PERIODICO INFORMATIVO - 7 FEBBRAIO 2020
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CODICE APPALTI
LEGGE EUROPEA: MODIFICHE IN ARRIVO SU MOTIVI DI ESCLUSIONI E SUBAPPALTO
Il Governo si appresta a rispondere alla lettera di messa in mora formalizzata il 24 gennaio 2019 dalla Commissione Europea “sulla mancata conformità del quadro giuridico italiano alle direttive del 2014 in materia di contratti pubblici”. In particolare, nel documento venivano evidenziate difformità sui motivi di esclusione dalle gare e sul subappalto.
Il Governo avrebbe predisposto nella legge europea le modifiche per adeguare le norme interessate ai rilievi della Commissione Europea.
Sull’art. 80, comma 4, del Codice Appalti, la lettera di messa in mora contestava il fatto che la disposizione limita l’esclusione alle violazioni definitivamente accertate, ossia “quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione” ; ciò si pone in difformità con la disciplina europea non consentendo “di escludere un operatore economico che ha violato gli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali qualora tale violazione – pur non essendo stata stabilita da una decisione giudiziaria amministrativa avente effetto definitivo – possa essere comunque adeguatamente dimostrata dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore”.
Il Governo dovrebbe ora prevedere, nella citata legge europea, la possibilità di esclusione dell’impresa anche in assenza di condanna definitiva.
In merito alla disciplina sul subappalto, si conferma l’intenzione di eliminare definitivamente l’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori nella fase dell’offerta, mentre resterebbe confermata l’attuale normativa sui limiti percentuali.
FISCO E APPALTI
RITENUTE FISCALI: LA CERTIFICAZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER RIDURRE GLI ONERI DELLE IMPRESE
La disciplina sulle ritenute fiscali negli appalti prevede che i nuovi adempimenti non trovino applicazione se le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici consegnano al committente la certificazione, messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, che attesta la sussistenza dei seguenti requisiti:
- essere in attività da almeno tre anni
- essere in regola con gli obblighi dichiarativi
- avere eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime
- non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Quest’ultima disposizione non si applica per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
Con un provvedimento del 6 febbraio u.s. (Approvazione dello schema di certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, il Direttore della stessa Agenzia dà avvio al modello di certificazione che garantisce la sostanziale affidabilità dell'impresa che effettua i lavori, permettendo anche di compensare debiti relativi a ritenute sui redditi di lavoro dipendente con crediti fiscali a disposizione dell'impresa stessa.
Il documento è disponibile presso qualsiasi ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell’impresa. L’impresa può segnalare all’ufficio che ha emesso il certificato eventuali ulteriori dati che ritiene non essere stati considerati. L’ufficio verifica tali dati e richiede, se necessario, conferma delle informazioni relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione, in modo da valutare l’emissione di un nuovo certificato.
EDILIZIA
IN CONSIGLIO DEI MINISTRI DECRETO SU RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, un decreto legislativo finalizzato al recepimento della direttiva 2018/844/UE sulla prestazione energetica degli edifici, attraverso interventi modificativi sul precedente decreto legislativo n.192/2005.
In particolare, la relazione illustrativa indica gli obiettivi di accelerare la ristrutturazione degli edifici esistenti, realizzare edifici a emissioni zero entro il 2050, promuovere l’utilizzo di tecnologie informatiche e intelligenti (ICT) per garantire agli edifici di operare e consumare in maniera più efficiente, dare un impulso alla mobilità elettrica con l’integrazione delle infrastrutture di ricarica negli edifici.
Il provvedimento dispone, in tal senso, che i comuni debbano adeguare i loro regolamenti edilizi, prevedendo che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo, per gli edifici sia ad uso residenziale che ad uso diverso da quello residenziale, di nuova costruzione o sottoposti a interventi di ristrutturazione importante, siano rispettati i requisiti di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici.
GIURISPRUDENZA
TAR LOMBARDIA BOCCIA ASMEL – CENTRALE APPALTANTE ENTI LOCALI
Su impulso dell’Anac, il Tar Lombardia (Sez. II, Sentenza n. 240 del 3 febbraio u.s.) ha annullato il bando di gara di Asmel (consorzio di enti locali per i quali gestisce gare d’appalto) respingendone la configurazione di ente pubblico e centrale appalti ed accogliendo integralmente il ricorso presentato dall’Autorità.
I Giudici hanno anzitutto evidenziato come Asmel sia una struttura “ibrida”, avendo in sé una serie di enti locali ed una partecipazione di soggetti formalmente privati, seppur controllati da enti pubblici.
Dopo un’articolata disamina della sua struttura e dei suoi obiettivi, comparata anche con la disciplina europea, il Tar ha ritenuto che debba “escludersi che l’Associazione operi nel caso di specie come organismo di diritto pubblico e, quindi, che Asmel Associazione sia munita di legittimazione a svolgere le funzioni di centrale di committenza.” L’Associazione, infatti, non può ritenersi, proprio per la presenza di soggetti privati al suo interno, un organismo di diritto pubblico.
Si segnala che la suddetta fattispecie costituisce il primo caso nel quale l'ANAC ha attivato la potestà legislativa previsto dal Codice dei contratti (art. 211, comma 1-ter del D.Lgs. n. 50/2016), che consente di impugnare i bandi che presentano gravi violazioni normative in materia di contratti pubblici.
PARERI DELLE SOPRINTENDENZE DEVONO ESSERE MOTIVATI
Una sentenza del Tar Veneto (n. 108 del 29 Gennaio 2020 – Venezia Sez. 2) sui vincoli paesaggistici delle Soprintendenze e sui relativi pareri di diniego ha chiarito che i suddetti pareri devono essere sempre adeguatamente motivati.
Nel caso in specie, riguardante una zona costiera, la motivazione è risultata carente per non avere contemplato la descrizione del manufatto, la descrizione del contesto tutelato in cui esso si colloca, la descrizione del rapporto tra l'uno e l'altro, dell'impatto visivo del primo sul secondo; e delle ragioni per cui esso è disarmonico o addirittura intollerabile.
Pur essendo stato rilevato l'interesse paesaggistico della zona costiera del Comune interessato, “eppure la Soprintendenza non spiega, se non con l'avverbio "negativamente", come il manufatto, di limitate dimensioni, sia percepibile in tale ampio scenario d'insieme e come esso interferisca con le visuali dai punti di vista panoramici. In presenza di vincolo solo paesaggistico, la compatibilità va valutata dal punto di vista di chi osserva da lontano, e non è esclusa per il solo fatto che le innovazioni siano visibili su scala più ampia (così TAR Lombardia, Brescia, I 14/15, 264/15, 228/16)”.
Il Tar conclude che “l'amministrazione non può limitarsi ad esprimere valutazioni apodittiche e stereotipate, ma deve esplicitare i motivi di contrasto tra le opere da autorizzare e le ragioni della tutela”.
TAR LAZIO CENSURA ANAC: 180 GIORNI TERMINE PERENTORIO PER ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO
Una sentenza del 3 febbraio u.s. del Tar Lazio (Prima Sezione n.1380) conferma la perentorietà del termine di 180 giorni per l’annotazione sul casellario informatico dell’Anac. Il Tribunale ha accolto il ricorso di un’impresa contestando all’Autorità di aver impiegato ben 247 giorni per l’ultimazione del procedimento e respingendo la tesi dell’Anac che riteneva il termine di 180 giorni (art. 17 Regolamento Codice Appalti) ordinatorio e non perentorio.
La sentenza richiama, al riguardo, anche il regolamento sulla gestione del casellario nel quale si precisa che l’eventuale sospensione dei termini opera una sola volta e per una durata complessiva che non può eccedere i 90 giorni.
Il Tar ha altresì richiamato precedenti valutazioni giurisprudenziali. In particolare, “il Consiglio di Stato ha anche osservato che la ratio della fissazione dei termini relativi non può essere rinvenuta nella sola esigenza di garanzia dell’efficienza dell’azione amministrativa, ma si deve anche considerare la necessità di evitare che i tempi dilatati del procedimento sanzionatorio divengano ragione di insicurezza giuridica per gli interessi degli operatori economici coinvolti, non solo nella fase iniziale (quando la vicinanza della contestazione al momento di commissione del fatto addebitato è indispensabile per consentire di apprestare al meglio la difesa), ma anche in riferimento alla durata complessiva del procedimento, e che diano luogo ad una condizione di incertezza in ordine all’esito del medesimo.”
SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ARGENTA SOA Come già anticipato in precedenti comunicazioni, Aniem Lazio ha attivato uno “sportello qualificazione” che consente di acquisire una valutazione gratuita del proprio livello di qualificazione, in considerazione anche della recente modifica legislativa che ha ampliato a 15 anni il periodo documentabile per la dimostrazione dei requisiti tecnico-economici. Il servizio, naturalmente, è rivolto anche alle aziende prive di attestazione SOA che potranno valutare il possesso dei requisiti ai fini di un’eventuale attestazione per operare nel settore dei lavori pubblici. Al fine di potenziare e qualificare ulteriormente l’assistenza alle imprese, è stato altresì definito un accordo di collaborazione con ARGENTA SOA s.p.a., Organismo di attestazione che opera da circa 13 anni nel sistema di attestazione delle imprese, con sede operativa a Roma. Le imprese interessate ad approfondire tale tematica potranno contattare i nostri uffici via e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure chiamando il n. 334.9767911 |