PERIODICO INFORMATIVO - 07 APRILE 2023
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APPROVAZIONE DEFINITIVA PER IL DECRETO CESSIONI
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Dopo il voto della Camera, anche il Senato ha approvato la legge di conversione del decreto Cessioni (Dl 11/2023) che si appresta quindi a essere pubblicata in Gazzetta.
Di seguito i principali contenuti del provvedimento dopo le modifiche apportate dal Parlamento:
- il Superbonus sulle unifamiliari e sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti, cosiddette villette, è prorogato dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023, a condizione che al 30 settembre 2022 risulti realizzato almeno il 30% dell’intervento complessivo;
- per le opzioni di cessione e sconto relative al 2022, fino al 30 novembre potrà essere effettuata la c.d. “remissione in bonis” per tutti i soggetti che, entro fine marzo, non avevano sottoscritto un contratto di cessione. La remissione sarà disponibile con il costo di 250 euro e solo per gli acquisti fatti da banche e da altri soggetti qualificati, come società di gruppi bancari, assicurazioni e altri intermediari finanziari;
- è possibile optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito nell’ambito degli interventi di edilizia libera, agevolati con i bonus edilizi diversi dal Superbonus, per i quali al 16 febbraio 2023 sono stati effettuati pagamenti o stipulati accordi vincolanti tra le parti per la fornitura di beni da installare. Se non sono stati effettuati acquisti, documentabili da bonifici, o non sono stati stipulati ancora accordi vincolanti, la data può essere attestata dalle autocertificazioni del venditore e dell’acquirente;
- per le spese sostenute nel 2022, relative ad interventi agevolati con il superbonus, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in 10 anni;
- per gli interventi agevolati con il superbonus, con il bonus 75% barriere architettoniche e con il sismabonus, i crediti di imposta derivanti dalle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023 possono essere utilizzati in 10 anni, invece che in 4;
- chi realizza interventi agevolati con il superbonus e i bonus edilizi su case popolari, immobili delle onlus o associazioni del terzo settore, immobili situati nel cratere sismico e nell’area colpita dall’alluvione delle Marche può continuare a optare per lo sconto in fattura e per la cessione del credito;
- per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, agevolati con il Superbonus o con il bonus 75%, è sempre possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito;
- per gli interventi diversi dal superbonus, la liquidazione dei lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà e non un obbligo;
- anche l’indicazione delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese, costituisce una mera facoltà e non un obbligo, al fine di fruire della detrazione delle medesime spese;
- i requisiti richiesti alle imprese per l’esecuzione di lavori oltre la soglia di 516.000 euro – valevoli ai fini della fruizione del cd. superbonus – possono essere soddisfatti, per i contratti di appalto e subappalto conclusi dal 21 maggio al 31 dicembre 2022, entro la data del 1° gennaio 2023. La soglia predetta è calcolata avendo riguardo al singolo contratto;
- banche, imprese appartenenti a un gruppo bancario, intermediari finanziari e assicurazioni autorizzate ad operare in Italia, che hanno acquistato crediti Superbonus relativi a spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 e hanno esaurito la capienza fiscale, possono “rivendere” fino al 10% dei crediti acquistati effettuando emissioni ordinarie di buoni del tesoro poliennali a partire dal 1° gennaio 2028;
- vengono indicati i documenti che il cessionario deve acquisire per evitare la responsabilità solidale: nel testo approvato dalla Camera sono inseriti il contratto d’appalto tra committente e soggetto che realizza i lavori, l’asseverazione sul miglioramento antisismico, la visura catastale storica (che può sostituire quella ante operam) e i documenti antiriciclaggio.
NUOVO CODICE APPALTI “AUTO ESECUTIVO”: DECRETI ATTUATIVI SOLO SU BANCA DATI E QUALIFICAZIONE
CONTRATTI PUBBLICI
Dopo la pubblicazione in Gazzetta, il Codice Appalti (Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36) si appresta a essere integrato da pochi provvedimenti attuativi (saranno solo sette) che riguarderanno, in particolare la piena realizzazione del sistema di digitalizzazione e l’intervento sulla qualificazione degli operatori con l’introduzione del meccanismo di valutazione della reputazione dell’impresa.
Si tratta certamente di una forte innovazione metodologica, rispetto alle precedenti versioni che prevedevano una moltitudine di decreti, regolamenti e determine dell’Anac per garantire una piena ed effettiva applicazione delle norme.
Nel nuovo provvedimento i decreti si concentrano sull’obiettivo di dar vita ad una gestione digitale dell’intero ciclo dell’appalto a decorrere dal 1° gennaio 2024. Entro il prossimo 31 maggio, in particolare, Anac e Ministero Infrastrutture dovranno definire i contenuti del “fascicolo virtuale dell'operatore economico” che comporterà l’impossibilità di richiedere alle imprese per più di una volta documenti comprovanti i requisiti; l’art. 19 prevede, infatti, che “in attuazione del principio dell’unicità dell’invio, ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti obblighi di comunicazione a una banca dati o a un sistema informativo”.
Gli ulteriori decreti attuativi riguarderanno l’interoperatività e l’integrazione tra i vari sistemi informatici istituzionali, i requisiti tecnici delle piattaforme digitali, le informazioni sullo sviluppo e sull’esito dei contratti da parte delle stazioni appaltanti.
L’altra fase attuativa demandata a un decreto, per la cui emanazione sono previsti 18 mesi, riguarda il sistema di valutazione della reputazione di impresa. L’art. 109 del Codice dispone, al riguardo, quanto segue:
- È istituito presso l’ANAC, che ne cura la gestione, un sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni, quale elemento del fascicolo virtuale degli operatori. Il sistema è fondato su requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale.
- L’ANAC definisce gli elementi del monitoraggio, le modalità di raccolta dei dati e il meccanismo di applicazione del sistema per incentivare gli operatori al rispetto dei principi del risultato di cui all’articolo 1 e di buona fede e affidamento di cui all’articolo 5, bilanciando questi elementi con il mantenimento dell’apertura del mercato, specie con riferimento alla partecipazione di nuovi operatori.
- Alla presente disposizione è data attuazione entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del codice, anche tenendo conto dei risultati ottenuti nel periodo iniziale di sperimentazione.
Per quanto concerne la piena entrata in vigore del Codice e il regime transitorio, dal 1° luglio p.v. le nuove norme acquisteranno piena efficacia con i relativi allegati e il vigente Decreto Legislativo n.50/2016 sarà abrogato ma conserverà efficacia per i procedimenti in corso.
MODIFICHE AL DECRETO SUL GIUBILEO: AFFIDAMENTI CON PROCEDURA NEGOZIATA
CONTRATTI PUBBLICI
Ulteriori modifiche finalizzate a potenziare i poteri del Commissario Straordinario (Sindaco di Roma) e a prevedere l’affidamento delle gare con procedura negoziata sono state apportate al decreto sul Giubileo di Roma che dovrebbe approdare al Senato nei prossimi giorni per l’approvazione definitiva.
Il Decreto Legge Pnrr, in fase di conversione, prevede in particolare la procedura negoziata senza obbligo di previa pubblicazione del bando di gara con la partecipazione minima di cinque operatori, lasciando non più di 15 giorni di tempo per l’invio delle domande di partecipazione e ulteriori 10 giorni per la presentazione delle offerte. I contratti, inoltre, potranno essere modificati in corsa senza avviare nuove procedure di affidamento, purché il prezzo non superi il 50% del valore iniziale.
Le opere complessivamente previste a Roma finanziate con i fondi europei sono 335 per un valore complessivo di 500 milioni e 60 milioni saranno affidati al Commissario per le opere del Giubileo tra il 2023 e il 2025.
GOVERNO APPROVA DECRETO LEGGE “SICCITA”: SNELLIMENTO PROCEDURE PER REALIZZAZIONE INTEREVNTI
EMERGENZA IDRICA
Il Consiglio dei Ministri, riunitosi lo scorso 6 aprile, ha approvato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti per la prevenzione e il contrasto della siccità, per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche.
Il sistema previsto verrà gestito da una governance con una cabina di regia e la nomina di un Commissario Straordinario Nazionale per la scarsità idrica in carica fino al 31 gennaio 2023, con possibilità di proroga per un ulteriore anno.
Il Commissario straordinario, supportato da una struttura composta da un massimo di 25 persone, viene incaricato di monitorare la situazione sul territorio e di attuare le opere ritenute necessarie; in caso di inadempienza potrà intervenire con poteri sostitutivi, previa delibera del Consiglio dei Ministri.
Il decreto dispone altresì semplificazioni per le attività di riutilizzo delle acque reflue depurate, sino al 31 dicembre 2023 e per la realizzazione di impianti di desalinizzazione. Alle opere ritenute urgenti si applicheranno procedure semplificate e si ridurranno i tempi per le attività di verifica dell'impatto ambientale: entro 30 giorni sarà effettuata una ricognizione per individuare le opere urgenti e quelle da affidare al Commissario straordinario.
Sul fronte delle risorse, il Ministero Infrastrutture ha preannunciato una rimodulazione, con l'intento di promuovere la realizzazione degli interventi più urgenti e di rapida attuazione.
AVVALIMENTO SOA COMPORTA PRESTITO DELL’APPARATO ORGANIZZATIVO NECESSARIO ALLE PRESTAZIONI
GIURISPRUDENZA
Il Consiglio di Stato (Sez.V, sentenza del 30 marzo 2023, n.3300) ha precisato che l’avvalimento dell’attestazione Soa comporta come oggetto di prestito l’intero apparato organizzativo (mezzi e risorse) del soggetto avvalso o parte di questo nella misura necessaria all’esecuzione del contratto.
Secondo i Giudici, non sussistono dubbi sul fatto che si tratti di avvalimento “tecnico e operativo”, poiché l’ausiliaria mette a disposizione il requisito di qualificazione di cui l’ausiliata è carente per l’esecuzione di determinate lavorazioni.
In questo senso, l’art. 89 del vigente Codice Appalti dispone che “l'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente …. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria”.
Il Consiglio di Stato rileva che, a seconda che si tratti di avvalimento di c.d. garanzia ovvero di avvalimento c.d. tecnico e operativo, diverso è il contenuto del contratto concluso; in particolare, solo in caso di avvalimento c.d. tecnico e operativo sussiste sempre l’esigenza della concreta messa a disposizione dei mezzi e delle risorse specifiche indicate nel contratto, indispensabili per l’esecuzione dell’appalto. La verifica del contratto deve tuttavia svolgersi in concreto, senza spingersi fino alla rigida quantificazione dei mezzi d’opera, del numero e delle qualifiche del personale.
ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO
CONVENZIONI
Aniem Lazio ha attivato un servizio per assistere e fornire consulenza alle imprese su tutte le questioni attinenti al sistema di qualificazione, con particolare riguardo alle modalità per acquisire l’attestazione Soa (prima attestazione, verifica triennale, rinnovo) e le certificazioni Iso.
Ricordiamo, peraltro, che recente legge n.51/2022 ha imposto il possesso dell’attestazione Soa anche per i lavori di importo superiore a 516.000 euro rientranti nel Superbonus e negli altri bonus edilizi: dal 1° gennaio 2023 e al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori dovrà essere affidata esclusivamente ad imprese che documenteranno l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una Soa; dal 1° luglio 2023 sarà necessario il possesso dell’attestazione Soa al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.
Per maggiori informazioni le imprese interessate possono contattare i nostri Uffici scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonando al numero 334.9767911.
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