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Decreto aiuti bis convertito

Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2022

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2022, n. 221 la Legge di conversione, con modificazioni, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115 (c.d. decreto Aiuti-bis) recante "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali".

La legge è in vigore dal 22 settembre 2022.

Sono previste una serie di misure in materia di energia, politiche sociali e industriali per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale, anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive. In particolare, in materia lavoro, in sede di conversione è stata disposta la proroga al31 dicembre 2022 del diritto al lavoro agile per lavoratori fragili e genitori di figli minori di 14 anni e la proroga al 31 dicembre 2022 dello smart working semplificato.

Riguardo alle politiche sociali, confermate le seguenti misure:

  • l'innalzamento del tetto dei fringe benefit esentasse a 600 euro;
  • la riduzione del cuneo fiscale in favore dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1º luglio 2022 al 31 dicembre 2022, inclusa la tredicesima;
  • l'anticipo al 1º ottobre 2022 della rivalutazione delle pensioni;
  • l'estensione del "bonus 200 euro" a lavoratori attualmente non coperti e il rifinanziamento per 100 milioni di euro nel 2022 del Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi.

    Si riportano di seguito le misure previste in materia lavoro dal decreto in seguito alle modifiche introdotte in sede di conversione.

Misure fiscali per il welfare aziendale (art. 12)

In materia di welfare aziendale viene innalzato, con effetto retroattivo per l'anno 2022, il tetto dei fringe benefit esentasse da 258,23 euro a 600 euro che potranno essere utilizzati anche per pagare le bollette di acqua, energia elettrica e gas.

Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (art. 20)

Per i periodi di paga dal 1º luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresi la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti con esclusione dei rapporti di lavoro domestico (di cui all'art. 1, comma 121, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, c.d. Legge di Bilancio 2022), è incrementato di 1,2 punti percentuali. In considerazione dell'eccezionalità della misura, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Anticipo della rivalutazione delle pensioni all'ultimo trimestre 2022 e modifiche al limite di impignorabilità delle pensioni (art. 21-bis)

Per contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per il 2022 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale, si prevede l'anticipazione al 1º novembre 2022 del conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2021 (di cui all'art, 24, comma 5, della L. 28 febbraio 1986, n. 41). Inoltre, nelle more dell'applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 con decorrenza 1º gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, inclusa la tredicesima mensilità, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente a tali mensilità, di 2 punti percentuali.

Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma dell'art. 545, cod. proc. civ. nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Estensione ad altre categorie di lavoratori dell'indennità una tantum di cui agli artt. 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (art. 22)

L'indennità una tantum di 200 euro per i lavoratori dipendenti introdotta dall'art. 31 del D.L. n. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti) è riconosciuta anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti non hanno beneficiato dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 234/2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022), poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS. L'indennità eè riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell'indennità di cui al comma 1 dell'articolo 31 e di cui all'articolo 32 del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS fino alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti.

L'indennità prevista dall'art. 32, comma 1, del D.L. n. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti) è estesa in favore dei soggetti beneficiari di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il 1º luglio 2022 (anziché entro il 30 giugno 2022).

L'indennità di 200 euro di cui all'art. 32 del D.L. n. 50/2022 è erogata dall'INPS anche ai dottorandi e assegnisti di ricerca con contratti attivi alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022 e iscritti alla Gestione separata.

Inoltre, l'indennità di 200 euro di cui all'art. 32, comma 12, del D.L. n. 50/2022 è riconosciuta anche in favore dei collaboratori sportivi, che siano stati beneficiari di almeno una delle indennità previste dall'art. 96 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020; dall'art. 98 del D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020; dall'art. 12 del D.L. 104/2020, convertito in L. n. 126/2020; dall'art. 17, comma 1, e 17 bis, comma 3, del D.L n. 137/2020, convertito in L. n. 176/2020, dall'art. 10, commi 10-15, del D.L. n. 41/2021, convertito in L. n. 69/2021; dall'art. 44 del D.L. n. 73/2021, convertito in L. n. 106/2021.

Rifinanziamento Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi (art. 23)

Viene rifinanziato il Fondo per l'indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, con una dotazione finanziaria di 600 milioni di euro per l'anno 2022 (in precedenza era di 500 milioni di euro).

Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14 e proroga del lavoro agile per i lavoratori del settore privato (artt. 23-bis e 25-bis)

E' prorogato al 31 dicembre 2022:

- il diritto allo smart working per i lavoratori fragili e per i genitori di figli minori di 14 anni;

- lo smart working semplificato, ossia la possibilità per i datori di lavoro del settore privato di ricorrere al lavoro agile anche in assenza di accordi individuali.

 

 

 

 

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