PERIODICO INFORMATIVO - 17 SETTEMBRE 2024
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PATENTE A CREDITI: CONFAPI ANIEM CHIEDE RINVIO
ATTIVITA’ ASSOCIATIVA
Dopo i rilievi critici del Consiglio di Stato sullo schema di decreto attuativo della patente a crediti, Confapi Aniem ha sollecitato urgenti chiarimenti per gli operatori del settore. Nel comunicato stampa diffuso nei giorni scorsi l’Associazione ha espresso preoccupazione “per la mancanza di certezze sulle regole concernenti la disciplina della patente a crediti che dovrebbe essere operativa dal prossimo 1° ottobre”.
“Abbiamo assiduamente lavorato – ha sottolineato il Presidente Nazionale Giorgio Delpiano- con il Ministero del Lavoro e con le parti sociali per pervenire a un testo condiviso del decreto attuativo, risultato che pensavamo raggiunto a luglio ma che è stato messo in discussione dal recente parere del Consiglio di Stato che ha sollevato diverse criticità formali e sostanziali. Ora il testo andrà rivisto sulla base di tali indicazioni e non c’è il tempo per informare adeguatamente le imprese e per rendere operativo il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che dovrà gestire la patente”.
Per Delpiano “si tratta di una disposizione che impatterà fortemente su tutti coloro che operano nei cantieri temporanei e mobili, introducendo ulteriori adempimenti e oneri per le imprese. Riteniamo quindi necessario e urgente dare indicazioni certe e tempestive alle aziende. Chiediamo – conclude - che venga quanto meno stabilito fin da subito un rinvio che posticipi l’applicazione della normativa”.
In tal senso l’Associazione ha presentato una proposta di emendamento nell’ambito della conversione del “decreto omnibus” (D.L. n. 113/2024), attualmente in esame presso le Commissioni Finanze e Bilancio del Senato, per sollecitare un rinvio della decorrenza al 1° aprile 2025.
Da parte del Ministero emerge l’ipotesi di un periodo transitorio di due mesi per la presentazione della domanda; lo stesso Ministero, oltre che alla riformulazione del decreto, starebbe predisponendo anche una circolare esplicativa per chiarire alcuni aspetti ancora controversi.
RIFIUTI DA DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE: DAL 26 SETEMBRE SCATTANO LE NUOVE REGOLE
AMBIENTE
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 settembre u.s. è stato pubblicato l’atteso decreto ministeriale che disciplina le nuove regole sulla per i rifiuti derivanti da demolizioni edilizie (“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”).
Il provvedimento, che sostituisce il precedente D.M. n.152/2006, entra in vigore il 26 settembre p.v. e i produttori avranno 180 giorni di tempo per l’aggiornamento delle autorizzazioni concesse; in attesa di tale aggiornamento, i produttori di aggregato recuperato operano in conformità ai titoli precedentemente posseduti. Il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato è responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo, nonché della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR).
Nel decreto si stabiliscono i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, cessano di essere qualificati come rifiuti a seguito di operazioni di recupero: l’aggregato riciclato o artificiale derivante dal trattamento di recupero dovrà essere conforme ai criteri indicati nell’Allegato 1 del decreto.
I parametri e i valori limite nell’aggregato recuperato sono differenziati in base alla destinazione finale.
L’allegato 1 riporta i rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato (cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, miscele bituminose, terre e rocce da scavo, pietrisco per massicciate ferroviarie, rifiuti urbani non differenziati, limitatamente alla frazione inerte dei rifiuti abbandonati provenienti da attività di costruzione e demolizione, ecc.).
L’allegato 2 precisa le possibilità di utilizzo dell’aggregato recuperato: a) realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate; b) realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell’ingegneria civile; c) realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali; d) realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali; e) realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante; f) confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili); g) confezionamento di calcestruzzi; h) produzione di clinker per cement; i) produzione di cemento.
COSTO DEL PERSONALE E ONERI SICUREZZA DEVONO ESSERE INDICATI ANCHE NEL CASO DI AFFIDAMENTI DIRETTI
CONTRATTI PUBBLICI
In un recente parere (n. 396 del 30 luglio 2024) l’Anac ha precisato che il costo del personale e gli oneri della sicurezza devono essere indicati nei preventivi anche nei casi di affidamento diretto.
La circostanza che si tratti di un procedimento finalizzato alla semplificazione non può esimere da tali obblighi “attesa la finalità di tutela delle condizioni di lavoro che ne costituisce la relativa ratio, circostanza che deve in ogni caso ritenersi prevalente ed applicabile a tutte le procedure disciplinate dal Codice non espressamente escluse”.
L’Anac, pertanto, conclude che “la carenza della indicazione dei costi della manodopera anche in caso di affidamenti diretti ex art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs 36/2023 determina la applicabilità della sanzione espulsiva dalla gara da parte della stazione appaltante”.
AL VIA IL BANDO DESTINATO AI COMUNI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
EDILIZIA SPORTIVA
Dal prossimo 15 settembre e fino al 31 ottobre 2024 sarà attivata la piattaforma del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio con la quale sono messi a disposizione dei Comuni 65 milioni per il recupero di impianti sportivi con oltre 100.000 abitanti. Le proposte saranno valutate in ordine cronologico di presentazione, tenendo conto della multidisciplinarità sportiva dell’impianto, del livello di redazione documentale della progettazione e del grado di definizione del piano di attività di gestione.
Particolare attenzione sarà riservata alla messa in sicurezza, all’abbattimento delle barriere architettoniche e all’efficientamento energetico.
Le risorse saranno anche destinate alla realizzazione e/o la rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all’attività agonistica e diffusione di attrezzature sportive.
Verranno attivate due linee di finanziamento per i Comuni:
- 35 milioni di euro per Comuni fino ai 300.000 abitanti;
- 30 milioni di euro per Comuni con oltre 300.000 abitanti.
TAR LAZIO: LE DIFFERENZE TRA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DI ESECUZIONE
GIURISPRUDENZA
Il Tar Lazio (Sent. n. 16064 del 3 Settembre u.s.) è intervenuto sulle differenze tra requisiti di partecipazione e di esecuzione e sul loro diverso impatto nella procedura di gara.
Il Tribunale ha evidenziato come la giurisprudenza abbia chiarito che i requisiti di partecipazione, generali e speciali, devono essere posseduti sin dalla presentazione dell’offerta, mentre i requisiti di esecuzione condizionano la stipulazione del contratto, essendo “mezzi (strumenti, beni e attrezzature) necessari all’esecuzione della prestazione promessa alla stazione appaltante”.
La qualificazione del requisito – di partecipazione ovvero di esecuzione – è desunta dalla lex specialis, la cui formulazione deve essere chiara al fine di consentire all’operatore economico di conoscere quali sono i requisiti minimi che è tenuto a possedere ai fini della presentazione dell’offerta. La nozione di “requisiti di esecuzione” è stata elaborata dalla giurisprudenza al fine di indicare i mezzi necessari all’esecuzione della prestazione promessa alla stazione appaltante, con la precisazione che la disponibilità degli stessi è richiesta al concorrente, non al momento di presentazione dell’offerta – ciò che varrebbe a distinguerli dai “requisiti di partecipazione”– , ma al momento dell’esecuzione o, per meglio dire, della stipulazione del contratto, che non sarebbe possibile ove se ne constati la mancanza, per cui potrebbero essere definiti come “condizione” per la stipulazione del contratto d’appalto.
SONO TASSATIVE SOLO LE CAUSE DI ESCLUSIONE SUI REQUISITI MORALI
GIURISPRUDENZA
Secondo il Consiglio di Stato (Sent. n.7113 del 13 agosto u.s.) le cause di esclusione tassative riguardano solo i requisiti morali.
Un concorrente aveva impugnato l’esito della procedura di gara e la propria esclusione per aver inserito elementi relativi all’offerta economica all’interno della busta amministrativa. Secondo il concorrente, tale irregolarità non rientrava tra le cause di esclusione, stante l’operatività del principio della “tassatività” delle suddette cause, le quali sarebbero circoscritte nell’ambito dei casi contemplati dagli articoli 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 (cause automatiche e non automatiche di esclusione). Il Tar Lazio aveva accolto il ricorso, ma l’impresa controinteressata impugnava, a sua volta, l’esito del giudizio di primo grado, contestando i contenuti della sentenza del Tar.
Il Consiglio di Stato ha capovolto il diverso orientamento del Tar Lazio, evidenziando che l’articolo 10 del Codice Appalti dispone prima (comma 1) che i contratti pubblici non possono essere affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente previste dal Codice e poi (comma 2) sancisce in maniera esplicita il principio di tassatività, stabilendo che quelle previste dagli articoli 94 e 95 – relative quindi alla carenza dei requisiti generali di idoneità morale – hanno carattere tassativo.
Tale tassatività, peraltro - rilevano i Giudici - “non ha impedito al legislatore di prevedere, nell’ultimo comma dell’art. 10 del d. lgs. n. 36 del 2023, la facoltà della stazione appaltante di “introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto”, sicché la tassatività delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 non si riverbera su ogni aspetto della disciplina di gara, principiando dai requisiti di ordine speciale”.
La stazione appaltante, quindi, può legittimamente disporre l’esclusione dalla gara di un’offerta tecnica inidonea, priva dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, non ponendosi in contrasto con il principio di tassatività relativo ai requisiti morali.
ANOMALIA OFFERTA: ESCLUSIONE ANCHE PER L’OFFERTA PARI ALLA SOGLIA
GIURISPRUDENZA
Il Tar Sicilia (Sentenza n.3010 del 12 Settembre u.s.) ha sostenuto che, in applicazione corretta del Metodo A dell’allegato II.2. al Codice Appalti, l’offerta che presenti un ribasso percentuale “pari” alla soglia di anomalia deve essere automaticamente esclusa insieme alle offerte di ribassi superiori, come già previsto dalla disciplina previgente.
Il Tar ha evidenziato come questa conclusione sia coerente con il principio di risultato dell’articolo 1 comma 2 del Codice.
L’estromissione dalla gara di un operatore la cui offerta sia “pari” – e non soltanto superiore – è, secondo i Giudici, coerente con l’obiettivo dell’Amministrazione di tendere al miglior risultato possibile, in “difesa” dell’interesse pubblico per il quale viene prevista una procedura di affidamento.
Il miglior risultato possibile, che sia anche il più “virtuoso”, viene raggiunto, ad avviso del Collegio, anche mediante un’applicazione della disciplina che conduca ad escludere dalla competizione chi abbia offerto un prezzo che – proprio perché pari alla soglia di anomalia nell’ambito – può essere indice del mancato rispetto di quei presìdi di qualità ed efficienza della commessa che l’operatore è chiamata a svolgere, finendo per tradire la funzionalizzazione verso il miglior soddisfacimento dell’interesse pubblico cui essa deve tendere.
ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO
CONVENZIONI
Aniem Lazio ha attivato un servizio per assistere e fornire consulenza alle imprese su tutte le questioni attinenti al sistema di qualificazione, con particolare riguardo alle modalità per acquisire l’attestazione Soa (prima attestazione, verifica triennale, rinnovo) e le certificazioni Iso.
Ricordiamo, peraltro, che recente legge n.51/2022 ha imposto il possesso dell’attestazione Soa anche per i lavori di importo superiore a 516.000 euro rientranti nel Superbonus e negli altri bonus edilizi: dal 1° gennaio 2023 e al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori dovrà essere affidata esclusivamente ad imprese che documenteranno l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una Soa; dal 1° luglio 2023 sarà necessario il possesso dell’attestazione Soa al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.
Per maggiori informazioni le imprese interessate possono contattare i nostri Uffici scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonando al numero 334.9767911.
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