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PERIODICO INFORMATIVO - 17 FEBBRAIO 2020

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LAVORI PUBBLICI

REGOLAMENTO APPALTI: LE PROPOSTE DELLA FILIERA DELLE COSTRUZIONI

Nei giorni scorsi le Associazioni rappresentanti la filiera delle costruzioni (fra le quali l’Aniem) hanno trasmesso alla Commissione Tecnica del Ministero delle Infrastrutture le proposte del sistema imprenditoriale sulla bozza di Regolamento attuativa del Codice Appalti.

Gli emendamenti al testo regolamentare hanno riguardato, in particolare:

  • la definizione del ruolo del Rup che dovrà essere dotato del necessario livello di inquadramento giuridico e delle adeguate competenze professionali in relazione alle responsabilità che dovrà assumere;
  • la modalità di affidamento attraverso la procedura negoziata che dovrà avvenire previa consultazione di almeno cinque operatori economici;
  • la nomina della commissione giudicatrice indispensabile solo negli affidamenti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
  • la previsione che, in caso di affidamenti di importo tra i 40 e 150 mila euro, ove ne ricorrono i presupposti, l’amministrazione dovrà essere tenuta comunque all’applicazione del metodo dell’esclusione automatica delle offerte anomale;
  • l’inapplicabilità del principio di rotazione nell’ambito delle procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante non limita in alcun modo il numero degli operatori economici da selezionare nonché l’impedimento di forme di elusione della rotazione nelle altre ipotesi;
  • la possibilità di consentire alle Stazioni appaltanti l’adozione di criteri per favorire la partecipazione delle micro e piccole imprese di prossimità ai luoghi di esecuzione dei lavori, nell’ambito di procedure di affidamento dei lavori che non aventi interesse transfrontaliero ed i cui importi siano inferiori a 150.000 Euro;
  • in fase di qualificazione, la proposta che le SOA verifichino alla scadenza del primo triennio di attestazione il permanere dei requisiti (con una “franchigia” del 20%), che consentono di confermare la durata per altri due anni della validità dell’attestato;
  • l’indicazione nel bando di gara, oltre all’importo complessivo dell’opera o del lavoro oggetto dell’appalto, anche delle connesse contrattazioni collettive;
  • l’obbligo per la SOA di utilizzare la Banca dati nazionale degli operatori economici ai fini dell’acquisizione della documentazione e delle certificazioni idonee a comprovare il possesso dei requisiti;
  • la possibilità per l’impresa di avvalersi, ai fini della qualificazione, dei lavori a lei affidati e della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici per il periodo eccedente i 15 anni;
  • l’ipotesi di un Rating d’impresa utilizzato come una premialità nella qualificazione SOA, attraverso la verifica dei seguenti indicatori:

consistenza del patrimonio netto;

indice di liquidità;

indice di economicità;

incidenza costo personale operaio;

incidenza costo per personale tecnico e amministrativo;

incidenza costo attrezzatura tecnica;

vita aziendale;

certificazioni (favorevole pertanto il giudizio in merito alla valenza delle certificazioni di qualità specifiche, tra le quali quelle relative alla d.lgs. n. 231/2001, UNI ISO14001, ISO45001 e ISO 37001);

Staff tecnico;

oscillazione rispetto al tasso della tariffa INAIL.

 -  la precisazione che per la dimostrazione dei requisiti speciali dovranno essere considerati, ai fini della qualificazione, tutti gli anni del quindicennio, e non solo una parte di essi.

 L’iter di approvazione del Regolamento si presenta ancora lungo e caratterizzato da vari passaggi istituzionali: dopo la definitiva approvazione della Commissione Ministeriale, seguiranno passaggi al Mef, Consiglio dei Ministri, Conferenza Stato-Regioni, Consiglio di Stato e Commissioni parlamentari. In conclusione, l’ultima parola spetterà nuovamente al Consiglio dei Ministri, che darà l’approvazione definitiva.

ANAC: VERIFICARE COSTO DEL LAVORO SE SI RIDUCONO I TEMPI DI LAVORAZIONE

Una recente delibera dell’Anac (n.40/2020) evidenzia la necessità di verificare attentamente la riduzione del costo della manodopera in sede di offerta, motivata dalla riduzione del tempo delle lavorazioni. L’Autorità precisa che, in tali fattispecie, la congruità dell’offerta non può essere giustificata con la sola dimostrazione del rispetto delle tabelle ministeriali sul costo del lavoro.

In particolare “nel caso in cui il monte ore di alcune lavorazioni risulti ridotto in modo significativo rispetto alle stime dell’amministrazione, l’aggiudicatario ha l’onere di indicare alla stazione appaltante gli strumenti concreti (particolari metodologie di esecuzione o altri accorgimenti) di cui intende avvalersi e che possono giustificare una simile contrazione dei tempi di lavorazione”.

Il caso preso in esame ha riguardato lavori di ristrutturazione nel cimitero comunale di Altamura con importo a base di gara di circa 650.000 euro; l’impresa prima classificata, al netto delle offerte anomale, ha formulato un’offerta di poco superiore a 441.000 euro, di cui 180.000,00 euro per la manodopera (base d’asta indicava 255.980,59 euro per la manodopera), corrispondente a un ribasso percentuale del 32,583 per cento. L’aggiudicatario ha giustificato il ribasso con una riduzione dei tempi di realizzazione dei lavori, ma non ha indicato alla stazione appaltante gli strumenti concreti che possono giustificare una simile contrazione delle tempistiche. Nella delibera si evidenzia “che la sensibile riduzione dei tempi di esecuzione di alcune lavorazioni, se non opportunamente supportata da concrete soluzioni/metodologie esecutive, determina il plausibile rischio che le risorse ricevano, nei fatti, una retribuzione inferiore a quella delle tabelle ministeriali, perché rapportata ad un numero di ore effettivamente lavorate superiore a quelle stimate e offerte”.

In conclusione l’Anac rileva come “la mancata giustificazione dei tempi ridotti di esecuzione si ripercuote sulla sostenibilità dell’offerta nel suo complesso, che l’amministrazione può in ogni caso valutare, indipendentemente dal calcolo della soglia di anomalia, a fronte di elementi specifici che ne mettano in dubbio la congruità (art. 97, comma 6, d.lgs. n. 50/2016)”.

FISCO

CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE SU RITENUTE E COMPENSAZIONI APPALTI

Con una Circolare del 12 febbraio u.s. (n.1/E) l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sull’applicazione delle nuove norme in materia di ritenute negli appalti. Come ormai noto, il Decreto fiscale 2019 (Dl n. 124/2019), convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto una nuova normativa sulle ritenute e compensazioni effettuate nell’ambito di appalti, subappalti e simili, di valore complessivo superiore a 200.000 euro e caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente.

Le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici sono obbligate a rilasciare al committente copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute.

Le imprese hanno 5 giorni lavorativi di tempo per consegnare al committente tale documento, che sarà corredato anche da un elenco con i nominativi di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente, con relativo codice fiscale, dettaglio delle ore di lavoro, ammontare della retribuzione e dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nei confronti di ogni lavoratore.

La circolare, in particolare, precisa che rientrano nell’ambito di applicazione della norma i soggetti residenti in Italia che nei contratti di appalto forniscono manodopera utilizzando i beni strumentali di proprietà del committente o riconducibili in qualunque forma al committente. Rientra negli adempimenti “ciascun soggetto della catena” appalti, mentre per quanto concerne il concetto di manodopera si precisa che ricomprende tutte le tipologie di lavoro, manuale e intellettuale.

Vengono inoltre forniti chiarimenti in merito alle cause di esclusione per le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici che comunicano al committente, allegando la certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, la sussistenza di determinati requisiti.

Si tratta dei soggetti che risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio versamenti complessivi, registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni stesse e che non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50 mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Viene infine prevista una moratoria sulle sanzioni fino al 30 aprile p.v. per versamenti delle ritenute effettuati correttamente, ma senza utilizzo di deleghe distinte per committente.

ADEMPIMENTI  IMPRESE

CODICE CRISI AZIENDE: APPROVATO EMENDAMENTO CHE SPOSTA AL 30 APRILE IL TERMINE PER LA NOMINA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO NELLE SRL

Nell’ambito della conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, cd. “Decreto Milleproroghe 2020”, è stato approvato un emendamento che rinvia al 30 aprile 2020, in coerenza temporale con l’approvazione del bilancio 2019, il termine per la nomina obbligatoria degli organi di controllo nelle s.r.l., scaduto il 16 dicembre 2019. La disposizione, approvata nel corso dell’esame alla Camera del decreto, dovrà essere confermata al Senato, in seconda lettura, e diventerà ufficiale con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione entro il 28 febbraio 2020 p.v..

Gli adempimenti previsti dal codice sulle crisi d’impresa riguardano le s.r.l. e le società cooperative nell’ipotesi in cui, per due esercizi consecutivi, abbiano superato almeno uno dei seguenti limiti dimensionali relativi a reddito, patrimonio, nonché numero di dipendenti (nuovo art.2477 del codice civile):

 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale4 milioni di euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;

3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità. 

Nell’ipotesi in cui tali limiti siano stati superati occorre convocare l’assemblea di nomina dei sindaci/revisori entro il 30 aprile 2020.

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è stato superato nessuno dei predetti limiti.

GIURISPRUDENZA

AMMISSIBILE PUNTEGGIO SUL CURRICULUM DELL’IMPRESA NELL’OEPV

Il Consiglio di Stato (Sez. V, 24/01/2020, n.611) ha precisato che è possibile considerare il curriculum dell’impresa (esperienza, dotazione e qualifiche personale, ecc.) tra gli elementi dell’offerta economicamente più vantaggiosa, purché abbia una ricaduta significativa sull’opera oggetto della gara.

Nel giudizio di primo grado, il Tar aveva ritenuto illegittimo il sub-criterio di valutazione delle offerte tecniche fondato sulle precedenti esperienze degli operatori economici.

Il Consiglio di Stato, pur confermando nel caso specifico la sentenza del Tar, ha evidenziato, in via generale, l’ammissibilità, nell’ambito della valutazione delle offerte, degli aspetti di carattere soggettivo dell’operatore economico, concernenti “l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto”, richiamando l’art. 95, comma 6, lett. e), del codice dei contratti pubblici che richiede, comunque, sia dimostrata un’influenza significativa dei suddetti aspetti sul livello di esecuzione dell’appalto. E’ infatti venuta meno, sulla base dell’evoluzione normativa, la netta separazione tra fase di qualificazione e fase di aggiudicazione.

I Giudici sottolineano, tuttavia, la necessità comunque di assicurare sempre “una concorrenza effettiva”, nonché i “principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento”.

PUBBLICATO IL PTPR LAZIO

E’ stato finalmente pubblicato sul BURL del 13 febbraio 2020 n. 13 il PTPR approvato dal Consiglio regionale il 2 agosto 2019.

Ci riserviamo un prossimo approfondimento sul tema, unitamente alla trasmissione del testo pubblicato.

 

SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ARGENTA SOA

Come già anticipato in precedenti comunicazioni, Aniem Lazio ha attivato uno “sportello qualificazione” che consente di acquisire una valutazione gratuita del proprio livello di qualificazione, in considerazione anche della recente modifica legislativa che ha ampliato a 15 anni il periodo documentabile per la dimostrazione dei requisiti tecnico-economici. Il servizio, naturalmente, è rivolto anche alle aziende prive di attestazione SOA che potranno valutare il possesso dei requisiti ai fini di un’eventuale attestazione per operare nel settore dei lavori pubblici.

Al fine di potenziare e qualificare ulteriormente l’assistenza alle imprese, è stato altresì definito un accordo di collaborazione con ARGENTA SOA s.p.a., Organismo di attestazione che opera da circa 13 anni nel sistema di attestazione delle imprese, con sede operativa a Roma.

Le imprese interessate ad approfondire tale tematica potranno contattare i nostri uffici via e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  oppure chiamando il n. 334.9767911

 

 

 

 

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La digitalizzazione dell’industria non è una trasformazione per pochi eletti. Anche le piccole e medie imprese, con tutte le difficoltà del caso, si sono messe in marcia e ora un’indagine svolta per il ministero dello Sviluppo economico dalla società Met, in vista della prossima Relazione annuale del garante Pmi, parla di una prima inversione di tendenza: quasi una su tre utilizza tecnologie 4.0 o ha in programma di farlo.  Fonte

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