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PERIODICO INFORMATIVO - 08 SETTEMBRE 2023

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IN EVIDENZA

INVESTIMENTI SUPERBONUS PER 85 MILIARDI, LE PROSPETTIVE DEI BONUS EDILIZI ALL’ESAME DEL GOVERNO 

FISCO

Gli ultimi dati di Enea, pubblicati nei giorni scorsi ed aggiornati ad agosto, certificano che il totale degli investimenti per il superbonus ammessi a detrazione ha raggiunto gli 85 miliardi di euro.

I lavori conclusi ammontano a 69,6 miliardi dai quali sono scaturiti 76,1 miliardi di detrazioni a carico dello Stato. Nell’ultimo mese preso in esame (agosto 2023) si registrano 3.300 nuovi cantieri, quasi tutti condominiali; in generale, il numero delle nuove asseverazioni è modesto e testimonia una sostanziale fine propulsiva del bonus soprattutto per le unifamiliari.

Nel Lazio il totale degli investimenti è di 7,5 miliardi, dei quali 4,3 riguardano i condomini.

Per quanto riguarda le prossime scelte del Governo sulle politiche fiscali in edilizia, si segnalano le dichiarazioni di Enrico Zanetti, ex viceministro all’Economia ed attuale consigliere del Ministro Giorgetti, favorevole ad una proroga degli altri bonus edilizi con cessione dei crediti selettiva, ma non del superbonus.

Si tratta di una misura che ha certamente generato un effetto positivo sul Pil, ma che, rispetto alle previsioni iniziali (il Ministero stimava un costo di circa 35 miliardi) ha provocato un ingente deficit che impatterà sul 2023, e che, ha sottolineato Zanetti, “a livello di debito, si scaricherà invece sul già appesantito 2024-2026 e sul 2027”.

Nelle prime riunioni del Governo sulla prossima Legge di Bilancio emerge la volontà di confermare sismabonus, con detrazione al 50%, calcolato su un ammontare massimo di 96.000 euro che sale al 70-80% quando dalla realizzazione degli interventi si ottiene una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi e all’80-85% quando i lavori sono stati realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali.

Conferme dovrebbero essere approvate anche per l’ecobonus, detrazione variabile dal 50% al 65% su una spesa massima di 60.000 euro, a seconda della tipologia di intervento, per il miglioramento del rendimento energetico degli edifici, con possibilità di incremento della detrazione per i lavori condominiali.

Tra i bonus confermati, infine, dovrebbe essere ricompreso anche il bonus sulle barriere architettoniche con detrazione al 75% in cinque anni applicabile, oltre che ad interventi di installazione di ascensori o montacarichi e rampe, anche per la sostituzione di infissi e la ristrutturazione di bagni. 

INAIL: PUBBLICATO IL NUOVO MODELLO PER LA RIDUZIONE DELLA TARIFFA PREVENZIONE INFORTUNI

LAVORO

Sul sito dell’Inail è stata pubblicata la versione aggiornata del Mod. OT23 “Modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2024” e la relativa Guida alla compilazione, per le istanze da inoltrare, al fine di ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro da implementare nel 2023.

La riduzione del tasso medio di tariffa è in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della Posizione Assicurativa Territoriale: 5% – con oltre 200 dipendenti; 10% – da 50 a 200 dipendenti; 18% – da 10 a 50 dipendenti; 28% – fino a 10 dipendenti.

Per la concessione della tariffa è necessario che nell’azienda siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di salute sul lavoro con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre 2023 (anno precedente quello di presentazione della domanda).

Il mod. OT23 prevede specifiche aree di intervento (sostanzialmente si tratta di interventi analoghi a quelli previsti nel precedente Modello per il 2023), considerate valide dall’Istituto ai fini della concessione del beneficio in ragione della loro valenza nella prevenzione infortuni. Ad ogni intervento è attribuito un punteggio e, per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa, è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.

Si rileva, inoltre, che alcuni interventi hanno valenza pluriennale, ossia l’arco di validità dell’intervento è esteso a più annualità, sebbene il Modulo dovrà essere ripresentato ogni anno. 

DAL 16 SETTEMBRE IN VIGORE IL NUOVO REGOLAMENTO PER IL RIUTILIZZO DEI RIFIUTI IN FORMA SEMPLIFICATA

AMBIENTE

Il prossimo 16 settembre entrerà in vigore il D.M. n.119 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2023, che stabilisce i criteri nel rispetto dei quali devono essere svolte le operazioni di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’ambiente). 

In particolare, il Decreto definisce le modalità operative e i requisiti minimi di qualificazione degli operatori, le dotazioni tecniche e strumentali necessarie per svolgere tale attività, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti nonché le specifiche condizioni in base alle quali i prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti ad operazioni di preparazione per il riutilizzo.
Le operazioni di preparazione per il riutilizzo riguardano rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione che garantiscono l’ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario. Il prodotto ottenuto dalle succitate operazioni viene etichettato con l’indicazione “Prodotto preparato per il riutilizzo”.

Il provvedimento contiene una disciplina specifica per i rifiuti elettronici e il modello con il quale effettuare la comunicazione di inizio attività. 

QUALIFICAZIONE: L’INCREMENTO DEL QUINTO VA RIFERITO ALL’IMPORTO DELLA SINGOLA CATEGORIA

GIURISPRUDENZA

Il Consiglio di Stato (n.7808 del 18/08/2023) ha affermato che l’applicazione dell’incremento premiale pari a un quinto della qualificazione deve essere riferito non al totale complessivo dei lavori posti a base di gara, bensì all’importo della categoria scorporata.

Per i raggruppamenti denominati di tipo “misto”, il componente raggruppato, che intende beneficiare dell’incremento premiale del quinto sulla classifica SOA, deve quantificare l'”importo dei lavori a base di gara”, su cui calcolare il minimo di qualificazione richiesto, con riferimento ai singoli importi della categoria prevalente e delle altre categorie scorporabili della gara, cui lo stesso componente partecipa.

La questione controversa esaminata dai Giudici ha riguardato la corretta interpretazione dell’art. 61, comma 2, del d.P.R. 207/2010, relativamente al regime di qualificazione negli appalti di lavori, con particolare riguardo ai concorrenti in forma plurisoggettiva (raggruppamenti, consorzi).

Il Consiglio di Stato ha chiarito che laddove si prevede, per il raggruppamento c.d. orizzontale, che l’incremento premiale del quinto si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara, ciò deve applicarsi  anche, per il raggruppamento c.d. misto, alle imprese del singolo subraggruppamento orizzontale per l’importo dei lavori della categoria prevalente o della categoria scorporata a base di gara.

In sostanza, in caso di raggruppamento c.d. misto l’importo a base di gara deve riferirsi ai singoli importi della categoria prevalente e delle altre categorie scorporabili della gara e quindi, nei raggruppamenti di tipo misto, i componenti di ciascuno dei subraggruppamenti di tipo orizzontale sono abilitati a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto, purché siano qualificati per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo della categoria di lavori cui lo stesso componente partecipa.

Tali conclusioni, se valgono per i raggruppamenti orizzontali o misti, non possono che valere, per identità di ratio, anche per i raggruppamenti di tipo verticale, nei quali ciascun componente si qualifica rispetto alla categoria autonomamente assunta. 

CONTENUTI E LIMITI DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO “CORRETTIVO” NEL NUOVO CODICE APPALTI

GIURISPRUDENZA

Il Consiglio di Stato (n.7870 del 21/08/2023) si è pronunciato sull’applicazione della norma innovativa contenuta nel nuovo Codice Appalti (art. 101, comma 4, Decreto Legislativo n.36/2023) che ha introdotto “il soccorso correttivo” volto a consentire all’impresa di integrare o sanare, entro il giorno fissato per l’apertura delle offerte “…la documentazione amministrativa ovvero (ma in tal caso, è il caso di soggiungere, senza automatismi espulsivi) chiarire ed illustrare, nei termini e nei limiti della specifica richiesta, il tenore della propria offerta…”.

Nella sentenza viene ribadito che l’istituto del soccorso istruttorio obbedisce ad una fondamentale direttiva antiformalistica, evitando, nei limiti del possibile, “che le rigorose formalità che accompagnano la partecipazione alla gara, si risolvano – laddove sia garantita la paritaria posizione dei concorrenti – in disutile pregiudizio per la sostanza e la qualità delle proposte negoziali in competizione e, in definitiva, del risultato dell’attività amministrativa…”.

Il Consiglio di Stato ha precisato comunque che “si dovrà, in ogni caso, puntualizzare, sotto un profilo funzionale, la necessaria distinzione” tra:

a) soccorso integrativo o completivo finalizzato al recupero di carenze della c.d. documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara (con esplicita esclusione, quindi, della documentazione inerente all’offerta, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico);

b) soccorso sanante che consente, in termini qualitativi, di rimediare ad omissioni, inesattezze od irregolarità della documentazione amministrativa;

c) soccorso istruttorio in senso stretto che abilita la stazione appaltante a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell’offerta tecnica e/o dell’offerta economica;

d) soccorso correttivo che, a differenza delle altre ipotesi, “prescinde dall’iniziativa e dall’impulso della stazione appaltante, abilitando direttamente il concorrente, fino al giorno di apertura delle offerte, alla rettifica di errori che ne inficino materialmente il contenuto, fermo il duplice limite formale del rispetto dell’anonimato e sostanziale della immodificabilità contenutistica…”.

Secondo i Giudici, il soccorso istruttorio va consentito anche nella formulazione resa più ampia dal nuovo art. 101, comma 4 del Codice dei Contratti, a condizione che non si leda il principio di concorrenza.

In particolare “…deve tenersi per ferma la non soccorribilità (sia in funzione integrativa, sia in funzione sanante) degli elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell’offerta (tecnica od economica): ciò che si porrebbe in contrasto con il superiore principio di parità dei concorrenti. Restano, per contro, ampiamente sanabili le carenze (per omissione e/o per irregolarità) della documentazione c.d. amministrativa …. In altri termini, si possono emendare le carenze o le irregolarità che attengano alla (allegazione) dei requisiti di ordine generale (in quanto soggettivamente all’operatore economico in quanto tale), non quelle inerenti ai requisiti di ordine speciale (in quanto atte a strutturare i termini dell’offerta, con riguardo alla capacità. economica, tecnica e professionale richiesta per l’esecuzione delle prestazioni messe a gara)”.

ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO 

CONVENZIONI

Aniem Lazio ha attivato un servizio per assistere e fornire consulenza alle imprese su tutte le questioni attinenti al sistema di qualificazione, con particolare riguardo alle modalità per acquisire l’attestazione Soa (prima attestazione, verifica triennale, rinnovo) e le certificazioni Iso.

Ricordiamo, peraltro, che recente legge n.51/2022 ha imposto il possesso dell’attestazione Soa anche per i lavori di importo superiore a 516.000 euro rientranti nel Superbonus e negli altri bonus edilizi: dal 1° gennaio 2023 e al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori dovrà essere affidata esclusivamente ad imprese che documenteranno l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una Soa; dal 1° luglio 2023 sarà necessario il possesso dell’attestazione Soa al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.

Per maggiori informazioni le imprese interessate possono contattare i nostri Uffici scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonando al numero 334.9767911.

 

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Dal SOLE24

La digitalizzazione dell’industria non è una trasformazione per pochi eletti. Anche le piccole e medie imprese, con tutte le difficoltà del caso, si sono messe in marcia e ora un’indagine svolta per il ministero dello Sviluppo economico dalla società Met, in vista della prossima Relazione annuale del garante Pmi, parla di una prima inversione di tendenza: quasi una su tre utilizza tecnologie 4.0 o ha in programma di farlo.  Fonte

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