PERIODICO INFORMATIVO - 18 OTTOBRE 2024
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PATENTE A CREDITI: LE NUOVE FAQ DELL’ISPETTORATO
IMPRESE
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato ulteriori faq sull’applicazione della patente a crediti. Di seguito una sintesi dei principali chiarimenti forniti.
Obbligo richiesta patente: dal 1° ottobre è operativo il portale INL per richiedere la patente e la richiesta può essere fatta in qualunque momento. L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva da trasmettere via PEC è un adempimento sostitutivo alla richiesta della patente ed ha validità sino al 31 ottobre 2024. Ciò vuol dire che, a partire dal 1° novembre, ogni impresa che opera in un cantiere temporaneo o mobile dovrà aver effettuato la richiesta della patente tramite portale INL poiché l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC non avrà più efficacia. Se una impresa in questo periodo non svolge alcun lavoro in cantiere non è tenuta ad avere la patente né ad inviare alcuna PEC, l’importante è che prima di iniziare i lavori abbia effettuato la richiesta della patente. Se quindi, ad esempio, l’impresa iniziasse i lavori il 15 novembre, entro il 14 novembre dovrà aver effettuato la richiesta della patente tramite il portale INL. In ogni caso, si raccomanda di effettuare tale adempimento in tempi congrui.
Società consortili: le società consortili qualificabili come consorzi stabili, in quanto soggetti dotati di autonoma personalità giuridica, distinta dalle imprese consorziate, sono tenute a dotarsi della patente a crediti ovvero sono esonerate in caso di autonomo possesso di attestazione SOA di categoria pari o superiore alla III. Diversamente, le società consortili qualificabili come consorzi ordinari, pur essendo autonomi centri di rapporti giuridici, non essendo dotati di autonoma personalità giuridica, anche in linea con quanto disposto dal decreto legislativo n.36 del 2023, non sono tenute al possesso della patente a crediti ma si avvalgono della patente a crediti ovvero della attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III in possesso delle imprese consorziate. L’elemento dirimente, che riguarda tutti i soggetti aggregati, è quindi quello della personalità giuridica.
Obblighi del committente nei confronti dei soggetti esecutori: il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, è tenuto alla verifica il possesso della patente, anche nei casi di subappalto, o, dell’attestazione di qualificazione SOA. Il committente o il responsabile dei lavori che non abbia effettuato le citate verifiche è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91.
Autocertificazione obblighi formativi: la dichiarazione, per essere veritiera, deve tenere conto della normativa vigente alla data di presentazione della stessa e pertanto, in assenza del nuovo accordo Stato-Regioni, non potrà riguardare adempimenti che non è possibile ritenere obbligatori.
Soggetti delegati: contrariamente a quanto indicato precedentemente, l’Ispettorato precisa che la domanda per il rilascio della patente può essere effettuata tramite qualsiasi soggetto munito di apposita delega scritta (non c’è alcune modello predefinito); nella circolare 4/2024 l’Ispettorato aveva precisato che risultano abilitati alla presentazione i professionisti intermediari della legge 12/1979 (consulenti, avvocati, commercialisti), ma nella nuova faq l’Ispettorato ricomprende “qualsiasi soggetto munito di apposita delega in forma scritta” aggiungendo che “è possibile accedere con lo SPID o CIE del delegato”. Il soggetto delegato, accedendo alla piattaforma, dovrà a sua volta dichiarare di essere in possesso della delega nonché delle dichiarazioni del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti per il rilascio della patente.
Patente e manutenzione verde: sono soggette alla patente a crediti le imprese o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. L’art. 89 in parola definisce cantiere temporaneo o mobile “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X”. Pertanto, laddove le imprese indicate in domanda si trovino ad operare all’interno di un cantiere che rientri nell’elenco di cui al citato Allegato X, esse saranno tenute al possesso della patente. Ove le stesse effettuino lavori di posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un’aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, non potranno non detenere la patente a crediti.
Impiantistica telefonica: L’art. 88, comma 2, lett. g-bis), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede l’esclusione del Titolo IV “ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’ALLEGATO X”. Pertanto, in generale i cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet non rientrano in quelli richiamati dall’articolo 27 del d.lgs. 81/2008. Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X dello stesso d.lgs. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti.
Operazioni di carico scarico materiali con attrezzature: le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro rientrano nella “mera fornitura” in quanto l’uso delle attrezzature di lavoro è funzionale al carico e allo scarico sicuro dei prodotti e materiali trasportati. Pertanto, le imprese e i lavoratori autonomi che effettuino le suddette operazioni non sono tenute al possesso della patente a crediti.
Obbligo della patente per archeologi: l’archeologo va considerato a tutti gli effetti un operatore del cantiere e non un professionista che svolge una prestazione di natura intellettuale ed è quindi tenuto al possesso della patente, non assumendo rilievo il fatto che i codici Ateco configurano il lavoro di archeologo come intellettuale.
Le faq complete sono disponibili sul sito dell’Ispettorato.
MANOVRA ECONOMICA 2025: PROROGA BONUS 50% SU ABITAZIONE PRINCIPALE
ECONOMIA
Nella manovra economica approvata in settimana dal Consiglio dei Ministri, il Governo dispone la proroga al 2025 del bonus ristrutturazione 50% sulla prima casa, con tetto di spesa a 96.000 euro, da spalmarsi in dieci anni.
Si tratta della detrazione Irpef del 50% dei lavori di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia delle unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale che viene limitato alle prime case (per le seconde case scende al 36%).
La misura coinvolge le opere sull’abitazione principale, definita come quella nella quale il soggetto ha la residenza e la dimora abituale (il concetto dovrebbe essere analogo a quello sulla tassazione Imu).
In sintesi, si avranno due aliquote:
- 50% per gli interventi edilizi sulle abitazioni principali del contribuente con limite di spesa ammessa di 96.000 euro;
- 36% per gli interventi su tutte le altre abitazioni del contribuente con limite di spesa ammessa di 48.000 euro.
Confermata l’eliminazione della cessione del credito e sconto in fattura.
MIT: PARERE SULLO SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA
CONTRATTI PUBBLICI
Il Supporto Giuridico del MIT, con il Parere n.2780 del 26 Settembre u.s., ha fornito un parere relativo allo svincolo della garanzia definitiva all’ultimazione dei lavori
In particolare, il Ministero ha precisato che, in base all’art. 117, co. 3, secondo cpv, d.lgs. 36/2023, la garanzia definitiva “cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8”. Il successivo comma 8 stabilisce, poi, che “la garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato”.
Inoltre, aggiunge il MIT, l’art. 27 dell’All. II.14 al Codice recita che “alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede, ai sensi dell’articolo 125, comma 7, del codice, al pagamento della rata di saldo nonché, sotto le riserve previste dall’articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all’articolo 117 del codice, con le modalità e le condizioni indicate nel medesimo articolo”. L’art. 38, co. 3, dell’All. II.14 al Codice, inoltre, prevede che “a seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione si procede a norma dell’articolo 27…”.
Non occorre, pertanto, attendere il decorso dei 12 mesi per svincolare l’ammontare residuo della garanzia definitiva.
Secondo il MIT è altresì possibile procedere allo svincolo della garanzia definitiva in un’unica soluzione successivamente all’ultimazione delle prestazioni nei casi di appalti nei quali risulta previsto il pagamento del corrispettivo in un’unica soluzione.
Così come è possibile lo svincolo in unica soluzione qualora l’emissione del certificato di ultimazione dei lavori o di analogo documento non risulti preceduta dall’emissione degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento.
CONSIGLIO DI STATO: VALORIZZARE PRINCIPI DI RISULTATO E DI FIDUCIA RISPETTO ALLE PRESCRIZIONI FORMALI
GIURISPRUDENZA
Secondo il Consiglio di Stato (Sent. n.7875 del 1° Ottobre u.s.) non può essere escluso un concorrente che in sede di gara non abbia ancora acquisito certificazioni richieste nel bando, dichiarando di essere “in attesa” del loro rilascio; ciò anche in coerenza con i principi di risultato e di fiducia introdotti nel nuovo Codice Appalti.
Nella procedura oggetto del contenzioso, un’impresa aveva denunciato la mancata esclusione della società aggiudicataria, in quanto la stessa aveva prodotto una certificazione (UNI EN ISO 14001: 2015) rilasciata soltanto in data successiva alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione.
Il modello di autocertificazione predisposto dall’Amministrazione appaltante imponeva, a pena di esclusione, di dichiarare che l’impresa era in possesso delle certificazioni del sistema di garanzia della qualità e di gestione ambientale con la dicitura “in corso di validità” o “in attesa di rilascio”.
Per il Consiglio di Stato “la legge di gara ha previsto espressamente che le predette certificazioni UNI EN ISO potevano, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, essere ‘in attesa di rilascio, senza, altresì, prevedere che le stesse dovessero essere in corso di rilascio, ossia che al momento della presentazione della domanda di partecipazione fosse stato avviato l’iter di conseguimento della certificazione. Come precisato dal Collegio di prima istanza, il possesso delle suddette certificazioni va qualificato come requisito di ‘esecuzione’, ossia una condizione che doveva essere presente al momento dell’esecuzione del servizio”.
In sostanza trattandosi di un requisito di ‘esecuzione’ ben poteva la società aggiudicataria “conseguire i requisiti nella fase della concreta esecuzione delle prestazioni”.
Non solo. La questione deve essere disciplinata anche sulla base dei principi espressamente indicati nel nuovo Codice Appalti. Secondo i Giudici, infatti, “un altro argomento appare decisivo. L’esame delle criticità sollevate con il ricorso non può non tenere conto dei principi declinati dal codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36 del 2023), e tra questi va considerato il ‘principio della fiducia’ e ‘il principio del risultato’. Il ‘principio del risultato’ ‘costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto (art. 1, comma 4), traducendosi nel dovere degli enti committenti di ispirare le loro scelte discrezionali più al raggiungimento del risultato sostanziale che a una lettura meramente formale della norma da applicare. Il ‘principio della fiducia’, introdotto dall’art. 2 d.lgs. n. 36 del 2023, porta a valorizzare l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici, ampliando i poteri valutativi e la discrezionalità dell’amministrazione, in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile.”
ANNULLAMENTO DEL BANDO RIFERITO A UN LOTTO, COINVOLGE TUTTI I LOTTI OGGETTO DELLA PROCEDURA
GIURISPRUDENZA
Il Consiglio di Stato (Sent. n.8171 dell’11 ottobre u.s.) ha precisato che l’annullamento del bando di gara in relazione a uno dei lotti produce effetti per tutti i lotti presenti nella procedura.
Il bando oggetto della sentenza era stato annullato per la mancanza dei CAM, da cui scaturisce, secondo i Giudici, un effetto automaticamente caducante con riguardo a tutti i lotti in gara, perché tutti dipendenti dal bando “unico” nel senso precisato.
La circostanza che la legge di gara “imponesse la compilazione dei documenti dell’offerta secondo la specificità di ogni singolo lotto non esclude infatti che proprio l’offerta fosse comunque condizionata, a monte, e per ciascun lotto in pari misura e con medesimi effetti, dal recepimento o meno dei criteri ambientali in sede di lex specialis”.
La suddivisione in lotti non esclude la natura unitaria della procedura di gara, avendo tale suddivisione solo una funzione pro concorrenziale, estranea con l’interesse al risultato, fondamentale interesse che la stazione appaltante deve perseguire.
ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO
CONVENZIONI
Aniem Lazio ha attivato un servizio per assistere e fornire consulenza alle imprese su tutte le questioni attinenti al sistema di qualificazione, con particolare riguardo alle modalità per acquisire l’attestazione Soa (prima attestazione, verifica triennale, rinnovo) e le certificazioni Iso.
Ricordiamo, peraltro, l’obbligo di possesso dell’attestazione Soa anche per i lavori di importo superiore a 516.000 euro rientranti nel Superbonus e negli altri bonus edilizi e il non assoggettamento alla patente a crediti se in possesso di attestazione Soa dalla III classifica (vantaggi sono previsti anche per attestazioni nelle prime due classifiche).
Per maggiori informazioni le imprese interessate possono contattare i nostri Uffici scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonando al numero 334976791
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