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PERIODICO INFORMATIVO - 16 SETTEMBRE 2022

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IN EVIDENZA

SUPERBONUS: APPROVATO EMENDAMENTO PER AGEVOLARE LA CESSIONE DEI CREDITI

         FISCO

Nei giorni scorsi il Parlamento ha approvato il testo di conversione del D.l. Aiuti bis (manca ancora un secondo passaggio al Senato) che contiene l’emendamento del Governo finalizzato ad agevolare la cessione dei crediti del Superbonus.

Tale emendamento prevede l'inserimento dell'art. 33-bis "Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 121, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77".

La norma dispone che la responsabilità in solido nella cessione dei crediti dei bonus edilizi e del superbonus scatta solo se il concorso nella violazione avviene “con dolo o colpa grave”.

Inoltre viene previsto che anche per i crediti “sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni” (introdotti a novembre 2021), sui soggetti diversi da banche, intermediari finanziari e assicurazioni, la responsabilità solidale sarà limitata ai casi di dolo e colpa grave, ma sarà tuttavia necessario acquisire comunque la documentazione di asseverazione “ora per allora”.

Nelle intenzioni del Governo, la norma mira pertanto a sbloccare tutti quei crediti che le imprese hanno nel cassetto fiscale ma che non riuscivano a cedere, garantendo certezze agli acquirenti.

Restano tuttavia ancora margini di incertezza sul contenuto e sulla conseguente portata della verifica della “colpa grave” e, in particolare, su quale sia il livello di diligenza richiesto a coloro che acquistano il credito. Su questo aspetto si attende una nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate.

Si segnala, infine, che è rimasto inalterato il termine del 30 settembre p.v. per dimostrare il raggiungimento della soglia del 30% dell’intervento complessivo sugli immobili unifamiliari e usufruire del Superbonus fino alla fine dell’anno.

 

ANAC: AGGIORNAMENTO PREZZI SUI CONTRATTI IN CORSO ANCHE SE NON RITENTRANTI NEL PNRR

         CONTRATTI PUBBLICI

L’Anac, attraverso pareri su specifici contratti di appalto, ha precisato che anche nel caso di affidamenti non rientranti nell'attuazione del PNRR è possibile apportare modifiche agli appalti in corso, se ritenuti necessari per l’aumento significativo del costo dei materiali causato da circostanze impreviste e imprevedibili.

L’Autorità, in particolare, ha evidenziato che quanto disposto dal D.L.n. 36/2022 (cd. Decreto PNRR 2), che include tra le circostanze impreviste che consentono la modifica dell’appalto quelle che alterano in maniera significativa il costo dei materiali, può avere una valenza generale.

Sono pertanto da ritenersi possibili le variazioni agli appalti in corso d’opera nel caso di circostanze “impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera”, anche in relazione a contratti non specificamente riferiti all’attuazione del Pnrr, fermi in ogni caso i limiti imposti dall’art. 106 del Codice sul divieto di modifiche sostanziali al contratto d’appalto.

 

ANAC: ACCORDO QUADRO STRUMENTO CONTRATTUALE E NON PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

         CONTRATTI PUBBLICI

L’Anac torna a criticare l’utilizzo distorto ed eccessivo dell’accordo quadro.

Dopo la delibera (n.2475/2022) sul caso specifico di un appalto della regione Sicilia (commentata in Aniem Lazio News del 2 settembre u.s.), attraverso un recente aggiornamento della sezione del sito dedicata alle faq, l’Autorità ha evidenziato come l’accordo quadro debba ritenersi uno strumento contrattuale e non una procedura di affidamento.

In particolare, pur potendo essere applicati a tutti i tipi di appalti, “l'Amministrazione dovrebbe valutare l'opportunità di utilizzare l'accordo quadro tenendo conto dei vantaggi e degli svantaggi da esso derivanti in relazione alle condizioni del mercato in questione. L'impiego degli accordi quadro è più idoneo per gli appalti che rispondono ad esigenze consolidate, ripetute nel tempo, il cui numero, così come l'esatto momento del loro verificarsi, non sia noto in anticipo”. 

In relazione alla possibile suddivisione in lotti, questa è maggiormente raccomandata nel caso di accordo quadro concluso con un solo operatore economico per incentivare l’ingresso nel mercato di riferimento di nuove imprese, ed evitare la creazione di situazioni di monopolio/oligopolio.

La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori speciali, salvo in casi eccezionali, debitamente motivati in relazione, in particolare, all'oggetto dell'accordo quadro.

Con l’accordo quadro – precisa infine l’Anac - si fissano le caratteristiche vincolanti dell'oggetto dei successivi contratti applicativi; in particolare devono essere definiti negli atti di gara le specifiche tecniche, i tempi di consegna minimi, la tipologia delle lavorazioni, la loro qualità, i prezzi e quant’altro necessario per identificare compiutamente le prestazioni da eseguire con i successivi contratti applicativi. 

 

SISMA 2016: IN GAZZETTA L’ORDINANZA SULL’AUMENTO DEI COSTI DELLE MATERIE PRIME

         RICOSTRUZIONE POST SISMA

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10 Settembre u.s. l’Ordinanza del Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 che approva e definisce l’ambito di operatività del Prezzario unico del Centro Italia per le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.

Il nuovo Prezzario interessa sia i lavori pubblici che quelli privati relativi alla ricostruzione: in entrambe le situazioni, il direttore dei lavori deve verificare le quantità dei lavori realizzati e i materiali impiegati nelle lavorazioni contabilizzate a far data dal giorno 1º luglio 2021 e rideterminare, sulla base del Prezzario unico, i maggiori importi dovuti da corrispondere nella liquidazione dei SAL.

I costi parametrici relativi alla ricostruzione privata sono aumentati dal 6% al 20% per i fabbricati residenziali, o ad essi assimilabili, e dall’11% al 25% per gli edifici adibiti ad attività produttive.

Per i contratti pubblici, i bandi e gli avvisi dovranno contenere obbligatoriamente le clausole di revisione dei prezzi con l’applicazione delle variazioni dei prezzi rilevate dall’Istat e secondo quanto determinato con decreto semestrale del Ministero Infrastrutture. Fino al 31 dicembre 2022, inoltre, potrà essere liquidato il SAL anche in caso di esecuzione parziale dei lavori per l’importo minimo di 5.000 euro.

Il prezzario unico si applica, in particolare:

  • per la ricostruzione privata, alle nuove domande di contributo e a quelle pendenti alla data di entrata in vigore dell’Ordinanza. Può inoltre essere applicato, su richiesta dell’interessato, alle domande decretate fino al 31 dicembre 2020, per le lavorazioni eseguite dal 1º luglio 2021, e a quelle per le quali sia stato decretato il contributo a far data dal 1º gennaio 2021;
  • per la ricostruzione pubblica, ai contratti di appalto stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dell'Ordinanza, ai progetti in corso di elaborazione e approvazione alla data di entrata in vigore dello stesso provvedimento, nonché ai lavori eseguiti a far data dal giorno 1º luglio 2021.

 

MERCATO RESIDENZIALE: + 8,6% NEL 2° TRIMESTRE, A ROMA + 11,1%

     MERCAT0

L’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate ha rilevato un incremento dell’8,6% del mercato residenziale nazionale nel secondo trimestre del 2022: in questo periodo si sono registrate 219.000 compravendite.

I tassi tendenziali mostrano differenze tra i capoluoghi (+10,4% e circa 6.500 abitazioni compravendute in più rispetto al secondo trimestre del 2021) che tornano a crescere in misura maggiore dei comuni minori, non capoluogo (+7,7%, con circa 10.700 abitazioni in più). L'aumento degli scambi, nell'area del Sud, raggiunge il 15,3%, (con un +17,4% nei capoluoghi).

I dati relativi alle otto principali città italiane evidenziano, con oltre 2.000 abitazioni acquistate in più rispetto allo stesso trimestre del 2021, una variazione tendenziale annua del +7,2%, leggermente più bassa rispetto al dato nazionale. A Roma l’incremento ha raggiunto l’11,1%, seconda solo a Bologna (+11,8%); la capitale è anche la città con il maggior volume di transazioni (oltre 11.000 abitazioni compravendute), seguita da Milano (quasi 8.000).

 

NO ALL’ARROTONDAMENTO DELL’OFFERTA SE MANCA LA PREVISIONE NEL BANDO

GIURISPRUDENZA

Il Consiglio di Stato (Sentenza n.7567 del 30 agosto u.s.) ha disposto che per il calcolo di anomalia dell’offerta deve essere presa in esame l’intera offerta, senza poter ricorrere ad arrotondamenti o troncamenti, se tale facoltà non è indicata nel bando di gara.

In assenza di specifiche indicazioni, l’amministrazione è chiamata a considerare l’offerta nella sua integralità, ossia utilizzando tutti i decimali delle offerte, proprio in quanto “ogni diversa operazione costituirebbe alterazione delle normali regole matematiche e, dunque, foriera di indebite alterazioni del normale sviluppo della gara nella fase cruciale di determinazione delle offerte anomale”. 

In tal senso si è espressa anche l’Anac (delibera n. 243 del 23 marzo 2021) affermando che la lex specialis di gara , nella parte in cui indica che saranno prese in considerazione, nella formulazione dell’offerta economica, fino a due cifre decimali e che pertanto tutti i valori offerti dovranno essere espressi con un massimo di due cifre decimali, non determina l’estensione di tale criterio anche al procedimento di determinazione della soglia di anomalia, salvo che non lo specifichi espressamente. 

 

CONSIGLIO DI STATO: DEFINIZIONE DI MICRO, PICCOLA E MEDIA IMPRESA

GIURISPRUDENZA 

Il Consiglio di Stato (Sentenza n.7667 del 2 Settembre u.s.) è intervenuto sulla definizione di microimpresa, piccola e media impresa, richiamando quanto previsto sia dall’Unione Europea che dal Codice Appalto.

Evidenziando soprattutto quanto disposto dalla “Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, in particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono micro imprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro”.

La stessa Raccomandazione europea precisa che tali soglie “costituiscono valori massimi”, potendo gli Stati membri stabilire, in taluni casi, soglie inferiori.

 

ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO

CONVENZIONI

Aniem Lazio ha attivato un servizio per assistere e fornire consulenza alle imprese su tutte le questioni attinenti al sistema di qualificazione, con particolare riguardo alle modalità per acquisire l’attestazione Soa (prima attestazione, verifica triennale, rinnovo) e le certificazioni Iso.

Ricordiamo, peraltro, che recente legge n.51/2022 ha imposto il possesso dell’attestazione Soa anche per i lavori di importo superiore a 516.000 euro rientranti nel Superbonus e negli altri bonus edilizi: dal 1° gennaio 2023 e al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori dovrà essere affidata esclusivamente ad imprese che documenteranno l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una Soa; dal 1° luglio 2023 sarà necessario il possesso dell’attestazione Soa al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.

Per maggiori informazioni le imprese interessate possono contattare i nostri Uffici scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonando al numero 3349767911.

 

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La digitalizzazione dell’industria non è una trasformazione per pochi eletti. Anche le piccole e medie imprese, con tutte le difficoltà del caso, si sono messe in marcia e ora un’indagine svolta per il ministero dello Sviluppo economico dalla società Met, in vista della prossima Relazione annuale del garante Pmi, parla di una prima inversione di tendenza: quasi una su tre utilizza tecnologie 4.0 o ha in programma di farlo.  Fonte

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