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PERIODICO INFORMATIVO - 04 AGOSTO 2023

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UNIONE EUROPEA PROROGA SPLIT PAYMENT FINO AL 2026

FISCO

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 27 luglio scorso, è stata pubblicata la decisione del Consiglio dell’Ue che autorizza l’Italia a continuare a prevedere il meccanismo dello split payment fino al 30 giugno 2026. 

Si tratta del meccanismo, previsto in scadenza al 30 giugno 2023, con il quale si dispone che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e delle società da esse controllate sono soggette al seguente regime: 

  • chi emette la fattura (fornitore/prestatore della PA) espone (e non addebita) l’imposta, riportando la dicitura “scissione dei pagamenti”,
  • chi riceve la fattura (cessionario/committente) effettua il versamento dell’IVA in apposito conto dell’Amministrazione fiscale.

L’Italia dovrà trasmettere alla Commissione europea, entro il 30 settembre 2024, una relazione sulla situazione generale dei rimborsi IVA ai soggetti passivi interessati e, in particolare, sulla durata media della procedura di rimborso nonché sull’efficacia di tali misure e di ogni altra misura attuata per ridurre l’evasione fiscale nei settori interessati.

Nella decisione assunta dall’Europa si evidenzia quanto segue: "L'Italia si è ripetutamente impegnata a non chiedere il rinnovo della misura speciale che consente l'applicazione del meccanismo del pagamento frazionato una volta attuato pienamente il pacchetto di misure che intendeva applicare. L'Italia ritiene tuttavia che la misura speciale, considerata la sua efficacia e le sinergie con altre misure applicate, in particolare l'obbligo della fatturazione elettronica, debba essere prorogata per evitare una regressione negli sforzi compiuti dal paese al fine di ridurre il divario dell'IVA. Tuttavia, per onorare l'impegno di eliminare gradualmente la misura speciale, l'Italia ha modificato la propria richiesta di escludere dall'ambito di applicazione della suddetta misura, a decorrere dal 1° luglio 2025, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore delle società quotate in borsa incluse nell'indice "Financial Times Stock Exchange Milano Indice di Borsa" ("FTSE MIB")". 

RINCARO MATERIALI: CONSIGLIO DI STATO BOCCIA IL SISTEMA DI RILEVAZIONE PREZZI DEL MINISTERO

CONTRATTI PUBBLICI

Con due recenti sentenze (n.7355 e 7359) il Consiglio di Stato ha bocciato il meccanismo di rilevazione del Ministero delle Infrastrutture per l’individuazione delle percentuali di aumento dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi negli anni 2021 e 2022 alla base del sistema di compensazioni e dei relativi decreti.

Sotto osservazione il sistema di monitoraggio dei prezzi.

Per i Giudici “non risponde ai principi di ragionevolezza e di buona amministrazione privarsi dell'apporto di fonti alternative, in primo luogo, a fini di controllo del risultato ottenuto, e, quindi, di supporto all'istruttoria, se e nei limiti in cui sia necessaria l'implementazione di dati eventualmente mancanti”.

In particolare il sistema ministeriale, basato sui dati provenienti dai Provveditorati, Istat e Unioncamere, risulta carente e inattendibile in quanto “i dati raccolti dai Provveditorati, oltre ad essere in alcuni casi errati o incongrui (come nel caso di serie storiche di prezzi immutati per più anni, risultanti dai dati forniti dall'Emilia Romagna), sono spesso indicati come parziali e lacunosi da parte degli stessi rilevatori, i quali nelle relazioni metodologiche trasmesse al Ministero fanno presente di non aver ricevuto o reperito, in tutto o in parte, i dati richiesti o ricercati. Istat, a sua volta, ha trasmesso dati per dieci materiali su 56, dei quali soltanto per due dei materiali in contestazione”.

Occorre, pertanto “procedere a rinnovare, in tutto o in parte, la fase della rilevazione quando vi siano scarti eccessivi tra i valori rilevati in ambito ministeriale e i valori risultanti da fonti private”.

Conseguentemente, il Ministero dovrà rideterminare le variazioni di prezzo dei materiali contestati, utilizzando anche fonti private. 

ANAC: IMPATTO DEL NUOVO CODICE SULLE GARE, A LUGLIO CROLLO DEGLI APPALTI

CONTRATTI PUBBLICI

Dalla banca dati dell’Anac arrivano conferme sui dati già forniti dal Cresme, e anticipati nel precedente numero di Aniem Lazio News, sull’impatto avuto dal nuovo Codice Appalti nel mese di luglio (periodo nel quale è entrato pienamente in vigore il D.Lgs. n.36/2023).

Il calo fisiologico dovuto alle incertezze sull’applicazione delle nuove norme è evidente.

Rispetto al mese precedente si sono registrate diminuzioni significative sia nel numero che nel valore degli appalti così suddivise: 

Lavori         -60%   (numero affidamenti)                  -86% (valore in euro)

Forniture    -57%                                                  -75%

Servizi        -70%                                                  -80% 

“Pur considerando che si tratta solo del primo mese, e che il fenomeno dovrà essere osservato su un periodo più lungo – ha commentato il Presidente dell’Autorità Anticorruzione Giuseppe Busìa – non si può negare che a trenta giorni dalla prima applicazione del Codice, si registri una frenata. I contratti pubblici di luglio sono più che dimezzati”. 

In parte è fisiologico che l’entrata in vigore di nuove regole comporti un rallentamento per la necessità di adattarsi alle novità dei testi. Dobbiamo, tuttavia, stare molto attenti, e lavorare a fianco delle stazioni appaltanti per aiutarle e supportarle, come Anac sta facendo con molto impegno. Purtroppo, pesa in particolare il fatto che non si sia investito sufficientemente per rafforzare le stazioni appaltanti, qualificandole adeguatamente, anche attraverso l’assunzione di nuovi funzionari capaci di applicare in modo corretto le nuove regole. Ce ne rendiamo conto – ha concluso Busia - anche misurando il processo di qualificazione, dove il numero delle stazioni appaltanti qualificate sta aumentando, ma a un ritmo molto più lento”.

AGENZIA ENTRATE: CHIARIMENTI SU IMPOSTA DI BOLLO NEI CONTRATTI PUBBLICI

CONTRATTI PUBBLICI

L’Agenzia delle Entrate (CM 22/E del 28 luglio u.s.) ha fornito le prime indicazioni operative sulla nuova imposta di bollo sui contratti pubblici, prevista dall’art.18, comma 10, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) e dall’Allegato I.4 al medesimo Codice.

Viene precisato che l’importo massimo del contratto, in base al quale individuare l’ammontare della nuova imposta di bollo dovuta, è dato dal corrispettivo complessivamente previsto nel medesimo contratto, al netto dell’IVA.

La nuova imposta viene applicata solo al momento della stipula del contratto ed ha natura sostitutiva dell’imposta dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto (fatta eccezione per le fatture, note e simili) compreso il bollo “forfettario”, pari a 45 euro, applicato ai contratti rogati o autenticati da notai, o altri pubblici ufficiali, e registrati con procedure telematiche.

Il valore dell’imposta è pari a: 

  • 40 euro, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro;
  • 120 euro, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro;
  • 250 euro, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a 1.000.000 euro e inferiore a 5.000.000 euro;
  • 500 euro, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a 5.000.000 euro e inferiore a 25.000.000 euro;
  • 000 euro, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a 25.000.000 euro. 

SANABILE LA MANCANZA DI FIRMA DIGITALE SULL’OFFERTA

GIURISPRUDENZA

Il Tar Campania (Sentenza n.4363 del 18 luglio u.s.) ha dichiarato che la mancata apposizione della firma digitale sull'offerta nel corso delle gare telematiche non costituisce causa di esclusione, ma può essere sanata attraverso il ricorso al soccorso istruttorio.

La gara in esame riguardava l’affidamento dei lavori di adeguamento ed efficientamento di una rete fognaria aggiudicata ad un’impresa, ma poi soggetta al ricorso della seconda classificata in quanto “l’offerta tecnica dell’aggiudicataria non reca la firma digitale, prescritta a pena di esclusione”.

Pur rilevando la presenza di un orientamento giurisprudenziale che ammette l’esclusione dalla gara per carenza della firma digitale, i Giudici hanno evidenziato come “nelle procedure svolte per mezzo di piattaforme telematiche, una serie di elementi tecnologici escludono l’incertezza sulla provenienza dell’offerta. In tale contesto, la giurisprudenza ha evidenziato che è sanabile l’offerta priva di firma digitale, tramite il subprocedimento di soccorso istruttorio”.

La stessa ANAC, in passato, ha sostenuto “l’illegittimità dell’esclusione nei casi in cui, in base alle circostanze concrete, l’offerta risultava con assoluta certezza riconducibile e imputabile a un determinato soggetto o operatore economico (delibera n. 265 del 17 marzo 2020). La carenza strutturale dell’atto viene in tal caso superata in considerazione del superiore interesse dell’amministrazione nella procedura di gara a non escludere un concorrente che è identificabile con assoluta certezza sulla base di altri elementi acquisiti aliunde, nell’ambito della documentazione prodotta”.

Il Tar ha quindi ritenuto che la mancanza della firma digitale nelle gare telematiche si inquadra nelle carenze di tipo meramente formali sanabili con il soccorso istruttorio.

ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO 

CONVENZIONI

Aniem Lazio ha attivato un servizio per assistere e fornire consulenza alle imprese su tutte le questioni attinenti al sistema di qualificazione, con particolare riguardo alle modalità per acquisire l’attestazione Soa (prima attestazione, verifica triennale, rinnovo) e le certificazioni Iso.

Ricordiamo, peraltro, che recente legge n.51/2022 ha imposto il possesso dell’attestazione Soa anche per i lavori di importo superiore a 516.000 euro rientranti nel Superbonus e negli altri bonus edilizi: dal 1° gennaio 2023 e al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori dovrà essere affidata esclusivamente ad imprese che documenteranno l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una Soa; dal 1° luglio 2023 sarà necessario il possesso dell’attestazione Soa al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.

Per maggiori informazioni le imprese interessate possono contattare i nostri Uffici scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonando al numero 334.9767911.

 

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La digitalizzazione dell’industria non è una trasformazione per pochi eletti. Anche le piccole e medie imprese, con tutte le difficoltà del caso, si sono messe in marcia e ora un’indagine svolta per il ministero dello Sviluppo economico dalla società Met, in vista della prossima Relazione annuale del garante Pmi, parla di una prima inversione di tendenza: quasi una su tre utilizza tecnologie 4.0 o ha in programma di farlo.  Fonte

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