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PERIODICO INFORMATIVO - 21 GIUGNO 2024

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IN EVIDENZA

ACCORDO MIT- REGIONE LAZIO SU EDILIZIA SOCIALE E RIGENERAZIONE URBANA

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Nei giorni scorsi il Ministero Infrastrutture e la Regione Lazio hanno sottoscritto un Accordo di Programma per la realizzazione di iniziative innovative per la rigenerazione urbana, il recupero e la riqualificazione del patrimonio abitativo sociale di Roma e dell’intero territorio regionale.

L’Accordo mira alla riqualificazione e realizzazione di nuovi alloggi attraverso lo stanziamento di circa 54 milioni, somme non utilizzate per revoche, economie e mancate assegnazioni da vari programmi di edilizia residenziale pubblica, dei quali 44 milioni da risorse statali e 10 da fondi regionali.

Tali risorse daranno destinate, in particolare, “a finanziare interventi di rigenerazione urbana su immobili di edilizia residenziale pubblica, per promuovere la qualità sociale e ripristinare il tessuto urbano, alla manutenzione straordinaria di edifici pubblici, nonché al recupero del patrimonio immobiliare pubblico e privato attualmente non utilizzato o sottoutilizzato. Sono previsti inoltre nuovi interventi di edilizia sociale, tramite l’acquisto o la costruzione di nuovi immobili, al fine di aumentare l’offerta abitativa pubblica e sociale. Obiettivo principale sostenere quelle famiglie che, a causa di limitate capacità economiche, non possono sostenere né un mutuo né un canone di locazione per una casa”.

Il Presidente della Regione, Francesco Rocca ha evidenziato come l’edilizia sociale rappresenti “una fondamentale risorsa per le fasce più deboli della società. Questo tipo di iniziativa non solo fornisce una soluzione abitativa, ma contribuisce anche a promuovere l’inclusione sociale, la coesione comunitaria e la riduzione delle disuguaglianze. L’accordo siglato con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rappresenta, inoltre, un passo significativo verso la creazione di un ambiente abitativo più inclusivo e sostenibile nel territorio del Lazio, migliorando la qualità della vita per i suoi cittadini e promuovendo lo sviluppo sociale ed economico della regione.”.

Pasquale Ciacciarelli, assessore all’Urbanistica, alle Politiche abitative, alle Case popolari e alle Politiche del Mare ha infine precisato che “la sottoscrizione dell’Accordo di Programma tra la Regione Lazio e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per avviare programmi innovativi di rigenerazione urbana, recupero e riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico e sociale costituisce un importante traguardo, con l’obiettivo di dare una pronta e risolutiva soluzione al fabbisogno abitativo primario dei nuclei familiari con capacità economica insufficiente a sostenere un mutuo o un canone di locazione sul mercato abitativo”.

ORDINANZA LAZIO: STOP A LAVORO APERTO NELLE ORE SEGNALATE “A ALTO RISCHIO”

SICUREZZA

A seguito dell'innalzamento delle temperature stagionali, la Regione Lazio, attraverso un'ordinanza firmata dal Presidente Francesco Rocca, ha stabilito di adottare nuove misure per la tutela della salute dei lavoratori esposti al caldo eccessivo, con particolare attenzione ai settori edile, agricolo e florovivaistico.

L'Inail ha reso disponibili mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione al caldo sul sito www.worklimate.it

La Regione Lazio, in particolare, ha deciso di vietare le attività lavorative all'aperto dalle ore 12.30 alle 16, con efficacia immediata fino al 31 agosto 2024. Il divieto riguarderà i soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”.

La Regione Lazio si impegna a promuovere l'ordinanza con un'ampia diffusione sull'intero territorio regionale, anche grazie al supporto di Prefetti, Sindaci, Aziende sanitarie locali, rappresentati delle Organizzazioni sindacali, Associazioni di categoria e datori di lavoro.

Nel corso di un incontro svoltosi in settimana al Ministero del Lavoro, le parti sociali hanno convenuto sulla necessità di un intervento sugli ammortizzatori sociali, sul modello del decreto dello scorso anno che prevedeva la cassa integrazione ad ore oltre i limiti di durata stabiliti dalla normativa. Si attende, al riguardo, l’emanazione di un decreto del Governo. 

ANAC: ANCHE NEI CONTRATTI ESCLUSI DAL CODICE APPALTI OBBLIGATORIO GARANTIRE TRASPARENZA

CONTRATTI PUBBLICI

In un Comunicato dell’Anac, pubblicato nei giorni scorsi, viene ribadito che anche per i contratti esclusi dall’applicazione del Codice Appalti si applicano i principi fondamentali di legalità, trasparenza e concorrenza.

La stazione appaltante è tenuta a esplicitare le ragioni dell’affidamento e a dare conto delle verifiche effettuate ex ante sui requisiti che attengono alle qualità del soggetto affidatario e alla validità del servizio offerto.

Al fine di garantire la trasparenza, la stazione appaltante è tenuta alla pubblicazione, anche ex post, delle informazioni minime sull’affidamento in merito alla struttura proponente, all’oggetto dell’accordo/affidamento, all’ indicazione dell’affidatario/assegnatario e agli estremi della decisione di dare avvio alla procedura.

L’applicazione di tali principi coinvolge anche i contratti gratuiti, quelli esclusi dall'applicazione del nuovo Codice (con o senza CIG) e gli appalti/concessioni aggiudicati da una SA/ente concedente ad altra SA/ente concedente in forza di un diritto esclusivo.

CHIARIMENTI DEL MIT SUI TEMPI MINIMI DI PRESENTAZIONE OFFERTE NELLE PROCEDURE NEGOZIATE SOTTO SOGLIA

CONTRATTI PUBBLICI

Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture (Parere n. 2449/2024) ha fornito chiarimenti sui termini minimi di ricezione delle offerte nel caso di procedure negoziate sottosoglia.

Nel proporre il quesito, l’amministrazione aveva evidenziato che:

  • l’articolo 76 del D.Lgs. n. 36/2023 non prevede un termine per le procedure negoziate;
  • l’articolo 92, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 dispone “Le stazioni appaltanti, fermi quelli minimi di cui agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 76, fissano termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessità dell’appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell’offerta, e di quello per la consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati”.

Il MIT ha risposto confermando che l’art. 76 del D.Lgs. 36/2023, non contiene la previsione di un termine minimo per la presentazione delle offerte da parte dell’operatore economico. Pertanto, richiamando anche il contenuto dell’art. 92, co. 4, d.lgs. 36/2023 – ai sensi del quale “se nel corso della procedura di aggiudicazione la stazione appaltante richiede a un operatore economico un adempimento per il quale non è previsto un termine, tale termine è di dieci giorni, salvo che sia diversamente disposto dalla stessa stazione appaltante” – ha chiarito che è nella discrezionalità della stazione appaltante decidere il predetto termine, tenendo conto della complessità della procedura.

DICHIARAZIONE SUBAPPALTO NECESSARIO OGGETTO DI SOCCORSO ISTRUTTORIO

GIURISPRUDENZA

Il Consiglio di Stato (Sent. n. 5351 del 14 giugno u.s.) ha precisato che una dichiarazione di subappalto necessario poco chiara può essere oggetto di soccorso istruttorio.

I Giudici, in particolare, hanno evidenziato i seguenti passaggi: 

“a) la dichiarazione di subappalto non era generica ma, al più, di non chiarissima formulazione;

b) in ogni caso conteneva il riferimento sia alla “necessità” (di ricorrere al subappalto), sia alla “interezza” (il subappalto sarebbe scattato per tutte quella parte di lavoro riguardante il verde urbano);

c) dunque nella sostanza il subappalto era stato inteso, da parte della aggiudicataria, alla stregua di meccanismo obbligatorio;

d) in ogni caso la dichiarazione non era sì carente da poter dare luogo alla più radicale sanzione della esclusione;

e) in via subordinata, per la stazione appaltante restava pur sempre la strada del soccorso istruttorio qui pienamente percorribile per ottenere meri chiarimenti” 

In ogni caso, quindi, vi sarebbe stato spazio per il “soccorso istruttorio” di tipo “sanante”, in quanto si sarebbe trattato non di integrazioni ma di meri chiarimenti e spiegazioni sulle dichiarazioni rilasciate nonché, in ogni caso, di rimediare a possibili omissioni o inesattezze. 

 CONSORZI STABILI: NON AL CUMULO ALLA RINFUSA PER I BENI CULTURALI

GIURISPRUDENZA

Il Tar Toscana (Sent. n.682 del 4 giugno u.s.) si è pronunciato sull’applicabilità del cd. cumulo alla rinfusa dei requisiti per i consorzi stabili in presenza di lavori di restauro su beni culturali.

I Giudici hanno chiarito che nell’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto beni culturali, la consorziata esecutrice al 100% dei lavori deve essere in possesso del requisito richiesto per l’esecuzione, restando irrilevante la circostanza che il concorrente sia un consorzio stabile o un consorzio di cooperative.

Questo perché trattandosi di beni culturali, trova applicazione la relativa disciplina di settore, dettata dagli artt. 132-134 e dall’All. II. 18 del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), derogatoria rispetto ai principî generali in ordine alla qualificazione degli operatori economici, in quanto diretta a garantire che soltanto l’operatore dotato di una qualificazione specialistica esegua i lavori relativi a tali beni, in modo da assicurarne la loro effettiva e adeguata tutela.

GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI: LA VALUTAZIONE SPETTA ALLA STAZIONE APPALTANTE 

GIURISPRUDENZA

Con la Sentenza n.5334 del 14 giugno scorso, il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso di un’amministrazione comunale, ha dichiarato che, in caso di valutazione sui gravi illeciti professionali, i Giudici non possono intervenire nel merito delle scelte della stazione appaltante.

Compito dei giudici amministrativi, infatti, non è stabilire se l'operatore economico abbia ragione o torto nel merito delle singole vicende, ma valutare se l'insieme del contegno tenuto dall'operatore economico sia riconducibile alla nozione di grave illecito professionale, la cui valutazione ai fini dell'esclusione dalla gara è comunque interamente rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante.

Il Consiglio di Stato ha quindi ribaltato la sentenza del Tar che aveva annullato l’aggiudicazione in favore di un rti, in quanto non aveva dichiarato l’esistenza di un procedimento penale con applicazione di una misura cautelare a un socio (che era stato amministratore e direttore tecnico, ormai cessato) dell’impresa mandante, senza che fosse esclusa.

ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO 

CONVENZIONI

Aniem Lazio ha attivato un servizio per assistere e fornire consulenza alle imprese su tutte le questioni attinenti al sistema di qualificazione, con particolare riguardo alle modalità per acquisire l’attestazione Soa (prima attestazione, verifica triennale, rinnovo) e le certificazioni Iso.

Ricordiamo, peraltro, che recente legge n.51/2022 ha imposto il possesso dell’attestazione Soa anche per i lavori di importo superiore a 516.000 euro rientranti nel Superbonus e negli altri bonus edilizi: dal 1° gennaio 2023 e al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori dovrà essere affidata esclusivamente ad imprese che documenteranno l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una Soa; dal 1° luglio 2023 sarà necessario il possesso dell’attestazione Soa al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.

Per maggiori informazioni le imprese interessate possono contattare i nostri Uffici scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonando al numero 334.9767911.

 

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