PERIODICO INFORMATIVO - 20 GENNAIO 2023
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LA NUOVA DIRETTIVA UE SULL’EFFICIENZA ENERGETICA
RIQUALIFICAZIONE IMMOBILIARE
Una direttiva europea sull’efficientamento energetico si appresta a introdurre nuovi standard minimi negli immobili, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica sulla base della classificazione a scala che va una dalla A (più efficiente) alla G (meno efficiente): l’intento ambizioso è di arrivare a zero emissioni nel 2050, con un passaggio alla classe E entro il 2030 e alla classe D entro il 2033. Sarebbero esentati gli immobili qualificati “di interesse storico” (nel caso dell’Italia quelli sottoposto a tutela dalle norme sui beni culturali) e gli immobili indipendenti di superficie inferiore ai 50 mq.
Sulla proposta di direttiva sono stati presentati circa 1500 emendamenti; il testo approderà in Commissione ambiente del Parlamento europeo all’inizio di febbraio.
E’ evidente l’impatto che avrebbe la nuova direttiva sul patrimonio immobiliare italiano: l’ultimo monitoraggio Enea sugli attestati di prestazione energetica (Ape) emessi nel 2020, ha evidenziato che ben il 75,4% degli attestati si riferisce a immobili ricadenti nelle classi E, F, G. La classe G, peraltro, costituisce oltre un terzo (35,3%) degli attestati. Nel solo settore residenziale le categorie più energivore (E, F, G) coprono il 75% dell’intero parco immobiliare.
Per gli edifici non residenziali gli obiettivi sono fissati rispettivamente al 2027 e al 2030. Dopo l’approvazione in commissione (probabilmente il 9 febbraio) il testo sarà votato in assemblea plenaria (a marzo) e poi essere negoziato con il Consiglio Ue.
Il Governo italiano, pur d’accordo sugli obiettivi perseguiti dal provvedimento, ne contesta la mancanza di flessibilità e la tempistica imposta agli Stati preannunciando una forte opposizione.
Nel corso di un’interrogazione parlamentare, il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, ha assicurato che il Governo adotterà “tutte le iniziative necessarie affinché il testo finale della direttiva contenga delle previsioni che siano compatibili con la peculiarità del patrimonio edilizio italiano e che consentano una sua graduale riqualificazione contribuendo ad incrementarne il valore”. Il costo delle ristrutturazioni, inoltre, "dovrà essere mitigato da un quadro di incentivi”.
Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), Gilberto Pichetto, infine, ha dichiarato che “sarà il governo italiano e nessun altro a decidere tempi e modi per rendere sostenibile il patrimonio immobiliare del nostro Paese”.
LE MISURE FISCALI PER L’EDILIZIA NELLA LEGGE DI BILANCIO 2023. IN GAZZETTA LE NUOVE MISURE SULLA CESSIONE DEL CREDITO
FISCO
La Legge di Bilancio 2023 introduce alcune modifiche sul fisco relativo al settore delle costruzioni, intervenendo su aliquote, importi, procedure e scadenze. Di seguito si propone un riepilogo delle misure più significative.
Superbonus: Si passa dal 110% al 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 relative ad interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche, su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione. L’aliquota scenderà al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.
Resta salva l’aliquota al 110% anche nel 2023 per alcune situazioni specifiche: delibere condominiali approvate entro il 18 novembre 2022 e comunicazione di inizio lavori asseverata presentata entro il 31 dicembre 2022, delibere approvate tra il 19 novembre e il 24 novembre e Cilas presentata entro il 25 novembre 2022, edifici composti da 2 a 4 unità con Cilas presentata entro il 25 novembre 2022, ricostruzione rientranti all’interno del “cratere sismico”, demolizione e ricostruzione degli edifici, con istanza di acquisizione del titolo abilitativo presentata entro il 31 dicembre 2022, ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale con CILAS presentata entro il 25 novembre 2022, interventi realizzati dalle ONLUS sulle strutture socio-sanitarie, fino al 2025.
Sismabonus: Resta valido fino a tutto il 2024 per interventi di messa in sicurezza statica di edifici in zone ad alto rischio sismico, con percentuali di detrazione variabili (a seconda del tipo di intervento effettuato) tra il 50% e l’85% delle spese sostenute.
Ecobonus: Per gli interventi finalizzati a migliorare il livello di efficienza energetica, il bonus con aliquota base di detrazione al 65% è confermato fino al 2024: isolamento involucro opaco <25% della superficie, sostituzione finestre e infissi, sostituzione della vecchia caldaia per riscaldamento e ACS, installazione delle termovalvole e building automation. L’aliquota scende al 50% in caso di installazione di tende da sole e altri elementi oscuranti. Anche per i condomini l’ecobonus resta in vigore fino al termine del 2024 con detrazione pari al 70% o al 75% (in base al livello degli interventi e al miglioramento della relativa prestazione energetica) e con un limite di spesa massimo di 40.000 euro a immobile.
Bonus Iva case green: viene prevista la detrazione del 50% dell’IVA per l’acquisto di immobili a destinazione residenziale, di classe energetica A o B (attestata tramite APE), ceduti direttamente dalle imprese costruttrici, senza intermediari. L’agevolazione è relativa all’IVA pagata per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.
Bonus ristrutturazioni: Anche in questo caso resta valido fino al termine del 2024 e riguarda lavori di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria negli edifici singoli e manutenzione ordinaria nei condomini, restauro e risanamento conservativo, con aliquota della detrazione pari al 50% della spesa sostenuta fino all’importo massimo di 96.000 euro. Sono quindi esclusi dal bonus tutti gli immobili a uso uffici, negozi, industrie.
Barriere architettoniche: l’agevolazione per gli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche, introdotta con la Legge di Bilancio 2022, rimane valida fino al 31/12/2025, con aliquota del 75%. La detrazione può essere utilizzata per la realizzazione di interventi in edifici esistenti, compresi gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari, o sostituzione di impianti esistenti non adeguati.
I massimali di spesa sono pari a:
- 50.000 euro per edifici unifamiliari o per unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari, rispetto ai quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Bonus verde: confermato fino al termine del 2024, comprende gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, tra cui recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi, coperture a verde, giardini pensili. La percentuale di detrazione è pari al 36%, con limite di spesa massimo di 5.000 euro.
Si segnala, infine, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio u.s. della legge n.6/2023 (conversione del d.l. Aiuti – quater) che contiene le preannunciate norme sulla cessione del credito e sul ruolo di SACE.
Si prevede, in particolare, la possibilità di utilizzare i crediti presenti in piattaforma entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, spalmandoli in 10 anni anziché 5 e la facoltà di aumentare a 3 (invece di 2) le cessioni al sistema bancario.
L'art. 9, comma 4-quater, stabilisce, inoltre, che la società SACE S.p.A. possa concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, strumentali a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese rientranti nelle categorie contraddistinte dai codici ATECO 41 e 43, che hanno realizzato interventi di superbonus.
Confermata integralmente, infine, la rimodulazione del superbonus al 90% con il sistema di eccezioni già previsto dalla Legge di Bilancio 2023.
ANAC CRITICA SU UTILIZZO DISTORTO DEGLI ACCORDI QUADRO ANAS
CONTRATTI PUBBLICI
Con una recente delibera (n.629 del 20 dicembre), l’Anac è intervenuta su una gara di Anas per l’affidamento di lavori di manutenzione stradale in Abruzzo, attraverso Accordo Quadro della durata di tre anni per un importo complessivo di 80 milioni.
Uno dei lotti, in particolare, il lotto IV, di importo complessivo pari a 10 milioni, veniva affidato con un ribasso del 38,897%. La gara è stata aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per il quale erano stati previsti, sul totale di 100 punti disponibili, 30 punti per il prezzo e 70 punti per la componente qualitativa da assegnare secondo appositi sotto criteri.
L’Anac, esaminate anche le criticità e ritardi nella fase esecutiva, ha fortemente criticato l’utilizzo distorto dell’accordo quadro, soprattutto in relazione alle carenze progettuali. Secondo l’Autorità le problematiche emerse discendono “da una non corretta applicazione dell’istituto dell’accordo quadro”. In particolare, è stato rilevato il frequente erroneo utilizzo di bandi di gara sprovvisti di progetti adeguati che vengono forniti successivamente nell’ambito dei contratti applicativi.
“Gli interventi di manutenzione ordinaria spesso presentano quei caratteri di ripetitività per i quali l’utilizzo dell’accordo quadro appare un utile strumento, tuttavia, anche il tal caso, sussiste la necessità che le prestazioni da svolgersi siano chiaramente identificate negli atti di gara per garantire il rispetto dei principi di concorrenza e al fine di consentire all’appaltatore di formulare un’offerta seria e consapevole, come confermato dalla giurisprudenza amministrativa”.
Tale carenza determina evidenti difficoltà nella possibilità di presentare un’offerta ponderata. L’Anac sottolinea, al riguardo, come “molte delle prove offerte dall’impresa in sede di gara – la quale ha l’obbligo contrattuale di eseguirle - consistono in rilievi e accertamenti sulle strutture oggetto di intervento atti ad individuare nel dettaglio lo stato di degrado delle stesse, informazioni che invero andrebbero acquisite prima di effettuare la gara d’appalto essendo finalizzate alla redazione di un progetto esecutivo che indichi, con la maggiore accuratezza possibile, la qualità dei materiali da utilizzare per gli interventi e le modalità esecutive degli stessi. Non può escludersi al riguardo che l’assenza di una completa progettazione esecutiva possa aver indotto l’impresa a formulare un’offerta non coerente con il reale impegno lavorativo che si è poi chiaramente manifestato in corso d’opera, ciò considerando anche il forte ribasso offerto dalla stessa in sede di gara pari al 38,897%”.
Tali criticità, tuttavia, non giustificano – secondo l’Autorità - il comportamento dell’impresa che, tra gli obblighi di diligenza, ha anche quello di esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente pubblico.
COMPENSAZIONE PREZZI: LE DOMANDE DEGLI ENTI APPALTANTI PER ACCEDERE AL FONDO E IL CHIARIMENTO DEL CONSIGLIO DI STATO
CONTRATTI PUBBLICI
Come previsto deal Decreto Aiuti (art. 26, comma 4, DL 50/2022 convertito con Legge n.91/2022), a partire dal 2 gennaio u.s. e fino al 31 gennaio p.v. le stazioni appaltanti possono presentare domanda per accedere ai Fondi per fronteggiare agli aumenti dei prezzi dei materiali, relativi a lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022, di opere aggiudicate sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021.
Per le opere prioritarie (finanziate, in tutto o in parte, dal PNRR, dal Fondo complementare o che hanno visto la nomina di un Commissario Straordinario) l’accesso al Fondo, è consentito alle stazioni appaltanti per la quota di SAL non coperta da:
- 50% delle somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, se non destinate ad altri impegni contrattuali già assunti, nonché eventuali ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento;
- ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa utilizzazione secondo le norme vigenti;
- somme relative ad altri interventi ultimati, per i quali siano stati eseguiti i collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione.
Le richieste di accesso al Fondo sono presentate dalle stazioni appaltanti attraverso l’apposita piattaforma entro il 31 gennaio 2023. Le risorse per le compensazioni vengono riconosciute dal Ministero Infrastrutture entro 30 giorni dalla scadenza della presentazione dell’istanza (2 marzo 2023) e accreditate alle stazioni appaltanti entro i successivi 30 giorni (1° aprile per quanto riguarda la seconda finestra di accesso).
Qualora le richieste di acceso al Fondo risultino superiori alla dotazione prevista, le risorse verranno ripartire in misura proporzionale.
Per le opere non prioritarie il Fondo è dotato, per il 2023, di 550 milioni di euro, ripartito tra “piccola impresa” (34%), “media impresa” (33%) e “grande impresa” (33%), secondo i requisiti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010.
L’accesso al Fondo è consentito alle stazioni appaltanti (utilizzando l’apposita piattaforma) per la quota di SAL, eseguiti dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022, alle medesime condizioni previste per le opere prioritarie. Il Ministero delle infrastrutture assegna le risorse a ciascuno degli enti in funzione dell’importo complessivo degli stati di avanzamento lavori, ripartiti per piccola, media e grande impresa.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese gli enti assegnano il contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo all’impresa mandataria, che provvede ad attribuire le risorse alle imprese facenti parte del raggruppamento in base ad accordi intercorsi tra le stesse imprese.
Le risorse assegnate agli enti sono pubblicate sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Si ricorda che attualmente sono in fase di pagamento ancora le compensazioni relative al II° semestre 2021.
Sullo stesso tema, si segnala altresì la recente sentenza del Consiglio di Stato (n.278 del 9 gennaio 2023) relativa a lavori eseguiti nel 2008 e disciplinata pertanto dall’art. 133, del Dlgs. n.163/2006 (Codice Contratti vigente in quel periodo) e dal D.L. n.162/2008.
I Giudici hanno precisato che il calcolo per l’eventuale compensazione non va deve essere fatto sulla base di una comparazione astratta, ma tenendo conto dei costi realmente sostenuti dall’impresa. Il Consiglio di Stato, infatti, ha ribadito che la norma relativa alla compensazione dei prezzi, è intesa non a riconoscere una sorta di finanziamento a fondo perduto, come sarebbe se la compensazione venisse riconosciuta a prescindere da un pregiudizio concreto subito dall’appaltatore, ma a ristorare quest’ultimo da perdite effettivamente subite. In questo senso, è solo l’impresa interessata a poter sapere quale sia la documentazione idonea a sostenere la propria richiesta.
Non spetta quindi al Rup richiedere la documentazione, ma è l'operatore economico che deve dimostrare, con fatture o altri mezzi idonei, di avere “effettivamente speso” in misura maggiore rispetto a quanto preventivato con l'offerta.
CONSIGLIO DI STATO: “INCREMENTO DEL QUINTO” ANCHE PER I RAGGRUPPAMENTI MISTI
GIURISPRUDENZA
Lo scorso 13 gennaio, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si è pronunciato sull’ammissibilità del c.d. incremento del quinto in caso di raggruppamento misto.
I Giudici hanno dichiarato che “la disposizione dell’art. 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, laddove prevede, per il raggruppamento c.d. orizzontale, che l’incremento premiale del quinto si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara, si applica anche, per il raggruppamento c.d. misto, alle imprese del singolo sub-raggruppamento orizzontale per l’importo dei lavori della categoria prevalente o della categoria scorporata a base di gara”.
La norma richiamata non fa alcun riferimento esplicito ai raggruppamenti cc.dd. “misti”, forma di associazione verticale al cui interno sono presenti – in ragione della eterogeneità dei lavori oggetto dell’affidamento, in cui vengono in rilievo una pluralità di diverse categorie di lavorazioni oltre alla prevalente – sub-raggruppamenti orizzontali.
Ciò nonostante, dopo un ampio approfondimento del quadro normativo, i Giudici hanno ritenuto che interpretazione restrittiva di questo beneficio costituirebbe per il raggruppamento misto una limitazione ed uno sbarramento sproporzionati rispetto alla finalità di tutelare la pubblica amministrazione da una eccessiva frammentazione di imprese e requisiti. Pertanto, anche in linea con un orientamento dell’Anac, il Consiglio di Stato ritiene che l’incremento del quinto vada riferito ai singoli importi della categoria prevalente e delle altre categorie scorporabili e sia applicabile anche ai raggruppamenti misti.
ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO
CONVENZIONI
Aniem Lazio ha attivato un servizio per assistere e fornire consulenza alle imprese su tutte le questioni attinenti al sistema di qualificazione, con particolare riguardo alle modalità per acquisire l’attestazione Soa (prima attestazione, verifica triennale, rinnovo) e le certificazioni Iso.
Ricordiamo, peraltro, che recente legge n.51/2022 ha imposto il possesso dell’attestazione Soa anche per i lavori di importo superiore a 516.000 euro rientranti nel Superbonus e negli altri bonus edilizi: dal 1° gennaio 2023 e al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori dovrà essere affidata esclusivamente ad imprese che documenteranno l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una Soa; dal 1° luglio 2023 sarà necessario il possesso dell’attestazione Soa al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.
Per maggiori informazioni le imprese interessate possono contattare i nostri Uffici scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonando al numero 334.9767911.
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