PERIODICO INFORMATIVO - 21 FEBBRAIO 2020
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LAVORI PUBBLICI
ASSOCIAZIONI IMPRESE AD ANAC SU RATING D’IMPRESA: NO A SISTEMA PUNITIVO
Le Associazioni della filiera delle costruzioni, servizi e forniture (Ance, Anaepa Confartigianato, Assistal, Cna costruzioni, Confapi Aniem, Confcooperative, Legacoop produzione e servizi, Oice e Ucsi) hanno espresso un giudizio fortemente negativo sul documento di studio predisposto dall’Anac sul rating d’impresa, concepito e previsto dal Codice Appalti per misurare la reputazione delle imprese.
Ad un documento di osservazioni inviato all’Autorità ha fatto seguito un comunicato stampa nel quale le Associazioni hanno affermato come “l’impostazione che l’Anac sta dando al rating è inaccettabile perché viziata, ancora una volta, dal pregiudizio nei confronti delle imprese del settore: si sta costruendo uno strumento di valutazione di fatto “penalizzante” e pertanto del tutto contrario allo spirito originario della legge delega”. Il sistema di valutazione allo studio di Anac, infatti, non prevede requisiti oggettivi e misurabili né definitivi, principi base del rating d’impresa, lasciando ampia discrezionalità alle stazioni appaltanti, che sulla base di meri giudizi soggettivi possono determinare pericolose alterazioni della concorrenza e delle gare.
Pertanto, nell’attesa che si avvii una qualificazione dell’intero comparto delle costruzioni e dei servizi e delle forniture, stazioni appaltanti incluse, “bisogna puntare su un sistema premiante” – chiedono le Associazioni – “in grado di determinare l’affidabilità dell’impresa esecutrice, valutando la reale capacità tecnica, professionale e organizzativa, la solidità patrimoniale, e la permanenza sul mercato”.
PREVIDENZA
ISPETTORATO: NO AL DURC IN CASO DI MANCATO VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Con una nota del 17 febbraio scorso (n.1746), l’Ispettorato del Lavoro ha precisato che il mancato versamento dei contributi di previdenza complementare al lavoratore non consente il rilascio del certificato di regolarità contributiva.
L’Ispettorato chiarisce, infatti, che tale fattispecie configura un inadempimento nei confronti dell’ente di previdenza sul quale graverà comunque la prestazione. A supporto di tali tesi, l’Ispettorato ricorda le motivazioni istitutive e le connotazioni giuridiche della previdenza complementare, nonché l’evoluzione della giurisprudenza. Non solo l’impossibilità di avere un durc regolare, ma anche il rischio di essere chiamato in giudizio dal lavoratore. “L’ipotesi del mancato versamento di parte dei contributi previsti dalle fonti istitutive del fondo prescelto integra, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, un inadempimento contrattuale del datore di lavoro che “dopo aver sottoscritto la domanda del lavoratore di adesione ad un Fondo di previdenza complementare ed aver effettuato le relative trattenute sulla retribuzione dovuta al lavoratore stesso, ometta di versare dette somme in favore del fondo” (Trib. Roma, sez. lavoro, sent. n. 10489/2016). Ne consegue che il lavoratore potrà agire innanzi al giudice civile per la tutela della propria posizione contrattuale.”
FISCO
GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SUL BONUS FACCIATE
Con un vademecum riepilogativo ed una Circolare esplicativa (n.2/E/2020 del 14 febbraio u.s.), arrivano chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sulle modalità e sugli adempimenti necessari per l’accesso al “bonus facciate” che, come noto, consente di recuperare il 90% dei costi sostenuti nel 2020 senza un limite di spesa. L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall’imposta lorda (Irpef o Ires), ripartita in 10 quote annuali ed è concessa quando si eseguono interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali. Sono inclusi anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna
Può essere usufruito sia dagli inquilini che dai proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese. Per averne diritto è necessario realizzare interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.
Condizione importante è che gli immobili si trovino nelle zone A e B (indicate nel decreto ministeriale n.1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali:
- Zona A - comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
- Zona B - include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.
Sono ammessi al beneficio fiscali i seguenti interventi:
- interventi di pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata
- interventi su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura
- interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
Sono comprese nella nuova agevolazione fiscale anche le spese correlate: dall’installazione dei ponteggi allo smaltimento dei materiali, dall’Iva all’imposta di bollo, dai diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico. A differenza di altri benefici sulla casa, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate precisa che i contribuenti interessati al “bonus facciate”, in assenza di una disposizione normativa, non possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante né, per un contributo di pari ammontare, optare per lo sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.
INTERROGAZIONE PARLAMENTARE SU RITENUTE APPALTI
Nei giorni scorsi è stata presentata alla Camera dei Deputati un'interrogazione dell’On. Galeazzo Bignami (FDI) sulla disciplina normativa relativa alle ritenute d’appalto. L’interrogazione evidenzia le seguenti criticità:
- si ritiene che il valore dell'opera o dei servizi debba riguardare l'appalto committente-appaltatore, con la conseguenza che il successivo frazionamento in subappalto o in più subappalti non ha alcuna influenza sul citato valore. Pertanto, anche i subappalti di valore esiguo verrebbero attratti dalla norma in questione;
- la norma parla di «sedi», ma spesso le attività avvengono presso terzi o comunque luoghi non considerati «sedi»;
- per quanto attiene ai beni strumentali, il legislatore non ha utilizzato il termine «prevalente», pertanto anche il parziale utilizzo dei beni strumentali potrebbe far sorgere nuovi obblighi;
- il comma 8 dell'articolo 17-bis stabilisce che è esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori maturati, o in relazione alle retribuzioni erogate ai dipendenti direttamente impiegati nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati, o nel corso di durata del contratto. Pertanto, l'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice dovrà versare, senza poter effettuare alcuna compensazione nel modello F24, i contributi relativi all'Inps o ad altro ente previdenziale obbligatorio, nonché i premi Inail;
- stante la risoluzione dell'Agenzia delle entrate, l'appaltatore (o il subappaltatore o l'affidatario) dovrebbe prima calcolare le ritenute Irpef secondo le regole generali e, poi, suddividerle tra i vari committenti, imputando le somme in relazione alle ore prestate. Tale sistema, però, non risolve alcune questioni come la sospensione del rapporto di lavoro per malattia o ferie, oppure l'erogazione di arretrati a seguito di stipula di rinnovo di un Contratto collettivo nazionale di lavoro;
- l'Agenzia delle Entrate chiede inoltre un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente nell'esecuzione dell'opera o del servizio, chiedendo inoltre tutta una serie di informazioni. Si ravvisano due possibili problemi: il primo riguarda la normativa sulla privacy che andrà gestita da entrambi i soggetti, con un aggravio di adempimenti e costi; il secondo è legato alla realtà economica in cui si opera. Il committente con questa norma viene investito di una serie di informazioni commerciali strettamente legate all'attività svolta dall'appaltatore. Il committente con le informazioni riguardo le ore, il numero dei lavoratori impiegati e le retribuzioni corrisposte dall'appaltatore o subappaltatore potrebbe trovarsi così in una posizione di forza negoziale importante;
- stanti tali obblighi, particolarmente gravosi da adempiere, anche il conseguente regime sanzionatorio appare a parere dell'interrogante eccessivo e sovradimensionato, con la conseguenza che le imprese potrebbero applicare la norma indistintamente e con ulteriori aggravi.
Alla luce delle suddette criticità, il deputato ha chiesto se si intendano assumere nuove iniziative normative ed adottare iniziative affinché l'Agenzia delle entrate fornisca interpretazioni di carattere definitivo alla questione.
“MILLEPROROGHE” APPROVATO ALLA CAMERA
La Camera dei Deputati ha votato la fiducia posta dal Governo sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, c.d. “decreto milleproroghe”, che passa ora all'esame del Senato dove presumibilmente sarà approvato senza modifiche considerati i tempi ristrettissimi per la definitiva conversione (29 febbraio p.v.)
Nel corso del passaggio parlamentare il provvedimento è stato ulteriormente integrato con l’inserimento di molteplici commi. Di seguito alcune delle disposizioni più significative:
Concessioni: prevista la proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 del termine a decorrere dal quale scatta l'obbligo, per i titolari di concessioni, già in essere alla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici (cioè alla data del 19 aprile 2016), di affidare, mediante procedure ad evidenza pubblica, una quota pari all'80% dei contratti di lavori e servizi, nonché la conferma dell'obbligo per i titolari di concessioni autostradali già in essere, di affidare, mediante procedure ad evidenza pubblica, una quota pari al 60% dei contratti di lavori e servizi, entro il 31 dicembre 2020. Viene altresì introdotta una disciplina derogatoria (rispetto al Codice dei contratti pubblici), finalizzata a regolare i casi di revoca, decadenza o risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio. Si prevede, in particolare, che, nelle more dell'affidamento a nuovo concessionario, la gestione di tali strade o autostrade possa essere affidata ad ANAS S.p.A.
Verifica sismica edifici scolastici: posticipato al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 nonché gli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali di rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile
Rifiuti da costruzione eventi sismici: differimento al 31 dicembre 2020 dei termini (scaduti il 31 dicembre 2019) entro i quali, nei territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, è possibile utilizzare le procedure derogatorie previste per il deposito temporaneo delle macerie derivanti da tali eventi e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione, nonché per il trattamento e il deposito dei materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione di strutture abitative di emergenza o altre opere provvisionali connesse all'emergenza in corso nei territori in questione.
Bonus verde: proroga al 31 dicembre 2020 dell'agevolazione fiscale per la sistemazione a verde di aree scoperte di edifici esistenti e per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. L'agevolazione consiste nella detrazione dall'imposta lorda del 36% della spesa sostenuta in 10 quote annuali, nel limite di spesa di 5.000 euro annui ed entro la somma massima detraibile di 1.800 euro.
Rinnovo organi di controllo srl: come già anticipato, viene prorogato alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, anziché al 16 dicembre 2019, il termine entro il quale le società a responsabilità limitata e le società cooperative sono tenute alla prima nomina del revisore o degli organi di controllo.
GIURISPRUDENZA
OBBLIGO DI DICHIARARE CONDANNE PER IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE ANCHE SE NON PREVISTO NEL BANDO
Una sentenza del Consiglio di Stato (n.1174, pubblicata il 13 febbraio scorso) afferma che la mancata dichiarazione di un precedente penale del Presidente del collegio sindacale comporta automatica esclusione dalla gara, anche se non previsto nel bando di gara.
Secondo il Consiglio di Stato, l’omessa dichiarazione da parte del concorrente di tutte le condanne penali eventualmente riportate, ne comporta senz'altro l'esclusione dalla gara, essendo impedito alla stazione appaltante di valutarne la gravità.
I Giudici hanno precisato, peraltro, che “l'estinzione del reato (che consente di non dichiarare l'emanazione del relativo provvedimento di condanna), sotto il profilo giuridico non è automatica per il mero decorso del tempo, ma deve essere formalizzata in una pronuncia espressa del giudice dell'esecuzione penale”.
Richiamando anche precedenti sentenze, il Consiglio ha evidenziato come la dichiarazione resa per attestare il possesso dei requisiti di ordine generale deve contenere tutte le sentenze di condanna subite, a prescindere dalla gravità del reato e dalla sua connessione con il requisito della moralità professionale, la cui valutazione compete esclusivamente alla stazione appaltante.
SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ARGENTA SOA Come già anticipato in precedenti comunicazioni, Aniem Lazio ha attivato uno “sportello qualificazione” che consente di acquisire una valutazione gratuita del proprio livello di qualificazione, in considerazione anche della recente modifica legislativa che ha ampliato a 15 anni il periodo documentabile per la dimostrazione dei requisiti tecnico-economici. Il servizio, naturalmente, è rivolto anche alle aziende prive di attestazione SOA che potranno valutare il possesso dei requisiti ai fini di un’eventuale attestazione per operare nel settore dei lavori pubblici. Al fine di potenziare e qualificare ulteriormente l’assistenza alle imprese, è stato altresì definito un accordo di collaborazione con ARGENTA SOA s.p.a., Organismo di attestazione che opera da circa 13 anni nel sistema di attestazione delle imprese, con sede operativa a Roma. Le imprese interessate ad approfondire tale tematica potranno contattare i nostri uffici via e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure chiamando il n. 334.9767911 |