PERIODICO INFORMATIVO - 15 SETTEMBRE 2023
News
IN EVIDENZA
LA CIRCOLARE DELL’AGENZIA ENTRATE: LE IPOTESI AMMESSE PER SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO
FISCO
Una nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate (n.7/E del 7 Settembre 2023) chiarisce le opzioni disponibili dopo l’entrata in vigore del c.d. Decreto cessioni (d.l. n.11/2023 convertito nella legge n.38/2023) che, come noto, ha modificato la disciplina riguardante lo sconto in fattura e la cessione dei crediti d’imposta relativi alle spese sostenute per gli interventi ammessi al c.d. Superbonus e agli altri bonus edilizi.
In merito alla fruizione del superbonus al 110%, a titolo riepilogativo, si ricorda che le condizioni necessarie per i condomini sono le seguenti:
- delibera lavori entro il 19/11/2022 e Cilas entro il 31/12/2022 oppure delibera lavori tra il 19/11/2022 e il 24/11/2022 e Cilas entro il 25/11/2022; in caso di demolizione e ricostruzione la richiesta del titolo abilitativo entro il 31/12/2022. Per il sostenimento delle spese il termine è il 31/12/2023.
Se non ricorrono le condizioni predette, il termine per la fruizione del bonus scende con le seguenti modalità:
- aliquota al 90% per le spese sostenute tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023;
- aliquota al 70% per le spese sostenute tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024;
- aliquota al 65% per le spese sostenute tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025.
La circolare ripercorre le possibilità di accedere allo sconto in fattura e alla cessione del credito ancora ammesse:
- spese sostenute e documentate dal 1° gennaio 2022 per gli interventi relativi al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
- spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali, alla data del 16 febbraio 2023 risulti:
- presentata la Cilas, per interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni;
- adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e risulti presentata la Cilas, nei casi d’interventi effettuati dai condomìni;
- presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
- spese relative ai bonus diversi dal Superbonus, per i quali alla data del 16 febbraio 2023, risulti:
- presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- siano già iniziati i lavori là dove non sia previsto il titolo abilitativo oppure, nel caso in cui non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori;
- presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione di specifici interventi (articolo 16-bis, comma 1, lettera d) e comma 3, del Tuir e all’articolo 16, comma 1-septies, del Dl n. 63/2013).
- per gli IACP e assimilati, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, Onlus, nonché Odv e Aps iscritte nei relativi registri;
- per gli interventi effettuati su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 in comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nonché in quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi nelle Marche dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
L’Agenzia ha ribadito altresì che le varianti alla CILAS o al diverso titolo abilitativo, che siano stati presentati nel rispetto delle condizioni previste, non incidono sulle modalità di fruizione dei bonus già ammessi per lo stesso edificio.
Il Fisco chiarisce, infine, le possibilità previste per avvalersi della remissione in bonis per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito. In particolare sono state previste due ipotesi:
- il caso in cui il contribuente non abbia presentato tempestivamente l’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico;
- il caso in cui la comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito nel caso in cui il contratto di cessione del credito d’imposta non sia stato concluso entro il 31 marzo 2023 e il cessionario sia un soggetto qualificato.
Per procedere alla remissione in bonis è necessario che sussistano tutti i requisiti per usufruire della detrazione: per aderire, entro il 30 novembre 2023 (termine previsto per la regolarizzazione) dovrà essere versata una sanzione di 250 euro per ogni singola comunicazione. Chi dovesse aver versato un unico importo di 250 euro per l’invio di più comunicazioni di opzioni deve provvedere a saldare le ulteriori somme, entro il 30 novembre 2023.
MINISTRO GIORGETTI ESCLUDE PROROGA SUPERBONUS 110%
FISCO
Lo scorso 13 Settembre, il Ministro dell’Economia e Finanze, Giancarlo Giorgetti, intervenendo in Parlamento, ha escluso ogni possibilità di proroga del superbonus 110%.
Il Ministro ha dichiarato che “non è intenzione del Governo procedere alla proroga delle misure relative agli interventi nelle forme finora conosciute”, sottolineando l’impatto negativo dello strumento sui conti pubblici: “se da una parte la stima dell’impatto macroeconomico del Superbonus 110% è incerta dall’altra parte la quantificazione dei costi per le finanze pubbliche è certa. Misure pagate da tutti gli italiani hanno interessato meno del 3% del patrimonio immobiliare.”
Le analisi e le ripercussioni sull'impatto macroeconomico sono “soggette a un ampio margine di incertezza”, mentre – ha evidenziato Giorgetti, avvalendosi anche di uno studio di Banca d’Italia, “la quantificazione dei costi per le finanze pubbliche è certa e dovrà darsene conto anche nella prossima Nadef”.
Sul fronte dei crediti maturati, ed in particolare di quelli antecedenti il 2022, il Ministro ha preannunciato che “sono allo studio dell'Esecutivo strumenti attraverso i quali consentire la verifica della bontà dei crediti ancora in possesso dei cittadini e sorti nel periodo antecedente l'introduzione dei vincoli di appropriatezza”. L’ipotesi principale sembra quella di condizionare il meccanismo di compensazione ad un esame preventivo (una sorta di asseverazione) dell’Agenzia delle Entrate.
ANAC: ISCRIZIONE NEL REGISTRO INDAGATI NON COMPORTA ESCLUSIONE DALLA GARA
CONTRATTI PUBBLICI
L’Anac (Delibera n.397 del 6 Settembre u.s.) ha precisato che l’iscrizione nel registro degli indagati di rappresentanti dell'impresa non comporta più l'esclusione dalle gare d'appalto.
Il caso specifico sul quale si è espressa l’Autorità ha riguardato la configurazione dell’illecito professionale sulla base del nuovo Codice dei Contratti (artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023) e, in particolare, la riconducibilità a tale fattispecie di un “provvedimento di conclusione di indagini preliminari”.
L’Autorità, riprendendo anche la formulazione del vigente codice di procedura penale, evidenzia che "la mera iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito".
“Si registra quindi un netto cambiamento della disciplina del grave illecito professionale rispetto a quella dettata dal previgente art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. 50/2016” nell’ambito del quale l'iscrizione nel registro degli indagati, pur non comportando una causa di esclusione automatica, poteva comunque essere valutata come elemento di inaffidabilità dell’impresa e portare all’esclusione dalla procedura di gara. Con il nuovo Codice appalti, tenuto anche conto del principio di tassatività sancito dall’art. 95, l’iscrizione nel registro indagati non può costituire di per sé un mezzo di prova sufficiente a dimostrare l'inaffidabilità dell’operatore economico “in quanto non citato dall’art. 98 tra i “mezzi adeguati di prova”.
IN CALO IL MERCATO RESIDENZIALE NEL 2° TRIMESTRE 2023, A ROMA – 21,5%
MERCATO IMMOBILIARE
L’Osservatorio dell’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i dati relativi all’andamento del mercato residenziale riferiti al 2° trimestre del 2023.
Si registra una nuova riduzione dei volumi di scambio che evidenzia il calo delle compravendite: 184.000 abitazioni in questo trimestre, circa 35.000 in meno rispetto allo stesso periodo del 2022, con un calo tendenziale del 16%.
A livello nazionale, le compravendite di abitazioni diminuiscono maggiormente nei comuni capoluogo, -17,2% (circa 12.000 abitazioni scambiate in meno rispetto al secondo trimestre 2022), ma subiscono una decisa flessione anche nei comuni minori, -15,4%.
I tassi di variazione tendenziale sono negativi per tutte le città, con Bologna e Roma che mostrano i cali più elevati, rispettivamente -22,8% e -21,5% (a Roma si registra anche un calo del 25% delle pertinenze); a seguire Milano, con una diminuzione del 17,1%.
Particolarmente significativo, a livello nazionale, il calo delle compravendite di nuove abitazioni nel confronto con lo stesso trimestre del 2022 con un calo tendenziale che sfiora il 41%.
OFFERTE ANOMALE: LEGITTIMA L’ESCLUSIONE SENZA CONTRADDITTORIO
GIURISPRUDENZA
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, pronunciandosi in secondo grado, ha ritenuto legittima l’esclusione di un’impresa dopo la presentazione delle giustificazioni relative all’offerta, senza promuovere alcun contraddittorio.
Viene così confermato quanto sostenuto in primo grado dal Tar Sicilia che aveva respinto il ricorso dell’impresa secondo la quale si sarebbe dovuto contemplare un sub procedimento nel rispetto “dei principi in materia di anomalia dell'offerta, avendo presentato un'offerta del tutto congrua”.
Secondo i Giudici, in base alla normativa vigente, nessuna disposizione normativa impone al Rup “che ha già richiesto le giustificazioni alla ditta interessata, di assegnare un ulteriore termine al ricorrente per integrare o chiarire le deduzioni anteriormente presentate, né per una eventuale convocazione”. In questo senso anche l’art. 110, comma 5 del nuovo Codice dispone che “la stazione appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti”.
Ciò nonostante, il bando tipo dell'Anac n. 1/2023 (schema di disciplinare per appalti di beni/servizi per il sopra soglia) consenta la possibilità di un contraddittorio tra il Rup ed appaltatore.
Secondo il giudice d'appello siciliano, non ha alcun fondamento una richiesta di “contraddittorio, che appare rispettato dalla richiesta di giustificazioni: invero, come è noto, il procedimento di valutazione di anomalia è scandito nella richiesta di giustificazioni e nella risposta del candidato”.
NON AMMESSA LA MODIFICA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DOPO APERTURA DELLE OFFERTE
GIURISPRUDENZA
Il Tar Roma (sentenza n.13529 del 1° Settembre u.s.) ha sancito l’inammissibilità di modifica dei criteri di valutazione delle offerte successiva al termine di valutazione delle offerte.
La stessa legge di gara, hanno sottolineato i Giudici, nel prescrivere che i subcriteri di competenza della commissione avrebbero dovuto essere stabiliti “preventivamente”, altro non faceva che riprendere consolidati principi, anche giurisprudenziali, legati alla tutela della trasparenza nella conduzione delle pubbliche gare: come noto, infatti, “la commissione giudicatrice può autovincolare la discrezionalità ad essa attribuita dai criteri di valutazione stabiliti dal bando di gara, senza modificare in alcun modo questi ultimi”.
Il Tar, richiamando anche precedenti sentenza, ha ribadito che “nelle procedure a evidenza pubblica è preclusa la modifica, l’integrazione o la specificazione dei criteri di valutazione delle offerte da parte della commissione giudicatrice, la quale, se prima dell’apertura delle buste può specificare in sub-criteri o sub-pesi (c.d. criteri motivazionali) i parametri di valutazione indicati nel bando di gara, non può farlo dopo l’apertura e, men che meno, può, oltre questo specifico momento del procedimento di gara, introdurre nuovi e diversi parametri di valutazione”.
ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO
CONVENZIONI
Aniem Lazio ha attivato un servizio per assistere e fornire consulenza alle imprese su tutte le questioni attinenti al sistema di qualificazione, con particolare riguardo alle modalità per acquisire l’attestazione Soa (prima attestazione, verifica triennale, rinnovo) e le certificazioni Iso.
Ricordiamo, peraltro, che recente legge n.51/2022 ha imposto il possesso dell’attestazione Soa anche per i lavori di importo superiore a 516.000 euro rientranti nel Superbonus e negli altri bonus edilizi: dal 1° gennaio 2023 e al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori dovrà essere affidata esclusivamente ad imprese che documenteranno l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una Soa; dal 1° luglio 2023 sarà necessario il possesso dell’attestazione Soa al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.
Per maggiori informazioni le imprese interessate possono contattare i nostri Uffici scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonando al numero 334.9767911.
Seguiteci sui nostri canali social:
LINKEDIN: https://www.linkedin.com/company/confapiroma
TWITTER: https://twitter.com/ConfapiL
FACEBOOK: https://www.facebook.com/confapiroma