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PERIODICO INFORMATIVO - 12 LUGLIO 2024

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REGIONE LAZIO: PREZZARIO VALIDO FINO AL 31 DICEMBRE

REGIONE LAZIO

Con una deliberazione del 4 luglio u.s., la Regione Lazio ha deciso di prorogare al 31 dicembre 2024 la validità del Prezzario 2023 per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio, nelle more degli adempimenti connessi alla definizione della nuova tariffa.

La delibera è stata approvata dalla Giunta del Presidente Francesco Rocca, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici, alle politiche di ricostruzione, alla viabilità e alle infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi.

Contestualmente, una nuova commissione, in via di costituzione, avrà il comito di definire il nuovo prezzario regionale.

LA REGIONE PRESENTA IL PIANO PER LA PREVENZIONE RISCHI LAVORATIVI DA ALTE TEMPERATURE

REGIONE LAZIO

La Regione Lazio ha convocato una riunione per il prossimo 16 luglio nel corso della quale illustrerà alle parti sociali il “Piano mirato regionale di Prevenzione dei rischi lavorativi da alte temperature”. Come segnalato in Aniem Lazio News del 21 giugno u.s., la Regione Lazio aveva già deliberato di vietare le attività lavorative all'aperto dalle ore 12.30 alle 16, con efficacia immediata fino al 31 agosto 2024. Successivamente, è stato predisposto ed approvato in data 03/07/2024 il richiamato Piano nel quale, oltre a prevedere un’attività di assistenza alle aziende e ai lavoratori e di controllo e vigilanza nelle aziende da parte dei Servizi PreSAL, si forniscono “Elementi di indirizzo generale per aziende e lavoratori per la gestione del rischio” e “Elementi informativi specifici di gestione del rischio per i soggetti obbligati“, nonché una “Check list per la valutazione e la gestione del rischio da esposizione a temperature estreme nella stagione calda”.

Nel Piano regionale si evidenzia, anzitutto, l’esigenza di prevenire l’esposizione alle alte temperature e ai raggi del sole con un’attenta programmazione e organizzazione del lavoro. In primo luogo è opportuno monitorare giorno per giorno le condizioni meteoclimatiche (attraverso la consultazione dei siti dedicati) per capire quali sono le temperature che si raggiungeranno nell’arco della giornata, il tasso di umidità che aumenta la percezione del calore e ostacola la termo-dispersione tramite sudorazione, nonchè l’indice UV. Allo scopo è disponibile una piattaforma previsionale per prevedere il rischio caldo a 5 giorni per un lavoratore sano, non acclimatato al caldo, esposto al sole alle ore 12:00 e impegnato in un'attività fisica intensa; la piattaforma di allerta stratifica il rischio (lieve – moderato – severo) e fornisce informazioni di supporto alla prevenzione del rischio alte temperature.

La piattaforma fa parte dei materiali resi disponibili nell’ambito del progetto Worklimate https://www.worklimate.it, coordinato da INAIL e CNR-IBE.

Nel documento della Regione si forniscono poi alcune indicazioni generali. Sulla base delle previsioni meteoclimatiche è importante organizzare l’attività lavorativa all’aperto in modo da evitare che questa venga svolta durante le ore di maggior caldo, anticipando ad esempio l’orario di lavoro alle prime ore del mattino, non svolgere il lavoro solitario avendo cura di svolgere l’attività sempre in coppia con un collega, utilizzare, per gli spostamenti e le attività lavorative, autoveicoli dotati di un sistema di climatizzazione, impostando una temperatura non eccessivamente bassa e prevedendo un periodo di acclimatazione, prima di scendere, con aumento graduale della temperatura nell’abitacolo. Si evidenzia, inoltre, l’esigenza di evitare quanto più possibile l’esposizione diretta alle radiazioni solari, proteggendosi con abiti leggeri e copricapo e, nelle pause, riparandosi sotto tettoie, pergole che permettano di alternare periodi di esposizione al sole e di permanenza all’ombra, programmare pause durante l’attività lavorativa all’esterno in ambienti in condizioni di comfort termico, indossare abiti leggeri e traspiranti a manica lunga, bere regolarmente acqua minerale naturale non fredda, anche in assenza del senso della sete.

Nello specifico, le aziende devono provvedere e garantire la valutazione del rischio da esposizione ad alte temperature, e inserimento della parte specifica nel DVR che deve riguardare anche le lavorazioni che si svolgono in ambienti chiusi, l’individuazione e la formazione di una figura che svolga le funzioni di responsabile per la sorveglianza delle condizioni meteoclimatiche, la formazione ai lavoratori delle misure necessarie per proteggersi, la consultazione dei bollettini giornalieri meteo nella stagione estiva.

Al Piano regionale, infine, è allegata una check list per la valutazione e la gestione del rischio da utilizzare in tutti gli interventi di controllo e vigilanza da parte degli operatori dei Servizi. 

LAVORO AD ALTE TEMPERATURE: LE CONDIZIONI PER L’ACCESSO ALLA CIGO

LAVORO

Si ricorda che, sulla base delle indicazioni già fornite dall’Inps (messaggio n.2729 del 20 luglio 2023) le condizioni e modalità per l’accesso alla cassa integrazione ordinaria (CIGO) per temperature elevate, prevedono, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, il ricorso al trattamento di Cassa Integrazione con la causale “eventi meteo” laddove le suddette temperature risultino superiori a 35° centigradi.

Tuttavia, anche temperature inferiori possono determinare l’accoglimento della domanda di CIGO se la temperatura c.d. “percepita” è più elevata di quella reale. Pertanto, la valutazione della temperatura rilevata nei bollettini meteo deve tenere conto anche del grado di umidità: in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata.

Ai fini di tale valutazione, potranno essere utili anche le documentazioni o le pubblicazioni su dati relativi agli indici di calore da parte dei vari dipartimenti meteoclimatici o della protezione civile.

Il trattamento di integrazione salariale può essere riconosciuto in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, disponga la sospensione o la riduzione delle attività in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché le cause che hanno determinato tale sospensione o riduzione non siano imputabili al medesimo datore di lavoro o ai lavoratori.

L’Inps ha ricordato, infine, che, a seguito del riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali operato dalla legge di bilancio 2022, il ricorso all’ammortizzatore sociale per “eventi meteo” è ammesso anche con riferimento ai datori di lavoro tutelati dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali ex articoli 26 e 40 del D.lgs. n. 148/2015. 

PATENTE A CREDITI: IL MINISTERO DEL LAVORO PRESENTA ALLE PARTI SOCIALI IL DECRETO ATTUATIVO 

LAVORO

Lo scorso 10 luglio si è svolto un nuovo incontro al Ministero del Lavoro per concludere il percorso di confronto sul decreto attuativo relativo alla patente a crediti.

Rispetto alle precedenti versioni del provvedimento si segnalano le seguenti novità:

Art. 1 – Il possesso di alcuni requisiti (iscrizione camera commercio, durc e regolarità fiscale) è attestato con autocertificazione, mentre gli altri dovranno essere attestati con dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà. La disciplina si applica solo alle imprese affidatarie, esecutrici e ai lavoratori autonomi con esclusione dei fornitori e delle prestazioni intellettuali (limitazione contestata che sarà pertanto oggetto di ulteriore verifica). All’atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata la patente in formato digitale e, entro 10 giorni, ne sarà data notizia all’RLS. La patente viene revocata nelle ipotesi in cui sia accertata in via definitiva la non veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti.

Art. 2 – Possono accedere al portale che riporta i dati informativi sulla patente, oltre ai soggetti direttamente interessati, anche “i soggetti titolari di un interesse qualificato” (es. committenti privati) limitatamente a parte dei contenuti.

Art. 3 – Il provvedimento di sospensione, per un massimo di 12 mesi, è adottato per infortuni dai quali scaturisca la morte o l’inabilità permanente (anche parziale) del lavoratore per colpa grave del datore di lavoro; la durata della sospensione terrà conto della gravità della violazione, e delle recidive.

Art. 4 – La patente potrà avere un punteggio massimo di 100 crediti (con punteggio base di 30) perseguibili attraverso la storicità dell’azienda e investimenti in formazione.

Art. 5 – Sono state notevolmente ampliate le ipotesi che comportano l’attribuzione di crediti ulteriori, accogliendo, tra l’altro, anche specifiche proposte di Confapi Aniem come quella sui criteri reputazionali (che dovranno essere inserite anche nella Tabella allegata).

Art. 6 - Si è cercato di valorizzare l’elemento della storicità anche in chiave dinamica (successiva all’ottenimento della patente) riconoscendo “un credito per ciascun biennio successivo al rinnovo dell’asseverazione del modello di organizzazione e gestione, rilasciato dall’organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale). E’ stato evidenziato al Ministero come la norma, così formulata, sia di difficile e limitata applicabilità.

Art. 7 – Nell’attuale stesura la disciplina per il recupero crediti sarebbe limitata alle imprese scese sotto i 15 crediti (e quindi impossibilitate ad operare). La frequenza ai corsi di formazione sarebbe riservata al datore di lavoro, ai soggetti autori delle violazioni e, ove presenti, ai lavoratori occupati presso il cantiere nel quale c’è stata la violazione. Viene prevista la valutazione positiva di una Commissione composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL.

Il decreto è ancora suscettibile di modifiche e, nelle intenzioni del Ministero, dovrebbe essere approvato comunque entro la prossima settimana. 

AGENZIA ENTRATE: LE INDICAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLE NUOVE NORMA SULLA COMPENSAZIONE CREDITI DAL 1° LUGLIO

FISCO

Con la circolare n. 16/E del 28 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni operative sulle disposizioni, in vigore dal 1° luglio 2024, introdotte alla disciplina della compensazione dei crediti dalla legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi da 94 a 98, della legge n. 213/2023) e dal decreto Tagli crediti (articolo 4, commi 2 e 3, del Dl n. 39/2024).

Dal 1° luglio, pertanto, hanno efficacia le misure che prevedono:

  • l’obbligo generalizzato di compensazione dei crediti fiscali esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
  • il divieto di compensazione orizzontale in presenza di debiti scaduti superiori a 100.000 euro.

A partire dallo stesso 1° luglio 2024 l’obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate è esteso a tutti i versamenti unitari da effettuare mediante l’utilizzo di crediti in compensazione, di qualsiasi natura e importo.

In merito ai debiti che concorrono al raggiungimento dei 100.000 euro per i quali scatta il divieto di compensazione, la circolare precisa che vengono coinvolte le iscrizioni a ruolo riguardanti le imposte erariali, i carichi affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate, gli atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti, gli atti di accertamento esecutivi, se sono trascorsi 30 giorni dal relativo termine di pagamento e le somme accessorie (sanzioni e interessi).

Non è precluso, invece, l’utilizzo dei crediti maturati nei confronti di Inps e Inail. In presenza di entrambe le tipologie di crediti, e qualora scatti il divieto, non è consentito, pertanto, esporre nella medesima delega di pagamento sia crediti Inps o Inail che i crediti erariali soggetti a preclusione. L’Agenzia delle Entrate specifica, altresì, che il divieto di compensazione è un divieto assoluto: anche se il contribuente ha crediti di importo superiore a quello dei debiti scaduti, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto.

CONSIGLIO DI STATO: ECCESSIVE RIGIDITA’ DELLE GARE CONTRARIE AI PRINCIPI DEL NUOVO CODICE

GIURISPRUDENZA

Il Consiglio di Stato (Sent. n. 5789 del 1° luglio u.s.) ha contestato le eccessive rigidità del sistema telematico di gestione di una gara ritenendo che lo stesso sia in contrasto con i principi di risultato e di fiducia che caratterizzano il nuovo Codice Appalti.

In particolare, ha osserva il Collegio che l’eccessiva “rigidità” della piattaforma informatica approntata per la presentazione delle offerte, unita all’eccessivo “formalismo” con cui la stazione appaltante ha gestito la gara, bloccata sul nascere, abbiano nella sostanza frustrato i suddetti principi che devono essere considerati immanenti dell’ordinamento.

Nello specifico, non è stata condivisa dai Giudici la tesi, avallata dal Tar, secondo cui generando il file WeTransfer l’appellante avrebbe violato il principio di segretezza delle offerte.

Il principio della segretezza dell’offerta postula che l’offerta economica non debba essere conosciuta in alcun modo nella fase di valutazione dell’offerta tecnica e che l’eventuale commistione tra offerta tecnica e offerta economica va interpretata in modo non formalistico.

Nel caso di specie tale commistione non può ritenersi esserci soltanto sulla base della diversa modalità con cui è stata trasmessa parte dell’offerta tecnica stante l’impossibilità di caricarla sulla piattaforma telematica. Il principio di segretezza delle offerte sarebbe stato violato se la stazione appaltante avesse riscontrato, all’interno dell’offerta tecnica, elementi tali da consentire di risalire all’offerta economica: criticità questa che, da una parte, nel caso di specie non è stata in alcun modo rilevata e, dall’altra, si sarebbe potuta in astratto verificare anche se il progetto definitivo fosse stato caricato sulla piattaforma telematica.

Il provvedimento di esclusione si fonda, pertanto, su un presupposto, quello della violazione della segretezza delle offerte, indimostrato e giuridicamente insussistente, risultando così viziato per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione.

Le stazioni appaltanti devono perseguire il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

Il principio del risultato e il principio della fiducia sono strettamente legati e costituiscono attuazione del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità: la gara deve essere funzionale a portare a compimento l’intervento pubblico nel modo più rispondente agli interessi della collettività.

TAR LAZIO: ISCRIZIONE NEL CASELLARIO SOLO SE INCIDE SU AFFIDABILITA’ DELL’IMPRESA

GIURISPRUDENZA

Il Tar Lazio (Sent. n.12966 del 27 giugno u.s.) ha evidenziato che la segnalazione delle imprese nel casellario da parte di Anac deve essere motivata e limitata ai soli casi che incidono sull’affidabilità dello stesso operatore economico.

Il caso specifico ha riguardato un raggruppamento temporaneo che si è visto revocare l’aggiudicazione in quanto una delle imprese del consorzio mandatario non era risultata in regola con il pagamento di imposte e tasse; il consorzio ha contestato tale decisone affermando di aver operato con la dovuta diligenza, avendo avuto da ciascuna impresa consorziata esecutrice apposita dichiarazione in merito alla sussistenza di tutti i requisiti generali.

L’Anac, tuttavia, aveva ritenuto che ricorressero i presupposti per procedere all’iscrizione della revoca dell’aggiudicazione nel proprio casellario informatico, pur decidendo di non attivare alcun procedimento sanzionatorio nei confronti del consorzio al quale sostanzialmente non poteva essere contestata alcuna colpa in merito alla dichiarazione non veritiera resa dall’impresa consorziata.

Il Tar non ha condiviso tale impostazione considerando inidonea la motivazione a supporto dell’iscrizione nel casellario e sottolineando come la stessa Anac avesse ritenuto di non poter addebitare alcuna colpa al consorzio. Se il comportamento del consorzio è stato ritenuto corretto, non sussisteva alcuna motivazione valida a giustificare l’annotazione.

Il Tribunale ha quindi ritenuto illegittimo il provvedimento di annotazione disposto dall’Autorità anche in considerazione degli effetti pregiudizievoli che ne scaturiscono per l’operatore economico.

ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO 

CONVENZIONI

Aniem Lazio ha attivato un servizio per assistere e fornire consulenza alle imprese su tutte le questioni attinenti al sistema di qualificazione, con particolare riguardo alle modalità per acquisire l’attestazione Soa (prima attestazione, verifica triennale, rinnovo) e le certificazioni Iso.

Ricordiamo, peraltro, che recente legge n.51/2022 ha imposto il possesso dell’attestazione Soa anche per i lavori di importo superiore a 516.000 euro rientranti nel Superbonus e negli altri bonus edilizi: dal 1° gennaio 2023 e al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori dovrà essere affidata esclusivamente ad imprese che documenteranno l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una Soa; dal 1° luglio 2023 sarà necessario il possesso dell’attestazione Soa al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.

Per maggiori informazioni le imprese interessate possono contattare i nostri Uffici scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonando al numero 334.9767911.

 

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