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PERIODICO INFORMATIVO - 29 MAGGIO 2020

News 

 

ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

LE PROPOSTE DI ANIEM LAZIO NEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI

Nell’ambito di confronti in corso a livello nazionale per l’elaborazione di proposte da inserire nel prossimo “Decreto Semplificazioni”, Aniem Lazio ha avanzato alcune richieste finalizzate ad intervenire sia sulla politica industriale che sulle regole che disciplinano gli appalti pubblici.

Sul primo aspetto, è stata sollecitata un’azione coraggiosa, sostenuta da investimenti e da incentivi fiscali, che indichi la volontà di incidere anche nel medio-lungo periodo sulla manutenzione ordinaria e straordinaria, sulla riqualificazione delle aree urbane ed industriali degradate, sulla messa in sicurezza degli edifici e delle infrastrutture. Una scelta politica che determinerebbe un impatto economico ed occupazionale immediato, un indubbio consenso ed apprezzamento sociale, oltre a tradursi in un investimento sul futuro.

Sul fronte normativo, Aniem Lazio ha posto l’attenzione sulla duplice esigenza di imprimere semplificazione e potenziamento della trasparenza nelle procedure di affidamento, proponendo specifici interventi sul Codice Appalti, In particolare, le proposte sono orientate a:

  • prevedere di affidare gli appalti unicamente sulla base del certificato della camera di commercio, dell’attestazione Soa e delle dichiarazioni ex art. 80 del Codice Appalti per la sussistenza dei requisiti di carattere generale, eliminando la facoltà prevedere nei bandi e nei disciplinari di gara ulteriori requisiti soggettivi, tecnici, organizzativi, di esperienza pregressa, con relativa attribuzione di punteggi premianti, che di fatto ostacolano fortemente la concorrenza;
  • introdurre un emendamento all’art. 29 del Codice con il quale “si obbligano tutte le amministrazioni e gli enti aggiudicatori a pubblicare sul profilo del committente, e comunque in siti di agevole accesso, tutte le offerte pervenute contestualmente all’espletamento della fase di aggiudicazione provvisoria”;
  • per gli appalti sotto soglia, adottare la procedura aperta senza alcuna limitazione alla partecipazione degli operatori economici ed applicando il criterio dell’esclusione automatica delle offerte anomale con contestuale riduzione dei tempi procedurali.

 LAVORO

EMANATO IL DECRETO CON LE TABELLE SUL COSTO DELLA MANODOPERA IN EDILIZIA

Il 22 maggio u.s. il Ministero del Lavoro ha emanato il decreto contenente le tabelle provinciali del costo del lavoro in edilizia. L’articolo 23, comma 16, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti) stabilisce che, per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

Il costo del lavoro determinato ai sensi del decreto ministeriale è suscettibile di oscillazioni in relazione a benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui l’impresa usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti e ad oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all’attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Le tabelle rilevano, distintamente, il costo del lavoro per gli operai e per gli impiegati, con decorrenza dalla data di emanazione del Decreto (22 maggio 2020).

APPROVATO EMENDAMENTO CHE LIMITA RESPONSABILITA’ DATORE DI LAVORO IN CASO DI CONTAGIO

Riprendendo quanto già anticipato dalla recente Circolare Inail (illustrata nello scorso numero di Aniem News), il Parlamento ha approvato un emendamento che il datore di lavoro non sarà ritenuto automaticamente responsabile in caso di contagio da Coronavirus del lavoratore.

L’emendamento, approvato in sede di conversione in legge del DL Rilancio, prevede che dovranno ritenersi in regola i datori di lavoro che si atterranno ai protocolli di sicurezza per la riapertura dei cantieri.

FISCO

IL GOVERNO APRE A POSSIBILE ESTENSIONE DEL SUPERBOUNUS 110%

Il Parlamento ha avviato l’iter di conversione del D.L. Rilancio (“misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”) che dovrà ultimarsi entro il prossimo 18 luglio.

In tale ambito, in questi giorni, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro ha aperto alla possibilità di estendere al 2022 il limite temporale di applicazione del c.d. superbonus 110%, anche in considerazione degli adempimenti propedeutici richiesti (si pensi alla necessità di approvazione delle delibere condominiali) e della conseguente inadeguatezza dell’attuale limite fissato al 31 dicembre 2021. Lo stesso Sottosegretario non ha altresì escluso, verificate le coperture finanziarie, di inserire nell’agevolazione anche le seconde case e le persone giuridiche.

SICUREZZA

PREVENZIONE INCENDI: IN GAZZETTA LE NUOVE REGOLE PER LE AUTORIMESSE SUPERIORI A 300 mq

Sulla Gazzetta Ufficiale del 23 maggio scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno contenente le norme tecniche per la prevenzione degli incendi nelle autorimesse, anche condominiali, di superficie superiore ai 300 mq.

Dal 19 Novembre p.v. le nuove regole entreranno in vigore ed andranno a sostituire le precedenti prescrizioni fissate nei Decreti Ministeriali del 1° Febbraio 1986 e nel 22 Novembre 2002.

 

GIURISPRUDENZA

NO AL CONFLITTO DI INTERESSI IN CASO DI SOCIETA’ PARTECIPATA DALLA STAZIONE APPALTANTE

Le norme del Codice Appalti che configurano la fattispecie di conflitto di interessi nei contratti pubblici non riguardano la stazione appaltante, ma unicamente il suo personale (art. 42, comma 2, Dlgs n. 50/2016). Lo ha precisato il Consiglio di Stato (sentenza n.2864/2020), accogliendo il ricorso dell’impresa affidataria che ha ribaltato la sentenza di primo grado (Tar Piemonte).

L’impresa aveva proposto appello contro la sentenza del Tar con la quale era stato respinto il suo ricorso per l’annullamento del provvedimento dell’ente appaltante di “risoluzione in autotutela” dell’affidamento precedentemente disposto in suo favore; dall’esito delle verifiche sul possesso dei requisiti ex art. 80 del citato codice dei contratti pubblici, l’amministratore delegato dell’impresa affidataria era risultato dipendente della stazione appaltante con posizione apicale all’interno della Direzione Generale e ciò, a parere del Tar, configura le ipotesi di conflitto di interessi e conseguente causa di esclusione.

Il Consiglio di Stato ha evidenziato come il provvedimento impugnato si fondasse sulla sola violazione del codice etico dell’ente appaltante e non sulle norme del Codice dei Contratti (art. 42 e art. 80). Per quanto riguarda la presunta violazione della norma del Codice, i Giudici hanno evidenziato che il comma 2 dell’art. 42 prevede che il conflitto di interessi è presente «quando il personale di una stazione appaltante (…) ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione»; il successivo comma 3, da un lato, pone a carico del dipendente che versa in tale situazione l’obbligo di darne comunicazione alla stazione appaltante e di astenersi dal partecipare alla procedura di affidamento; e dall’altro lato prevede che salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale eventualmente configurabili, la mancata astensione è «comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico». La violazione dei doveri che sorgono a carico del dipendente in situazione di conflitto di interessi è quindi fonte di sanzioni solo per quest’ultimo.

La disposizione di legge non regola invece la posizione del soggetto eventualmente avvantaggiatosi dalla mancata astensione del dipendente pubblico in conflitto di interessi, per cui nei confronti dello stesso non è in linea di principio predicabile alcuna conseguenza sfavorevole.”

L’esclusione dalla gara può determinarsi solo nelle ipotesi in cui il dipendente pubblico, in forza di un titolo contrattuale o legislativo o per la sua posizione di rilievo, abbia la capacità di impegnala la stazione appaltante nei confronti di terzi.

La risoluzione in autotutela, quindi, secondo il Consiglio di Stato “in modo apodittico ed immotivato ha ravvisato una situazione di conflitto di interessi di un proprio dipendente;  ha inoltre erroneamente esteso in via automatica l’addebito alla società affidataria, iscritta nell’albo dei propri fornitori, di cui quest’ultimo è amministratore delegato, come peraltro sin dall’inizio noto; ha infine erroneamente reputato esistente una situazione di conflitto di interessi tra l’amministrazione e la medesima società, benché questa sia indirettamente controllata, ed in presenza di un vantaggio economico diretto derivatogli dallo svolgimento del servizio di assistenza alla progettazione ottenuto sulla base del maggior ribasso offerto in gara e dell’ulteriore beneficio consistente nell’accrescimento della capacità tecnica della medesima controllata”.

 

SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ARGENTA SOA

Come già anticipato in precedenti comunicazioni, Aniem Lazio ha attivato uno “sportello qualificazione” che consente di acquisire una valutazione gratuita del proprio livello di qualificazione, in considerazione anche della recente modifica legislativa che ha ampliato a 15 anni il periodo documentabile per la dimostrazione dei requisiti tecnico-economici. Il servizio, naturalmente, è rivolto anche alle aziende prive di attestazione SOA che potranno valutare il possesso dei requisiti ai fini di un’eventuale attestazione per operare nel settore dei lavori pubblici.

Al fine di potenziare e qualificare ulteriormente l’assistenza alle imprese, è stato altresì definito un accordo di collaborazione con ARGENTA SOA s.p.a., Organismo di attestazione che opera da circa 13 anni nel sistema di attestazione delle imprese, con sede operativa a Roma.

Le imprese interessate ad approfondire tale tematica potranno contattare i nostri uffici.

 

ASSISTENZA

Welfare aziendale

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Previdenza complementare

Formazione

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Sicurezza

Dal SOLE24

La digitalizzazione dell’industria non è una trasformazione per pochi eletti. Anche le piccole e medie imprese, con tutte le difficoltà del caso, si sono messe in marcia e ora un’indagine svolta per il ministero dello Sviluppo economico dalla società Met, in vista della prossima Relazione annuale del garante Pmi, parla di una prima inversione di tendenza: quasi una su tre utilizza tecnologie 4.0 o ha in programma di farlo.  Fonte

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