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PERIODICO INFORMATIVO - 28 OTTOBRE 2022

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IN EVIDENZA

ANAC: FASCICOLO IMPRESE OBBLIGATORIO DALL’8 NOVEMBRE

CONTRATTI PUBBLICI

Come preannunciato nel precedente numero di Aniem Lazio News, dal 26 ottobre u.s., presso la Banca Dati dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, è operativo il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (Fvoe) (in sostituzione del sistema AvCpass) che consentirà alle stazioni appaltanti, attraverso un’interfaccia web, di verificare i requisiti di partecipazione agli appalti pubblici.

L’Autorità ha comunicato che la migrazione dati da AvCpass al Fascicolo virtuale ha impiegato più tempo di quello che era stato stimato e il servizio è stato reso disponibile con un giorno di ritardo rispetto al previsto 25 ottobre. Il 24 ottobre il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale: l'uso del Fascicolo, quindi, sarà obbligatorio dall’8 Novembre (15 giorni dopo la pubblicazione) per partecipare alle gare di appalto.

I documenti e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti, che, in prima applicazione, sono acquisiti presso la Banca Dati Anac e resi disponibili attraverso il Sistema includono:

  • la Visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere;
  • il certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia;
  • l’Anagrafe delle sanzioni amministrative, fornita dal Ministero della Giustizia;
  • il Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, fornito dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti;
  • la Comunicazione di regolarità fiscale fornita dall’Agenzia delle Entrate;
  • la Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell’Interno.

La verifica dei requisiti non si ferma alla fase di aggiudicazione ma viene estesa alla fase di esecuzione e dunque al mantenimento dei requisiti da parte di chi si è aggiudicato la gara e di eventuali subappaltatori. Il Fascicolo verrà utilizzato per tutte le procedure di affidamento e verrà istituito l’Elenco degli operatori economici già verificati.

Attraverso tale elenco le stazioni appaltanti che stanno aggiudicando una gara potranno osservare se un determinato operatore economico risulti già stato verificato in una precedente procedura.

 

LE NOVITA’ NELLA NUOVA BOZZA DEL CODICE APPALTI

CONTRATTI PUBBLICI

Tra le novità che emergono dalla bozza del nuovo Codice Appalti, elaborata dalla Commissione del Consiglio di Stato consegnata nei giorni scorsi a Palazzo Chigi, emerge, anzitutto, il tentativo di abbattere il 30% del testo. Pur avendo sostanzialmente mantenuto inalterato il numero degli articoli si evidenzia, infatti, una maggiore sintesi nella stesura dei commi. 

Il lavoro della Commissione (costituita da membri di Consiglio di Stato, Tar, Cassazione, Corte dei conti, Avvocatura dello Stato, professori, avvocati, economisti, ingegneri, esperti di redazione, informatici e accademici della Crusca) si è orientato a rendere il Codice già attuativo, attraverso gli allegati che ne costituiranno parte integrante e senza dover attendere ulteriori provvedimenti.

In questo contesto la relazione illustrativa costituirà una vera e propria parte costituente della legge, un manuale per l'applicazione pratica.

Dalla lettura della bozza emerge che il testo normativo si apre con la codificazione iniziale dei principi base che ispireranno il Codice: principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, di buona fede e tutela dell’affidamento, di tassatività delle cause di esclusione, di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, di equilibrio contrattuale che dovrebbe dare la possibilità di rinegoziare il contratto qualora dovessero sopravvenire “circostanze impreviste e imprevedibili”. 

Novità anche per i Rup che diventano “responsabili per il progetto”; potranno essere nominati figure diverse nelle varie fasi: “un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento”, con il mantenimento di una supervisione unica. Il Rup potrà altresì partecipare alle commissioni giudicatrici ed assumere il ruolo di Presidente.

Viene ripristinato l’appalto integrato, sottoposto però alle seguenti condizioni:

  • adeguato livello di qualificazione della stazione appaltante;
  • presenza di lavori “complessi” sulla base di quello che sarà definito in uno degli allegati;
  • esclusione degli appalti di manutenzione ordinaria o straordinaria;
  • valore non inferiore ad una determinata soglia che sarà successivamente definita. 

Per il resto si confermano le anticipazioni già indicate: revisione prezzi obbligatoria e automatica, abolizione del livello di progettazione definitiva, possibilità per i subappaltatori di subaffidare a loro volta, maggiore spazio alle varianti in corso d’opera (libertà di modificare il contratto senza alterare natura e costi dell’opera), impulso alla digitalizzazione in tutte le fasi dell'appalto. Su quest’ultimo aspetto, coerentemente con il preannunciato avvio del Fascicolo dell’operatore economico, il nuovo Codice intende procedere alla digitalizzazione dell’intero ciclo: programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione.

Su alcuni temi centrali, quali quello della qualificazione degli operatori, occorrerà attendere i regolamenti allegati; per ora la novità è la reintroduzione del rating d’impresa (che diverrebbe comunque operativo dopo 19 mesi dall’entrata in vigore del Codice): la bozza prevede che sarà affidata all’Anac la realizzazione e la gestione di un “sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni, quale elemento del fascicolo virtuale degli operatori. Il sistema è fondato su requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, l'impegno sul piano sociale”.

Si attende ora la valutazione del nuovo Governo e le possibili modifiche al testo. Si ricorda che, in base alla legge delega (legge n.78/2022), il Presidente del Consiglio, insieme al Ministro delle Infrastrutture, dovrà presentare al Consiglio dei Ministri la versione definitiva del nuovo Codice che poi dovrà continuare il suo iter: parere Conferenza Stato-Regioni, prima approvazione del Consiglio dei Ministri, parere delle commissioni parlamentari, approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri. Il termine per l’approvazione è fissato dal Pnrr al 31 marzo p.v.

 

COMPENSAZIONE PREZZI: IL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA LA BOCCIATURA SUL CALCOLO DEL RINCARO MATERIALI

         CONTRATTI PUBBLICI

Il Consiglio di Stato (Sentenza n.6978/2022) ha confermato la sentenza del Tar che aveva rilevato la sottovalutazione degli aumenti subiti dai materiali edili nel primo semestre del 2021, riferiti, in particolare, a 15 prodotti.

La sentenza, che impone al Ministero un supplemento di istruttoria necessario a ridefinire i calcoli sui materiali, ha rilevato che il rischio sollevato dal Ministero di non poter procedere alle compensazioni richieste dalle imprese a causa della sentenza sfavorevole non sussiste, in quanto gli effetti della sentenza non escludono “la transitoria applicazione delle variazioni dei prezzi già accertare, salvo compensazioni in aumento o diminuzione all'esito della definizione nel merito del giudizio”.

Ricordiamo che anche il decreto relativo al secondo semestre 2021 ha avuto analoga valutazione negativa da parte del Tar; si attende ora la riformulazione dei rilevamenti da parte del Ministero.

 

IN GAZZETTA IL REGOLAMENTO SUI RIFIUTI INERTI EDILI

AMBIENTE

Sulla Gazzetta Ufficiale n.152 del 20 Ottobre u.s. è stato pubblicato il Decreto n.152 del Ministero della Transizione Ecologica recante il “Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale”.

Dopo la circolare ministeriale del 12 ottobre u.s. (riportata su Aniem Lazio News della scorsa settimana) che forniva chiarimenti generici sulla classificazione dei rifiuti, il nuovo regolamento stabilisce i criteri specifici in base ai quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione cessano di essere considerati rifiuti.

Il provvedimento, composta da 8 articoli e 3 allegati, precisa che “i rifiuti ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva”.

Viene specificato, in particolare, che tali rifiuti cessano di essere qualificati come tali e sono qualificati come aggregato recuperato se risultano conformi ai criteri riportati nell’Allegato 1 del decreto contenente i parametri e le concentrazioni limite; in tal caso, l’aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell’Allegato 2: rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile, sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali, strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali, recuperi ambientali, riempimenti e colmate, strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante, confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici (es.misti cementati, miscele betonabili).

Il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato è responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonché della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR). Il rispetto dei criteri è attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato, resa in conformità al modello riportato nell’allegato 3 del decreto.

Il produttore di aggregato recuperato deve conservare, presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia della dichiarazione per eventuali controlli, così come deve conservare per 5 anni, un campione di aggregato recuperato prelevato in conformità alla norma UNI 10802. 

 

CONSIGLIO DI STATO: LE MISURE ORGANIZZATIVE CHE L’IMPRESA DEVE ADOTTARE PER RIMEDIARE A EPISODI CORRUTTIVI

 GIURISPRUDENZA

Nei giorni scorsi il Consiglio di Stato (Sent, n.8864 del 18 ottobre 2022) è intervenuto sul delicato tema del self – cleaning, ossia sulle misure di auto disciplina che l’impresa deve adottare nel caso si siano verificati gravi illeciti professionali con episodi di corruzione da parte di soggetti che rivestivano posizioni apicali nell’azienda.

La fattispecie viene contemplata nell’ambito dell’art. 80, comma 5, lettera c) del Codice Appalti.

Il Consiglio di Stato ha sancito che l’impresa può essere riammessa alla partecipazione alle gare se dimostra di avere adottato misure organizzative idonee a far ritenere che non sussista più un penetrante potere di ingerenza e controllo del soggetto stesso rispetto alla propria attività. L’idoneità di tali misure deve essere tuttavia valutata dalla stazione appaltante nell’esercizio della sua discrezionalità.

In sostanza, l’operatore precedentemente interdetto da procedure di gara e dalla contrattazione con la Pubblica Amministrazione può accedere e aggiudicarsi una gara d’appalto, se la stazione appaltante ritiene che le procedure di self cleaning adottate siano sufficienti a riparare i precedenti gravi illeciti professionali

L’art. 80 del Codice prevede, infatti, che l'esclusione per grave illecito professionale può essere evitata dal concorrente se lo stesso provi di aver risarcito o essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito posto in essere e, nel contempo, di avere adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Qualora la stazione appaltante ritenga queste ultime misure adottate idonee allo scopo, il concorrente non viene escluso dalla gara.

Tra le misure ritenute idonee, il Consiglio di Stato evidenzia quelle che prevedono un sistema di deleghe diffuse, volto a impedire la concentrazione dei poteri decisori in capo a un unico soggetto.

In tal senso assumono rilievo i modelli organizzativi indicati dalla legge 231/2001 (responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni):  indipendenza dell'organismo di vigilanza rispetto all'organo amministrativo, indipendenza anche dei componenti dell'organismo di vigilanza, attribuzione a quest'ultimo di un autonomo budget di spesa, adozione di protocolli di tracciabilità dei contratti stipulati e delle consulenze affidate al fine di impedire il fenomeno dei contratti e consulenza fittizie.

 

RITARDATA GIUSTIFICAZIONE ANOMALIA NON DETERMINA ESCLUSIONE

GIURISPRUDENZA

Il Tar Calabria (Sentenza n.1801 del 20/10/2022) rafforza l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la tardiva produzione delle giustificazioni sull’anomalia dell’offerta non può determinare di per sé l’esclusione.

Nel caso specifico esaminato dal Tar, al ritardo nella trasmissione delle giustificazioni si era aggiunto il ritardo del collegio esaminatore.

Il Tar ha ribadito quanto condiviso dalla giurisprudenza: la tardiva produzione delle giustificazioni inerenti all’anomalia dell’offerta non può provocare l’automatica esclusione dell’operatore economico, laddove la verifica della Commissione sia stata comunque eseguita successivamente all’acquisizione della documentazione.

 

ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO

CONVENZIONI

Aniem Lazio ha attivato un servizio per assistere e fornire consulenza alle imprese su tutte le questioni attinenti al sistema di qualificazione, con particolare riguardo alle modalità per acquisire l’attestazione Soa (prima attestazione, verifica triennale, rinnovo) e le certificazioni Iso.

Ricordiamo, peraltro, che recente legge n.51/2022 ha imposto il possesso dell’attestazione Soa anche per i lavori di importo superiore a 516.000 euro rientranti nel Superbonus e negli altri bonus edilizi: dal 1° gennaio 2023 e al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori dovrà essere affidata esclusivamente ad imprese che documenteranno l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una Soa; dal 1° luglio 2023 sarà necessario il possesso dell’attestazione Soa al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.

Per maggiori informazioni le imprese interessate possono contattare i nostri Uffici scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonando al numero 3349767911.

 

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La digitalizzazione dell’industria non è una trasformazione per pochi eletti. Anche le piccole e medie imprese, con tutte le difficoltà del caso, si sono messe in marcia e ora un’indagine svolta per il ministero dello Sviluppo economico dalla società Met, in vista della prossima Relazione annuale del garante Pmi, parla di una prima inversione di tendenza: quasi una su tre utilizza tecnologie 4.0 o ha in programma di farlo.  Fonte

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