Agenzia delle Entrate
Credito d'imposta
L’Agenzia delle Entrate ha emesso la Risoluzione n. 18/e del 14 aprile u.s, con la quale ha comunicato i codici tributo per beneficiare del credito di imposta stabilito a favore anche delle imprese non energivore, per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. La misura, ricordiamo è stata introdotta dal d.l 21 del 21 marzo 2022 (artt. 3 e 4), che prevede:
- in favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto della componente energia, è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 12 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022. Tale credito d’imposta è comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della spesa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;
- in favore delle imprese, diverse da quelle a forte consumo di gas, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Tale credito d’imposta è riconosciuto qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
I codici tributo sono i seguenti:
- “6963” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”. (vedi precedente lettera A)
- “6964” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21” (vedi precedente lettera B)
Per le imprese energivore e per quelle a forte consumo di gas naturale, invece, i codici tributo sono – rispettivamente, il “6961” e il “6962”, anch’essi riferiti al secondo trimestre di quest’anno.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a 3 debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”