PERIODICO INFORMATIVO - 19 MAGGIO 2023
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ANAC: I BANDI NON POSSONO FAVORIRE IMPRESE LOCALI
CONTRATTI PUBBLICI
Una nota dell’Anac inviata il 12 maggio u.s. alla Regione Valle D’Aosta ribadisce il divieto di inserire nei bandi di gara clausole "territoriali" finalizzate a favorire le imprese con sede legale nel territorio nel quale si realizza l'appalto.
Nello specifico, l’ente territoriale aveva pubblicato un avviso concernente una selezione di operatori economici da invitare ad una procedura negoziata (gara per il restauro di dipinti da 2,5 milioni) nel quale si evidenziava che, laddove il numero delle imprese manifestanti interesse fosse stato superiore a 10, venivano fissati criteri che avrebbero tenuto conto della “diversa dislocazione territoriale”. In particolare, si stabiliva che “5 operatori economici sarebbero stati selezionati esclusivamente tra le imprese aventi sedi legali nel territorio della Regione Valle d’Aosta ed altri 5 selezionati tra le imprese aventi sedi legali nel resto dell’Italia e dell’Unione Europea”.
La Regione si era basata su una norma derogatoria del “Decreto Semplificazioni” (D.L. n.76/2020) che, tenuto conto della natura emergenziale che caratterizzava la fase pandemica, consentiva di esperire la procedura negoziata senza bando “previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate”.
Ma, secondo l’Autorità, trattandosi di norma a carattere derogatorio, deve intendersi come una “restrizione finalizzata all'esigenza di limitare al minimo indispensabile gli spostamenti nel periodo emergenziale”. Diviene, quindi, “essenziale la motivazione della scelta discrezionale operata della stazione appaltante al fine di rendere ripercorribili le ragioni che la hanno portata a scegliere un ambito territoriale piuttosto che un altro, giustificando tali scelte sulla base di criteri predeterminati quali il valore dell’appalto, il luogo di esecuzione del contratto, le caratteristiche del lavoro da affidare, l’incidenza dei costi organizzativi legati alla distanza dal luogo di esecuzione”.
In via generale, l’Anac ha rilevato che “il rischio della concentrazione territoriale degli inviti - e dunque della chiusura del mercato in contrasto con i principi comunitari di parità di trattamento e di non discriminazione ……- comporta che il criterio della diversa dislocazione territoriale non possa essere strumentalmente utilizzato al solo fine di favorire le imprese del territorio. Infatti introducendo limitazioni di tipo territoriale [potrebbero] prodursi gli stessi effetti discriminatori che con consolidato orientamento, la giurisprudenza e l'ANAC censurano in quanto lesivi dei principi di uguaglianza, non discriminazione, parità di trattamento e concorrenza”.
L'utilizzo del solo criterio formale della sede legale è risultato quindi immotivato e tale da configurare profili di anomalia e non conformità alla normativa vigente.
ANAC: NO AL CUMULO ALLA RINFUSA DEI REQUISITI PER I CONSORZI STABILI NEI BENI CULTURALI
CONTRATTI PUBBLICI
Una delibera Anac del 3 maggio u.s. precisa che i consorzi stabili non possono utilizzare il cumulo alla rinfusa dei requisiti nel settore dei beni culturali sulla base di quanto affermato dall’art.146 del D.Lgs n.50/2016.
La qualificazione per l’esecuzione di lavori in tale specifico ambito può essere utilizzata soltanto dal soggetto che ha eseguito quei lavori, con la conseguenza che, in caso di partecipazione di un consorzio stabile, a prescindere dalle attestazioni del consorzio, la qualificazione richiesta deve essere posseduta dall’impresa designata per l’esecuzione del contratto.
Nel caso specifico preso in esame dall’Anac, il Consorzio aggiudicatario aveva espresso la volontà di fare eseguire al Consorzio stesso, con propria struttura e qualificazione SOA, le prestazioni rientranti nella categoria OG2 (le uniche per le quali non si può applicare il cumulo alla rinfusa), limitando l’attività della consorziata designata alle prestazioni rientranti nella categoria OG11.Il Consorzio aggiudicatario possedeva in proprio entrambe le categorie richieste dal bando (OG11 e OG2), mentre la consorziata designata risultava priva delle qualificazione anche nella categoria OG11. L’Anac ha dovuto pertanto stabilire se la qualificazione del Consorzio stabile (anche per la OG11) poteva legittimare l’esecuzione di prestazioni da parte di una impresa consorziata del tutto priva di qualificazione.
L’Anac ha anzitutto ribadito il divieto assoluto di ricorrere al “cumulo alla rinfusa” nel settore dei beni culturali; poi, riprendendo anche recenti sentenze del Consiglio di Stato, ha altresì confermato il proprio orientamento secondo il quale non è consentita la partecipazione alla gara ad un consorzio stabile che, ai fini dell’esecuzione totale o parziale del contratto, abbia designato una o più imprese consorziate prive della qualificazione e della professionalità necessarie per eseguire i lavori ad essa/e assegnati.
MERCATO RESIDENZIALE: NEL 2022 +4,7%
MERCATO RESIDENZIALE
Il 18 maggio u.s. l'Osservatorio immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il rapporto annuale sul mercato residenziale riferito all’anno 2022.
Dal rapporto emerge un incremento del 4,7% rispetto all’anno precedente con 784.486 transazioni di immobili residenziali, dati che testimoniano, secondo l’Osservatorio, “il trend positivo registrato a partire dal 2014, interrotto solo dal forte calo del 2020 (-7,7%) indotto dalla crisi pandemica. Il tasso annuo di variazione è in linea con quello medio registrato negli anni precedenti la pandemia, confermando un ritrovato quadro positivo del mercato delle abitazioni”. Nei comuni capoluogo, nel complesso, la crescita sul 2021 è più sostenuta, raggiungendo il +5,5%.
Anche per il 2022, le abitazioni maggiormente compravendute in assoluto sono quelle con superficie tra 50 m2 e 85 m2, quasi 242 mila abitazioni, pari a circa il 30% del totale; poco più di 200 mila acquisti hanno riguardato abitazioni con superficie compresa tra 85 m2 e 115 m2, quasi il 27% del totale. La quota di acquisti di abitazioni con superficie oltre 145 m2 nel 2022 supera il 17% del totale, in decrescita rispetto agli anni precedenti.
Le regioni che rappresentano la maggiore quota di scambi sul totale nazionale sono la Lombardia, 21,1% e il Lazio, 10%, che registrano rialzi del 3,8% e del 2,4%; Milano rimane tra le grandi città quella con l’indice della dinamica di mercato più elevato, 3,5%, seguono Torino (3,2%), Bologna (2,9%) e Roma (2,8%). In termini assoluti Roma rimane la città italiana con il maggior volume di compravendite di abitazioni.
Milano risulta anche la città con il valore medio di un’abitazione compravenduta più elevato, circa 350 mila euro, seguita da Firenze, con un valore medio di poco più di 273 mila euro, e Roma, con 255 mila euro circa. Roma risulta invece al primo posto per le compravendite del diritto di nuda proprietà (circa il 34%).
Si segnala, infine, l’incremento del valore degli immobili che nel 2022 risulta aumentare del 3,9% rispetto all’anno 2021.
CONFAPI IN SENATO: INTEGRARE E STABILIZZARE INCENTIVI PER LE PMI
ATTIVITA’ ASSOCIATIVA
Lo scorso martedì 16 maggio Confapi è intervenuta in audizione presso la 9ª Commissione permanente “Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare” del Senato per esprimere le proprie valutazioni sulla proposta di Revisione del sistema di incentivi alle imprese.
La Confederazione ha affermato che “la revisione dovrebbe concentrarsi sulla semplificazione delle procedure sulla personalizzazione delle agevolazioni in base alle specifiche esigenze delle imprese e sull'adozione di soluzioni innovative per migliorarne la competitività. Inoltre, il Governo dovrebbe garantire un sostegno finanziario adeguato a consentire l'effettiva attuazione di tali misure, riconoscendo così il ruolo vitale delle Pmi nella crescita economica e nel benessere generale del Paese”.
Secondo Confapi un approccio integrato e unificato consentirà alle Pmi di accedere in modo più rapido ed efficiente al sostegno di cui hanno bisogno. Riguardo agli strumenti in essere, per favorire gli investimenti delle Pmi in beni strumentali, si ritiene necessario potenziare e armonizzare le misure esistenti, come la Nuova Sabatini, i fondi rotativi regionali e le misure fiscali in materia di transizione 4.0. Sono necessarie misure a sostegno dell’efficientamento energetico e della formazione, mentre gli strumenti agevolativi dovrebbero promuovere attivamente l'innovazione e la digitalizzazione, offrendo incentivi per l'adozione di soluzioni tecnologiche avanzate, il miglioramento della produttività e l'accesso a nuovi mercati. Tra le proposte avanzate, “la defiscalizzazione degli utili reinvestiti in capitale sociale, misura che incentiverebbe le imprese a reinvestire gli utili generati nell’azienda stessa, contribuendo a rafforzare il patrimonio e a sostenere la crescita delle PMI”. Per Confapi inoltre, è necessario rifinanziare la misura di Sace Simest sul miglioramento e salvaguardia della solidità patrimoniale delle imprese esportatrici.
È pertanto di fondamentale importanza creare un quadro agevolativo certo e stabile che favorisca la programmazione degli investimenti e la loro sostenibilità nel tempo. Solo attraverso un approccio unitario e mirato potremo favorire la crescita e la competitività delle Pmi italiane, generando effetti positivi sull'economia nel suo complesso.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: NO ALLA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONI AGGIUNTIVE
GIURISPRUDENZA
Il Tar Lombardia (Sentenza n. 1104/2023), pronunciandosi su un ricorso finalizzato all’annullamento di un bando per l’affidamento di servizi, ha stabilito che l’imporre certificazioni obbligatorie e ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa tra i requisiti di partecipazione configura un comportamento illegittimo della stazione appaltante.
Ciò, a fronte di caratteristiche standardizzate dell’appalto, restringe la possibilità di adesione al bando e si pone quindi in contrasto con il principio del favor partecipationis.
Il Tar ha anzitutto ribadito il principio consolidato per cui l’operatore economico che non abbia preso parte alla procedura selettiva, ha legittimazione ed interesse all’impugnazione del bando ove lo stesso contenga clausole escludenti, ovvero atte ad impedire la presentazione della domanda da parte dell’impresa, in termini oggettivi e dimostrati.
L'Adunanza Plenaria n. 1/2023 ha infatti affermato che, in deroga al principio generale di impugnabilità della lex specialis da parte dei soli concorrenti presenti in gara, è consentita all’extraneus la proposizione dell’azione di annullamento quando «si impugnino direttamente le clausole del bando assumendo che le stesse siano immediatamente escludenti».
Entrando nel merito del caso specifico, i Giudici hanno ricordato che la Pubblica Amministrazione, nell’individuare i requisiti di partecipazione alla procedura di selezione del contraente, esercita un potere connotato da elevata discrezionalità, ma comunque con limiti previsti dal Legislatore. L’art. 83 del Codice Appalti, stabilisce espressamente che “I requisiti e le capacità …. sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione. […]”.
La discrezionalità della stazione appaltante deve pertanto essere esercitata nella piena osservanza del principio di proporzionalità e attinenza all’oggetto del contratto: l’ente appaltante, quindi, deve richiedere le certificazioni obbligatorie per legge, mentre ulteriori certificazioni potranno essere indicate tra i requisiti di partecipazione solo ove ciò sia giustificato dall’oggetto del contratto.
SILENZIO SULLA SCIA IN SANATORIA: NEL LAZIO EQUIVALE A RIGETTO DELL’ISTANZA
GIURISPRUDENZA
Il Tar Lazio (Sentenza n.7008 del 24 aprile u.s.) si è occupato degli effetti del silenzio su una
pratica di SCIA edilizia presentata ai sensi dell'art. 37 del T.U. Edilizia.
I giudici di primo grado hanno ricordato che la normativa regionale (comma 4, art. 22, della Legge della Regione Lazio 11 Agosto 2008, n. 15 recante "Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia") prevede che “sulla richiesta del titolo abilitativo in sanatoria il comune si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata".
Secondo il TAR Lazio, in base alla norma menzionata, gli effetti del silenzio dall’amministrazione sulle istanze di permesso di costruire in sanatoria (di cui all’art. 36) e di SCIA in sanatoria (ai sensi del successivo art. 37 del T.U. Edilizia) sono i medesimi.
La mancata adozione di un provvedimento espresso, dunque, è da qualificarsi alla stregua di rigetto tacito dell’istanza di sanatoria e necessita eventualmente di tempestiva impugnazione entro il termine decadenziale di cui all’art. 29 c.p.a. (60 giorni).
ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO
CONVENZIONI
Aniem Lazio ha attivato un servizio per assistere e fornire consulenza alle imprese su tutte le questioni attinenti al sistema di qualificazione, con particolare riguardo alle modalità per acquisire l’attestazione Soa (prima attestazione, verifica triennale, rinnovo) e le certificazioni Iso.
Ricordiamo, peraltro, che recente legge n.51/2022 ha imposto il possesso dell’attestazione Soa anche per i lavori di importo superiore a 516.000 euro rientranti nel Superbonus e negli altri bonus edilizi: dal 1° gennaio 2023 e al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori dovrà essere affidata esclusivamente ad imprese che documenteranno l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una Soa; dal 1° luglio 2023 sarà necessario il possesso dell’attestazione Soa al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.
Per maggiori informazioni le imprese interessate possono contattare i nostri Uffici scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonando al numero 334.9767911.
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