Decreto Trasparenza - chiarimenti
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 19 del 20 settembre 2022, fornisce prime indicazioni interpretative su alcuni aspetti degli obblighi informativi introdotti dal D.Lgs. n. 104 del 27 giugno 2022 (c.d. decreto Trasparenza) di attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea.
Il D.Lgs. n. 104/2022 (c.d. decreto Trasparenza) ha recepito nell'ordinamento interno la direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea con l'obiettivo innalzare i livelli di tutela dei lavoratori, mediante la previsione di una dettagliata serie di informazioni che devono essere rese al lavoratore al momento dell'instaurazione del rapporto, in maniera tale che quest'ultimo sia informato dei diritti e doveri che ne conseguono in relazione agli aspetti principali del contratto, nonché mediante la previsione di prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro.
Il Ministero precisa che il datore di lavoro e` tenuto a fornire al lavoratore le informazioni di base, potendo rinviare per le informazioni di maggior dettaglio al contratto collettivoo ai documenti aziendali che devono essere consegnati o messi a disposizione del lavoratore secondo le prassi aziendali.
L'obbligo informativo, tuttavia, 'astratto richiamo delle norme di legge che regolano gli istituti oggetto dell'informativa, bensì attraverso la comunicazione di come tali istituti, nel concreto, si atteggiano, nei limiti consentiti dalla legge, nel rapporto tra le parti, anche attraverso il richiamo della contrattazione collettiva.
Il Ministero analizza singoli aspetti del decreto legislativo che meritano un primo approccio interpretativo.
Congedi (art. 1, c. 1, lett. l), D.Lgs. n. 152/1997) |
L'obbligo di informazione per il datore di lavoro riguarda solo quelle astensioni espressamente qualificate dal legislatore come "congedo". |
Retribuzione(art. 1, c. 1, lett. n), D.Lgs. n. 152/1997) |
Il datore ha l'obbligo di indicare tutte quelle componenti della retribuzione di cui sia oggettivamente possibile la determinazione al momento dell'assunzione, secondo la disciplina di legge e di contratto collettivo. |
Orario di lavoro programmato (art. 1, c. 1, lett. o), D.Lgs. n. 152/1997) |
Le informazioni devono riguardare, più che la generale disciplina legale, i riferimenti al contratto collettivo nazionale e agli eventuali accordi aziendali che regolano il tema dell'orario nel luogo di lavoro. |
Previdenza e assistenza (art. 1, c. 1, lett. r), D.Lgs. n. 152/1997) |
Il datore di lavoro deve fornire informazioni anche alla luce della specificità della contrattazione collettiva applicabile al rapporto, rappresentando al lavoratore ad es. la possibilità di aderire a fondi di previdenza integrativa aziendali o settoriali. |
Modalità di comunicazione degli obblighi informativi (art. 4, c. 2, lett. r), D.Lgs. n. 104/2022) |
E' da ritenersi ammessa la possibilità di comunicazione dell'informazione in modalità informatica. |
Ulteriori obblighi informativi in caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati (art. 1-bis, D.Lgs. n. 152/1997) |
Il decreto ha regolato due distinte ipotesi per gli aspetti informativi, qualora il datore di lavoro utilizzi sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati che sono: |
Durata massima del periodo di prova (art. 7, D.Lgs. n. 104/2022) |
La durata massima del periodo di prova è pari a sei mesi, termine che può essere ridotto dai contratti collettivi, come definiti dall'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015. |
Cumulo di impieghi (art. 8, D.Lgs. n. 104/2022) |
E' vietato al datore di lavoro di impedire al lavoratore di svolgere in parallelo un altro rapporto di lavoro, se quest'ultimo ha luogo in orario al di fuori della programmazione dell'attività lavorativa concordata o di riservargli - per tale motivo - un trattamento meno favorevole. Le uniche condizioni che consentono al datore di lavoro di "limitare o negare al lavoratore lo svolgimento di un altro e diverso rapporto di lavoro" sussistono allorché: |
Formazione obbligatoria (art. 11, D.Lgs. n. 104/2022) |
La formazione obbligatoria deve essere garantita gratuitamente a tutti i lavoratori, va considerata come orario di lavoro e, ove possibile, deve essere svolta durante lo stesso. La disposizione, tuttavia, non si applica alla formazione professionale e alla formazione per ottenere o mantenere una qualifica professionale, salvo che il datore di lavoro non sia tenuto a fornirla per legge o in base al contratto individuale o collettivo. |