Anac scrive al Mit per la qualificazione delle Imprese
La revisione del sistema di qualificazione delle imprese è contenuta in un articolato provvedimento che assume la veste di una proposta di
che, secondo quanto previsto dal codice appalti, dovrà essere poi adottata dal Ministero delle Infrastrutture. Lo schema di decreto è suddiviso in ben 72 articoli e cinque allegati ed è accompagnato da una relazione che dà conto delle proposte esaminate dall’Anac durante la fase di gestazione del provvedimento (messo in consultazione la scorsa estate con la partecipazione attiva di Aniem Nazionale) e delle scelte effettuate.
In sintesi, alcune delle novità previste dalla proposta di revisione del sistema di qualificazione avanzata ieri dall’Autorità Anticorruzione al ministero delle Infrastrutture.
1. Revisione delle categorie con l’identificazione di 8 nuove tipologie di lavori;
2. introduzione di nuove categorie superspecialistiche (dagli impianti antintrusione agli interventi a basso impatto ambientale) con obbligo di qualificazione o associazione in Ati;
3. riduzione (dal 90% all’80%) della percentuale di lavori necessari a ottenere una particolare classifica e per dimostrare l’esecuzione dei lavori di punta (50% per due lavori, 60% per tre lavori, mentre per un singolo lavoro la percentuale rimane invariata al 40%);
4. ok alla possibilità di scegliere i migliori anni (con un minimo di cinque) tra gli ultimi 10 per dimostrare il possesso dei requisiti;
5. via libera all’utilizzo dei lavori scorporabili non identificati dal bando ai fini della qualificazione (anche nella categoria prevalente);
6. introduzione di percentuali differenziate per l’incidenza delle attrezzature tecniche (dall’1% al 3%) sulla cifra d’affari in lavori in base al tipo di attività svolta; previsione di requisiti più severi (con laurea) per i direttori tecnici in servizio presso le imprese con classifica più alta; tempi certi (massimo 30 giorni) per il rilascio dei certificati lavori da parte dei committenti; inquadramento dettagliato del meccanismo di prestiti di requisiti tra le imprese (con avvalimento non più valido per ottenere l’attestazione Soa una volta per tutte, ma solo in relazione a una specifica gara);
7. durata dei certificati dei general contractor armonizzata con quella delle imprese tradizionali (cinque anni).