PERIODICO INFORMATIVO - 04 MARZO 2024
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FIRMATO ACCORDO SINDACALE SU EQUIVALENZA CCNL CONFAPI ANIEM
SINDACALE
In data 29 Febbraio u.s. Confapi Aniem e Organizzazioni Sindacali Nazionali hanno sottoscritto una serie di accordi che integrano il Contratto Collettivo Nazionale per le pmi edili, completando la parte normativa dopo quella economica già definita.
Tra le intese firmate si segnala in particolare la dichiarazione di equivalenza del CCNL che potrà essere utilizzata dalle imprese in adempimento a quanto disposto dall’art. 11 del Codice Appalti.
Tale norma, come noto, prevede che le stazioni appaltanti indichino “il Contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione” e che “gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente”.
Lo stesso articolo dispone che prima di procedere all’aggiudicazione le stazioni appaltanti acquisiscano la dichiarazione con la quale l’impresa si impegna ad applicare il contratto nazionale e territoriale indicato o la dichiarazione di equivalenza delle tutele.
Nella dichiarazione congiunta sottoscritta si precisa che il CCNL Confapi Aniem rientra tra i “Contratti stipulati tra associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” e che lo stesso prevede assoluta equivalenza delle tutele economiche e normative rispetto agli altri Contratti (sottoscritti dalle Organizzazioni comparativamente più rappresentative) che possono essere stati indicati dalle stazioni appaltanti nei documenti di gara.
Le altre intese sottoscritte riguardano l’apprendistato, l’Evr, la formazione e sicurezza, il fondo prepensionamento e la sfera d’applicazione.
LE NUOVE MISURE SULLA SICUREZZA NEI CANTIERI
SICUREZZA
Nel corso del Consiglio dei Ministri dello scorso 26 febbraio è stato approvato il decreto recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” contenente anche le norme per rafforzare la sicurezza nei cantieri.
Nel “pacchetto” di norme sono presenti disposizioni per il rafforzamento delle ispezioni, l’inasprimento delle sanzioni civili, il ripristino del reato penale in caso di somministrazione illecita di manodopera, l’applicazione dei CCNL più rappresentativi per il personale impiegato nell’appalto e nell’eventuale subappalto, l’istituzione della “patente a punti” rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con decurtazione dei “crediti” in base ai provvedimenti definitivi emanati nei confronti del datore di lavoro, dei dipendenti e preposti dell’impresa (saranno esentate le imprese attestate Soa).
La patente, operativa dal 1° ottobre 2024, rilasciata in formato digitale a seguito dell’iscrizione alla Camera di commercio con un punteggio iniziale di 30 crediti, consentirà di operare nei cantieri temporanei o mobili avendo almeno 15 crediti. In caso di incidente mortale saranno decurtati 20 crediti, 15 per inabilità permanente al lavoro, mentre in caso di inabilità temporanea che comporti l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni, saranno tagliati 10 crediti. Il lavoratore autonomo o l'impresa che lavora in un cantiere edile senza la patente o con un credito inferiore a 15 punti, pagherà una sanzione amministrativa da 6.000 a 12.000 euro; prevista anche la sospensione della patente fino a un massimo di dodici mesi in casi particolarmente gravi.
Tra le misure in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, si introducono inoltre disposizioni di carattere preventivo-incentivante, subordinando l’erogazione di benefici normativi e contributivi al possesso del Durc e all’assenza di violazioni su salute e sicurezza.
Introdotta la responsabilità solidale del committente con l’appaltatore, entro un anno dalla cessazione dell’appalto, per la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi, contributivi e previdenziali.
Vengono ridefinite le sanzioni amministrative in caso di omissione contributiva con una maggiorazione di 5,5 punti (in caso di ravvedimento operoso si riducono gli importi delle sanzioni).
Tali misure, che sono state anticipate alle parti sociali nel corso dell’incontro che ha preceduto il Consiglio dei Ministri, saranno oggetto di ulteriori confronti con le Organizzazioni Sindacali e con le Associazioni Imprenditoriali.
Ricordiamo che Confapi Aniem ha espresso la propria contrarietà all’introduzione di ulteriori oneri (come la partente a punti) che finiscono per appesantire l’attività delle aziende senza produrre sostanziali effetti incisivi sulla sicurezza; è necessario invece promuovere una reale cultura preventiva nei cantieri (il sistema delle imprese già versa a tal fine contributi economici significativi) ed evitare tempistiche eccessivamente accelerate che spesso caratterizzano l’esecuzione e la consegna di lavori privati.
Il Presidente di Confapi Aniem, Giorgio Delpiano ha evidenziato soprattutto l’esigenza di ribaltare l’impostazione del provvedimento favorendo la premialità per le imprese virtuose piuttosto che continuare nella proliferazione di norme e strumenti repressivi.
Di seguito il comunicato diffuso da Confapi Aniem.
SICUREZZA LAVORO. CONFAPI ANIEM: NORME EFFICACI MA SENZA BUROCRATIZZAZIONE
“La sicurezza deve essere una priorità assoluta, nessun altro settore come il nostro investe ed è impegnato a perseguire questo obiettivo: legislazione e contrattazione di categoria impongono e incentivano azioni costanti su formazione professionale, sicurezza e salute dei lavoratori, cercando di diffondere una cultura della prevenzione adeguata alla nostra specifica tipologia settoriale. Il settore si è dotato di un proprio sistema della bilateralità nell’ambito del quale imprenditori e sindacati condividono percorsi tendenti a una costante qualificazione della manodopera e degli stessi imprenditori. Un sistema che deve essere valorizzato e reso ancora più inclusivo, in grado di applicare correttamente tutti i Contratti maggiormente rappresentativi”. Lo dichiara il Presidente di Confapi Aniem, Giorgio Delpiano commentando il decreto varato dal Governo contenente il “pacchetto” di norme sulla sicurezza e sull’attuazione del Pnrr.
“Già nel corso dell’incontro a Palazzo Chigi di lunedì scorso – continua Delpiano - abbiamo evidenziato come siamo assolutamente contrari all’ennesima ipertrofia normativa che produce solo oneri per le imprese senza essere in grado di tradursi in reale contributo alla sicurezza. In particolare, l’introduzione della cosiddetta patente a crediti rischia di configurarsi come l’ulteriore adempimento di chi si ostina a ritenere che l’attività in un cantiere sia assimilabile a quella di altre attività manifatturiere. Abbiamo già un’innumerevole serie di imposizioni (durc, congruità della manodopera, obblighi di formazione, attestazioni qualificatorie, ecc.), cerchiamo di intervenire strutturalmente per correggere anomalie che ci sono e che richiedono interventi incisivi”.
Diverse le proposte presentate da Confapi Aniem: un sistema di qualificazione per tutti lavori privati di importo superiore a 500.000 euro, nell’ambito del quale sia verificato il possesso, sia per l’appaltatore che per i subappaltatori, di requisiti minimali di affidabilità dell’impresa in termini di dotazione tecniche e professionali; nell’ambito di tali lavori, responsabilizzare il committente privato che deve dotarsi di figure professionali adeguatamente qualificate per verificare fasi, dinamiche e soggetti che intervengono nell’esecuzione dell’opera; la possibilità di un effettivo coordinamento delle attività di cantiere eliminando il subappalto infinito; l’importanza di verificare che nei cantieri sia applicato correttamente e integralmente uno dei CCNL tra quelli comparativamente più rappresentativi nel settore edile.
Passando all’attuazione del Pnrr, infine, Delpiano ha evidenziato che “la rimodulazione degli interventi originariamente previsti tra quelli finanziati dal Pnrr, sta bloccando una molteplicità di piccole e medie opere comunali, piani urbani integrati, rigenerazione delle periferie. Occorre pertanto - conclude - che ci sia una rapida accelerazione sull’individuazione e sul trasferimento delle risorse agli enti locali”.
ROMA: CONTINUA IL CONFRONTO SUGLI APPALTI TRA CONFAPI/ANIEM LAZIO E COMUNE DI ROMA
ATTIVITA’ ASSOCIATIVA
Nei giorni scorsi il Presidente di Confapi Roma, Massimo Tabacchiera e il Direttore, Giuseppe Giordano hanno incontrato l’Assessore all’Ambiente del Comune di Roma, Sabrina Alfonsi ed i suoi collaboratori per approfondire le criticità, evidenziate dalla nostra Associazione, sugli appalti per la manutenzione del verde.
In tale sede sono state evidenziate le anomalie del recente bando, peraltro già a suo tempo rappresentate, che riguardano, in particolare, la modalità di verifica dei requisiti ai fini dell’aggiudicazione provvisoria e l’effettivo svolgimento delle opere di manutenzione che come al solito dovranno essere poi realizzate da imprese del territorio in subaffidamento. Emerge, in tal senso, l’esigenza, pur nel rispetto delle norme nazionali, di favorire il radicamento e l’effettiva presenza delle imprese sul territorio.
L’Assessore Alfonsi ha garantito l’impegno dell’Amministrazione, anche con l’implementazione di soggetti dedicati al controllo dei lavori, a far rispettare le condizioni offerte in fase di gara ed il capitolato speciale d’appalto.
LE NORME PER AGEVOLARE GLI APPALTI PNRR
CONTRATTI PUBBLICI
Il decreto approvato dal Governo lo scorso 26 febbraio è in gran parte finalizzato ad agevolare gli appalti finanziati con le risorse del Pnrr, prevedendo soprattutto il rifinanziamento degli interventi che erano privi di copertura e autorizzando la spesa per la realizzazione degli interventi per gli anni 2024/2029.
Le risorse individuate, che ammontano a circa 13 miliardi, provengono in gran parte dal Fondo di sviluppo e coesione, dal Piano nazionale complementare e dai fondi destinati agli investimenti nei comuni.
Sale al 30% l’anticipazione inizio lavori; si prevede inoltre che le amministrazioni titolari di interventi non più finanziati sul PNRR, provvedano al recupero delle somme già erogate, prevedendo un meccanismo che consenta anche con compensazioni finanziarie la realizzazione degli interventi.
Nel decreto è prevista una misura in caso di ritardi nell’esecuzione delle opere: viene disposto il recupero, a carico dei soggetti attuatori, delle somme che eventualmente verranno perse per il mancato rispetto dei tempi e il monitoraggio sullo stato dell’arte di ogni progetto (il primo andrà concluso entro trenta giorni).
Si rafforza, infine, la struttura di missione Pnrr a Palazzo Chigi con la confluenza dei 18 componenti dell’Unità di missione del Dipartimento per la coesione e il Sud, si prevede la facoltà di condurre ispezioni e controlli e vengono estese le ipotesi di attivazione di poteri sostitutivi e commissariamenti da parte dei sindaci.
Il decreto consente a regioni ed enti locali di ricorrere all’indebitamento per finanziare operazioni di ricapitalizzazione e capitalizzazione di società a partecipazione pubblica aventi ad oggetto la realizzazione di infrastrutture pubbliche, qualora le perdite, anche ultrannuali risultino complessivamente assorbite in un piano economico finanziario approvato dall’Autorità competente.
Confermate le semplificazioni procedurali (ex d.l. n.77/2021), le assegnazioni per l’incremento dei prezzi dei materiali, purché gli interventi siano integralmente finanziati a valere su risorse a carico delle amministrazioni e siano aggiornati i cronoprogrammi; si introducono inoltre misure per il trasferimento delle funzioni dei Commissari alla struttura di missione ZES.
Con l’istituzione del “Piano transizione 5.0” si concedono agevolazioni fiscali nella forma del credito d’imposta alle imprese che “che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici”. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, “a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento”.
Si introducono, infine, disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali, anche relativi a piccole opere, nonché misure per i piani urbani delle città metropolitane, per i progetti di rigenerazione urbana e per la prevenzione dei rischi idrogeologici.
ANAC: PENALI AMMESSE SOLO IN CASO DI RITARDO NELLA PRESTAZIONE DELL’ESECUZIONE
CONTRATTI PUBBLICI
L’Anac (delibera n. 73/2024) ha precisato che in una gara d’appalto non può essere prevista una clausola penale che scatta in caso di aumento del costo dell’opera rispetto al budget preventivamente stimato dall’amministrazione. Nell’ordinamento italiano, infatti, non sono ammesse ipotesi di penale svincolate dall’inadempimento della prestazione. Ogni penale deve essere collegata almeno al ritardo nell’esecuzione della prestazione.
Secondo la giurisprudenza amministrativa la clausola penale soddisfa una funzione sanzionatoria comminando, in caso di inadempimento, una pena ‘privata’, in funzione di coercizione all’esatto adempimento.
“Nell’ambito dei contatti pubblici, il Codice appalti dispone l’applicazione delle penali a carico dell’esecutore nel solo ed unico caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni. In particolare, la penale deve essere commisurata ai giorni di ritardo e proporzionata rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni oggetto dello stesso, e viene calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale”.
Per questo Anac sottolinea che “il connotato essenziale della clausola penale sia nei contratti pubblici, sia nel Codice civile riguardante tutti i contratti, sia rappresentato dall’inadempimento, essendo legata, la prima, al ritardo nell’esecuzione della prestazione contrattuale, mentre la norma civilistica fa menzione, in senso più ampio, all’inadempimento o ritardo nell’adempimento”.
La penale, dunque, non è configurabile qualora sia collegata all'avverarsi di un fatto fortuito o, comunque, non imputabile all'obbligato, costituendo, in tale ultima ipotesi, una condizione o clausola atipica che può essere introdotta dall'autonomia contrattuale delle parti, ma resta inidonea a produrre gli effetti specifici stabiliti dal legislatore per la clausola penale”.
IN GAZZETTA LA LEGGE SUL SUPERBONUS
FISCO
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2024 la legge 22 febbraio 2024, n.17 di conversione del Decreto Legge sul superbonus (D.L. 29 dicembre 2023, n. 212).
Vengono confermati integralmente i contenuti del provvedimento composto da 4 articoli che, lo ricordiamo, prevedono:
- la tutela dei cessionari nel caso di interventi di superbonus non conclusi dopo il primo o il secondo SAL: relativamente a tutti gli interventi agevolati con il Superbonus(al 110% o al 90%), per i quali si è optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in base a SAL emessi sino al 31 dicembre 2023, viene previsto che non si decade dall’agevolazione fruita in relazione ai lavori eseguiti sino al 31 dicembre 2023 (e quindi la stessa non sarà oggetto di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate), anche qualora i medesimi interventi non vengano ultimati e anche se non si riesca a garantire il miglioramento di 2 classi energetiche;
- un contributo per i redditi bassi che dovrà essere definito con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate;
- l’estensione del divieto generale di fruizione indiretta dell'agevolazione, attraverso la cessione del credito o dello sconto in fattura, anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima del 30 dicembre 2023, il relativo titolo abilitativo;
- l’obbligo di assicurazione per i contribuenti che usufruiscono del superbonus 110% per interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici;
- una revisione complessiva del bonus 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche che viene di fatto limitato potendo essere utilizzato solo come detrazione e non più come cessione del credito o sconto in fattura, se non per gli interventi condominiali e per i soggetti a basso reddito.
OFFERTE ANOMALE NEL NUOVO CODICE: SI ESCLUDONO SOLO LE OFFERTE SUPERIORI ALLA SOGLIA
GIURISPRUDENZA
Il Tar Toscana (Ordinanza n.120 del 23 Febbraio u.s.) si è espresso sull’attuazione della nuova metodologia di calcolo della soglia di anomalia dell’offerta prevista dal Codice Appalti.
Il Tribunale, in particolare, ha sostenuto che, sulla base di un’interpretazione “sistematica” del Metodo A in relazione con l’impostazione complessiva dell’Allegato II. 2, devono considerarsi anomale e debbano essere escluse unicamente le offerte che superano la soglia di anomalia.
Pur essendo un’Ordinanza cautelare essa merita segnalazione perché si tratta del primo pronunciamento che entra nel merito dell’applicazione concreta dei metodi di determinazione della soglia automatica di anomalia previsti dall’Allegato II.2 del nuovo Codice Appalti.
TRASFORMAZIONI SOCIETARIE NON RIENTRANO FRA LE CAUSE DI ESCLUSIONE
GIURISPRUDENZA
La trasformazione di una società da SCARL a SRL nel corso di una procedura di gara non può costituire causa di esclusione, in quanto si assisterebbe a una violazione dei principi di tassatività e tipicità delle cause di esclusione
Lo ha precisato il Tar Campania (Sent. n.1307 del 27 Febbraio u.s.) richiamando anche i contenuti del Codice dei Contratti.
Nel caso specifico, la circostanza che l’aggiudicataria, nelle more della trasformazione, si sia venuta a trovare con un solo socio, persona fisica, non è idonea ad escluderla dal novero degli operatori economici, ciò anche in coerenza con il principio di neutralità delle forme e con l’ampia definizione di operatore economico delineata dalla direttiva 2014/24 UE, nonché con l’evoluzione della giurisprudenza comunitaria in materia.
ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO
CONVENZIONI
Aniem Lazio ha attivato un servizio per assistere e fornire consulenza alle imprese su tutte le questioni attinenti al sistema di qualificazione, con particolare riguardo alle modalità per acquisire l’attestazione Soa (prima attestazione, verifica triennale, rinnovo) e le certificazioni Iso.
Ricordiamo, peraltro, che recente legge n.51/2022 ha imposto il possesso dell’attestazione Soa anche per i lavori di importo superiore a 516.000 euro rientranti nel Superbonus e negli altri bonus edilizi: dal 1° gennaio 2023 e al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori dovrà essere affidata esclusivamente ad imprese che documenteranno l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una Soa; dal 1° luglio 2023 sarà necessario il possesso dell’attestazione Soa al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.
Per maggiori informazioni le imprese interessate possono contattare i nostri Uffici scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonando al numero 334.9767911.
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