Indennità una tantum
per i lavoratori dipendenti,
per pensionati e altre
categorie di soggetti
(artt. 18 e 19, D.L. n. 144/2022)
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Viene prevista l'erogazione di una ulteriore indennità una tantum di 150 euro nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022 a favore di: - lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti indicati nei punti successivi. L'indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS. L'indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro. L'indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. Nel mese di novembre 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità è compensato, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'INPS; - soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1º ottobre 2022 e con reddito personale assoggettabile ad IRPEF, per l'anno 2021, non superiore a 20.000 euro, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali. Dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata; - lavoratori domestici già beneficiari dell'indennità di cui all'art. 32 comma 8 del D.L. n. 50/2022 (decreto Aiuti), che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto in esame (24 settembre 2022); - coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 le prestazioni di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL) previste dagli artt. 1 e 15 del D.Lgs. n. 22/2015; - coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui all'art. 32, legge n. 264/1949; - titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 cod. proc. civ., dottorandi e assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022) e sono iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, c. 26, legge n. 335/1995. L'indennità è corrisposta esclusivamente ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021; - soggetti beneficiari delle indennità per i lavoratori stagionali, turismo e spettacolo previste dall'art. 10, c. da 1 a 9, D.L. n. 41/2021 e dell'art. 42, D.L. n. 73/2021; - collaboratori sportivi come individuati dall'art. 32, comma 12, secondo periodo, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, come modificato dall'art 22, comma 2, del D.L. agosto 2022, n. 115; - lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021; - lavoratori iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021; - lavoratori autonomi occasionali nell'anno 2021 con accredito di almeno un contributo mensile alla Gestione separata; - incaricati alle vendite a domicilio, con reddito, nell'anno 2021, derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022) alla Gestione separata; - nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza. Le prestazioni degli artt. 18 e 19, D.L. n. 144/2022 non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una sola volta.
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Sostegno del reddito per
i lavoratori autonomi
(art. 20, D.L. n. 144/2022)
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Viene prevista una indennità aggiuntiva di 150 euro per i lavoratori autonomi e i professionisti con redditi 2021 inferiori ai 20.000 euro. In particolare, l'indennità di 200 euro di cui all'art. 33, D.L n. 50/2022 (decreto Aiuti) viene incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d'imposta 2021, i lavoratori autonomi/professionisti abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. Lo stanziamento della misura è incrementato di 412,5 milioni di euro per l'anno 2022.
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Norme in materia
di delocalizzazione o cessione
di attività di imprese
non vertenti in situazione
di crisi (art. 37, D.L. n. 144/2022)
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Il decreto Aiuti-ter interviene sulle disposizioni anti delocalizzazioni della legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 224 e ss., legge n. 234/2021), prevedendo la restituzione delle sovvenzioni, dei contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici percepiti nei 10 anni antecedenti l'avvio della procedura di licenziamento collettivo, in proporzione alla percentuale di riduzione del personale, per i datori di lavoro che all'esito della procedura cessino definitivamente l'attività produttiva o una parte significativa della stessa, anche per effetto di delocalizzazioni, con contestuale riduzione di personale superiore al 40% di quello impiegato mediamente nell'ultimo anno, a livello nazionale o locale ovvero nel reparto oggetto della delocalizzazione o chiusura. Il debitore non potrà, inoltre, più essere destinatario di ulteriori sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili fino a quando non avrà proceduto alla restituzione in parola. È prevista la riscossione coattiva delle somme dovute mediante ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999. Con la modifica dell'art. 1, comma 235, della legge n. 234/2021, si prevede, inoltre, che in caso di mancata sottoscrizione del piano da parte delle organizzazioni sindacali, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo per il finanziamento della NASpI di cui all'art. 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92, innalzato del 500 per 100 (la disposizione prevede attualmente un aumento del 50%). In caso di sottoscrizione del piano il datore di lavoro comunica mensilmente lo stato di attuazione, dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei risultati delle azioni intraprese. Viene poi abrogato il comma 236 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 che prevedeva l'inapplicabilità della procedura di coinvolgimento sindacale prevista dall'art. 4, commi 5 e 6, della legge n. 223/1991 in caso di mancata sottoscrizione, decorsi novanta giorni dalla comunicazione, dell'accordo sindacale di cui al comma 231. I licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi intimati in mancanza della comunicazione o prima dello scadere del termine di 180 giorni ovvero del minor termine entro il quale è sottoscritto il piano sono nulli. Si allungano infine i tempi di discussione del piano che da 30 giorni vengono portati a 120 giorni dalla presentazione. Viene inserito il nuovo comma 237-bis che fa salve le previsioni di maggior favore per i lavoratori previste dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs n. 81/2015. Le disposizioni del decreto Aiuti-ter si applicano anche alle procedure avviate antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto in esame (24 settembre 2022) e non già concluse.
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