PERIODICO INFORMATIVO - 23 SETTEMBRE 2022
News
COMPENSAZIONE PREZZI: IN GAZZETTA FONDI 1° SEMESTRE 2021, TAR BLOCCA RILEVAMENTO PER IL 2° SEMESTRE
CONTRATTI PUBBLICI
Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 9 giugno 2022 e il decreto di rettifica del 9 agosto u.s. concernenti la “Ripartizione delle risorse del Fondo, relativo al primo semestre 2021, per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione”.
Con il primo decreto è stata approvata la ripartizione delle risorse del Fondo per procedere alla compensazione. Con il Decreto del 9 agosto 2022 sono stati aggiornati i dati relativi al numero delle stazioni appaltanti (includendone alcune inizialmente escluse) che hanno richiesto l’accesso al Fondo e agli importi richiesti e ammessi a compensazione, con la tabella di ripartizione allegata al provvedimento. Su 471 richieste di stazioni appaltanti, relative a 813 istanze di imprese, sono state ammesse 446 stazioni appaltanti per un importo complessivo di 42.549.562 Euro.
Alle grandi imprese sono destinati 27,9 milioni, alle medie imprese 10,76 milioni e alle piccole imprese 3,84 milioni. Per quanto riguarda i pagamenti relativi al periodo preso in considerazione dai decreti (1° semestre 2021) il Ministero ha comunicato di aver erogato alle stazioni appaltanti il 50% degli importi (circa 21 milioni); per il saldo si dovrà attendere l’esito del ricorso con il quale è stata contestata la sottovalutazione di 15 materiali da costruzione oggetto dei rincari.
Problemi che stanno condizionando anche le compensazioni per il secondo semestre. Il Tar Lazio, infatti, con una sentenza depositata il 16 settembre scorso, ha accolto la richiesta di sospensiva bloccando il secondo decreto ministeriale (il Dm 4 aprile 2022 pubblicato sulla Gazzetta n.110 del 12 maggio 2022) contenente le rilevazioni dell'aumento dei prezzi dei materiali registrati nel secondo semestre 2021.
Il Tar, che si è pronunciato sul ricorso che aveva contestato una valutazione inadeguata dei prezzi di 13 materiali, ha confermato i rilievi metodologici sul rilevamento degli aumenti sottolineando i risultati diversi degli enti rilevatori con “notevoli scostamenti percentuali” che avrebbero richiesto da parte dell’amministrazione un’ulteriore istruttoria e valutazione critica.
In particolare, gli scostamenti rilevati vanno “dal 20% a oltre il 40% - laddove le Linee guida per la rilevazione sui prezzi dei materiali da costruzione prescrivono la necessità di "evitare differenze anomale tra le varie fonti (e, all'interno di ciascuna fonte, tra i vari territori o tra materiali simili)". Il Ministero dovrà pertanto ridefinire le proprie indicazioni entro 30 giorni “previa motivata relazione del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, in ordine alla congruità dei dati rilevati nonché alla coerenza dei risultati trasfusi nel decreto impugnato, con riferimento alle categorie di materiali oggetto delle contestazioni”.
LE ISTRUZIONI DELLA RAGIONERIA DELLO STATO PER ACCEDERE ALLE COMPENSAZIONI DEI CANTIERI PNRR
CONTRATTI PUBBLICI
Una circolare della Ragioneria dello Stato (n.31 del 21 Settembre 2022) fornisce le indicazioni per l'accesso alle compensazioni conseguenti al caro-materiali per i cantieri finanziati con le risorse del Pnrr.
Come noto, l’articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50/2022 ha istituito il “Fondo per l'avvio di opere indifferibili” con una dotazione complessiva di 7.500 milioni di euro.
La Circolare è indirizzata alle amministrazioni statali, all’Associazione dei Comuni e delle Province nonché alla Conferenza delle Regioni e fornisce loro indicazioni per l’inoltro delle istanze.
Le risorse sono destinate alle procedure di affidamento avviate entro il 31 dicembre 2022; il termine ultimo per le istanze è fissato al 17 ottobre.
Come previsto dalla normativa, “al fine della predisposizione dell’istanza di accesso al Fondo, le Amministrazioni statali istanti procedono, con riguardo agli interventi dalle stesse finanziati o rientranti nei programmi di investimento dei quali risultano titolari, all’istruttoria delle richieste di finanziamento presentate da ciascuna stazione appaltante. Conclusa l’istruttoria di cui al periodo precedente, le Amministrazioni competenti presentano l’istanza al Ministero dell’economia e delle finanze”.
BONUS EDILIZI: LE SCADENZE AGGIORNATE
FISCO
In attesa della prossima legge di bilancio e di altri provvedimenti normativi che potrebbero modificare la disciplina dei bonus edilizi, si propone un aggiornamento delle scadenze attualmente previste per le principali tipologie di intervento.
Superbonus (art. 119, comma 9 lettere a) e d-bis) del D.L. n.34/2020):
- 30 settembre 2022 per completare il 30% dell'intervento complessivo e avere accesso ad una proroga che consentirà l'utilizzo del superbonus 110% sugli edifici unifamiliari fino al 31 dicembre 2022 (art. 119, comma 8-bis, secondo periodo, D.L. n. 34/2020);
- 31 dicembre 2023 per utilizzare il 110% da condomini, proprietari o comproprietari di edifici plurifamiliari da due a quattro unità immobiliari;
- 31 dicembre 2024 per utilizzare il 70%;
- 31 dicembre 2025 per utilizzare il 65%.
Altri bonus:
- 31 dicembre 2022 per utilizzare il bonus facciate 60% (art. 1, commi 219-224, Legge n. 160/2019);
- 31 dicembre 2022 per utilizzare il bonus barriere architettoniche 75% (art. 119-ter, D.L. n. 34/2020);
- 31 dicembre 2022 per bonus facciate al 60% (art. 1 commi 219-224 legge n.160/2019);
- 31 dicembre 2024 per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (o parti comuni condominiali) con bonus del 65% e limite di spesa di 60.000 euro (a 14 del D.L. n. 63/2013, comma 2, lett. a);
- 31 dicembre 2024 per serramenti, infissi, schermature solari e caldaie a biomassa e a condensazione in classe A con bonus al 50% e limite di spesa di 60.000 euro (a 14 del D.L. n. 63/2013, comma 2.1);
- 31 dicembre 2024 per interventi di ristrutturazione edilizia con bonus 50% e limite di spesa a 96.000 euro (art. 16 del D.L. n.63/2013, comma 1);
- 31 dicembre 2024 per Ecobonus + Sismabonus +1 classe di rischio sismico con bonus all’80% e limite di spesa a 136.000 euro (art.14 del D.L. n. 63/2013, comma 2 quater);
- 31 dicembre 2024 per Ecobonus + Sismabonus +2 classi di rischio sismico con bonus all’85% e limite di spesa a 136.000 euro (art.14 del D.L. n. 63/2013, comma 2 quater);
- 31 dicembre 2024 per intervento antisismico Zone a rischio sismico 1, 2 e 3 con bonus 50% (estendibile al 70% e all’80% con passaggio di una o due classi) e limite di spesa a 96.000 euro (art.16 del D.L. n.63/2013, comma 1 bis).
IN EVIDENZA
IN GAZZETTA IL DECRETO AIUTI BIS CON NORME SU CESSIONE CREDITI E SEMPLIFICAZIONI INTERVENTI EDILI
EDILIZIA
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022 la conversione in legge del c.d. Decreto Aiuti bis, (legge 21 settembre 2022, n. 142 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”).
Come già anticipato nel precedente numero di Aniem Lazio News, il provvedimento legislativo contiene la disposizione che dovrebbe consentire di riaprire il mercato della cessione dei crediti del Superbonus, bloccati di fatto dai limiti sulla responsabilità solidale.
Ricordiamo che la norma introdotta limita la responsabilità in solido nella cessione dei crediti dei bonus edilizi e del superbonus ai soli comportamenti “con dolo o colpa grave”. Si è ora in attesa di una probabile nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate.
Si segnala, inoltre, che nella stessa legge è stato approvato un altro emendamento che consente di installare vetrate panoramiche amovibili per la chiusura di verande e balconi senza necessità di alcun titolo abilitativo.
L’emendamento prevede l'inserimento all'art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico edilizia) della seguente disposizione che amplia le possibilità di interventi in edilizia libera per:
"gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare i mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche".
La legge pubblicata in Gazzetta introduce, infine, ulteriori semplificazioni per l’istallazione di impianti fotovoltaici.
La precedente “Legge Aiuti” del 15 luglio 2022 aveva già introdotto la possibilità fino al 16 luglio 2024 di utilizzare la Dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA) per installare nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza non superiore a 1000 chilowatt picco (kWp) nelle aree delle strutture turistiche o termali. La legge aveva però posto alcune condizioni, tra le quali la non applicazione nei centri storici e nelle aree tutelate dal punto di vista culturale e/o paesaggistico. La legge “Aiuti-bis” rimuove tale limitazione, stabilendo che questi impianti possono essere installati con DILA anche nei centri storici e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio.
DIMOSTRAZIONE GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI: AMBITI DI DISCREZIONALITA’ DELLA STAZIONE APPALTANTE
GIURISPRUDENZA
Il Consiglio di Stato (Sentenza n. 7728 del 5 Settembre u.s.) è intervenuto nuovamente sulla definizione dei gravi illeciti professionali e sugli accertamenti da parte della stazione appaltante ai fini dell’esclusione dalla gara.
In particolare i Giudici hanno preso in esame due delle ipotesi contemplate nell’art.80, comma 5 del Codice Appalti sui motivi di esclusione.
La lettera c) del comma fa riferimento in termini generali ai gravi illeciti professionali da dimostrare con mezzi adeguati da parte dell'ente appaltante, la successiva lettera c - ter) consente all’ente appaltante di escludere un concorrente sulla base di carenze riscontrate in precedenti appalti che abbiano determinato “la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili”.
Il Consiglio di Stato ha riconosciuto la portata generale della fattispecie indicata alla lettera c), che consente alla stazione appaltante di procedere sempre all'esclusione del concorrente qualora la stessa ritenga che il pregresso comportamento del concorrente integri un'ipotesi di grave illecito professionale.
Tale interpretazione si fonda d’altronde anche su quanto disposto dalle direttive europee (in particolare art. 57, comma 4, lett. c) della direttiva 2014/24), che consentono alle stazioni appaltanti di escludere i partecipanti che abbiano commesso “gravi illeciti professionali”, riconoscendo un ampio potere valutativo alle amministrazioni aggiudicatrici”.
Sia la giurisprudenza europea che quella italiana hanno consolidato una nozione ampia di “grave illecito professionale” che consente alla stazione appaltante di esercitare la propria discrezionalità nella valutazione degli illeciti, sulla base di solide motivazioni e di mezzi di prova adeguati. Resta fatto salvo altresì l’obbligo dei concorrenti grava di comunicare in modo ampio e preciso ampia le vicende pregresse che possono incidere sulla loro integrità professionale.
REFERENZE BANCARIE: SUFFICIENTE L’INDICAZIONE DELLA CORRETTEZZA E PUNTUALITA’ NEI RAPPORTI CON LA BANCA
GIURISPRUDENZA
Secondo il Consiglio di Stato (Sez. V – 6 settembre 2022, n.7752) per l’idoneità delle referenze bancarie è sufficiente l’indicazione della correttezza e puntualità dei rapporti tra cliente e istituto bancario.
In particolare, le referenze vanno considerate idonee qualora gli istituti bancari abbiano riferito sulla qualità dei rapporti in atto con le società/imprese, in merito alla loro correttezza nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto e all’assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti, che siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in loro possesso. In ogni caso, le referenze bancarie sono suscettibili di soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante, che ha anche la possibilità di richiedere la loro integrazione mediante altra documentazione.
ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO
CONVENZIONI
Aniem Lazio ha attivato un servizio per assistere e fornire consulenza alle imprese su tutte le questioni attinenti al sistema di qualificazione, con particolare riguardo alle modalità per acquisire l’attestazione Soa (prima attestazione, verifica triennale, rinnovo) e le certificazioni Iso.
Ricordiamo, peraltro, che recente legge n.51/2022 ha imposto il possesso dell’attestazione Soa anche per i lavori di importo superiore a 516.000 euro rientranti nel Superbonus e negli altri bonus edilizi: dal 1° gennaio 2023 e al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori dovrà essere affidata esclusivamente ad imprese che documenteranno l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una Soa; dal 1° luglio 2023 sarà necessario il possesso dell’attestazione Soa al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.
Per maggiori informazioni le imprese interessate possono contattare i nostri Uffici scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonando al numero 3349767911.
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