle spese sostenute fino a un massimo di 130.000 euro.
CONSIGLIO DI STATO: NO A MODIFICHE DEL RAGGRUPPAMENTO SE IMPRESA PERDE I REQUISITI SOA
GIURISPRUDENZA
Il Consiglio di Stato (Sentenza n.434/2023), confermando il pronunciamento del Tar Campania, ha riaffermato l’immodificabilità del raggruppamento d’imprese anche nel caso una delle imprese abbia perso i requisiti di qualificazione certificati dall’attestazione Soa. Tale ipotesi, infatti, non rientra tra quelle tassative previste dal Codice dei Contratti (art. 48, commi 17, 18 e 19 ter): fallimento, liquidazione coatta, morte o interdizione della mandataria/mandante ovvero esigenze riorganizzative del raggruppamento.
Il ricorso del raggruppamento tendeva a garantire la qualificazione attraverso l’apporto delle altre mandanti; a supporto della richiesta, veniva richiamata una precedente pronuncia del Consiglio di Stato (n. 2 del 25 gennaio 2022) nella quale sembrava ammettersi la modifica del raggruppamento anche in fase di gara.
La sentenza del Consiglio di Stato dei giorni scorsi ha tuttavia evidenziato che la pronuncia del 2022 si riferiva ai "requisiti di partecipazione" (art. 80 del Codice) e non ai "requisiti di qualificazione" (art. 84). Quest’ultima fattispecie non rientra tra le eccezioni al principio di immodificabilità soggettiva dei raggruppamenti.
AVVALIMENTO CERTIFICAZIONE QUALITA’: AUSILIARIA DEVE METTERE A DISPOSIZONE LINTERA ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
GIURISPRUDENZA
Il Consiglio di Stato (Sentenza n.502/2023) ha precisato che, qualora oggetto di avvalimento sia la certificazione di qualità, è indispensabile che l'impresa ausiliaria metta a disposizione dell'impresa ausiliata tutta la propria organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente considerate, le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità.
Tale certificazione, infatti, è un requisito “inscindibile” nel senso che la medesima organizzazione aziendale non può essere contemporaneamente utilizzata dall'ausiliata e messa a disposizione dell'ausiliaria. L'avvalimento deve essere effettivo e non fittizio, non potendosi ammettere il c.d. “prestito” della sola certificazione di qualità quale mero documento e senza quel minimo d'apparato dell'ausiliaria atta a dar senso al prestito stesso, a seconda dei casi i mezzi, il personale, il know how, le prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti.
Occorre pertanto che il requisito di ammissione dimostrato dall'impresa partecipante mediante l'avvalimento rassicuri la stazione appaltante circa l'affidabilità della futura offerta allo stesso modo in cui ciò avverrebbe se il requisito fosse posseduto in via diretta dalla partecipante alla gara.
ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO
CONVENZIONI
Aniem Lazio ha attivato un servizio per assistere e fornire consulenza alle imprese su tutte le questioni attinenti al sistema di qualificazione, con particolare riguardo alle modalità per acquisire l’attestazione Soa (prima attestazione, verifica triennale, rinnovo) e le certificazioni Iso.
Ricordiamo, peraltro, che recente legge n.51/2022 ha imposto il possesso dell’attestazione Soa anche per i lavori di importo superiore a 516.000 euro rientranti nel Superbonus e negli altri bonus edilizi: dal 1° gennaio 2023 e al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori dovrà essere affidata esclusivamente ad imprese che documenteranno l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una Soa; dal 1° luglio 2023 sarà necessario il possesso dell’attestazione Soa al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.
Per maggiori informazioni le imprese interessate possono contattare i nostri Uffici scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonando al numero 334.9767911.
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