PERIODICO INFORMATIVO - 10 GENNAIO 2025
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Le novità del “correttivo” al Codice dei Contratti Pubblici
24 Gennaio 2025 ore 11:00 – 13:00
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In collaborazione con lo Studio Legal Team, il 24 Gennaio 2025 dalle ore 11:00 – 13:00 Confapi Aniem promuove un approfondimento sui contenuti del decreto correttivo di maggiore impatto per le imprese.
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IN EVIDENZA
I CONTENUTI DEFINITIVI DEL CORRETTIVO CODICE APPALTI
CONTRATTI PUBBLICI
Sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2024 (S.O. n.45/L n. 305) è stato pubblicato il decreto correttivo al Codice Appalti (D.Lgs. n. 209 contenente disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) approvato dal Consiglio dei Ministri del 23 dicembre u.s.
E’ possibile accedere al testo aggiornato del Codice appalti coordinato con le modifiche.
Di seguito una sintesi delle principali innovazioni che impattano sul sistema delle imprese.
- Equivalenza CCNL: viene modificato l’art. 11 (Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti) e inserito il nuovo Allegato I.01 (Contratti collettivi). Sono state eliminate le norme sui parametri di verifica della rappresentatività delle associazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali e si valorizza i riferimenti ai contratti sottoscritti dalle associazioni e dai sindacati maggiormente rappresentativi. Da evidenziare, in particolare, che l’art. 3 dell’Allegato, recependo una richiesta avanzata da Confapi Aniem, dispone la presunzione di equivalenza dei contratti edili comparativamente più rappresentativi prevedendo che “per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018”. In sostanza, viene esplicitata l’equivalenza dei CCNL Ance/Coop, Artigiani e Confapi Aniem.
Quando, al di fuori delle ipotesi indicate dall'articolo 3, l'operatore economico indica nell'offerta un diverso contratto collettivo di lavoro, si considerano, ai fini della valutazione di equivalenza, le tutele economiche e le tutele normative, inclusi la disciplina sulla bilateralità e gli obblighi di denuncia agli enti assicurativi e previdenziali, compresa la cassa edile.
- Revisione prezzi e prezzari: vengono apportate modifiche all’art. 60, viene introdotto un nuovo Allegato II.2-bis per la disciplina delle modalità di attuazione delle clausole revisionali e sono previsti nuovi indici sintetici. Per i lavori, scende dal 5 al 3% la franchigia al di sotto della quale non scatta la revisione prezzi e aumenta dall’80 al 90% la percentuale di adeguamento; per servizi e forniture restano invariate la franchigia del 5% e l’adeguamento dell’80%. Il momento di riferimento per il calcolo è quello del mese del provvedimento di aggiudicazione. Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto.
In merito ai prezzari per i contratti di lavori, viene precisato che il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezzari aggiornati predisposti annualmente; ai fini dell’utilizzo di prezzari diversi da quelli regionali, dovrà esserci un’espressa autorizzazione da parte del Mit. Spetterà al tavolo tecnico, istituito presso lo stesso Ministero per l’aggiornamento dei prezzari, la definizione e realizzazione di uno schema di analisi dei prezzi, da porre a base anche dei prezzari regionali aggiornati.
- Certificati lavori subappalti e qualificazione: soltanto i subappaltatori potranno utilizzare i certificati lavori relativi alle opere subappaltate, in fase di qualificazione e di rinnovo della loro attestazione Soa.
- Subappalto: i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con pmi. Gli operatori economici possono indicare nell’offerta una diversa percentuale di affidamento alle pmi per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni.
- Consorzi stabili: il decreto correttivo prevede:
- che, per gli appalti di lavori, il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici: i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara: i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento.
- viene espressamente vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
- viene precisato maggiormente il divieto di avvalimento per i requisiti del consorzio non maturati in proprio, con l’introduzione dell’obbligo di fornire specifica indicazione di tali requisiti nell’attestazione di qualificazione SOA.
- Costi manodopera non ribassabili: viene eliminata la norma (art. 41, comma 14, ultimo periodo) che prevedeva “la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”.
- Pubblicità: viene modificato l’art. 17 (“Termini delle procedure di appalto e di concessione”) imponendo alle stazioni appaltanti di pubblicare i documenti di gara iniziali entro 3 mesi dalla data di approvazione del progetto. L’allegato I.3 indica il termine massimo che deve intercorrere tra l’approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara o l’invio degli inviti a offrire.
Il RUP, con atto motivato, può prorogare i termini per un massimo di un mese e di tre mesi per i tempi di gara.
In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, sempre certificate dal RUP, quest’ultimo, può ulteriormente prorogare i termini rispettivamente per un mese e per ulteriori tre mesi.
- Principio di rotazione: la nuova disposizione, modificativa del comma 4 dell’art. 49, precisa che “in casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”.
- Garanzie: per i lavori sottosoglia viene precisato che gli importi delle garanzie (provvisoria e definitiva) non sono soggetti alle riduzioni e agli aumenti previste per il soprasoglia. Viene chiarito che la riduzione fino al 20 per cento, dovuta al possesso delle certificazioni indicate nell’allegato II.13 del Codice, è cumulabile con quella del 10 per cento, prevista in caso di utilizzo di una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti
- Progettazione: i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno da relazione generale, computo estimativo dell’opera, elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, piano di sicurezza e di coordinamento. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. Si prevede la possibilità di ricorrere all’appalto a corpo nei soli casi in cui, in relazione alle caratteristiche specifiche dell’opera o del lavoro, la stazione appaltante, motivandolo espressamente, ne ritiene necessario il ricorso.
- Bim: l’obbligo dal 1° gennaio 2025 scatta, per la realizzazione di lavori di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti, in caso di stima parametricadel valore del progetto di importo superiore a 2 milioni di euro. Per i beni culturali il BIM sarà obbligatorio da 5,5 milioni di euro.
- Qualificazione: viene abrogato l’art. 109 che prevedeva l’istituzione presso l’Anac del rating reputazionale dell’impresa. Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ad euro 20.658.000, viene eliminata la possibilità per le Stazioni Appaltanti di richiedere un volume d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando. Al contempo, rimane nell’allegato II.12, l’obbligo di dimostrare una cifra d’affari in misura pari a 2,5 volte l’importo a base di gara nel quinquennio antecedente.
- Rup esterno: si prevede la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all’allegato I.2., di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche.
- Anticipazione: sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20%. Con i documenti di gara può essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30%. L’anticipazione è corrisposta entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prestazione.
- Premio di accelerazione e penali: per gli appalti di lavori la stazione appaltante prevede nel bando o nell’avviso di indizione della gara che, se l’ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. L’ammontare del premio è commisurato ai giorni di anticipo ed in proporzione all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, in conformità ai criteri definiti nei documenti di gara e secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive, ed è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell’esecuzione.
Le penali previste nei contratti di appalto per il ritardato adempimento, prima ricomprese tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, passano a una forbice ricompresa tra lo 0,5 per mille e l’1,5 per mille.
- Accordi quadro: vengono apportate modifiche all’articolo 59 prevedendo, nel caso in cui la stazione appaltante intenda procedere con un accordo quadro, che la decisione a contrarre debba indicare le esigenze di programmazione delle prestazioni oggetto dello stesso sulla base di una ricognizione dei relativi fabbisogni. Nel caso di accordo quadro stipulato con più operatori economici, nella medesima decisione a contrarre devono essere contenute anche le percentuali di affidamento delle prestazioni a favore di ciascuno di essi.
Con l’introduzione di un comma 5 bis, inoltre, viene previsto che qualora l’esecuzione dell’accordo quadro non garantisca il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale è fatta salva la possibilità per l’appaltatore di procedere alla risoluzione dello stesso per eccessiva onerosità sopravvenuta.
- Finanza di progetto: nella disciplina della finanza di progetto viene riformulato integralmente l’art. 193, prevedendo, tra l’altro, una distinzione tra iniziative pubbliche e private, l’introduzione di una prima fase di evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto che può esercitare la prelazione, l’obbligo, in capo agli enti concedenti, di garantire la piena trasparenza sulle manifestazioni di interesse/proposte presentate su iniziativa di parte, l’introduzione di una fase preliminare per la presentazione delle proposte.
LEGGE DI BILANCIO CONFERMA PROROGA “DECRETO AIUTI” SU ADEGUAMENTO DEI PREZZI
ECONOMIA
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 è stata pubblicata la Legge n.207 contenente il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”. All’articolo 1, comma 532, è prevista l’attesa proroga dell’articolo 26 del “Decreto Aiuti” (DL 50/2022) che conferma la disciplina sull’aggiornamento dei prezzi nelle opere pubbliche anche ai lavori eseguiti o contabilizzati nell’anno 2025.
Un’importante novità viene introdotta sul fronte delle risorse interne che le committenti possono utilizzare per far fronte al pagamento delle maggiori somme, prima di procedere con la richiesta di accesso ai Fondi Ministeriali.
Infatti, accanto a quelle già previste (50% degli accantonamenti per imprevisti, ulteriori somme a disposizione stanziate per lo stesso intervento, ribassi d’asta, somme disponibili derivanti da altri interventi già collaudati) vengono ora menzionate anche le somme derivanti da eventuali rimodulazioni del quadro economico degli interventi nonché della programmazione triennale ovvero dell’elenco annuale. Viene infine precisato, nell’ambito del comma 6-bis, che l’applicazione dei prezzari annualmente aggiornati avverrà sia in aumento che in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi d’asta. Gli eventuali minori importi rimarranno nella disponibilità della stazione appaltante fino al momento del collaudo, per essere utilizzati nell’ambito del medesimo intervento.
La legge di Bilancio prevede anche la proroga per:
- gli accordi-quadro di lavori derivanti da offerte comprese entro il 31 dicembre 2021, sia con riferimento a quelli non ancora avviati alla data del 18 maggio 2022, sia con riferimento a quelli già in corso di esecuzione alla stessa data;
- gli appalti di lavori nonché gli accordi-quadro delle società del Gruppo RFI, dell’Anas e degli altri soggetti operanti nei settori speciali che non applicano prezzari regionali.
La Legge, infine, interviene sulle eventuali economie derivanti dalle rimodulazioni al ribasso legate alla diminuzione dei prezzi, disponendo che tali minori importi “rimangono nella disponibilità della stazione appaltante fino a quando non siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, per essere utilizzati nell’ambito del medesimo intervento”.
MIT: DECRETI PER RETTIFICA PREZZI 2017 E 2021
ECONOMIA
Il Mit, recependo due sentenze del Consiglio di Stato (n.7359/2023) e del Tar Lazio (n.3951/2024), ha rettificato alcuni valori relativi alle variazioni dei prezzi del 2017 e 2021.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2024, n. 3, sono stati pubblicati i Decreti Direttoriali del 20 dicembre 2024, contenenti le rettifiche agli allegati per gli anni 2017 e 2021 sulle variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
Le variazioni sono state approvate dalla Commissione Consultiva del MIT dopo il supplemento istruttorio che il Ministero ha appunto operato recependo quanto statuito dalla giustizia amministrativa. Non solo è stata riconosciuta la variazione al rialzo del costo dei materiali, ma di fatto anche il diritto alla compensazione per gli operatori, che hanno dovuto sopportare spese superiori rispetto a quanto previsto nei capitolati d’appalto.
DECRETO MILLEPROROGHE IN GAZZETTA: GLI EFFETTI SU SCIA E POLIZZE CATASTROFALI
ECONOMIA
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024 è stato pubblicato il “Decreto Milleproroghe 2025”.
Tra le misure previste si conferma la proroga di altri 6 mesi per le scadenze legate ai permessi di costruire, la Scia e alle convenzioni urbanistiche. La proroga è motivata dal rallentamento dei lavori legato alle difficoltà di approvvigionamento dei materiali da parte delle imprese.
In particolare, lo slittamento delle scadenze riguarda:
- i termini di inizio e fine lavori dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2024 (in precedenza fino al 30 giugno 2024)
- il termine di fine lavori delle Segnalazioni certificate di inizio attività (Scia) presentate fino al 31 dicembre 2024 (in precedenza fino al 30 giugno 2024);
- il termine di validità e quelli di inizio e fine lavori contenuti nelle convenzioni urbanistiche e nei relativi piani attuativi formatisi fino al 31 dicembre 2024 (in precedenza fino al 30 giugno 2024).
Confermato anche il differimento per l'obbligo di stipula delle c.d. polizze catastrofali a carico di alcune categorie di imprese, con la proroga di 3 mesi, dal 31 dicembre 2024 al 31 marzo 2025.
IL DECRETO MEF PER VELOCIZZARE TRASFERIMENTO RISORSE PNRR
ECONOMIA
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2025 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) del 6 dicembre 2024, che stabilisce i criteri e le modalità operative per l’attivazione dei trasferimenti delle risorse del PNRR, con l’obiettivo di accelerare i trasferimenti dei fondi PNRR agli enti titolari dei progetti. Le amministrazioni centrali trasferiscono fino al 90% del costo dell’intervento, rinviando alla fase del saldo finale i controlli principali.
Un primo importo, pari di norma al 30% dell’assegnazione complessiva, può essere erogato come anticipazione entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. L’erogazione è subordinata alla verifica, da parte delle amministrazioni titolari, che la richiesta sia sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente attuatore o da un dirigente/funzionario designato e che l’intervento sia stato regolarmente censito, tramite il CUP, nel sistema ReGiS. In caso di incompletezza della documentazione, il soggetto attuatore ha un massimo di 5 giorni per integrare quanto richiesto. Durante questo periodo, il termine dei 30 giorni per l’erogazione dell’anticipazione è sospeso.
I trasferimenti successivi, fino al 90% dell’assegnazione complessiva, devono essere effettuati entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, previa verifica della regolarità formale.
Le amministrazioni centrali dovranno verificare, in particolare, che la richiesta sia sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente attuatore e che sia redatta correttamente (secondo il modello previsto dall’allegato 1 del Decreto “PNRR – Richiesta Trasferimenti intermedi”). Viene inoltre verificato che i dati di monitoraggio siano aggiornati nel sistema ReGiS oppure, in caso di alimentazione indiretta del sistema, che i dati richiesti siano stati comunicati o che il soggetto attuatore si impegni ad aggiornarli entro 60 giorni dall’erogazione. Analogamente a quanto previsto per l’anticipazione, il soggetto attuatore può integrare la richiesta in caso di incompletezza documentale, entro un termine massimo di 5 giorni. Durante questo periodo, il termine dei 30 giorni per l’erogazione è sospeso.
Il saldo finale, di norma pari al 10% dell’assegnazione, deve essere erogato entro 30 giorni dalla richiesta, previa verifica formale della documentazione giustificativa delle spese. In questa fase, le amministrazioni centrali effettuano controlli a campione sulla documentazione giustificativa delle spese dichiarate per verificare la correttezza e l’ammissibilità delle stesse. In caso di richieste di integrazioni, viene fissato un termine, non superiore a dieci giorni, entro il quale il soggetto attuatore deve provvedere.
TAR ROMA SUI CONTENUTI DELLA DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO NECESSARIO
GIURISPRUDENZA
Il Tar Roma (Sent. n. 90/2024) è intervenuto sui contenuti che deve avere la dichiarazione di subappalto necessario. Secondo i Giudici, l’impresa deve espressamente manifestare la volontà di subappaltare i lavori della/e categoria/e perché privo di corrispondente qualificazione.
Sul punto, in particolare, il Collegio ha inteso dare continuità all’orientamento giurisprudenziale, secondo il quale “nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto nelle categorie scorporabili a base di gara per sopperire ad un difetto di qualificazione (c.d. subappalto qualificante/necessario) nella dichiarazione di subappalto dovrà espressamente manifestare la volontà di avvalersi di subappalto necessario, (T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 24 gennaio 2024, n. 1405)."
SI’ ALLA PARTECIPAZIONE CONGIUNTA DEL CONSORZIO STABILE E DELL’IMPRESA CONSORZIATA NON ESECUTRICE
GIURISPRUDENZA
Il Consiglio di Stato (Sent. n. 3/2025) ha ritenuto sproporzionata e irragionevole l’esclusione dalla gara, alla quale partecipa il consorzio stabile, delle imprese consorziate non designate come esecutrici.
Esaminando le previsioni normative contenute nel decreto legislativo n. 36/2023, che nel caso specifico non sembrano superate dal nuovo decreto correttivo, i Giudici hanno ritenuto che “il sol fatto della contestuale partecipazione alla medesima gara di un consorzio e di una società consorziata – ove la stessa non sia stata designata dal consorzio quale esecutrice dell’appalto, come nel caso di specie – non implica alcuna ipotesi di conflitto di interesse o di collegamento sostanziale, né – per contro e di conseguenza – fa sorgere in capo alla consorziata alcun onere (o obbligo) dichiarativo circa l’appartenenza ad un consorzio”.
Aggiunge il Consiglio di Stato che “le conclusioni esposte in precedenza trovano infine conforto nelle più recenti pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha riconosciuto la possibilità della contestuale partecipazione alla medesima gara di un Consorzio stabile e di una sua consorziata, ove quest’ultima non sia stata designata per l'esecuzione”.
Il consorzio stabile, pertanto, deve ritenersi soggetto distinto dai consorziati non designati come esecutori ad eccezione dell’ipotesi nella quale venga accertato “sulla base di elementi oggettivi ulteriori, che le offerte siano espressione di un unico centro decisionale con conseguente alterazione delle regole concorrenziali”.
ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO
CONVENZIONI
Aniem Lazio ha attivato un servizio per assistere e fornire consulenza alle imprese su tutte le questioni attinenti al sistema di qualificazione, con particolare riguardo alle modalità per acquisire l’attestazione Soa (prima attestazione, verifica triennale, rinnovo) e le certificazioni Iso.
Ricordiamo, peraltro, l’obbligo di possesso dell’attestazione Soa anche per i lavori di importo superiore a 516.000 euro rientranti nel Superbonus e negli altri bonus edilizi e il non assoggettamento alla patente a crediti se in possesso di attestazione Soa dalla III classifica (vantaggi sono previsti anche per attestazioni nelle prime due classifiche).
Per maggiori informazioni le imprese interessate possono contattare i nostri Uffici scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonando al numero 334976791
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