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PERIODICO INFORMATIVO - 12 GIUGNO 2020

News

 

ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

INTERVENTI SU ANAC E RFI: ANIEM LAZIO CONTRO REQUISITI CHE LIMITANO LA CONCORRENZA

Continuano le azioni a tutela della concorrenza e della trasparenza nelle procedure di affidamento, sempre più condizionate dalla previsione di criteri selettivi fortemente discrezionali, tali da alterare i principi di trasparenza, proporzionalità e ragionevolezza ritenuti fondamentali sia dalle direttive europee che dal Codice dei Contratti.

In particolare, Aniem Lazio ha segnalato all’Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento della Fondazione Enasarco che, dopo aver sospeso la procedura di gara contestata sulla base di una nostra istanza, pubblicava un avviso di rettifica che non rimuoveva le anomalie segnalate, relative, in particolare, ai limiti di subappalto ed ai requisiti organizzativi, tecnici e reputazionali che continuano a comportare un’irragionevole limitazione della concorrenza.

Nei giorni scorsi la Fondazione, riscontrando i rilievi sollevati da Aniem, sosteneva la coerenza del proprio comportamento, senza tuttavia fornire alcuna motivazione sul mancato rispetto dei principi che devono ispirare e presiedere l’aggiudicazione di appalti (art. 30 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e direttiva 2014/24/UE). L’Associazione ha pertanto deciso di richiedere un pronunciamento dell’Anac.

Un ulteriore intervento associativo ha riguardato, nei giorni scorsi, una procedura di Rfi relativa a lavori di riparazione e manutenzione di fabbricati ferroviari, per i quali sono stati adottati criteri di aggiudicazione che privilegiano gli elementi tecnici rispetto al prezzo, prevedono diversi indici economici d’impresa (dai quali ricavare altrettanti indicatori di natura patrimoniale, finanziaria e reddituale), rinviano a criteri selettivi propri del sistema di qualificazione Rfi.

Aniem ha formalizzato all’ente appaltante la contestazione del bando, evidenziando come i criteri fissati contraddicano e vanifichino il sistema di qualificazione ordinario e la libera organizzazione d’impresa, creando, di fatto, un settore parallelo con regole e principi non coerenti con quelli contenuti nella disciplina ordinaria sui contratti pubblici.

PIANI DI ZONA, BENE IL PROTOCOLLO, MA ORA IL COMUNE ATTIVI FINANZIAMENTI E CANTIERI

Aniem Lazio e Confapi Lazio hanno accolto favorevolmente il Protocollo d’intesa sottoscritto tra Regione Lazio e Comune di Roma avente ad oggetto i piani di zona e gli investimenti di circa 50 milioni da parte delle Regione per il completamento di alcune urbanizzazioni annunciate. Nel comunicato stampa diffuso dalle Associazioni  è stata però sollevata l’esigenza di investire subito le somme disponibili e consentire l’immediata cantierizzazione delle iniziative.

Si tratta, infatti, di un intervento in grado di dare impulso al settore in un momento di drastica riduzione del mercato e, contestualmente, di garantire il completamento di importanti opere attese da lungo tempo.

FISCO

IL MODELLO PER RICHIEDERE IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Come noto, il D.L. Rilancio prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto computato in base alla perdita di fatturato e dei corrispettivi conseguenti all’emergenza da Coronavirus.

I requisiti specifici da rispettare per l’ottenimento del contributo sono:

  1. conseguimento, nell’anno 2019, di un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro,
  2. presenza di almeno uno tra i seguenti requisiti:
  • ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
  • inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019;
  • domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).

E' possibile scaricare le linee guida dell’Agenzia delle Entrate che spiega tutti i dettagli della misura, relativi ai soggetti interessati, al calcolo del contributo e alle indicazioni per richiederlo, e il provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

AGENZIA ENTRATE: CHIARIMENTI SUL CREDITO D’IMPOSTA PER LA LOCAZIONIE IMMOBILI D’IMPRESA

L’Agenzia delle Entrate (Circolare n.14/E del 6 giugno 2020) ha fornito alcuni primi chiarimenti sull’operatività del credito d’imposta del 60% per la locazione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività d’impresa. Il beneficio viene riconosciuto per i canoni di marzo, aprile e maggio se, rispetto allo stesso mese del 2019, si è registrata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50%.

La Circolare si sofferma pertanto sugli aspetti interpretativi dell’art. 28 del Decreto Legge Rilancio che prevede:

«ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo».

Il credito d’imposta è pari al 60% del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo ed al 30% del canone nei casi contratti di affitto d’azienda. L’importo da prendere a riferimento è quello versato nel periodo d’imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. È comunque necessario che il canone sia stato corrisposto.

Beneficiari del credito d’imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda sono coloro che svolgono attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020). La Circolare precisa che “non essendo prevista alcuna distinzione tra le attività, devono ritenersi inclusi nell’ambito soggettivo………… i soggetti in regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 54 e seguenti della legge n. 190 del 2014 e gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa”.

In merito alla tipologia di contratti rientranti nell’ambito di applicazione, il credito d’imposta è riferito ai seguenti canoni:

  1. a) locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo (di seguito, in breve, canone locazione degli immobili ad uso non abitativo);
  2. b) contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo (di seguito, in breve, canone per servizi o affitto d’azienda).

Gli immobili oggetto di locazione (o almeno uno degli immobili in ipotesi di affitto d’azienda o contratto misto), indipendentemente dalla categoria catastale, devono essere destinati allo svolgimento effettivo delle seguenti attività: industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico.

Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o, in alternativa, può essere ceduto. La cessione può avvenire a favore del locatore o del concedente, oppure di altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi.

AGENZIA ENTRATE: LE CONDIZIONI PER LA CESSIONE DEL SISMA BONUS

Il 10 giugno scorso, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito sulla possibilità di cessione del credito per interventi di riduzione del rischio sismico.  I beneficiari della detrazione del 75 o dell'85%, possono scegliere di cedere il credito corrispondente alla detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati (persone fisiche, anche se esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti) collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Non è possibile, invece, cedere la detrazione a istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche.

La possibilità di cedere il credito riguarda tutti i potenziali beneficiari della detrazione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruirne in quanto non sono tenuti al versamento dell'imposta.

In riferimento ai soggetti a cui è possibile cedere il credito spettante per gli interventi di riduzione del rischio sismico, l'Agenzia ha elencato i seguenti soggetti:

  • fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili;
  • altri soggetti privati, per tali intendendosi, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa, anche in forma associata (società ed enti).

Nel caso specifico preso in esame dall’Agenzia, è stato evidenziato che il contribuente può cedere l'intero credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese relative ad interventi di riduzione del rischio sismico (sisma bonus) alla società, considerato che la stessa risulta essere il fornitore dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili, a nulla rilevando la circostanza che il contribuente ne sia socio e amministratore delegato.

LAVORI PUBBLICI

COMMISSIONE COLAO: PRIVILEGIARE DIRETTIVE EUROPEE, APPROVARE NUOVO CODICE APPALTI, POTENZIARE EDILIZIA ABITATIVA E SOCIALE.

Nei giorni scorsi è stato reso noto il piano per il rilancio “Italia 2020 – 2022”, predisposto dalla commissione di esperti in materia economico-sociale guidata da Vittorio Colao. Il secondo capitolo del dossier, articolato su 6 tematiche e 121 pagine, è dedicato alle infrastrutture e ambiente, con una presa di posizione molto critica sull’attuale Codice dei Contratti. Tra le indicazioni da attuare subito vengono segnalate:

  • la semplificazione dell’applicazione del Codice dei contratti ai progetti di natura infrastrutturale:
  • l’applicazione delle Direttive europee direttamente alle infrastrutture “di interesse strategico”;
  • l’integrazione delle Direttive europee per le sole porzioni in cui esse non sono auto-applicative;
  • la revisione della normativa per la realizzazione di un nuovo Codice, basato sui principi delle Direttive europee

In particolare, la Commissione propone di “rivedere integralmente il Codice dei contratti pubblici vigente, per ottenere (almeno) i seguenti vantaggi: la creazione immediata di un canale efficiente per le opere strategiche;  la distinzione più netta dei regimi di concessione e appalto e tra i settori ordinari e quelli definiti speciali dalla stessa normativa europea (energia, trasporti, acqua, poste, attività estrattive, porti e aeroporti); la messa alla prova del modello "Direttiva + integrazione minima," che ove funzioni bene potrà essere semplicemente esteso, senza bisogno di un nuovo codice;  l’inserimento del regime particolare nel processo di riscrittura di quello generale e, quindi, in un ambiente complessivo non di deroga o eccezione pura”.

Un paragrafo del documento è dedicato all’edilizia abitativa ed all’edilizia sociale.

Edilizia abitativa: Sostenere investimenti di social housing per potenziare l'offerta abitativa civile di qualità funzionale adeguata, sostenibile ed economicamente accessibile, attraverso l’introduzione di quote minime obbligatorie di edilizia convenzionata nei grandi piani privati e pubblici di trasformazione urbana delle città metropolitane, la messa a disposizione di una parte del patrimonio pubblico (ad esempio, ex militare o carcerario) per finalità di social housing, con valori fondiari ed oneri di urbanizzazione calmierati e con l'obiettivo di un'oculata gestione di aree urbane ad oggi spesso sotto-utilizzate, la destinazione di risorse pubbliche, nella forma di contributi a fondo perduto per consentire interventi a canoni e prezzi calmierati nelle aree meno agevolate del Paese.

Edilizia sociale: Investire nell’ammodernamento delle infrastrutture pubbliche (scolastiche, sanitarie e di assistenza sociale). Per le scuole, costituzione di un fondo che emetta "social impact bond" acquistabili non solo da grandi imprese ma anche da piccoli e medi imprenditori e risparmiatori. Per le infrastrutture di assistenza sociale, sviluppo di PPP per il finanziamento di servizi e tecnologie a supporto di iniziative come smart health e/o assisted living, che consentano il monitoraggio dei pazienti a distanza e limitino di conseguenza il sovraccarico delle infrastrutture. Per gli ospedali pubblici, creazione di un fondo partecipato da investitori istituzionali4 per ristrutturazione e ammodernamento degli edifici, da concedere poi in affitto alle strutture sanitarie

Contestualmente, nel successivo capitolo, si sollecitano interventi di semplificazione dell’attività della Pubblica Amministrazione, attraverso un’accelerazione dei processi telematici e di digitalizzazione ed un rafforzamento del silenzio-assenso (entro 30 giorni).

CORTE DEI CONTI: RIDURRE ENTI APPALTANTI E GARANTIRE CONCORRENZA

Nell’ultima relazione della Corte dei Conti del 4 giugno u.s. sulla gestione delle amministrazioni dello Stato emergono criticità sul sistema degli appalti pubblici.

Evidenzia la Corte che “Il codice degli appalti prevede che le fasi dell’affidamento e dell’esecuzione delle commesse pubbliche debbano espletarsi nel rispetto di una serie di principi, quali: la libera concorrenza, la parità di trattamento, la non discriminazione, la trasparenza, la proporzionalità, la pubblicità, l’economicità, l’efficacia, la tempestività, la correttezza. La loro applicazione deve essere integrale negli appalti sopra la soglia comunitaria; in ogni caso, a prescindere dal valore degli affidamenti, deve informare la gestione contrattuale della Pubblica amministrazione. Va, peraltro, rilevato che la recente normativa ha previsto per gli acquisti sottosoglia il ricorso all’affidamento diretto, preceduto dal confronto fra almeno 5 operatori economici; l’elevato numero di contratti che rientrano nell’ambito di tale valore può produrre il rischio di sottrarre al mercato una percentuale significativa degli affidamenti, a discapito della libera concorrenza. Risulta necessario ridurre le stazioni appaltanti, anche al fine di rafforzarne la competenza tecnica.”

Da segnalare, il particolare, il rischio, evidenziato negli appalti sottosoglia, di sottrarre al mercato una percentuale significativa degli affidamenti, a discapito della libera concorrenza, utilizzando procedure negoziate che coinvolgono un numero ristretto di operatori economici.

EDILIZIA SCOLASTICA

CONVERSIONE D.L. SCUOLA: AI SINDACI I POTERI DEI COMMISSARI

Con la conversione in legge del D.L.  “scuola” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 6 giugno u.s.), è stato disposto che fino al 31 dicembre 2020, i sindaci, i presidenti di provincia e i sindaci delle città metropolitane, sono considerati commissari straordinari e possono operare in deroga al Codice degli appalti per la progettazione e per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica. 

L’art. 7 ter prevede, pertanto, che sindaci e presidenti di provincia e città metropolitane assumano i poteri che il Dl Sblocca cantieri (Dl 32 del 2019) ha affidato ai commissari straordinari, fungendo da stazione appaltante e derogando a disposizioni del Codice.

Le deroghe riguardano alcune fasi della procedura di affidamento degli appalti (articolo 32 del Dlgs 50 del 2016) relative, in particolare, ai termini per la stipulazione del contratto, computati a partire dall'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione. Decade il divieto di stipulare il contratto prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione relativa al provvedimento di aggiudicazione. Si potrà altresì andare anche in deroga alle disposizioni per la sospensione della stipula del contratto in caso di ricorso con contestuale domanda cautelare così come anche i termini per l'approvazione della proposta di aggiudicazione potranno non essere rispettati.

Riguardo all'acquisizione in autonomia di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e di lavori al di sopra dei 150.000 euro, viene meno l'obbligo di ricorso alla centrale di committenza per le stazioni appaltanti non qualificate.

È derogabile anche la disposizione (art. 77 del Codice) secondo cui, in caso di appalti da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione di esperti.

I servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a 40.000 euro potranno essere aggiudicati al minor prezzo: decade, cioè, l'obbligo di far ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (la deroga riguarda l'articolo 95, comma 3 del Codice degli appalti).

Inoltre, si fissa in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure aperte, sotto le soglie di rilevanza comunitaria.

La norma dispone altresì che i commissari vigilino sulla realizzazione dell’opera e sul rispetto della tempistica programmata, promuovano accordi di programma e conferenze di servizi (anche invitando soggetti privati), attivino gli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.

Guida_Fondo_Perduto

Provvedimento contributo a fondo perduto del 10.06.2020

Comunicato stampa_Piani di Zona

 

SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ARGENTA SOA

Come già anticipato in precedenti comunicazioni, Aniem Lazio ha attivato uno “sportello qualificazione” che consente di acquisire una valutazione gratuita del proprio livello di qualificazione, in considerazione anche della recente modifica legislativa che ha ampliato a 15 anni il periodo documentabile per la dimostrazione dei requisiti tecnico-economici. Il servizio, naturalmente, è rivolto anche alle aziende prive di attestazione SOA che potranno valutare il possesso dei requisiti ai fini di un’eventuale attestazione per operare nel settore dei lavori pubblici.

Al fine di potenziare e qualificare ulteriormente l’assistenza alle imprese, è stato altresì definito un accordo di collaborazione con ARGENTA SOA s.p.a., Organismo di attestazione che opera da circa 13 anni nel sistema di attestazione delle imprese, con sede operativa a Roma.

Le imprese interessate ad approfondire tale tematica potranno contattare i nostri uffici.

 

 

 

 

 

 

 

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La digitalizzazione dell’industria non è una trasformazione per pochi eletti. Anche le piccole e medie imprese, con tutte le difficoltà del caso, si sono messe in marcia e ora un’indagine svolta per il ministero dello Sviluppo economico dalla società Met, in vista della prossima Relazione annuale del garante Pmi, parla di una prima inversione di tendenza: quasi una su tre utilizza tecnologie 4.0 o ha in programma di farlo.  Fonte

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