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PERIODICO INFORMATIVO - 22 MAGGIO 2020

News 

 

ECONOMIA

DECRETO RILANCIO PUBBLICATO IN GAZZETTA: ANTICIPAZIONI APPALTO INCREMENTATE DEL 30% E SEMPLIFICAZIONI SU SUPERBONUS 110%

Sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio u.s. è stato pubblicato il c.d. Decreto rilancio (Decreto Legge n. 34 “misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid – 19”).

Nel decreto pubblicato, si segnala l’inserimento all’art. 207, di una norma che consente di incrementare l’anticipazione del prezzo d’appalto del 30%. In particolare, il comma 1 prevede che ai bandi o avvisi già pubblicati (alla data di entrata in vigore del decreto), alle procedure in cui (alla medesima data) siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non scaduti i relativi termini (in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi), per le procedure avviate a decorrere dalla medesima data fino al 30 giugno 2021, l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere elevato al 30 per cento nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente. Il comma 2 precisa, inoltre, che le stazioni appaltanti potranno riconoscere l’anticipazione anche laddove l'appaltatore abbia già usufruito dell'anticipazione contrattualmente prevista o nei casi in cui abbiano dato inizio ai lavori senza aver usufruito dell’anticipazione.

Altra novità riguarda la super detrazione del 110%. La formulazione definitiva dell’art. 119 precisa l’applicabilità della misura a tutti i condomini (comprese seconde case), mentre per gli edifici unifamiliari l’accesso al bonus scatta solo se abitazioni principali; l’operatività della disposizione non è più vincolata all’emanazione del decreto ministeriale sui requisiti tecnici, mentre resta il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che dovrà definire le modalità attuative per l’accesso al bonus.

Da segnalare lo slittamento al 15 giugno 2020 dei durc in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile (art. 81).

Il decreto prevede complessivamente 266 articoli. Rispetto al commento illustrato nel precedente numero di Aniem Lazio, segnaliamo, di seguito, i riferimenti aggiornati degli articoli:

art. 24 - versamenti Irap

art. 25 contributi a fondo perduto

art. 26 rafforzamento patrimoniale imprese medie

art. 28 credito d'imposta canoni locazione per immobili non ad uso abitativo

artt. 54-56 - aiuti alle imprese (sovvenzioni, garanzie su prestiti, anticipi, tassi interesse agevolato)

art. 65 - versamenti Anac

artt. 68-71 - cassa integrazione

art. 81 – sospensione termini procedimenti amministrativi

artt. 115 - 116 - fondo liquidità pagamento debiti commerciali enti territoriali

art. 119 - Ecobonus edilizia

art. 120 - credito d'imposta per adeguamento anti covid degli ambienti di lavoro

art. 126 - proroga termini versamenti sospesi

art. 201 - incremento Fondo salva opere

art. 207 - anticipazione prezzo appalto

art. 232 - edilizia scolastica

art. 264 - semplificazione procedimenti amministrativi

 

E' possibile scaricare un Vademecum dell’Agenzia delle Entrate sulle misure fiscali contenute nel decreto, contenente slide nelle quali sono sintetizzate tutte le novità di carattere fiscale e descritti i bonus e le agevolazioni introdotte dal decreto legge.

 

LAVORI PUBBLICI

REGOLAMENTO APPALTI: CONCLUSO IL LAVORO DELLA COMMISSIONE MINISTERIALE

La commissione ministeriale, costituita da 13 esperti, ha ultimato il suo lavoro di redazione del nuovo regolamento appalti, che avrebbe dovuto essere pubblicato entro dicembre 2019. Il testo (oltre 300 articoli) passa ora all’esame del Ministero e si appresta ad iniziare il suo lungo iter di approvazione, con i passaggi in Consiglio dei Ministri, Commissioni Parlamentari, Consiglio di Stato e, nuovamente, Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione. Si tratta, quindi, di un iter ancora lungo che rende l’attuale bozza ancora suscettibile di modifiche significative, anche in considerazione di decreti che, nel frattempo, potrebbero apportare modifiche al Codice Appalti e, conseguentemente, renderebbero necessari adeguamenti al Regolamento.

Lo schema di Regolamento è articolato in 7 parti, la seconda delle quali dedicata ai “Sistemi di affidamento e realizzazione di appalti pubblici e concessione di lavori”.

Tra le novità, rispetto alle precedenti bozze circolate nei mesi scorsi, si evidenziano le seguenti previsioni:

  • la permanenza in vigore delle linee guida Anac (ne verrebbero abrogate solo due, quella sui compiti del Rup e quella sulle indicazioni di dettaglio degli appalti sottosoglia);
  • la limitazione dell’appalto integrato (su progetto preliminare) alle sole ipotesi di project financing, calamità naturali, contratti di disponibilità, urbanizzazioni e leasing immobiliare;
  • l’aumento del numero delle categorie Soa e delle classifiche di importo, con lo sdoppiamento delle categorie OG3, OG6 e OS24 e l’inserimento delle classifiche tra 5 e 7,5 milioni e tra 10 e 12,5 milioni;
  • l’affidamento dei contratti da 40.000 e 150.000 euro con la consultazione informale di soli 3 preventivi, la possibilità di aggiudicazione, attraverso il rup (compresa l’ipotesi di offerta economicamente più vantaggiosa), anche con la risposta all’invito di un solo operatore e la verifica della congruità unicamente sui costi della manodopera, sicurezza e salari minimi;
  • l’affidamento dei contratti tra 150.000 euro e 1 milione con l’invito di almeno 10 concorrenti (fino a 350.000 euro) o 15 (per importi superiori e fino a 1 milione), scelti attraverso indagini di mercato o elenchi di fiducia e valutazione delle offerte da parte del rup anche nell’ipotesi di offerta economicamente più vantaggiosa;
  • l’autodichiarazione dell’affidatario sul possesso dei requisiti generali e speciali come requisito semplificato che consente di procedere alla stipula del contratto per l’affidamento dei lavori fino a 40.000 euro, mentre per l’importo fino a 150.000 euro l’autodichiarazione deve essere presentata in sede di offerta;
  • il ripristino del pagamento in acconto per sospensione dei lavori superiore a 45 giorni;
  • la reintroduzione di un sistema di revisione prezzi condizionato, tuttavia, alle previsioni nel bando e nel contratto.

Il testo integrale, che, ripetiamo, è ancora assolutamente provvisorio e soggetto a modifiche, è comunque disponibile presso i nostri uffici.

SICUREZZA LAVORO

INDENNIZZO INAIL NON SIGNIFICA AUTOMATICA RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO

Con la circolare n. 22 del 20 maggio u.s., l’Inail ha fornito chiarimenti sulla responsabilità, civile e penale, del datore di lavoro in caso di contagio Covid dei propri dipendenti. L’Istituto, in particolare, afferma che non esiste alcuna correlazione diretta tra contagio e responsabilità del datore di lavoro a meno che non ci sia una violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche.

L’Istituto precisa che, in applicazione di principi vigenti ormai da decenni, l’infezione “è tutelata dall’Inail quale infortunio sul lavoro e ciò anche nella situazione eccezionale di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione”; aggiunge, altresì, che “l’indennità per inabilità temporanea assoluta copre anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria (ovviamente sempre che il contagio sia riconducibile all’attività lavorativa), con la conseguente astensione dal lavoro”.

In tema di oneri a carico del datori di lavoro, la circolare chiarisce che “gli oneri degli eventi infortunistici del contagio non incidono sull’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, ma sono posti carico della gestione assicurativa nel suo complesso, a tariffa immutata, e quindi non comportano maggiori oneri per le imprese…, ciò in quanto tali eventi sono stati a priori ritenuti frutto di fattori di rischio non direttamente e pienamente controllabili dal datore di lavoro al pari degli infortuni in itinere. In tali ultime fattispecie, infatti, l’Istituto riconosce la tutela assicurativa al lavoratore infortunato nel tragitto casa-lavoro e viceversa, ma al datore di lavoro non viene imputata alcuna conseguenza per l’evento infortunistico”.

Conclude l’Inail che “Non possono, perciò, confondersi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail……… con i presupposti per la responsabilità penale e civile che devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative. In questi, infatti, oltre alla già citata rigorosa prova del nesso di causalità, occorre anche quella dell’imputabilità quantomeno a titolo di colpa della condotta tenuta dal datore di lavoro…….. la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali”.

GIURISPRUDENZA

ESCLUSIONE AUTOMATICA FACOLTATIVA SE LA DIMENSIONE TRANSFRONTALIERA DELL’APPALTO NON E’ CERTA

Il Tar Piemonte (sentenza n. 240 del 28 aprile scorso) ha affermato che senza certezza del carattere transfrontaliero dell’appalto, la stazione appaltante può non applicare l’esclusione automatica delle offerte anomale.

Il Tribunale ha motivato tale decisione precisando che la norma (art. 97, comma 8 del Codice Appalti) non fornisce una definizione di “carattere tansfrontaliero”; i Giudici hanno altresì evidenziato, ricordando anche quanto sostenuto dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che la regola generale è quella della verifica della congruità attraverso il contraddittorio con i concorrenti, rispetto alla quale l’esclusione automatica costituisce solo una eccezione.

Secondo il Tar “la norma non specifica invero i presupposti in forza dei quali un appalto ha carattere transfrontaliero: rimane una nozione dai contorni alquanto indefiniti ed incerti, specie nel momento in cui l’amministrazione è chiamata a predisporre il bando, allorché può non sapere se vi siano o meno potenziali offerenti provenienti da altri Stati membri.

In questo contesto, ad avviso del Collegio, occorre accedere ad una interpretazione della norma che sia conforme ai principi espressi dalla Corte di Giustizia e che ammetta, anche nel vigore della nuova formulazione dell’art. 97, un margine di facoltatività in capo all’amministrazione nella decisione se inserire o meno nella legge di gara la previsione dell’esclusione automatica delle offerte anomale.

Pertanto, nelle ipotesi in cui non vi è certezza dell’assenza di carattere transfrontaliero ………. o anche nei casi in cui la stazione appaltante preferisca comunque fare ricorso a una procedura che offre maggiori garanzie sia all’amministrazione che ai concorrenti, l’applicazione della regola generale della verifica della congruità delle offerte in contraddittorio deve ritenersi pienamente conforme all’ordinamento”.

 

SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ARGENTA SOA

Come già anticipato in precedenti comunicazioni, Aniem Lazio ha attivato uno “sportello qualificazione” che consente di acquisire una valutazione gratuita del proprio livello di qualificazione, in considerazione anche della recente modifica legislativa che ha ampliato a 15 anni il periodo documentabile per la dimostrazione dei requisiti tecnico-economici. Il servizio, naturalmente, è rivolto anche alle aziende prive di attestazione SOA che potranno valutare il possesso dei requisiti ai fini di un’eventuale attestazione per operare nel settore dei lavori pubblici.

Al fine di potenziare e qualificare ulteriormente l’assistenza alle imprese, è stato altresì definito un accordo di collaborazione con ARGENTA SOA s.p.a., Organismo di attestazione che opera da circa 13 anni nel sistema di attestazione delle imprese, con sede operativa a Roma.

Le imprese interessate ad approfondire tale tematica potranno contattare i nostri uffici.

 

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Dal SOLE24

La digitalizzazione dell’industria non è una trasformazione per pochi eletti. Anche le piccole e medie imprese, con tutte le difficoltà del caso, si sono messe in marcia e ora un’indagine svolta per il ministero dello Sviluppo economico dalla società Met, in vista della prossima Relazione annuale del garante Pmi, parla di una prima inversione di tendenza: quasi una su tre utilizza tecnologie 4.0 o ha in programma di farlo.  Fonte

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