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PERIODICO INFORMATIVO - 06 DICEMBRE 2024

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CONFAPI ROMA AL SINDACO GUALTIERI: GARANTIRE DIRITTO ALLA MOBILITA’

ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

Nei giorni scorsi, con una lettera trasmessa dal Presidente di Confapi Roma, Massimo Tabacchiera al Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, l’Associazione ha sollevato all’Amministrazione capitolina l’esigenza di garantire il “diritto alla mobilità”, in una città che risulta costantemente paralizzata da eventi e manifestazioni di varia natura.

Pur consapevoli degli sforzi che l’Amministrazione sta sostenendo per modernizzare le proprie infrastrutture, evidenziati anche nel recente 3° rapporto sulla città, Roma resta penalizzata da questa enorme criticità “che ostacola ogni ambizione di sviluppo economico, oltre a trasferire all’esterno un’immagine imbarazzante e antitetica alla propria bellezza”.

Nella lettera al Sindaco si fa presente che “una Capitale che voglia presentarsi moderna e internazionale, già penalizzata dallo storico gap infrastrutturale nel sistema di trasporto pubblico, non può solo limitarsi a promuovere e incentivare lo smart working.

In questo contesto Confapi Lazio propone “una tregua sociale da qui all’avvio del prossimo Giubileo, o almeno fino alla fine dei lavori dei cantieri più importanti sulla città.

Una tregua che, coinvolgendo tutti i soggetti interessati e con il supporto degli organi di informazione per garantire comunque ai manifestanti la visibilità a loro necessaria, preveda l’organizzazione degli eventi in luoghi che non abbiano impatti devastanti sulla città e sul suo centro.

Confapi ha sollecitato quindi il Sindaco ad “adottare da subito le dovute iniziative, d’intesa con la Questura, la Prefettura e con le altre Autorità competenti, con le parti sociali - Associazioni Imprenditoriali ed Organizzazioni Sindacali - organi di informazione, per impedire che Roma, anche in vista delle prossime imminenti ricorrenze, debba rassegnarsi all’immobilismo e restare prigioniera di tale caos!”. 

CORRETTIVO CODICE APPALTI: L’AUDIZIONE DI CONFAPI ANIEM E I RILIEVI DI CONSIGLIO DI STATO E ANAC

CONTRATTI PUBBLICI

Lo scorso 3 dicembre, Confapi Aniem ha partecipato all’audizione presso l’VIII Commissione della Camera sullo schema di decreto correttivo al Codice Appalti. Di seguito il testo del comunicato diffuso:

L’Associazione ha espresso valutazioni critiche sul provvedimento evidenziando alcuni aspetti ritenuti prioritari.

Sul delicato tema delle modalità di affidamento dei lavori, l’Associazione delle pmi ha sottolineato come risulti inammissibile che in un sistema economico costituito prevalentemente da piccole e medie imprese, circa l’80% degli appalti sia sottratto alle gare aperte. Occorre limitare la soglia per le procedure negoziate fino ai 2 milioni e utilizzare, sopra tale importo, le procedure ordinarie.

Così come è inaccettabile lo svuotamento della revisione prezzi. La previsione contenuta nello schema di decreto, che non ricomprende la variazione del 5% nel sistema revisionale, depotenzia notevolmente l’istituto, ponendosi, peraltro, in contrasto con quanto avviene in altri Paesi.

Netta contrarietà anche in merito alla cancellazione della possibilità di qualificare il consorzio stabile attraverso i requisiti posseduti dalle singole imprese consorziate; in questo modo “scompare lo stimolo all’aggregazione e alla crescita imprenditoriale e si certifica la sostanziale soppressione del ruolo dei Consorzi Stabili.

Nel documento consegnato alla Commissione sono stati infine sollecitati ulteriori interventi finalizzati a:

  • delimitare la discrezionalità delle stazioni appaltanti nel richiedere requisiti tecnici ulteriori rispetto all’attestazione Soa;
  • prevedere il riconoscimento dell’equivalenza delle tutele contrattuali da parte dei Contratti sottoscritti dalle Organizzazioni comparativamente più rappresentative;
  • definire una disciplina più certa ed esaustiva del subappalto.

Il giorno precedente, 2 dicembre, il Consiglio di Stato ha reso noto il proprio parere (146 pagine) sul provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri, sollevando diverse perplessità anzitutto sull’iter procedurale che non avrebbe rispettato quanto previsto dalla legge delega in base alla quale “entro due anni dalla data di entrata in vigore” del Codice Appalti “il Governo può apportarvi le correzioni e integrazioni che l’applicazione pratica renda necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi”.

Il Consiglio di Stato lamenta, in sostanza, di non essere stato preventivamente coinvolto nell’elaborazione del decreto correttivo come invece era successo nella formulazione del Decreto Legislativo n.36/2023. “La scansione formale dell’intervento correttivo ed integrativo avrebbe verosimilmente dovuto mimare, di fatto, la stessa seguita nella predisposizione del Codice, anche con riguardo al ruolo del Consiglio di Stato”. Ciò pone problemi di legittimità formale con eventuale rischio di impugnativa.

Diverse anche le osservazioni sui contenuti con critiche sui singoli articoli che coinvolgono, fra l’altro, le nuove discipline su revisione prezzi e consorzi stabili.

Critica anche la posizione dell’Anac che ha sottolineato l’assenza di interventi a favore di una maggiore concorrenza, rilevando la permanenza di soglie troppo alte per affidamenti diretti e procedure negoziate senza bando. Sollecitata altresì una maggiore pubblicità delle procedure di affidamento facilmente realizzabile grazie allo sviluppo della digitalizzazione.

Grave, infine, la soppressione del rating reputazionale: secondo il Presidente Giuseppe Busia, “se ritenuto di difficile applicazione, lo si può semplificare, però l’istituto va preservato”, in quanto presupposto indispensabile per premiare le imprese migliori ed il loro investimento nella qualificazione.

ANAC: NELLE PROCEDURE NEGOZIATE NON PRIVILEGIARE ORDINE CRONOLOGICO E TERRITORIALITA’

CONTRATTI PUBBLICI

Con Atto del 20 novembre u.s., l’Anac precisa che in una procedura negoziata senza bando per l’affidamento di lavori, l’invito degli operatori economici generalmente non può avvenire basandosi sull’ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse. Inoltre, salvo eccezionali situazioni motivabili, si deve evitare di porre limiti su base geografica e va rispettato con attenzione il principio di rotazione. 

La scelta di selezionare gli operatori economici da invitare sulla base dell’ordine di arrivo delle richieste impone, infatti, un limite di accesso in contrasto con la normativa vigente. Nello stesso Codice Appalti, infatti, è specificato espressamente che per l’invito degli operatori non può essere utilizzato il sorteggio o un altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, a meno che non si sia in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate. 

Sullo specifico caso in esame è anche emerso come per la selezione degli operatori (almeno cinque da invitare secondo la normativa) fosse stato proposto un criterio per ripartire gli inviti in modo da avere due imprese provenienti dalla provincia di appartenenza del Comune appaltante, due imprese provenienti dal resto del territorio regionale e una dal territorio nazionale, peraltro tenendo conto della sede legale anziché di quella operativa.

La fattispecie ha fornito l’occasione per ribadire che la diversa dislocazione geografica delle imprese invitate rappresenta un criterio derogatorio alle norme del Codice, in quanto, con l’introduzione di limitazioni di tipo territoriale, potrebbero prodursi effetti lesivi dei principi di uguaglianza, non discriminazione, parità di trattamento e concorrenza. La scelta di circoscrivere la quasi totalità degli inviti nell’ambito di una sola regione non può prescindere da valutazioni di opportunità e pubblica convenienza che devono essere chiaramente espresse nella determina a contrarre: è “essenziale” la motivazione della scelta discrezionale operata, “al fine di rendere ripercorribili le ragioni” che hanno portato “a scegliere un ambito territoriale piuttosto che un altro, giustificando tali scelte sulla base di criteri predeterminati quali il valore dell’appalto, il luogo di esecuzione del contratto, le  caratteristiche del lavoro da affidare, l’incidenza dei costi organizzativi legati alla distanza dal luogo di esecuzione”.

L’Autorità, infine, ha ricordato la necessità del rispetto del principio di rotazione. Il nuovo Codice degli appalti non vieta più il reinvito dell’operatore economico già invitato e risultato non affidatario nella precedente procedura: a essere vietato è il reinvito del “contraente uscente”, cioè del soggetto che ha ottenuto la precedente aggiudicazione (quando due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto la stessa categoria di opere, se si parla di lavori come nel caso affrontato). Il contrante uscente deve di fatto “saltare un turno” prima di poter conseguire un nuovo affidamento da parte della stessa stazione appaltante, a meno che non ci si trovi in casi specifici motivati dalla struttura del mercato e dalla effettiva assenza di alternative. In tali ipotesi, se c’è stata una esecuzione accurata del contratto precedente, lo stesso soggetto “uscente” potrebbe in via derogatoria essere reinvitato ed eventualmente individuato come affidatario diretto. Si tratta però di situazioni in cui l’affidamento o il reinvito hanno evidentemente un carattere eccezionale, e richiedono alla stazione appaltante, spiega Anac, un onere motivazionale più stringente (particolare struttura del mercato, riscontrata e reale assenza di alternative, grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale).

ANAC SU APPALTI INTEGRATI: ILLEGITTIMA LA RICHIESTA DEL PROGETTO ESECUTIVO IN SEDE DI OFFERTA

CONTRATTI PUBBLICI

Con la delibera n. 506 del 6 novembre u.s., l’Anac ha dichiarato illegittima la richiesta di presentazione del progetto esecutivo in sede di offerta per l’affidamento di un appalto integrato. 

Il nuovo Codice Appalti (art. 44) qualifica l’appalto integrato come contratto misto, caratterizzato dalla compresenza di due distinte prestazioni: il servizio di progettazione e l’esecuzione dei lavori. La natura mista del contratto si riflette negli oneri imposti al concorrente, chiamato a dimostrare i requisiti di qualificazione per entrambe le componenti e a indicare separatamente, in sede di offerta economica, il corrispettivo richiesto per ciascuna di esse.

Nel caso esaminato dall’Anac vengono evidenziati diversi profili di contrasto con il quadro normativo.

L’Autorità ha rilevato, anzitutto, come la richiesta del progetto esecutivo in sede di offerta si ponga in contrasto con la stessa natura dell’appalto integrato. La redazione del progetto esecutivo, infatti, costituisce parte integrante dell’obbligazione contrattuale e non può quindi essere anticipata alla fase di selezione del contraente come elemento dell’offerta tecnica. Questa conclusione trova conferma nella struttura dell’art. 44 del Codice, che configura chiaramente la progettazione esecutiva come una delle prestazioni oggetto del contratto, tanto da richiedere specifica qualificazione e separata indicazione del corrispettivo.

La richiesta del progetto esecutivo in sede di offerta contrasta con il principio di risultato comportando un ingiustificato allungamento dei termini e un appesantimento della fase di valutazione, dovendo la commissione di gara esaminare nel dettaglio anche gli elaborati progettuali.

Inoltre, una tale previsione impone agli operatori economici adempimenti onerosi e costi di partecipazione aggiuntivi ledendo il principio di accesso al mercato e il principio di proporzionalità.

L’Anac, quindi, ha invitato l’ente appaltante ad annullare la gara in autotutela e a procedere a una nuova indizione della procedura, espungendo la richiesta del progetto esecutivo in sede di offerta.

MIUR: LE INDICAZIONI URBANISTICHE E EDILIZIE PER L’HOUSING UNIVERSITARIO

EDILIZIA UNIVERSITARIA

Il Commissario straordinario per l’housing universitario, che opera nell’ambito del Ministero dell’Università e della Ricerca, ha fornito chiarimenti per le pratiche edilizie relative agli immobili da destinare a nuove residenze universitarie (D.L. 19/2024 convertito dalla Legge 56/2024).

La nota del 19 novembre u.s., pubblicata sul sito del MIUR, riguarda, in particolare, le misure di semplificazione finalizzate al perseguimento dell’obiettivo del Pnrr di dotare il Paese di 60.000 nuovi posti letto per studenti universitari entro il 30 giugno 2026, con un investimento complessivo di 1,198 miliardi di euro.

Vengono chiarite le disposizioni che consentono la deroga agli strumenti urbanistici comunali, la riconversione delle aree mediante permesso di costruire in deroga, il contributo di costruzione, le modalità di rilascio dei titoli edilizi.

CONSIGLIO DI STATO: AMMESSI I RIBASSI SUL COSTO DELLA MANODOPERA CON VERIFICA ANOMALIA 

            GIURISPRUDENZA 

Il Consiglio di Stato (Sent. n.9254/2024) ritiene ammissibili i ribassi sui costi della manodopera purché derivanti da un’organizzazione più efficiente, da dimostrare nell’ambito della successiva e obbligatoria verifica di anomalia. 

L’indicazione separata dei costi della manodopera nell’offerta, prevista a pena di esclusione dall’art. 108 del d.lgs. n. 36/2023 (Codice Appalti), “sarebbe evidentemente superflua se i costi della manodopera non fossero ribassabili”. Allo stesso modo, la loro inclusione tra gli elementi di verifica dell’anomalia dell’offerta conferma che tali costi possono essere oggetto di ribasso. 

Di conseguenza, un ribasso che comporti una riduzione dei costi della manodopera rispetto a quelli indicati a base d’asta determina una “presunzione iuris tantum di anomalia” dell’offerta, nell’ambito della quale “l’operatore economico avrà l’onere di dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, oltre il rispetto dei minimi salariali“, il che consente un adeguato bilanciamento tra la tutela rafforzata della manodopera con la libertà di iniziativa economica e d’impresa. 

Laddove, la stazione appaltante, abbia dubbi sull’effettiva portata dell’offerta economica presentata (ad esempio, per l’erronea indicazione dell’importo non ribassabile o per l’esplicitazione dei costi della manodopera), può attivare il soccorso procedimentale. Tale possibilità è espressamente prevista dall’art. 101, comma 3, del Codice che consente alle stazioni appaltanti di richiedere chiarimenti sui contenuti delle offerte tecniche ed economiche, purché i chiarimenti non comportino modifiche sostanziali all’offerta stessa. 

LA RESPONSABILITA’ DEL CONSORZIO STABILE IN CASO DI VIOLAZIONI TRIBUTARIE DELL’IMPRESA ESECUTRICE

            GIURISPRUDENZA

Il Consiglio di Stato (Sent. n. 9596 del 29 novembre u.s.) si è pronunciato sull’esclusione di un Consorzio Stabile per violazioni tributarie della consorziata esecutrice.

Il Consorzio ha ritenuto che non può essere imputato allo stesso di non avere comunicato, ai fini dell’attivazione dell’istituto rimediale di cui all’art. 97 del d. lgs. n. 36 del 2023, le violazioni tributarie di una consorziata esecutrice di cui non era a conoscenza al tempo della presentazione dell’offerta.

I Giudici hanno tuttavia rilevato che se la causa escludente si è verificata “prima della presentazione dell’offerta”, l’offerente, per beneficiare dell’istituto rimediale, è onerato di comunicare l’esistenza della causa escludente “in sede di presentazione dell’offerta” e tale adempimento non può essere superato dall’asserita mancata conoscenza da parte del Consorzio appellante della situazione della propria consorziata esecutrice.

Il consorzio stabile presenta un’offerta unitaria, della quale si assume la responsabilità, senza potersi fare scudo della posizione individuale dei partecipanti allo stesso. Il consorzio stabile ha infatti “una stabile struttura di impresa collettiva, la quale, oltre a presentare una propria soggettività giuridica con autonomia anche patrimoniale, rimane distinta e autonoma rispetto alle aziende dei singoli imprenditori ed è strutturata, quale azienda consortile, per eseguire, anche in proprio (ossia senza l’ausilio necessario delle strutture imprenditoriali delle consorziate), le prestazioni affidate a mezzo del contratto”.

La stazione appaltante si interfaccia quindi con una soggettività giuridica unica e le problematiche interne e la trasparenza dei relativi rapporti non si riverberano sulla stazione appaltante, la cui posizione è presidiata dall’unicità dell’offerta e dalla responsabilità solidale, in linea con le sopra richiamate caratteristiche dell’istituto.

ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO 

CONVENZIONI

Aniem Lazio ha attivato un servizio per assistere e fornire consulenza alle imprese su tutte le questioni attinenti al sistema di qualificazione, con particolare riguardo alle modalità per acquisire l’attestazione Soa (prima attestazione, verifica triennale, rinnovo) e le certificazioni Iso.

Ricordiamo, peraltro, l’obbligo di possesso dell’attestazione Soa anche per i lavori di importo superiore a 516.000 euro rientranti nel Superbonus e negli altri bonus edilizi e il non assoggettamento alla patente a crediti se in possesso di attestazione Soa dalla III classifica (vantaggi sono previsti anche per attestazioni nelle prime due classifiche).

Per maggiori informazioni le imprese interessate possono contattare i nostri Uffici scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonando al numero 334976791

 

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La digitalizzazione dell’industria non è una trasformazione per pochi eletti. Anche le piccole e medie imprese, con tutte le difficoltà del caso, si sono messe in marcia e ora un’indagine svolta per il ministero dello Sviluppo economico dalla società Met, in vista della prossima Relazione annuale del garante Pmi, parla di una prima inversione di tendenza: quasi una su tre utilizza tecnologie 4.0 o ha in programma di farlo.  Fonte

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