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PERIODICO INFORMATIVO - 28 APRILE 2023

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IN EVIDENZA

OPERE PER IL GIUBILEO 2025: FIRMATE LE ORDINANZE PER AVVIARE LE PROCEDURE NEGOZIATE

CONTRATTI PUBBLICI

Il Sindaco di Roma, nonché Commissario straordinario per il Giubileo 2025, ha firmato le cinque ordinanze che autorizzano i soggetti attuatori a selezionare, con procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, gli affidatari di sei maxi opere per un valore complessivo di circa 177 milioni. Gli inviti alle procedure riguarderanno cinque concorrenti individuati “sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione”.

Le opere oggetto delle ordinanze riguardano:

  • La realizzazione del sottovia di Castel Sant'Angelo – l’opera, costo stimato 70 milioni, sarà appaltata da Anas e prevede una strada sotterranea in modo da consentire la pedonalizzazione dell'intera area di Castel Sant'Angelo, con un corridoio pedonale che dallo stesso castello, proseguendo lungo Via della Conciliazione, arrivi a San Pietro;
  • La riqualificazione dell’area Stazione e Piazza dei Cinquecento – un intervento (18 milioni) riguarda la riqualificazione di piazza dei Cinquecento e del complesso monumentale della stazione, un altro concerne la riqualificazione delle aree limitrofe (12 milioni);
  • La riqualificazione dello spazio antistante la Basilica di San Giovanni – l’opera dal valore di 15 milioni circa, prevede la nuova pavimentazione “con materiali di pregio” e diverso schema geometrico;
  • La riqualificazione di Piazza Risorgimento – l’intervento (costo stimato di 30 milioni) prevede la realizzazione di un parcheggio interrato e un passaggio pedonale;
  • Il completamento del rinnovo armamento metropolitana Linea A – Atac si occuperà di dare attuazione al rinnovo dell'armamento ferroviario della linea A della metropolitana, con un costo stimato di circa 32 milioni.

ANAC: PARTECIPAZIONE ALLA GARA PREGIUDICA RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DELLA PROCEDURA

CONTRATTI PUBBLICI

Un parere dell’Anac (reso con delibera del 19 aprile u.s.) rileva che la partecipazione alla gara è incompatibile con l'interesse all'annullamento della procedura.

In sostanza, secondo l’Autorità, la partecipazione a una gara e la presentazione di un’offerta sono incoerenti con la successiva contestazione che, nel caso specifico, era stata motivata con la discordanza tra progetto e computo metrico e con l'aumento dei prezzi dei materiali.

Nella delibera si precisa che la domanda di partecipazione “rende improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l’esame della contestazione relativa alla presunta incapienza del prezzo posto a base d’asta, sia perché la presentazione di un’offerta economica è per sua natura fatto sintomatico e disvelatore della remuneratività del prezzo posto a base d’asta, sia perché la partecipazione alla gara è diretta a soddisfare l’interesse dell’operatore economico all’aggiudicazione, incompatibile con l’interesse all’annullamento della procedura”. 

L’APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI NEL NUOVO CODICE E LA NOTA DELL’ISPETTORATO DEL LAVORO

CONTRATTI PUBBLICI

Nel nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. n.36/2023) il Contratto collettivo nazionale di settore da applicarsi è riferito non più all’attività prevalente esercitata dall’impresa, bensì alle prestazioni oggetto dell’appalto da eseguire.

L’art. 11 (Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore) prevede che:

Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente”.

Una recente Nota dell’Ispettorato del Lavoro (prot. n. 687 del 19 aprile 2023), predisposta d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di uniformare l’attività del personale ispettivo e facendo esplicito riferimento all’art. 11 del nuovo Codice, fornisce alcune specifiche per l’individuazione dei CCNL comparativamente più rappresentativi applicabili dalle aziende.

Appare dunque imprescindibile che le imprese che impiegano personale nell’ambito di appalti pubblici e concessioni applichino il contratto collettivo stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro e – aspetto ugualmente determinante – quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Alternativamente la disciplina richiamata, in caso di applicazione di un diverso contratto, richiede che vengano applicate le medesime tutele normative ed economiche oggetto della dichiarazione di equivalenza di cui al comma 4 del medesimo art. 11 e delle verifiche di cui al successivo art. 110. Ne consegue che, qualora nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nei citati settori emergano circostanze diverse, ad esempio relative all’applicazione di contratti collettivi privi dei citati requisiti, il personale ispettivo informerà la stazione appaltante e provvederà ai necessari recuperi contributivi e retributivi”.

Qualora siano applicabili diversi contratti collettivi compatibili con l’oggetto dell’appalto, l’aggiudicatario può applicare un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante nella lex specialis, ma purché garantisca le stesse tutele. 

APPALTI PNRR NEI COMUNI NON CAPOLUOGO: LIMITE A 150.000 EURO ESTESO ANCHE A INDAGINE PRELIMINARE

CONTRATTI PUBBLICI

Il Ministero delle Infrastrutture ha risposto ad un quesito riguardante il vincolo per i Comuni non capoluogo di rivolgersi a stazioni appaltanti di enti sovracomunali (Unione dei comuni, Provincia, città metropolitana o comune capoluogo) o a soggetti aggregatori/centrali di committenza per gli appalti finanziati con i fondi del Pnrr.

È stato chiesto, in particolare, se, nel caso di procedura di affidamento a inviti, il Comune non capoluogo possa svolgere l’indagine preliminare per individuare gli operatori economici e poi rivolgersi alla stazione appaltante dell'ente sovra comunale per l'esperimento della procedura di gara.

Con il parere n. 1736, il Ministero ha escluso tale possibilità sostenendo che “non appare conforme alle previsioni del codice, pertanto anche le attività di selezione delle imprese da invitare dovrà essere rimessa alla Centrale di Committenza delegata”. 

QUALIFICAZIONE STAZIONI APPALTANTI: LE INDICAZIONI DELL’ANAC

CONTRATTI PUBBLICI

Il nuovo Codice Appalti (articoli 62 e 63) introduce una sostanziale distinzione tra stazioni appaltanti qualificate e stazioni appaltanti non qualificate, stabilendo che la qualificazione è comunque necessaria per tutte le acquisizioni di importo superiore a 500.000 euro: oltre tale limite, le stazioni appaltanti non qualificate devono ricorrere a altre stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate, o direttamente all’attività di committenza ausiliaria di altri soggetti qualificati (articolo 62). 

Lo precisa l’Anac, ricordando che gli enti appaltanti qualificati sono scelti dai soggetti non qualificati all’interno di un elenco tenuto dalla stessa Autorità. Sono previste sanzioni a carico delle stazioni appaltanti e centrali di committenza che rifiutino l’assegnazione d’ufficio da parte dell’Anac.

Sono previsti tre livelli di qualificazione per la progettazione e l’affidamento degli appalti, assegnati dall’Autorità sulla base dei requisiti dichiarati dalle stazioni appaltanti che tengono conto dell’organizzazione, delle competenze del personale e delle gare svolte nell’ultimo quinquennio:

- fino a 1 milione di euro;

- fino alla soglia comunitaria;

- illimitata. 

BONUS EDILIZI E QUALIFICAZIONE SOA: LE INDICAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

FISCO

Con la Circolare n.10/E del 20 aprile u.s. (“Qualificazione delle imprese per l’accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”), l’Agenzia delle Entrate ha precisato gli obblighi di attestazione Soa connessi ai lavori rientranti nei bonus edilizi.

La Circolare conferma la gestione della fase transitoria nella quale si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro debba essere affidata a:

  1. imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o del contratto di subappalto, della certificazione SOA;
  2. imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o del contratto di subappalto, documentino al committente o all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della certificazione.

Terminata tale fase transitoria, a decorrere dal 1° luglio 2023 l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro dovrà essere affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della certificazione SOA.
La Circolare precisa che, nel caso in cui i lavori siano stati affidati ad imprese che hanno solo documentato l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della certificazione SOA, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è subordinata all’avvenuto rilascio dell’attestazione stessa.

In sintesi, per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e per i contratti stipulati prima di tale data, non è richiesta l’attestazione. A decorrere dal 1° luglio 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro dpvrà essere affidata, esclusivamente, alle imprese in possesso della certificazione SOA al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, non essendo sufficiente la sottoscrizione da parte dell’impresa di un contratto con l’ente certificatore finalizzato al rilascio della certificazione.

L’Agenzia specifica, infine, che le condizioni SOA riguardano sia la fruizione della detrazione sia l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, relativamente agli interventi previsti dall’articolo 119 (Superbonus) e dall’articolo 121, comma 2, (bonus diversi dal Superbonus) del Decreto Rilancio. 

LAVORATORI STRANIERI: ORGANIZZAZIONI DATORIALI COINVOLTE NELLA FORMAZIONE NEI PAESI D’ORIGINE

LAVORO

Nell’ambito del disegno di legge di conversione del DL 20/2023 (“Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare”) è stato approvato un emendamento che coinvolge le organizzazioni datoriali nella fase di formazione.

La Commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato una proposta che consente per gli anni 2023 e 2024 alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e alle loro articolazioni territoriali o di categoria, di realizzare programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione di lavoratori direttamente nei Paesi d’origine; ciò in accordo con gli organismi formativi o con gli operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero con gli enti e le associazioni operanti nel settore dell’immigrazione iscritti al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati.

La conversione del decreto dovrà essere approvata entro il prossimo 9 maggio.

ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO 

CONVENZIONI

Aniem Lazio ha attivato un servizio per assistere e fornire consulenza alle imprese su tutte le questioni attinenti al sistema di qualificazione, con particolare riguardo alle modalità per acquisire l’attestazione Soa (prima attestazione, verifica triennale, rinnovo) e le certificazioni Iso.

Ricordiamo, peraltro, che recente legge n.51/2022 ha imposto il possesso dell’attestazione Soa anche per i lavori di importo superiore a 516.000 euro rientranti nel Superbonus e negli altri bonus edilizi: dal 1° gennaio 2023 e al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori dovrà essere affidata esclusivamente ad imprese che documenteranno l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una Soa; dal 1° luglio 2023 sarà necessario il possesso dell’attestazione Soa al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.

Per maggiori informazioni le imprese interessate possono contattare i nostri Uffici scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonando al numero 334.9767911.

 

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Dal SOLE24

La digitalizzazione dell’industria non è una trasformazione per pochi eletti. Anche le piccole e medie imprese, con tutte le difficoltà del caso, si sono messe in marcia e ora un’indagine svolta per il ministero dello Sviluppo economico dalla società Met, in vista della prossima Relazione annuale del garante Pmi, parla di una prima inversione di tendenza: quasi una su tre utilizza tecnologie 4.0 o ha in programma di farlo.  Fonte

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