PERIODICO INFORMATIVO - 20 DICEMBRE 2024
News
IN EVIDENZA
CORRETTIVO CODICE APPALTI: IL PARERE DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
CONTRATTI PUBBLICI
Le Commissione VIII della Camera e del Senato hanno espresso i propri pareri sullo schema di decreto correttivo al Codice Appalti.
Nel parere della Camera, tra le molteplici osservazioni, si segnalano le seguenti:
- sulla revisione prezzi “ponderare adeguatamente, in coerenza con il principio dell’equilibrio economico finanziario e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, le soglie che identificano le “particolari condizioni di natura oggettiva” che determinano l’attivazione delle clausole revisionali” e inserire l’obbligatorietà delle clausole nei contratti di sub-appalto o nei sub-contratti;
- confermare la possibilità per l’appaltatore di utilizzare, ai fini della qualificazione, le lavorazioni affidate in subappalto;
- chiarire le categorie dei contratti collettivi considerate equivalenti nel settore delle costruzioni e dell’edilizia, al fine di garantire la specificità delle tutele applicate ai lavoratori del comparto, anche in riferimento agli obblighi di denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;
- rafforzare gli obblighi di trasparenza e pre-informazione, anche al fine di consentire agli operatori economici di trasmettere alle stazioni appaltanti eventuali manifestazioni di interesse a partecipare alle procedure negoziate senza bando;
- reintrodurre, per i contratti di importo compreso tra 500 milioni e 5 miliardi di euro, la soglia obbligatoria dell’anticipazione del 20 per cento, incrementabile fino al 30 per cento;
- prevedere un sistema di certificazione dei requisiti per i Rup con l’obiettivo di una maggiore professionalizzazione;
- sopprimere la disposizione, che, con riferimento ai costi della manodopera scorporati dall’importo assoggettato al ribasso, prevede la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, in quanto trattasi di valutazione ampiamente discrezionale e di difficile verifica.
Ma il parere parlamentare più critico arriva dal Senato dove l’VIII Commissione ha sollevato diverse osservazioni, alcune delle quali sotto forma di condizioni vincolanti. Si evidenziano, in particolare, le seguenti richieste:
- si contesta la disciplina sugli appalti nei settori speciali rilevando come le previsioni contenute nello schema di decreto presentino un elevato rischio di contenzioso e compressione della concorrenza;
- introdurre una modifica all’articolo 50, riducendo a 3 milioni la soglia per l’utilizzo della procedura negoziata senza bando, e prevedere, per i lavori di importo superiore a tale importo e fino alla soglia di rilevanza europea, l’obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare un avviso di indagine di mercato e di invitare tutti i soggetti che abbiano manifestato interesse;
- in tema di accordi quadro, assicurare all’affidatario una congrua percentuale dell’importo complessivo dell’accordo, con indicazione del termine di stipula del contratto attuativo;
- in tema di revisione prezzi, valuti il Governo, di chiarire “che la revisione dei prezzi opera nella misura dell’80 per cento dell’intera variazione, con l’effetto di lasciare il valore del 5 per cento unicamente come soglia oltre la quale scatta il meccanismo revisionale; in alternativa, modificare le percentuali in 2 per cento dell’importo complessivo del contratto, come soglia oltre la quale scatta la revisione dei prezzi, e 90 per cento, come misura della variazione dei prezzi che viene riconosciuta”;
- sui consorzi stabili “s’impone la necessità di specificare meglio che i consorzi stabili possono qualificarsi alle medesime condizioni dei consorzi di cooperative e dei consorzi tra imprese artigiane … Inoltre, al fine di non determinare bruschi e repentini cambiamenti … si propone l’introduzione di un periodo transitorio di cinque anni, nel corso dei quali sopravvive (in alternativa alla qualificazione in proprio) l’attuale regime di qualificazione del cumulo dei requisiti”. Inoltre il parere propone di integrare l’All. II.12 prevedendo che "I consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo alla capacità tecnico professionale documentando l'esecuzione di lavori agli stessi aggiudicati, anche se eseguiti per il tramite delle proprie consorziate; tale possibilità opera anche per i lavori eseguiti negli ultimi 15 anni";
- introdurre un tetto massimo al punteggio economico, fissandolo al 10 per cento, per gli affidamenti di lavori con il criterio dell’OEPV;
- confermare la possibilità per l’appaltatore di utilizzare, ai fini della qualificazione, le lavorazioni affidate in subappalto;
- innalzare ulteriormente - da 2 a 4 milioni di euro - la soglia degli appalti che dal 1° gennaio 2025 saranno soggetti all'obbligo del BIM;
- sul principio di equivalenza dei CCNL, la Commissione evidenzia che “la legge delega n. 78/2022 non prevede né la possibilità per l’operatore economico di applicare un contratto collettivo nazionale di lavoro diverso da quelli sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, né demanda al decreto legislativo di individuare i parametri per la valutazione delle tutele equivalenti”.
Si attendono ora le decisioni del Governo, e del Ministero delle Infrastrutture in particolare, per concludere il percorso di approvazione e pubblicare il decreto in Gazzetta entro fine anno o prendere del tempo ulteriore per rivalutare il testo alla luce dei pareri intervenuti.
MIT: LE INDICAZIONI PER LA GESTIONE DEL “QUINTO D’OBBLIGO”
CONTRATTI PUBBLICI
Con il parere n.3116 del 6 dicembre u.s., il Mit è intervenuto sulla corretta applicazione della norma che disciplina la modifica dei contratti in corso d’esecuzione e, in particolare, sulla disposizione nella quale si prevede che “nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all’appaltatore l’esecuzione alle condizioni originariamente previste”.
Al Ministero era stato chiesto se nel valore stimato dell'appalto, laddove previsto nei documenti di gara, lo stesso debba essere reso evidente nel quadro A del Quadro Economico, anziché nel quadro B (somme a disposizione).
Nel parere si precisa che l’applicazione della norma è rimessa alla lex specialis di gara e che il “quinto d’obbligo” può essere configurato come opzione o come imprevisto e deve essere gestito sulla base di tale inquadramento.
“Ove la lex specialis di gara prevede l'applicazione dell'art. 120, c. 9 come forma di opzione (a norma dell'art. 120, c. 1 lett. a) del Codice), in base all'art. 14, c. 4 del Codice, detto importo va computato nel valore della procedura, da inserire nel quadro A del quadro economico, pur non necessitando da subito di copertura economica. Ove di converso la lex spacialis di gara preveda l'applicazione dell'art. 120, c. 9 del Codice solo come vincolo per l'appaltatore in caso di modifiche contrattuali e/o variante in corso d'opera non previste al momento di gara (non già comprese in clausole opzionali), detto importo non è da conteggiare nell'importo della procedura e non trova corrispondenza esplicita nel quadro economico (rientrando di fatto nella voce imprevisti”.
INAIL: PUBBLICATO BANDO ISI 2024
SICUREZZA
Il nuovo bando ISI, pubblicato dall’Inail lo scorso 18 dicembre, prevede 600 milioni di finanziamenti a fondo perduto per supportare le aziende che investono sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Le risorse finanziarie destinate ai progetti sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento. L'importo massimo erogabile è di 130.000 euro.
Il Bando ISI 2024 presenta diverse novità rispetto alle precedenti edizioni, in particolare riguardo alle risorse economiche, ai requisiti soggettivi, all’articolazione degli assi di finanziamento, agli interventi prevenzionali ammessi, nonché alle innovazioni procedurali per favorire la digitalizzazione e la semplificazione degli adempimenti.
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese, per la parte relativa agli stanziamenti, suddivise in 5 Assi di finanziamento:
- Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici - Asse di finanziamento 1;
- Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale - Asse di finanziamento 1;
- Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici - Asse di finanziamento 2;
- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – Asse di finanziamento 3;
- Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - Asse di finanziamento 4;
- Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli - Asse di finanziamento 5.
L’ammontare del finanziamento è compreso tra un importo minimo di 5.000 euro e un importo massimo di 130.000 euro. Le date di apertura e chiusura della procedura informatica per la presentazione della domanda saranno pubblicate nella sezione dedicata, entro il 26 febbraio 2025.
MANOVRA 2025: LA DISCIPLINA DEI BONUS EDILIZI
FISCO
Gli emendamenti approvati nei giorni scorsi dalla Commissione Bilancio non hanno modificato la nuova disciplina sui bonus edilizi contenuta nella manovra finanziaria 2025 in corso di approvazione.
Nel 2025 potranno essere agevolati con il Superbonus (al 65%) soltanto gli interventi avviati entro il 15 ottobre 2024 (per i condomini delibera assembleare e presentazione Cilas).
La Legge consente di ripartire in 10 rate annuali il superbonus maturato sulle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.
Il bonus ristrutturazione (detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio) viene prorogato fino al 2033 con aliquote decrescenti nel tempo e differenziate tra abitazione principale (prima casa) e abitazione non principale.
Per gli interventi sulla prima casa si mantiene nel 2025 l’aliquota del 50% e il tetto di spesa di 96.000 euro. Nel 2026 e 2027 l’aliquota scenderà al 36% mentre il tetto di spesa resterà a 96.000 euro. Per le altre abitazioni, il decalage comincerà nel 2025, con la riduzione della percentuale di detrazione al 36%. Nel 2026 e 2027 l’aliquota di detrazione scenderà ancora fino a quota 30%, con tetto di spesa sempre a 96.000 euro.
Nei successivi 6 anni - dal 2028 al 2033 - per tutti i lavori, sia su prima casa che su altre abitazioni, l’aliquota sarà del 30% e il tetto di spesa scenderà a 48.000 euro.
Dal prossimo anno, inoltre, per i soggetti con reddito superiore a 75.000 euro, l’ammontare complessivo delle spese detraibili sarà calcolato tenendo conto del numero di figli e della presenza di figli con disabilità.
L’ecobonus avrà un’aliquota uguale per tutte le tipologie di lavori di efficientamento energetico, ma differenziata in base all’immobile su cui saranno realizzati gli interventi. Per le prime case, l’ecobonus 2025 avrà un’aliquota del 50% che scende al 36% per le abitazioni diverse dalla prima casa e gli immobili non residenziali.
Nel 2026 e nel 2027, l’aliquota scende al 36% anche per gli interventi realizzati sulle prime case, mentre nel 2026 e nel 2027, l’aliquota sarà pari al 30% per gli interventi realizzati su abitazioni diverse dalla prima casa e altre tipologie di immobili. Anche sull’ecobonus si applicherà il calcolo sulla base del reddito e della situazione familiare.
Dall’ecobonus e dal bonus ristrutturazione sono esclusi gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
Il sismabonus lavori avrà un’aliquota del 50% per le prime case e del 36% per le abitazioni diverse dalla prima casa e gli immobili non residenziali. Nel 2026 e nel 2027, l’aliquota sarà pari al 36% per gli interventi realizzati sulle prime case e al 30% per gli interventi realizzati su abitazioni diverse dalla prima casa e altre tipologie di immobili.
Non è stato prorogato, infine, il bonus verde che consentiva la detrazione del 36% per la sistemazione a verde degli spazi esterni alle abitazioni.
AGENZIA ENTRATE: SUPERBONUS E DETRAZIONE IN 10 ANNI
FISCO
In merito ai lavori rientranti nel superbonus e alla ripartizione in dieci anni del beneficio fiscale, l’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 262 del 17 dicembre u.s., ha chiarito che possono esercitare l'opzione i contribuenti che scelgono di non indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 la spesa sostenuta in tale anno con l'effetto che l'intera detrazione spettante è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Ciò in linea con la ratio della disposizione, volta a consentire la ripartizione della detrazione su un periodo più ampio (10 anni in luogo dei 4 previsti per le spese sostenute nel 2022) e non, invece, la ripartizione della singola quota annuale della detrazione.
L'articolo 2 del D.L. 16 febbraio 2023, n. 11 (convertito con modificazioni, dalla legge del 11 aprile 2023, n. 38), ha introdotto una norma secondo la quale “Perle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 … la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023. L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi”.
Secondo l’Agenzia, quindi, possono esercitare l’opzione i contribuenti che scelgono di non indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 la spesa sostenuta in tale anno, con l'effetto che l'intera detrazione spettante è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
TASSO DI INTERESSE LEGALE 2025 AL 2,5%
ECONOMIA
Con il Decreto 10 dicembre 2024 (pubblicato in G.U. n. 294 del 16 dicembre 2024) il Ministro dell’economia e delle finanze ha fissato la nuova misura del tasso d’interesse legale, ai sensi dell’art. 1284 del codice civile, che, a partire dal 1° gennaio 2025, sarà pari al 2 %.
Attualmente il tasso è pari al 2,5% fino al prossimo 31 dicembre.
La determinazione del nuovo tasso avviene sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tiene conto del tasso d’inflazione registrato nell’anno.
IN PARLAMENTO IL DDL SU EDILIZIA RESIDENZIALE
EDILIZIA RESIDENZIALE
La Commissione VIII della Camera ha avviato l’esame del disegno di legge concernente “la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione”.
Il testo disciplina la ricognizione del patrimonio immobiliare destinato all'edilizia residenziale pubblica e sociale, del fabbisogno abitativo e degli immobili da recuperare o riutilizzare.
Si istituisce un fondo destinato al recupero e alla riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica per sostenere programmi degli enti territoriali volti ad aumentare l'offerta di alloggi a canone sociale: sono finanziati interventi di recupero, riqualificazione, demolizione e ricostruzione senza consumo di suolo.
Viene previsto il potere sostitutivo del Mit in caso di inadempienze; dopo un termine massimo di sessanta giorni assegnato per adempiere, il Ministro può delegare il Provveditorato interregionale o commissari ad acta, avvalendosi, se necessario, di altre amministrazioni.
L'articolo 7 del disegno di legge istituisce un programma nazionale pluriennale straordinario di edilizia residenziale sociale, denominato “programma Abita”, con durata ventennale, finalizzato a incrementare e riqualificare il patrimonio destinato all'edilizia sociale.
L'articolo 10 disciplina l'assegnazione degli alloggi introducendo la possibilità di assegnare una quota degli alloggi tramite contratti di rent to buy, con durata massima di quarant'anni.
Nella realizzazione di alloggi sociali, si prevede di privilegiare il riuso e la rigenerazione urbana. Si dispone altresì una detrazione del 40% delle spese documentate, fino a un massimo di 96.000 per unità immobiliare, per interventi di recupero edilizio e riqualificazione energetica del patrimonio residenziale pubblico e sociale; possono beneficiarne ex Iacp, enti aventi finalità analoghe, nonché operatori pubblici e privati per interventi su unità immobiliari adibite ad alloggi sociali. Si riconosce una detrazione del 20% per interventi antisismici su immobili situati in zone sismiche 1, 2 e 3, che comportino una riduzione di almeno una classe di rischio sismico e detrazioni per interventi di risparmio energetico che migliorino la classe energetica, variabili tra il 2,5 e il 5% a seconda della zona sismica e della tipologia di intervento.
Si prevede, infine, l’istituzione presso il MIT, di un fondo destinato a promuovere la solidarietà e contrastare la povertà energetica, sostenendo la creazione di comunità energetiche rinnovabili (CER) e l'acquisto di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
CONSIGLIO DI STATO SU CONSORZI STABILI: INFLUENTE ILLECITO CONSORZIATA IN PRECEDENTE GARA
GIURISPRUDENZA
Il Consiglio di Stato (Sent. n.10105 del 16 dicembre u.s.) è intervenuto sul caso di illeciti professionali contestati posti in essere da una consorziata esecutrice, non designata per l’appalto in questione.
I Giudici hanno evidenziato come la giurisprudenza, rivedendo il proprio precedente indirizzo, ha affermato che il pregiudizio maturato a carico del consorzio in relazione ad un precedente affidamento può rilevare in una successiva procedura anche se risulta ivi designata una diversa consorziata esecutrice. In particolare, è stato chiarito che se a carico del consorzio stabile risulta un pregiudizio, lo stesso va valutato e apprezzato dalla stazione appaltante a prescindere dal fatto che la consorziata esecutrice ivi coinvolta sia diversa da quella designata nella nuova procedura di gara. Spetta dunque alla stazione appaltante apprezzare il pregresso illecito professionale a carico del consorzio stabile per valutarne l’eventuale rilevanza; ma non può ritenersi ex lege non riferibile al consorzio stabile un pregiudizio risultante in capo allo stesso solo perché altra era la consorziata esecutrice designata nell’ambito dell’affidamento in cui l’illecito è maturato (in termini Cons. Stato, V, 3 maggio 2022, n. 3453).
Detto in altri termini, proprio il rapporto organico che si instaura tra consorzio stabile e imprese associate, che consente il “cumulo alla rinfusa”, pur mantenendosi la relazione intersoggettiva tra consorzio e imprese consorziate, impone un’attenuazione del regime di separazione quanto meno ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale.
ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO
CONVENZIONI
Aniem Lazio ha attivato un servizio per assistere e fornire consulenza alle imprese su tutte le questioni attinenti al sistema di qualificazione, con particolare riguardo alle modalità per acquisire l’attestazione Soa (prima attestazione, verifica triennale, rinnovo) e le certificazioni Iso.
Ricordiamo, peraltro, l’obbligo di possesso dell’attestazione Soa anche per i lavori di importo superiore a 516.000 euro rientranti nel Superbonus e negli altri bonus edilizi e il non assoggettamento alla patente a crediti se in possesso di attestazione Soa dalla III classifica (vantaggi sono previsti anche per attestazioni nelle prime due classifiche).
Per maggiori informazioni le imprese interessate possono contattare i nostri Uffici scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonando al numero 334976791
Seguiteci sui nostri canali social:
LINKEDIN: https://www.linkedin.com/company/confapiroma
TWITTER: https://twitter.com/ConfapiL
FACEBOOK: https://www.facebook.com/confapiroma