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GREEN PASS

Cosa cambia dal 15 ottobre 2021

 

Con il D.L. 21 settembre 2021, n. 127, recante Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo

della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” sono state varate le misure per la diffusione della certificazione verde COVID- 19 (di seguito green pass)

presso qualsiasi luogo di lavoro.

Il decreto prevede il possesso e l’esibizione del green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro sia del settore pubblico che privato, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro svolto.

L’obbligo di green pass entra in vigore il 15 ottobre 2021, fino al 31 dicembre 2021, termine previsto per la cessazione dello stato di emergenza. 

  1. Obbligo di green pass per l’accesso nei luoghi di lavoro del settore privato 

Con specifico riferimento al settore privato la previsione dell’obbligo è contenuta nell’art. 3 del D.L. in oggetto che introduce nel corpo del D.L. 52/2021, convertito, con modificazioni,

dalla legge87/2021, l’art. 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato). 

La norma prevede che l’obbligo sarà efficace a far data dal 15 ottobre 2021 e sino al 31 dicembre 2021.

Il green pass deve essere posseduto ed esibito, su richiesta, per l’accesso ai luoghi di lavoro privato da: 

  • chiunque svolga un’attività lavorativa presso il predetto luogo di lavoro; 
  • chiunque svolga un’attività di formazione o di volontariato nei luoghi in cui è svolta  un’attività lavorativa, anche sulla base di contratti esterni. 

La norma precisa che l’obbligo non trova applicazione nei confronti dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale e che possiedono idonea certificazione medica. 

  1. Obblighi a carico del datore di lavoro  

Prima del 15 ottobre 2021 il datore di lavoro dovrà: 

  • definire le modalità operative per l’organizzazione dei controlli; 
  • individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e delle contestazioni delle violazioni. 

A partire dal 15 ottobre 2021, il datore di lavoro (anche tramite soggetti terzi come sopra individuati) dovrà verificare il rispetto dell’obbligo del green pass, preferibilmente al momento

dell’accesso nei luoghi di lavoro. Il controllo potrà essere effettuato anche a campione. 

Le verifiche del green pass sono effettuate con le modalità indicate dal DPCM del 17 giugno 2021. 

  1. Conseguenze per i lavoratori privi di green pass 

 I lavoratori che comunichino di essere privi del green pass o qualora ne risultino privi al momento dell'accesso al luogo di lavoro sono considerati assenti ingiustificati fino alla

presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. 

Per i giorni di assenza non sarà dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento; i lavoratori avranno diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non saranno soggetti

a conseguenze disciplinari. 

  • Imprese con meno di 15 dipendenti 

Nelle imprese con meno di 15 dipendenti, dopo 5 giorni di mancata presentazione del green pass, i lavoratori potranno essere sospesi senza retribuzione né altro compenso o

emolumento. La sospensione può essere pari alla durata del contratto stipulato per la sostituzione del lavoratore, ma comunque non superiore a 10 giorni; rinnovabili per una sola volta, e

non oltre il termine del 31 dicembre 2021. 

  1. Sanzioni 
  • Sanzioni per il lavoratore 

Qualora il lavoratore acceda ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi previsti dal DL 127/2021 sarà punibile con: 

  • sanzione amministrativa da 600,00 a 1.500,00 euro;
  • e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore. 
  • Sanzioni per il datore di lavoro 

Il decreto-legge sanziona anche il datore di lavoro stabilendo che la violazione degli obblighi di controllo dell’accesso, e comunque la mancata adozione delle misure organizzative nel

termine previsto del 15 ottobre 2021, è punita ai sensi dell’art. 4, commi 1, 3, 5 e 9 del D.L. n. 19/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020, con la sanzioni da un

minimo di 400 ad un massimo di 1.000 euro. 

Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto, al quale sono trasmessi gli atti relativi alla violazione dai soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni. 

 

NOTA BENE: Considerato che i controlli devono essere effettuati prioritariamente – ove possibile – all’eccesso nei luoghi di lavoro e – nel caso – anche a campione, potrebbe accadere che

un dipendente entri in azienda anche senza green pass e che tale circostanza sia accertata solo in un secondo tempo. 

 

Pertanto, potrebbero configurarsi due situazioni: 

- ipotesi 1: la mancanza di green pass viene accertata all’atto dell’ingresso sul luogo di lavoro. In questo caso il datore di lavoro dovrà limitarsi a non consentire al dipendente di entrare,

senza che sia necessario adottare alcun provvedimento formale. Pertanto, l’unico effetto che si produrrà sarà quello della perdita del diritto alla retribuzione, in quanto l’assenza sarà

considerata ingiustificata; 

- ipotesi 2: la mancanza di green pass viene accertata quando il dipendente è già sul luogo di lavoro. In questa seconda ipotesi il comportamento del dipendente sarà soggetto a sanzioni

oltre che di natura amministrativa anche di natura disciplinare. Pertanto, il datore di lavoro potrà applicare nei confronti dei suoi dipendenti le sanzioni disciplinari previste dal CCNL

applicato, nel rispetto della procedura di contestazione disciplinare prevista dall’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori). Sembra ragionevole ritenere che

l’entità della sanzione disciplinare dovrà essere commisurata alla gravità del comportamento tenuto dal lavoratore e, quindi, delle concrete modalità con cui il controllo è stato eluso (il

comportamento del lavoratore è sicuramente più grave – dunque sanzionabile con un più grave provvedimento - qualora lo stesso abbia volutamente eluso i controlli ad es. accedendo al

luogo di lavoro tramite accessi non destinati all’ingresso). 

Al riguardo, ad assumere particolare disvalore sul piano disciplinare sarebbe il comportamento del dipendente che per accedere al luogo di lavoro utilizzi un green pass falso o

appartenente a un altro soggetto. In questo caso, la sanzione disciplinare potrebbe essere applicata non solo nei confronti del dipendente che utilizzando tali meccanismi elusivi sia

riuscita ad entrare sul luogo di lavoro, ma anche nei confronti del dipendente che abbia solo tentato di farlo, senza tuttavia riuscirci perché fermato dai controlli all’ingresso. 

 

E’ possibile scaricare un modello di comunicazione da destinare al proprio personale dipendente e utile a consentire l’organizzazione del lavoro entro la data del 15 ottobre 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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La digitalizzazione dell’industria non è una trasformazione per pochi eletti. Anche le piccole e medie imprese, con tutte le difficoltà del caso, si sono messe in marcia e ora un’indagine svolta per il ministero dello Sviluppo economico dalla società Met, in vista della prossima Relazione annuale del garante Pmi, parla di una prima inversione di tendenza: quasi una su tre utilizza tecnologie 4.0 o ha in programma di farlo.  Fonte

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