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PERIODICO INFORMATIVO - 19 GIUGNO 2020

News

 

ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

CONFAPI - ANIEM LAZIO, INTERVENTO SUL MINISTRO DE MICHELI:

TUTELARE PMI GARANTENDO SPAZI DI MERCATO E TRASPARENZA

Le anticipazioni relative all’ulteriore deregulation negli appalti sotto soglia nel prossimo “decreto semplificazioni” e il proliferare di procedure negoziate ad inviti, soprattutto nella nostra Regione, hanno indotto Confapi Lazio e Aniem Lazio ad inviare una lettera al Ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, per sollecitare garanzie a tutela degli spazi di mercato, soprattutto delle micro, piccole e medie imprese.

Nella nota, oggetto anche di un comunicato stampa, è stato evidenziato che, pur condividendo l’esigenza di alleggerire il settore dalla complessità di adempimenti e procedure, c’è il rischio, paradossale, ma reale, che alcuni interventi in corso di emanazione possano comportare l’abbassamento della soglia di trasparenza e della capacità concorrenziale del sistema senza, peraltro, determinare alcun alleggerimento della burocrazia. In particolare, è stata espressa forte preoccupazione per la proposta di “semplificare” gli affidamenti sotto soglia, attraverso il ricorso a procedure negoziate ad inviti, con ampio utilizzo di discrezionalità nella fase valutativa e selettiva delle offerte. Aniem ha evidenziato come tale soluzione, prospettata da parti del mondo politico e della rappresentanza del sistema produttivo (soprattutto della grande impresa), avrebbe un impatto devastante sul mercato, particolarmente in quelle aree territoriali del Paese dove più radicata è l’infiltrazione della criminalità organizzata e la sua tendenza ad entrare in relazione con il sistema degli appalti pubblici.

Peraltro, è stato segnalato al Ministro come, già in questi ultimi mesi, le stazioni appaltanti stiano facendo un ampio ricorso alle procedure negoziate, consolidando la tendenza a rendere più complicati affidamenti che non presentono particolari complessità tecniche, né importi economici rilevanti; affidamenti che potrebbero essere aggiudicati con procedure ordinarie aperte (senza inutili ed onerose indagini di mercato), applicando l’esclusione automatica delle offerte anomale, e garantendo spazi di mercato accessibili a tutti gli operatori economici.

Ulteriore grave elemento di distorsione del principio di trasparenza ed oggetto della nota al Ministro ha riguardato la sempre più frequente richiesta di requisiti soggettivi (organizzativi, tecnici e reputazionali), ulteriori a quelli già previsti per la qualificazione Soa.

La questione sollevata riguarda proprio l’utilità di un sistema di qualificazione, fondato sull’attestazione Soa, in presenza del comportamento di enti appaltanti che richiedono requisiti e certificazioni ulteriori. O l’attestazione Soa, che costituisce un onere economico e burocratico significativo per le imprese, costituisce condizione necessaria e sufficiente per partecipare alle gare o non lo è più, ed allora è più coerente e logico eliminarla.

Su questi aspetti, fondamentali per la vita delle migliaia di micro e piccole imprese edili, Aniem Lazio ha richiesto interventi chiarificatori a tutela del sistema imprenditoriale.

D.L. SEMPLIFICAZIONI

LE PROPOSTE DI REGIONI E COMUNI

Si susseguono gli interventi per avanzare proposte al Governo sui contenuti del “decreto Semplificazione”. Le Regioni hanno sollecitato una politica di impulso sulla qualificazione del patrimonio edilizio esistente, richiedendo che, in caso di demolizione, la ricostruzione possa prevedere la modifica del sedime, della sagoma, dell'altezza e dei prospetti, nonché l’aumento dei volumi secondo quanto previsti dalle normative premiali nazionali e regionali, se esplicitamente previsto dallo strumento urbanistico del Comune. Il Decreto, secondo le Regioni, dovrebbe inoltre introdurre incentivi per promuovere gli interventi di recupero e di qualificazione del patrimonio edilizio esistente. Fino al 31 dicembre 2021 il costo di costruzione previsto per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente potrebbe essere ridotto in misura non inferiore al 50%. I comuni potrebbero poi deliberare ulteriori riduzioni, fino alla completa esenzione. Proposta, altresì, la proroga di due anni dei termini di validità di tutti i certificati, attestati, permessi, autorizzazioni, segnalazioni e atti abilitativi altrimenti denominati, in scadenza a decorrere dal 31 gennaio 2020

Nelle proposte elaborate dai sindaci emerge l’allungamento al 2021 delle moratorie al Codice Appalti, introdotte l’anno scorso dall’ultimo sblocca-cantieri, la riproposizione del “modello Genova” con l’affidamento di poteri commissariali ai sindaci per le “opere di interesse strategico locale” (almeno sopra i 2 milioni di euro), un piano per l’edilizia scolastica e per le infrastrutture stradali, nonché una modifica alla responsabilità per danno erariale con la sospensione del danno per colpa grave. Per velocizzare l’apertura dei cantieri, l’Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) ha infine chiesto una serie di interventi immediati: finanziamento diretto, riduzione dei passaggi burocratici e formali per l’individuazione dei fondi e nessuno stop ai lavori in caso di contenzioso.

 INFRASTRUTTURE LAZIO

DE MICHELI: PRIORITARIE LA REALIZZAZIONE DELLA ROMA-LATINA E CISTERNA-VALMONTONE

Intervenendo in Senato nella giornata di ieri, 18 giugno, il Ministro De Micheli ha fatto riferimento ad alcuni importanti interventi infrastrutturali nella Regione Lazio, da tempo oggetto di dibattito e polemiche, sostenendone la priorità e l’assoluta volontà di realizzarli. In particolare, ha affermato il Ministro “la realizzazione dei corridoio intermodale viario Roma-Latina, ivi compresa la bretella Cisterna-Valmontone, costituisce un’assoluta priorità per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attesa la rilevanza economica e sociale oltre che trasportistica dell’opera”. In questo senso “al fine di salvaguardare l’attività fino ad oggi espletata, nonché di accelerare i tempi di definizione del complessissimo iter procedurale e di supportare adeguatamente il processo decisionale, è stato istituito presso il Ministero delle Infrastrutture un tavolo di lavoro, cui partecipano la Regione Lazio, l’Anas e la società Autostrade del Lazio”.

Il Ministro ha aggiunto che già nella riunione del Cipe, calendarizzata per il prossimo 25 giugno “verrà trattato il tema del completamento del corridoio tirrenico meridionale A12-Appia e Bretella autostradale Cisterna – Val Montone – Tratto A12 Roma – Civitavecchia – Roma (Tor d’ Cenci)”. Inoltre, è stato presentato un emendamento al disegno di legge di conversione del dl rilancio per agevolare la realizzazione dell’opera.

 LAVORO

PROROGATA CASSA INTEGRAZIONE PER 4 SETTIMANE

Lo scorso 15 giugno il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che prevede ulteriori misure urgenti in materia di integrazione salariale. Il provvedimento, in particolare, dispone che: 

  • i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga, per l’intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di quattordici settimane, possano fruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020; 
  • i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato la domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possano presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente. 

FISCO

GLI ULTIMI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA ENTRATE SUL BONUS FACCIATE

Con una risposta fornita nei giorni scorsi (n. 185 del 12 giugno u.s.) l'Agenzia delle Entrate è entrata nel merito degli interventi che possono fruire del bonus facciate fornendo ulteriori chiarimenti.

Viene precisato, anzitutto, che il bonus, a differenza delle agevolazioni già presenti in materia, non prevede limiti massimi di spesa; la detrazione, da ripartire in 10 quote annuali costanti di pari importo da detrarre nell'anno di sostenimento e in quelli successivi, può essere calcolata sull'intero ammontare dei costi sostenuti. Per rientrare nel regime agevolativo:

  • gli interventi devono essere finalizzati al “recupero o restauro della facciata esterna” e devono essere realizzati esclusivamente sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”;
  • “nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, (...), e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008...”.

Relativamente agli interventi su balconi o su ornamenti e fregi, viene chiarito che la detrazione spetta per interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi. Rientrano nelle spese ammesse alla detrazione anche quelle per il rifacimento del parapetto in muratura, della pavimentazione e per la verniciatura della ringhiera in metallo nonché per il rifacimento del sotto-balcone e del frontalino trattandosi di interventi effettuati su elementi costitutivi dei balconi stessi

Sono, inoltre, ammessi lavori riconducibili al decoro urbano, quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

Devono, invece, considerarsi escluse dal "bonus facciate" le spese sostenute:

  • per interventi sulle "strutture opache orizzontali o inclinate" dell'involucro edilizio quali, ad esempio, coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno nonché per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli (non rientranti nella nozione di strutture "opache");
  • per interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
  • per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Non beneficia del bonus facciate il terrazzo dell'edificio che, pur costituendo, analogamente al balcone, una "proiezione" all'aperto dell'abitazione cui è contigua, è, tuttavia, destinato, al pari di un lastrico solare, a coprire le superfici scoperte dell'edificio sottostante del quale costituisce, strutturalmente, parte integrante. In altre parole, ciò che distingue un terrazzo a livello da una "copertura" è solo la funzione di tale parte dell'edificio essendo il primo, a differenza del lastrico solare, destinato anche a dare affaccio o proiezione esterna all'edificio. La differente funzione, tuttavia, non modifica la natura strutturale del terrazzo di "parete orizzontale" tale da escluderlo dal "bonus facciate".

 GIURISPRUDENZA

SUBAPPALTO NECESSARIO: PERDITA DEI REQUISITI DEL SUBAPPALTATORE IN CORSO DI GARA, NON C’E’ ESCLUSIONE AUTOMATICA

Importante precisazione sul subappalto c.d. necessario da parte del Consiglio di Stato (4 giugno 2020, n. 3504): qualora il subappalto è indispensabile per integrare la qualificazione del concorrente ed il subappaltatore indicato nell’offerta perda i requisiti in corso di gara, l’esclusione del concorrente non è automatica e rientra nella discrezionalità della stazione appaltante ammetterne la sostituzione.

Il Consiglio è pervenuto a tale conclusione dopo un articolato esame delle norme nazionali e, soprattutto, delle più recenti pronunce della Corte di Giustizia Europea (ultima, la Sentenza C-395/18 del 30 Gennaio 2020).

Nel caso specifico preso in esame dai Giudici, uno dei subappaltatori indicati nella terna aveva perso “la classe della categoria necessaria per l’esecuzione delle prestazioni accessorie, prima dell’adozione da parte della stazione appaltante del provvedimento di aggiudicazione, pur avendo il possesso di tale requisito di idoneità alla data di presentazione delle offerte e pur avendolo mantenuto per tutto il corso della procedura di gara”. La questione oggetto del pronunciamento ha riguardato, pertanto, se fosse “consentita la sostituzione di uno dei subappaltatori della terna, indicato dall’impresa concorrente al fine di procurarsi per suo tramite il requisito dell’idoneità professionale per le prestazioni oggetto del subappalto (subappalto c.d. necessario o qualificatorio), qualora il subappaltatore abbia perso in corso di gara tale requisito di partecipazione, previsto a pena di esclusione”.

Proprio i Giudici europei, nella richiamata sentenza del gennaio scorso, hanno dichiarato incompatibile con la direttiva Ue qualsiasi norma nazionale che sancisca l’esclusione automatica qualora nei confronti di un suo subappaltatore, indicato in sede di offerta, ricorra una causa di esclusione. Tale considerazione, riferita ai requisiti generali, deve, secondo il Consiglio di Stato, essere applicata anche ai requisiti speciali di qualificazione.

I Giudici hanno pertanto concluso che “non è consentita l’esclusione automatica dell’impresa concorrente che abbia indicato un subappaltatore per il quale siano emerse in corso di gara cause di esclusione, essendo rimessa alla stazione appaltante la valutazione circa la sostituzione del subappaltatore”.

 SUBAPPALTO FRAZIONATO: CONSIGLIO DI STATO RINVIA ALLA CORTE UE

Sempre sul tema del subappalto, il Consiglio di Stato (Sentenza n. 3702 del 10 giugno u.s.) è stato chiamato a pronunciarsi sulla possibilità che un concorrente (o il suo subappaltatore) debba possedere in proprio e “per intero” la qualificazione richiesta dalla lex specialis oppure se sia possibile ricorrere alla frazionabilità del requisito qualificante.

Il caso riguarda una sentenza di primo grado che aveva ritenuto fondata la censura con la quale era stato eccepito il mancato possesso da parte dei componenti di un raggruppamento temporaneo di imprese e dei tre relativi subappaltatori del requisito della SOA per una categoria che il RTI aveva ritenuto di soddisfare in parte con il possesso della propria classifica, in parte con il subappalto frazionato. Secondo il TAR, il RTI, o un suo subappaltatore, avrebbe dovuto possedere in proprio e “per intero” la qualificazione richiesta e, quindi, essere titolare di attestazione SOA per categoria e classifica idonea a “coprire” per intero l’importo dei lavori, con esclusione di qualsiasi facoltà di frazionamento del requisito tra più imprese.

I Giudici hanno evidenziato che non sussistono spunti normativi e interpretativi in tema di subappalto necessario frazionato, ipotizzabile nel caso in cui il requisito di qualificazione obbligatorio venga ad essere "coperto" dall’operatore economico attraverso una sommatoria degli importi per i quali risultano qualificati i diversi operatori indicati nella terna dei subappaltatori.

La giurisprudenza nazionale ha chiarito che, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 105, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in sede di presentazione dell'offerta non è necessaria l'indicazione nominativa dell'impresa subappaltatrice, neppure in caso di subappalto necessario - ovvero allorché il concorrente non possieda la qualificazione nelle categorie scorporabili. Lo stesso DPR n. 207/2010 non contiene alcuna implicita limitazione all’appalto “qualificante” e “frazionato”.

Il Consiglio di Stato ha pertanto deciso di rimettere la questione alla Corte di Giustizia Ue alla quale ha formulato il seguente quesito interpretativo:

Se gli articoli 63 e 71 della direttiva 2014/24 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, unitamente ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli articoli 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), ostino ad una interpretazione della normativa nazionale italiana in materia di subappalto necessario secondo la quale il concorrente sprovvisto della qualificazione obbligatoria in una o più categorie scorporabili non può integrare il requisito mancante facendo ricorso a più imprese subappaltatrici, ovvero cumulando gli importi per i quali queste ultime risultano qualificate”.

 

SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ARGENTA SOA

Come già anticipato in precedenti comunicazioni, Aniem Lazio ha attivato uno “sportello qualificazione” che consente di acquisire una valutazione gratuita del proprio livello di qualificazione, in considerazione anche della recente modifica legislativa che ha ampliato a 15 anni il periodo documentabile per la dimostrazione dei requisiti tecnico-economici. Il servizio, naturalmente, è rivolto anche alle aziende prive di attestazione SOA che potranno valutare il possesso dei requisiti ai fini di un’eventuale attestazione per operare nel settore dei lavori pubblici.

Al fine di potenziare e qualificare ulteriormente l’assistenza alle imprese, è stato altresì definito un accordo di collaborazione con ARGENTA SOA s.p.a., Organismo di attestazione che opera da circa 13 anni nel sistema di attestazione delle imprese, con sede operativa a Roma.

Le imprese interessate ad approfondire tale tematica potranno contattare i nostri uffici.

 

 

 

 

 

 

 

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La digitalizzazione dell’industria non è una trasformazione per pochi eletti. Anche le piccole e medie imprese, con tutte le difficoltà del caso, si sono messe in marcia e ora un’indagine svolta per il ministero dello Sviluppo economico dalla società Met, in vista della prossima Relazione annuale del garante Pmi, parla di una prima inversione di tendenza: quasi una su tre utilizza tecnologie 4.0 o ha in programma di farlo.  Fonte

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