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PERIODICO INFORMATIVO - 21 APRILE 2023

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AGENZIA ENTRATE: LE ISTRUZIONI PER SPALMARE I CREDITI DEL SUPERBONUS IN 10 ANNI

FISCO

L’Agenzia delle Entrate ha predisposto un provvedimento che, in attuazione delle norme introdotte con il decreto “aiuti quater” (D.L. n.166/2022) e con il recente “decreto cessioni” (D.L. n.11/2023), consente a imprese e a banche di spalmare i crediti derivanti dal superbonus in 10 anni. Il provvedimento dell’Agenzia, pubblicato il 18 aprile u.s., definisce le modalità attuative per fruire della ripartizione dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura.

Testo integrale del provvedimento dell'Agenzia Entrate

La diluizione in 10 anni interessa le misure originariamente fruibili in 4/5 anni (Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche). Il meccanismo prevede che la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti di imposta, non utilizzati in compensazione, anche acquisiti per effetto di cessioni successive alla prima, possa essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

L’utilizzo delle dieci rate scatterà dall’anno successivo a quello della rata originaria. La scelta è irrevocabile e la comunicazione non potrà essere rettificata o annullata. Ogni rata può essere usata solo in compensazione, con modello F24 dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento. La quota del credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere fruita negli anni successivi o richiesta a rimborso e le nuove rate dei crediti d’imposta risultanti dalla ripartizione non possono essere cedute ad altri soggetti, oppure ulteriormente ripartite.

La facoltà di estendere il periodo di fruizione è esercitabile per la quota residua delle rate dei crediti riferite:

- agli anni 2022 e seguenti, a fronte di comunicazioni per Superbonus inviate fino al 31 ottobre 2022;

- agli anni 2023 e seguenti, per comunicazioni inviate tra il 1° novembre 2022 e il 31 marzo 2023 (Superbonus), ovvero inviate fino al 31 marzo 2023 (Sismabonus e Bonus barriere architettoniche).

L’Agenzia propone un esempio per illustrare le opportunità: un soggetto che dispone di una rata 2023, relativa al sismabonus, di importo pari a 100 euro, e prevede di non avere sufficiente capacità per assorbirla in compensazione tramite F24 entro il 31 dicembre 2023, ha a disposizione le seguenti possibilità:

  1. stimare la quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell’anno (per esempio 60 euro) e comunicare all’Agenzia delle entrate la restante parte della rata che non prevede di utilizzare (40 euro). Questo importo residuo sarà ripartito in dieci rate annuali di 4 euro ciascuna, utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033, non cedibili o ulteriormente rateizzabili. Se alla fine del 2023 il soggetto avrà altri crediti residui non compensabili, potrà comunicare all’Agenzia di volerli ripartire nei successivi dieci anni.
  2. Attendere la fine del 2023 per avere contezza dei crediti residui non compensabili e comunicare all’Agenzia di ripartirli nei successivi dieci anni.

A partire dal 2 maggio 2023, i fornitori e i cessionari potranno accedere all’area riservata del sito dell’Agenzia. Nella “Piattaforma cessione crediti” sarà presente una nuova funzione, che consentirà di comunicare la tipologia del credito, la rata annuale da ripartire nei successivi dieci anni e l’importo della rata. Dal 3 luglio 2023 il servizio sarà attivo anche per gli intermediari provvisti di delega alla consultazione del Cassetto fiscale dei titolari dei crediti.

Si segnalano, infine, ulteriori indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate sull’obbligo di attestazione Soa per accedere ai lavori rientranti nei bonus edilizi. Con la Circolare n.10/E viene precisato che l'importo dei lavori da conteggiare nel limite di 516.000 euro, dal quale scatta l'obbligo di qualificazione, deve essere inteso al netto dell'Iva.

Sul regime temporale per il possesso del requisito Soa, l’Agenzia chiarisce altresì che qualora un'impresa abbia richiesto l’attestazione nei primi sei mesi dell’anno 2023, ma non l’abbia acquisita, la detrazione sarà comunque ammessa solo fino al 30 giugno.

OK DEFINITIVO DEL PARLAMENTO AL D.L. PNRR: SEMPLIFICAZIONI PREVISTE ANCHE PER IL GIUBILEO 2025

CONTRATTI PUBBLICI

La Camera ha approvato definitivamente la conversione in legge del decreto sull'attuazione del PNRR, già licenziato dal Senato.

Il decreto introduce misure di semplificazione e accelerazione degli investimenti e modifica la governance del PNRR, prevedendo l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio, nel Dipartimento guidato dal Ministro Raffaele Fitto, della Struttura di missione del Piano, che ha il compito di coordinare le attività di realizzazione dei progetti.

Tra le varie misure previste, si prorogano di altri sei mesi, ossia fino al 31 dicembre 2023, le semplificazioni, le deroghe e le sospensioni di una serie di norme del Codice Appalti previste dal decreto Semplificazioni n. 76/2020 e dal decreto Sblocca-cantieri n. 32/2019, si dimezzano da 60 a 30 giorni i termini per le decisioni nelle conferenze dei servizi, si fissa a 45 giorni il tempo massimo per le decisioni delle autorità di tutela di beni culturali, ambientali, paesaggistici e salute.

L’art. 31 interviene anche sul Giubileo di Roma, disponendo che la società Giubileo 2025 potrà essere affiancata da altre stazioni appaltanti per i progetti dell’investimento “Caput Mundi”, che vale 500 milioni per 335 interventi a Roma su 283 siti. Per consentire la prima fruizione della “Città dello sport”, l’Agenzia del Demanio potrà inoltre affidare i lavori con procedura negoziata senza bando di gara. La stessa facoltà di procedere senza gara è assegnata a tutti i soggetti attuatori, d’intesa con il commissario straordinario (il sindaco), per le opere maggiori, come il Sottovia di Piazza Pia. A Roma Capitale, infine, potranno andare nel 2023-2025 110 milioni dei fondi stanziati con Dpcm per “la realizzazione degli interventi connessi alle attività giubilari”. 

ANAC: NO A RICHIESTA DI REQUISITI SPECIALI ULTERIORI ALL’ATTESTAZIONE SOA

CONTRATTI PUBBLICI

Con una delibera approvata nei giorni scorsi (n.140 del 5 aprile 2023), l’Anac ha bocciato la procedura aperta indetta dal Comune di Anagni per l’affidamento di un appalto integrato che prevedeva il possesso di requisiti speciali aggiuntivi rispetto all’attestazione Soa, giustificati, secondo la stazione appaltante, dalla particolare complessità del manufatto che richiedeva capacità tecniche, economiche e organizzative ulteriori.

L’appalto, per un importo a base di gara di 880.000 euro relativo alla progettazione esecutiva e alla realizzazione di un viadotto, richiedeva ulteriori requisiti economico-finanziari, ma l’Autorità ha ribadito che l’attestazione di qualificazione costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione della capacità tecnica e finanziaria.

A supporto di tale orientamento, la delibera richiama il D.p.r. n.207/2010 (Regolamento attutivo del Codice Appalti) nonchè sentenze del Consiglio di Stato e precedenti pronunciamenti della stessa Autorità; da ultimo, nel Manuale sulla qualificazione, richiamato anche nella Delibera Anac n.220 del 9 marzo 2021, si afferma che “deve escludersi la possibilità per le amministrazioni di prescrivere ulteriori adempimenti rispetto alle previsioni normative per la partecipazioni ad appalti pubblici”.

La giurisprudenza ha motivato tale orientamento ritenendo che “l’unicità del sistema è finalizzata proprio ad assicurare speditezza nello svolgimento della procedura, linearità nella verifica dei requisiti di partecipazione e standardizzazione dei requisiti stessi in relazione all’oggetto della procedura, a vantaggio delle stazioni appaltanti e delle imprese” (Tar Campania n.1025/2020).

Il Codice Appalti circoscrive la possibilità di richiedere requisiti ulteriori per la dimostrazione della qualificazione nell’ambito della progettazione e per gli appalti di lavori di importo superiore a 20 milioni.

CONSORZI STABILI NEL NUOVO CODICE: RIPRISTINATO IL CUMULO DEI REQUISITI

CONTRATTI PUBBLICI

Il nuovo Codice Appalti (D.Lgs. n.36/2023) interviene sulla disciplina dei consorzi stabili, prendendo posizione dopo le recenti oscillazioni giurisprudenziali che avevano messo in discussione l’applicabilità del cosiddetto “cumulo” alla rinfusa.

L’articolo 225, comma 13, intervenendo sulla disciplina nel periodo transitorio, tra l’entrata in vigore e l’efficacia del nuovo Codice, ha rimandato al criterio del cumulo alla rinfusa, per quel che attiene ai lavori, facendo “rivivere” l’abrogato art. 36 co. 7 del D.Lgs. n. 163 del 2006.

Per quanto attiene gli appalti di servizi e forniture, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l’affidamento è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei requisiti in capo ai singoli consorziati, anche se diversi da quelli designati in gara. Dunque, non è necessario che la consorziata esecutrice sia in possesso autonomamente dei requisiti di capacità tecnica/economica richiesti dalla stazione appaltante.

Nei giorni scorsi, il Tar Campania (sentenza n.2390 del 19 aprile u.s.) ha preso atto dell’orientamento del Legislatore nel d.lgs. 36/2023 ammettendo l’istituto del “cumulo alla rinfusa” per un consorzio stabile di lavori.

Nelle conclusioni della sentenza emerge, infatti, che:

“Allo stato attuale, non essendo stato adottato il Regolamento di cui all’art. 216, comma 27-octies, il sistema di qualificazione e la dimostrazione dei requisiti di capacità che devono essere posseduti dai consorzi stabili per concorrere alle gare pubbliche sono regolati dall’art. 36 del d.lgs. n. 163/2006 e dagli artt. 81 e 94 del d.P.R. n. 207/2010. L’insieme di queste disposizioni delinea il regime di qualificazione dei consorzi stabili secondo il criterio del “pieno” cumulo alla rinfusa, salvo eccezioni.

In definitiva:

  1. a) i requisiti speciali di qualificazione SOA devono essere posseduti e dimostrati unicamente dal consorzio stabile, mediante la sola qualificazione e l’attestato SOA del consorzio medesimo;
  2. b) detti consorzi partecipano alla procedura di gara utilizzando requisiti di qualificazione “loro propri”, ossia la propria attestazione SOA;
  3. c) alle consorziate designate per l’esecuzione dell’appalto spetta unicamente dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale, ciò al fine di impedire che possano giovarsi della copertura dell’ente collettivo, eludendo i controlli demandati alle stazioni appaltanti”. 

DEF: LE OSSERVAZIONI DI CONFAPI IN SENATO

ECONOMIA

Lo scorso 17 aprile Confapi, nel corso di un’audizione presso la Commissione Bilancio del Senato, ha espresso le proprie osservazioni sul Def (Documento di Economia e Finanza) 2023.

La Confederazione ha sottolineato la necessità di “interventi espansivi di medio e lungo periodo per garantire alle imprese quella competitività necessaria e per continuare a essere protagoniste nei nuovi mercati europei e internazionali”.

In merito alla riforma Fiscale, Confapi ha confermato l’apprezzamento sui principi contenuti nella legge delega finalizzati alla sburocratizzazione e alleggerimento degli adempimenti fiscali sia a carico delle persone fisiche sia degli imprenditori. Bene quindi l’ipotesi di un’abolizione completa dell’Irap nonché di una diminuzione dell’Ires per gli utili reinvestiti. La Confederazione propone una completa detassazione degli utili se portati a capitale sociale e con un limite temporale che impedisca una diversa destinazione dell’utile conseguito.

Per quanto riguarda l’impegno del Governo per l’abbattimento del cuneo fiscale, la Confederazione ha invitato a “essere più coraggiosi e perseguire in tempi brevi l’obiettivo di un effettivo taglio di almeno un terzo a favore delle imprese stesse, un passaggio essenziale per salvaguardarne la competitività”.

Sulle opere del Pnrr, Confapi ha espresso “preoccupazione per quello che potrà essere il cronoprogramma. Auspichiamo una maggiore attenzione alle prossime fasi evitando rallentamenti che potrebbero vanificare quanto di buono fatto finora, considerando che ci sono oltre 40 miliardi di euro di affidamenti da perfezionare entro dicembre 2023. Da parte nostra c’è la disponibilità a collaborare in ogni forma, mettendo altresì a disposizione degli enti locali il nostro Know how e i nostri tecnici sui territori”.

ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO 

CONVENZIONI

Aniem Lazio ha attivato un servizio per assistere e fornire consulenza alle imprese su tutte le questioni attinenti al sistema di qualificazione, con particolare riguardo alle modalità per acquisire l’attestazione Soa (prima attestazione, verifica triennale, rinnovo) e le certificazioni Iso.

Ricordiamo, peraltro, che recente legge n.51/2022 ha imposto il possesso dell’attestazione Soa anche per i lavori di importo superiore a 516.000 euro rientranti nel Superbonus e negli altri bonus edilizi: dal 1° gennaio 2023 e al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori dovrà essere affidata esclusivamente ad imprese che documenteranno l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una Soa; dal 1° luglio 2023 sarà necessario il possesso dell’attestazione Soa al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.

Per maggiori informazioni le imprese interessate possono contattare i nostri Uffici scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonando al numero 334.9767911.

 

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La digitalizzazione dell’industria non è una trasformazione per pochi eletti. Anche le piccole e medie imprese, con tutte le difficoltà del caso, si sono messe in marcia e ora un’indagine svolta per il ministero dello Sviluppo economico dalla società Met, in vista della prossima Relazione annuale del garante Pmi, parla di una prima inversione di tendenza: quasi una su tre utilizza tecnologie 4.0 o ha in programma di farlo.  Fonte

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