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PERIODICO INFORMATIVO - 14 APRILE 2023

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IN EVIDENZA

REPORT ANAC: NEI COMUNI 82% APPALTI SENZA GARE APERTE

CONTRATTI PUBBLICI

Procedura negoziata senza bando e affidamento diretto rappresentano complessivamente l’82% dei sistemi di affidamento utilizzati dai Comuni con oltre 15.000 abitanti.

Lo ha rilevato l’Anac nel suo Rapporto quadrimestrale sul mercato dei contratti pubblici (secondo quadrimestre 2022) che ha riguardato 745 Comuni, rappresentativi di oltre il 60% della popolazione: nelle 8.800 procedure prese in esame (valore complessivo 4,9 miliardi) l’affidamento diretto costituisce il 53,9% e la procedura negoziata senza bando il 28,1%.

Gli appalti hanno riguardato in misura prevalente il settore dei servizi (54,4%) e, a seguire, lavori (39,3%) e forniture (6,3%). In termini di valore economico, nel settore dei lavori sono stati espletati appalti per circa 1,8 miliardi di euro, pari al 36,7% del valore totale, rispetto al 60,2% dei servizi.

La procedura aperta è stata utilizzata solo per il 16, 1% degli affidamenti, pur rappresentando oltre il 68% del valore complessivo affidato, essendo applicata soprattutto negli appalti di maggiore importo. 

LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO CESSIONI IN GAZZETTA

FISCO

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.85 dell’11 aprile u.s. la legge n.38, conversione del d.l. n.11/2023, c.d. decreto Cessioni, che, pertanto è entrata in vigore dal 12 aprile.

In sintesi i principali contenuti del provvedimento:

PROROGA SUPERBONUS 110% PER EDIFICI UNIFAMILIARI

Viene prevista la proroga del termine dal 31 marzo al 30 settembre 2023 della possibilità di fruire del Superbonus al 110% per interventi agevolati su unifamiliari e unità indipendenti all’interno di edifici plurifamiliari, sempre a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

MODIFICHE IN MATERIA DI CESSIONE DEI CREDITI FISCALI

L’art. 2 ha stabilito che a partire dal 17 febbraio 2023, non è più consentito sconto in fattura e cessione dei crediti da bonus edilizi (Ordinari e Superbonus), riconoscendo tuttavia, una serie di condizioni in presenza delle quali resta ferma la possibilità di optare per lo sconto/cessione.

In particolare, con le modifiche introdotte in sede di conversione, viene ripristinata la possibilità di optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura nei seguenti casi:

  • interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche per i quali spetta il bonus al 75% (c.d. Bonus barriere architettoniche) per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2025.
  • interventi di edilizia libera iniziati prima del 17 febbraio 2023 e, se non ancora iniziati, per i quali al 17 febbraio 2023 sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura di beni e servizi oggetto dei lavori; se al 17 febbraio 2023 non risultino versati acconti, sia attestata dal cedente/committente e dal cessionario/prestatore, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che la data dell’avvio dei lavori è antecedente al 17 febbraio 2023.
  • l’acquisto agevolato al 50% di abitazioni poste in edifici interamente ristrutturati da impresa di costruzione, l’acquisto agevolato al 50% di box di nuova realizzazione pertinenziali ad abitazione, l’acquisto di unità immobiliari agevolate a condizione che al 16 febbraio 2023 risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.
  • interventi da Superbonus e da bonus minori realizzati dagli IACP, cooperative a proprietà indivisa e ONLUS, a condizione che risultino già costituiti alla data del 17 febbraio 2023;
  • interventi su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 effettuati nei comuni dei territori colpiti da tali eventi dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, per i quali il Superbonus si applica sino al 2025, e per gli interventi effettuati su immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi nelle Marche dal 15 settembre 2022.

Con le modifiche introdotte in sede di conversione, si prevede inoltre che, con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, la possibilità di optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura si applica anche alle spese Superbonus, ricompresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione urbana comunque denominati. Tali piani di recupero e di riqualificazione urbana, tuttavia, devono presentare contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, che alla data di entrata in vigore del decreto legge (ante 17 febbraio 2023) risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrono al risparmio del consumo energetico e all’adeguamento sismico dei fabbricati previsti.

UTILIZZO DEI CREDITI D’IMPOSTA MEDIANTE EMISSIONE DI BTP 

Per i crediti d’imposta da Superbonus, relativi a spese sostenute nel 2022, viene riconosciuta per le banche cessionarie, che abbiano esaurito la propria capienza fiscale, la possibilità di convertire i medesimi crediti d’imposta in buoni poliennali del tesoro – BTP, con scadenza non inferiore a 10 anni. L’utilizzo dei crediti sottoforma di BTP può essere effettuato:

  • nel limite del 10% della quota annuale che eccede i crediti di imposta sorti a fronte di interventi legati al Superbonus e già utilizzati in compensazione;
  • a condizione che il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno.

Il primo utilizzo dei crediti può essere effettuato per le emissioni di BTP effettuate dal 2028.

RESPONSABILITA’ SOLIDALE: ESCLUSIONE CESSIONARIO DA BANCA

Ferma restando l’ipotesi di dolo e fermo altresì il divieto di acquisto dei crediti da parte dei soggetti obbligati al rispetto della normativa anti riciclaggio, viene integrato/modificato l’elenco della documentazione che il cessionario deve possedere per escludere la responsabilità in solido con il beneficiario originario, in caso di concorso in violazione nella fruizione dei bonus.

Per quanto riguarda l’attestazione “anti-riciclaggio”, viene precisato che la stessa debba essere rilasciata dal cessionario del credito. Qualora il cessionario sia una società quotata, o appartenente al gruppo di una società quotata, non soggetto all’obbligo di rilascio dell’attestazione, questa sarà rilasciata da una società di revisione appositamente incaricata.

FACOLTA’ DI FRUIZIONE IN 10 ANNI PER TUTTI I BONUS EDILIZI

Viene riconosciuta, anche ai fini del Superbonus, del Bonus barriere architettoniche al 75% e del Sismabonus, la facoltà di ripartire in 10 anni (anziché in 4/5 anni) i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati.

FACOLTA’ DI RATEIZZAZIONE IN 10 ANNI PER IL SUPERBONUS IN DICHIARAZIONE

Viene prevista la possibilità di rateizzazione in 10 anni della detrazione derivante da spese agevolate da Superbonus 110%, sostenute nel 2022. L’opzione è irrevocabile e va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al 2023 (da presentare nel 2024), a condizione che la detrazione non venga indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al 2022 (da presentare nel 2023).

INTEGRAZIONI CILAS

L’articolo 2-bis reca una disposizione di interpretazione autentica – con efficacia retroattiva – che consente di usufruire del Superbonus 110% per il 2023 e dell’opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura in ordine agli interventi per cui è richiesta la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo previsto in ragione della tipologia di interventi edilizi da eseguire; analogo trattamento viene previsto per gli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, qualora intervenga una nuova delibera assembleare di approvazione della variante. 

Si attendono ora ulteriori indicazioni attuative per l’esercizio dell'opzione che consente di utilizzare il credito fiscale in dieci anni. Disposizioni attuative sono altresì attese per la norma che prevede di convertire i crediti in Btp dal 2028. 

APPROVATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2023

ECONOMIA

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi lo scorso 11 Aprile, ha approvato il Def 2023 (Documento di Economia e Finanza). Il Documento delinea i tre principali obiettivi programmatici della politica economica e di bilancio del Governo per il medio termine:

  • la rinuncia graduale ad alcune delle misure straordinarie di politica fiscale attuate negli scorsi tre anni e l’individuazione di nuovi interventi a sostegno dei soggetti più vulnerabili e per il rilancio dell’economia;
  • la riduzione graduale del deficit e del debito della pubblica amministrazione in rapporto al prodotto interno lordo (PIL). Il Governo conferma gli obiettivi di indebitamento netto in rapporto al PILgià dichiarati a novembre nel Documento Programmatico di Bilancio (DPB), ossia 4,5 per cento quest’anno, 3,7 per cento nel 2024 e 3,0 per cento nel 2025. L’obiettivo per il 2026 viene posto pari al 2,5 per cento;
  • il sostegno alla ripresa dell’economia italiana, volto a conseguire tassi di crescita del PIL e del benessere economico dei cittadini più elevati di quelli registrati nei due decenni scorsi. 

Il mantenimento dell’obiettivo di deficit esistente (4,5 per cento) permetterà di introdurre, con un provvedimento di prossima adozione, un taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi di oltre 3 miliardi a valere sul periodo maggio-dicembre di quest’anno. Anche per il 2024, le proiezioni di finanza pubblica mostrano che, dato un deficit tendenziale del 3,5 per cento, il mantenimento dell’obiettivo del 3,7 per cento del PIL creerà uno “spazio di bilancio” di circa 0,2 punti di PIL, che sarà destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, al finanziamento delle cosiddette ‘politiche invariate’ a partire dal 2024 e alla continuazione del taglio della pressione fiscale nel 2025-2026, e concorrerà a una significativa revisione della spesa pubblica e a una maggiore intesa tra fisco e contribuente.

Il PIL è previsto crescere in termini reali dello 0,9 per cento nel 2023 e quindi all’1,4 per cento nel 2024, all’1,3 per cento nel 2025 e all’1,1 per cento nel 2026. 

INPS: CERTIFICAZIONE PARITA’ DI GENERE, DIFFERIMENTO DOMANDE AL 30 APRILE

LAVORO

Con il Messaggio n. 1269/2023, l’Inps ha comunicato che “in considerazione delle difficoltà di ordine tecnico rappresentate dai potenziali destinatari del beneficio e dai loro intermediari il termine di presentazione delle domande di esonero (inizialmente fissato al 15 febbraio 2023) per i datori di lavoro” del settore privato che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere   è differito al 30 aprile 2023. Si tratta delle procedure relative all’articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, che disciplina un esonero dal versamento dell’1% dei contributi previdenziali a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione di parità di genere.

L’Inps, dopo aver ricordato che nella precedente circolare n. 137/2022 aveva fornito le indicazioni operative per accedere all’esonero, ha evidenziato che, in sede di compilazione della domanda, deve essere indicata la retribuzione media mensile globale e non quella del singolo lavoratore. Entro il termine indicato del 30 aprile 2023, i soggetti interessati potranno procedere alla correzione delle istanze, previa rinuncia a quelle erronee, e al successivo invio di una nuova richiesta.

L’Inps ha altresì precisato che la retribuzione media mensile da indicare nell’istanza online deve essere stimata per l’intero periodo di durata della certificazione.

All’esito della elaborazione delle istanze, a ciascun contribuente sarà data comunicazione dell’importo autorizzato con nota in calce al modulo di istanza online presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni”.

L’esonero autorizzato potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione e per l’intero periodo di durata della stessa.

Con riferimento all’entità della misura di esonero autorizzata, l’Inps ha precisato che, per i periodi di durata inferiore al mese, l’esonero sarà riconosciuto solo per frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.

Per i datori di lavoro del settore privato che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere dopo il 31 dicembre 2022, verranno fornite, d’intesa con il Ministero del Lavoro, successive apposite indicazioni, anche alla luce degli esiti della prima fase applicativa dell’esonero. 

ACCESSO AGLI ATTI: OCCORRE IMPUGNARE IL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE

GIURISPRUDENZA

Il Consiglio di Stato (Sentenza n.3567/2023) ha precisato che un’impresa esclusa da una gara motiva legittimamente la richiesta di accesso agli atti solo se impugna l’atto con il quale è stata estromessa dalla gara.

Nel caso specifico, un’impresa era stata esclusa per gravi illeciti professionali con aggiudicazione dell’appalto affidato ad un altro operatore; lo stesso operatore escluso aveva successivamente richiesto l’accesso agli atti della gara, sia quelli che avevano determinato l’esclusione che per quelli relativi all’aggiudicazione, confidando in una revoca dell’incarico e a conseguente scorrimento della graduatoria.

L’accesso era stato in parte consentito (atti di gara) ed in parte negato (contestazioni in fase esecutiva) per difetto di interesse, dato che il provvedimento di esclusione non era stato impugnato, impedendo quindi di poter aspirare ad un successivo eventuale scorrimento della graduatoria.

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dell’impresa esclusa e ha confermato la legittimità dell'operato della Stazione appaltante: dato che l’esclusione dalla gara non è mai stata impugnata, essa è diventata definitiva e lo scorrimento della graduatoria non avrebbe mai potuto essere effettuato se non in favore di una terza partecipante alla gara.

Non impugnando il provvedimento di esclusione, l’impresa ricorrente si è preclusa la possibilità di rientrare in gara: il concorrente interessato deve infatti apprestare e realizzare tutte le attività ed iniziative necessarie a poter essere alternativamente coinvolto in una qualsiasi delle successive opzioni prescelte dalla stazione appaltante (scorrimento o indizione nuova gara).

ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO 

CONVENZIONI

Aniem Lazio ha attivato un servizio per assistere e fornire consulenza alle imprese su tutte le questioni attinenti al sistema di qualificazione, con particolare riguardo alle modalità per acquisire l’attestazione Soa (prima attestazione, verifica triennale, rinnovo) e le certificazioni Iso.

Ricordiamo, peraltro, che recente legge n.51/2022 ha imposto il possesso dell’attestazione Soa anche per i lavori di importo superiore a 516.000 euro rientranti nel Superbonus e negli altri bonus edilizi: dal 1° gennaio 2023 e al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori dovrà essere affidata esclusivamente ad imprese che documenteranno l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una Soa; dal 1° luglio 2023 sarà necessario il possesso dell’attestazione Soa al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.

Per maggiori informazioni le imprese interessate possono contattare i nostri Uffici scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonando al numero 334.9767911.

 

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La digitalizzazione dell’industria non è una trasformazione per pochi eletti. Anche le piccole e medie imprese, con tutte le difficoltà del caso, si sono messe in marcia e ora un’indagine svolta per il ministero dello Sviluppo economico dalla società Met, in vista della prossima Relazione annuale del garante Pmi, parla di una prima inversione di tendenza: quasi una su tre utilizza tecnologie 4.0 o ha in programma di farlo.  Fonte

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