PERIODICO INFORMATIVO - 5 GIUGNO 2020
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LAVORI PUBBLICI
DECRETO SEMPLIFICAZIONI: LE PROPOSTE DELL’ANAC E LE INDICAZIONI DEL MINISTRO DE MICHELI SUGLI APPALTI.
Nei prossimi giorni dovrebbe essere emanato il cosiddetto Decreto Semplificazioni contenente interventi significativi di modifica alla disciplina degli appalti pubblici. Sul tema segnaliamo l’intervento dell’Anac che, lo scorso 27 maggio, ha inviato alla Presidenza del Consiglio ed ai Ministri competenti un proprio documento di proposte dal titolo “Strategie e azioni per l’effettiva semplificazione e trasparenza nei contratti pubblici attraverso la completa digitalizzazione: le proposte dell’Autorità”.
Nel documento viene evidenziato “che occorrerebbe inquadrare il problema dei possibili lacci al sistema produttivo presenti nel Codice superando una visione parziale e di breve periodo per muoversi verso una prospettiva organica e di lungo periodo. Al riguardo, in coerenza con gli orientamenti comunitari, i due perni principali su cui occorre muoversi sono la digitalizzazione e la professionalizzazione degli acquirenti pubblici”.
Sul primo aspetto, l’Autorità ha auspicato una piena digitalizzazione delle procedure di gara, che in circa un terzo dei casi risultano ancora svolte in modalità cartacea. Ciò favorirebbe un ingente risparmio in termini di tempi e costi e consentirebbe di snellire gli adempimenti di comunicazione, rendendo disponibili ai soggetti istituzionali ed ai cittadini le informazioni sui contratti pubblici. Peraltro, viene evidenziato che, in base alle disposizioni europee, “almeno per gli affidamenti sopra soglia, dal 2023 non vi saranno alternative alla digitalizzazione delle procedure per gli affidamenti pubblici e il sistema nazionale dovrà adeguarsi al nuovo contesto regolatorio. Non si tratta, quindi, di un se, ma di decidere come arrivare a tale data”.
In questo contesto l’Autorità segnala la necessità di pervenire all’approvazione del decreto ministeriale previsto dall’art. 44 del Codice sulle modalità di digitalizzazione di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l’interconnessione dei dati delle pubbliche amministrazioni, nonché di render pienamente operativa la Cabina di regia (ex art. 212, comma 1, lett. d), del Codice), istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha il compito, tra l’altro, di “promuovere la realizzazione, in collaborazione con i soggetti competenti, di un piano nazionale in tema di procedure telematiche di acquisto”.
“Il modello a cui tendere – secondo l’Anac - è pertanto quello in cui tutte le informazioni inerenti i contratti pubblici confluiscano nella piattaforma dell’Autorità”.
Oltre al tema della digitalizzazione, il documento dell’Anac propone interventi sulla trasparenza e sulla qualificazione delle stazioni appaltanti. In particolare viene richiesto di “concepire un unico corpus normativo sulla trasparenza, contenente le varie norme oggi vigenti sui contratti sparse in più testi” e di “prevedere che gli acquisti più complessi, solitamente di numero notevolmente inferiore rispetto a quelli ripetitivi e standardizzati, vengano svolti soltanto da soggetti dotati delle competenze necessarie, rappresenta un’importante semplificazione del sistema”.
In un ulteriore documento, l’Anac suggerisce altresì di utilizzare le procedure previste dall’art. 163 (Procedure in caso di somma urgenza) e dall’art. 63 (procedura negoziata senza pubblicazione di bando). In particolare “si osserva che in ragione delle esigenze emergenziali appare possibile il superamento – tramite apposito provvedimento centralizzato – del limite di 200.000 euro per i lavori indicato al comma 1 dell’art. 163 d.lgs. 50/2016”
Il ricorso alle procedure di emergenza secondo quanto sopra delineato non può comunque comportare l’inosservanza delle seguenti condizioni: la necessaria verifica del possesso dei requisiti da parte dell’operatore economico affidatario del contratto (già prevista), la verifica antimafia, la tracciabilità degli atti compiuti (a fini di controlli successivi, a campione), la tracciabilità dei flussi finanziari, la necessaria autorizzazione per l’utilizzazione di imprese subappaltatrici, la possibilità di controlli successivi, a campione, sui prezzi praticati, la piena trasparenza, attraverso la pubblicazione sul sito dell’amministrazione, di tutti gli atti adottati, anche relativi alla fase di esecuzione del contratto.
Si segnala, inoltre, che il 26 maggio u.s. la Commissione Lavori Pubblici del Senato ha svolto un’audizione informale del Ministro delle infrastrutture, Paola De Micheli sull'impatto dell'epidemia da coronavirus nei settori di competenza del suo Dicastero. Nel suo intervento, la Ministra ha confermato l’imminente emanazione di normative finalizzate alla semplificazione del Codice Appalti, alla previsione di tempi ridotti per ottenere i permessi edilizi, alla nomina di commissari per le opere da completare.
In particolare, è stata evidenziata l’intenzione di ridurre i tempi di approvazione dei contratti di programma RFI e Anas e dei programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture. Nel Decreto Semplificazioni dovrebbe altresì essere inserita anche una norma per coprire i costi della sicurezza in cantiere.
REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
CHIARIMENTI ISPETTORATO DEL LAVORO SU VALIDITA’ DURC
Come noto, il Decreto Rilancio (D.L. n.34 del 19 maggio u.s.) ha previsto che i documenti unici di regolarità contributiva, in scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, mantengano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
Con una nota del 3 giugno u.s. (che segue analoghi interventi di Inps e Inail), l’Ispettorato del Lavoro evidenzia come, con il citato intervento legislativo sia stata “inserita un’eccezione rispetto alle validità generale di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 che………… resta fissata in novanta giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza”.
Riportiamo di seguito la norma integrale (art. 103, comma 2, D.L. n.18/2020, come modificato dal Decreto Rilancio):
Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
GIURISPRUDENZA
INCOSTITUZIONALE LA “RISERVA” ALLE IMPRESE LOCALI
La Corte Costituzionale (sentenza n.98 del 27 maggio 2020) ha dichiarato incostituzionale la norma della Regione Toscana che destina una quota degli appalti sotto soglia alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale, per una quota fino al 50%.
Il ricorso era stato promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri nel giugno dello scorso anno, sostenendo la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (tutela della concorrenza riservata allo Stato) e degli artt. 30, comma 1 (principi per l’aggiudicazione), e 36 (appalti sotto soglia) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice Contratti).
La norma regionale, secondo la Corte, “risulta costituzionalmente illegittima per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.” in quanto “le disposizioni del codice dei contratti pubblici […] regolanti le procedure di gara sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza, e […] le Regioni, anche ad autonomia speciale, non possono dettare una disciplina da esse difforme”.
Nella sentenza si precisa ulteriromente che “la norma impugnata disciplina in generale una fase della procedura negoziata di affidamento dei lavori pubblici sotto soglia ed è dunque riconducibile all’ambito materiale delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, che, in quanto attinenti alla «tutela della concorrenza», sono riservate alla competenza esclusiva del legislatore statale (sentenza n. 28 del 2013)……….. La norma impugnata, in effetti, contrasta con entrambi i parametri interposti invocati dal ricorrente: con l’art. 30, comma 1, cod. contratti pubblici perché viola i principi di libera concorrenza e non discriminazione in esso sanciti, e con l’art. 36, comma 2, dello stesso codice perché introduce una possibile riserva di partecipazione (a favore delle micro, piccole e medie imprese locali) non consentita dalla legge statale”.
CONSIGLIO DI STATO SU ANOMALIA E CONGRUITA’ DELLE OFFERTE
Secondo il Consiglio di Stato, escludendo i casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta sia da considerarsi anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell'attività lavorativa che per la qualificazione, la pubblicità ed il curriculum derivanti per l'impresa dall'essere aggiudicataria ed aver portato a termine un appalto pubblico. Lo ha precisato il Consiglio di Stato (Sentenza n.2885, del 7 maggio 2020), intervenendo nuovamente su una gara in cui si contestava l’aggiudicazione di una gara che, secondo il ricorrente, era caratterizzata da un’offerta in perdita.
I Giudici hanno respinto il ricorso, evidenziando che nella valutazione dell'anomalia dell'offerta, la stazione appaltante deve rendere solo un giudizio di ragionevolezza sugli elementi di giustificazione forniti, tenuto conto che la verifica di anomalia costituisce un sub-procedimento riferito non alla ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, bensì all'attendibilità e all'affidabilità dell'offerta nel suo complesso in relazione alla corretta esecuzione dell'affidamento.
In definitiva, il procedimento di verifica dell'anomalia ha per oggetto non già la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, ma il riscontro se in concreto l'offerta nel suo complesso sia attendibile e affidabile per la corretta esecuzione del contratto, onde la valutazione sulla congruità dev’esser globale e sintetica, senza concentrarsi, cioè, in modo esclusivo o parcellizzato sulle singole voci di prezzo, sicché eventuali inesattezze su queste ultime devono ritenersi irrilevanti, se alla fine si accerta l'attendibilità dell'offerta stessa.
SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ARGENTA SOA Come già anticipato in precedenti comunicazioni, Aniem Lazio ha attivato uno “sportello qualificazione” che consente di acquisire una valutazione gratuita del proprio livello di qualificazione, in considerazione anche della recente modifica legislativa che ha ampliato a 15 anni il periodo documentabile per la dimostrazione dei requisiti tecnico-economici. Il servizio, naturalmente, è rivolto anche alle aziende prive di attestazione SOA che potranno valutare il possesso dei requisiti ai fini di un’eventuale attestazione per operare nel settore dei lavori pubblici. Al fine di potenziare e qualificare ulteriormente l’assistenza alle imprese, è stato altresì definito un accordo di collaborazione con ARGENTA SOA s.p.a., Organismo di attestazione che opera da circa 13 anni nel sistema di attestazione delle imprese, con sede operativa a Roma. Le imprese interessate ad approfondire tale tematica potranno contattare i nostri uffici.
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