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PERIODICO INFORMATIVO - 01 GIUGNO 2023

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IN EVIDENZA

CONSORZI STABILI NEL NUOVO CODICE: LA QUALIFICAZIONE DELLA CONSORZIATA ESECUTRICE

CONTRATTI PUBBLICI

Come noto, le modalità di qualificazione dei consorzi stabili e della consorziata esecutrice dei lavori sono state oggetto di incertezze interpretative e di frequenti (non sempre univoci) interventi della giurisprudenza.

Con il supporto dello Studio Legale Piselli, che ha curato l’evento dello scorso 18 maggio sul nuovo Codice Appalti, si propone un esame aggiornato della questione alla luce del recente Decreto Legislativo n.36/2023.

La qualificazione del consorzio stabile e della consorziata da esso indicata come esecutrice continua ad essere un punto assai controverso anche nella nuova codificazione. Ed infatti, se tale codificazione risulta chiara nel riportare in auge i principi stabiliti dall'art. 36, co. 7 del Codice 163/06 (il consorzio si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate), non risulta altrettanto chiara in riferimento al regime di dimostrazione dei requisiti di qualificazione da parte della consorziata esecutrice. Basti pensare che, nel parere Anac del 3 maggio u.s. (illustrato in Aniem Lazio News del 19 maggio u.s.), l'Autorità esclude la possibilità da parte di una consorziata di essere designata dal consorzio se non in possesso non tanto e non solo della OG2, ma persino della OG11.
Pur nella novità rappresentata dal D.Lgs. n. 36/23 (nuovo Codice Appalti) e nella conseguente provvisorietà delle considerazioni di seguito espresse, è possibile rinvenire disposizioni che sembrano prevedere la necessità per la consorziata esecutrice di essere qualificata per le prestazioni ad essa concretamente assegnate.

  1. Anzitutto (ed anche al di là del settore dei beni culturali), l'art. 67, co. 3 secondo periodo precisa che “le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dal consorziato esecutore". Ora, se è vero che il comma 3 dell'art. 100 pare riferirsi alle sole procedure di servizi e forniture, è pur vero che il periodo in esame parla anche di lavori e di "autorizzazioni" e "titoli abilitativi", lasciando quindi almeno qualche incertezza sulla questione. 
  1. Inoltre, venendo allo specifico settore dei beni culturali, il D.Lgs. n. 36/2023 incorpora l’Allegato II.18 specificamente dedicato alla “Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali”. Ebbene, l’art. 10 del citato Allegato precisa che “Per eseguire lavori di scavo archeologico, monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e di materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico e archeologico e per i lavori su parchi e giardini storici sottoposti a tutela, di importo inferiore a 150.000 euro, le imprese devono possedere i seguenti requisiti:   

a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio antecedentemente alla pubblicazione del bando o alla data dell'invito alla procedura negoziata, della medesima categoria e….” Ora, significativo è il fatto che il Legislatore si premuri di affermare come i requisiti necessari per prendere parte a commesse di lavori di importo inferiore a 150.000 euro possano essere maturati in capo all’operatore economico a condizione esclusiva che questi abbia eseguito lavori “direttamente e in proprio”.

Parimenti, per i lavori con valore superiore a 150.000 euro, l’Allegato specifica, all’art. 9 co. 4 rubricato “lavori utili per la qualificazione”, che “I lavori possono essere utilizzati ai fini di cui all'articolo 7 solo se effettivamente eseguiti dall'impresa, anche se eseguiti in qualità di impresa subappaltatrice. L'impresa appaltatrice non può utilizzare ai fini della qualificazione i lavori affidati in subappalto”. 

In tal senso, nelle trame del nuovo Codice dei Contratti pubblici, seppur in maniera sicuramente non chiara né tantomeno suscettibile di univoca interpretazione, parrebbe ancora oggi trovarsi la previsione che impone la qualificazione in capo alla consorziata esecutrice nel settore dei beni culturali. Restano invece maggiori dubbi su un’applicazione estesa a tutti gli altri ambiti dei lavori pubblici. 

Naturalmente maggiori certezze si avranno con le prime applicazioni della nuova disciplina e con i prevedibili interventi interpretativi e giurisprudenziali. 

MEF: DA SETTEMBRE LA PIATTAFORMA ENEL X PER IL RECUPERO DEI CREDITI SUPERBONUS

FISCO

Lo scorso 31 maggio, la Sottosegretaria Sandra Savino (Ministero Economia e Finanze), in risposta a una interrogazione parlamentare, è intervenuta alla Commissione Finanze della Camera preannunciando dal prossimo mese di settembre la piena operatività della piattaforma Enel X per il recupero dei crediti superbonus.

La società, che sta lavorando con alcuni istituti bancari per realizzare una piattaforma per acquisto crediti di clienti privati e industriali, avrà il compito di acquisire i crediti, per poi trasferirli a soggetti terzi.

La Sottosegretaria ha altresì dichiarato che, ad oggi, “solo Enel X, Intesa Sanpaolo e Sparkasse già riacquistano, mentre Credit Agricole, Unicredit e Poste stanno ultimando le procedure per dare avvio al procedimento. Tra le banche che hanno dichiarato la loro disponibilità a riattivare la cessione del credito vi è anche Banco Bpm”.

Le procedure saranno attivate nel rispetto del d.l. “blocca cessioni” (d.l. 11/23 convertito nella legge n. 38/23). 

DECRETO MEF: 2,3 MILIARDI PER AGGIORNARE PREZZI GARE PNRR

ECONOMIA

Con un Decreto del 19 maggio u.s., il Ministero Economia e Finanze ha assegnato ai Ministeri richiedenti l’importo di 2,32 miliardi con l’obiettivo di fronteggiare il rincaro dei materiali e poter bandire, nel primo semestre 2023, gare finanziate con i fondi Pnrr e Pnc sulla base di prezzi aggiornati.

Le risorse contro il caro materiali, 2,32 miliardi di euro del "Fondo per l’avvio delle opere indifferibili" del PNRR e del PNC, consentiranno l’avvio delle procedure di affidamento dei lavori, sulla base di prezzi aggiornati, fino al 30 giugno 2023.

La quota maggiore di risorse è stata assegnata al Ministero delle Infrastrutture, che sommando le tre linee di finanziamento riceverà in tutto circa 1,8 miliardi di euro.

Il Mef ha stilato la graduatoria e deliberato l’assegnazione delle risorse sulla base delle istanze presentate dalle stazioni appaltanti nei mesi di marzo e aprile secondo le disposizioni del DM 10 febbraio 2023. 

LA GARA RFI DA 200 MILIONI PER LA MANUTENZIONE FERROVIARIA

MERCATO

Lo scorso 24 maggio, Rfi ha avviato la procedura di gara avente per oggetto l’Accordo Quadro per l’esecuzione di lavori per la manutenzione ordinaria delle opere civili della sede ferroviaria e relative pertinenze; la gara, dal valore complessivo di 200 milioni di euro è suddivisa in 40 lotti da 5 milioni ciascuno.

5 lotti riguardano il territorio di Roma: Lotto 28 - U.T. ROMA NODO 1; Lotto 29 - U.T. ROMA NODO 2; Lotto 30 - U.T. ROMA NORD OVEST; Lotto 31 - U.T. ROMA SUD EST; Lotto 32 - U.T. ROMA SUD EST BIS.

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’Offerta economicamente più vantaggiosa.

Il sistema di qualificazione richiesto è quello di Rfi: SQ011 - categoria di specializzazione LOC-001 “Opere civili alla sede ferroviaria” - Classe 4 di importo fino a euro 5.000.000,00.

La scadenza di presentazione delle offerte è fissata per il giorno 20/06/2023 

GLI EFFETTI DELLA RATEIZZAZIONE SUI DEBITI FISCALI

GIURISPRUDENZA

Il Consiglio di Stato (Sentenza n.4374 del 2 maggio u.s) ha precisato che la rateizzazione di un debito fiscale consente la partecipazione alle procedure di gara, avendo maturato un nuovo debito tributario, ma senza incorrere nelle cause di esclusione disciplinate dal Codice Appalti.

I Giudici hanno condiviso il principio, espresso dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalente, che afferma la novazione del debito tributario a seguito dell’accoglimento dell’istanza di rateizzazione presentata dal contribuente con riferimento ad un carico tributario portato in un atto impositivo, che si assume essere divenuto definitivo per omessa impugnazione.

L’Adunanza Plenaria, con sentenza n. 15 del 2013, ha già precisato che “la rateizzazione si traduce in un beneficio che, una volta accordato, comporta la sostituzione del debito originario con uno diverso, secondo un meccanismo di stampo estintivo – costitutivo che dà luogo a una novazione dell’obbligazione originaria. L’ammissione alla rateizzazione, rimodulando la scadenza dei debiti tributari e differendone l’esigibilità, implica quindi la sostituzione dell’originaria obbligazione a seguito dell’insorgenza di un nuovo rapporto obbligatorio secondo i canoni della novazione oggettiva di cui agli artt. 1230 e seguenti del codice civile. Il risultato è la nascita di una nuova obbligazione tributaria, caratterizzata da un preciso piano di ammortamento e soggetta a una specifica disciplina per il caso di mancato pagamento delle rate”.

La rateizzazione, rimodulando la scadenza dei debiti tributari e differendone l’esigibilità, cancella l’originario inadempimento e si traduce in un beneficio che, una volta accordato, comporta la sostituzione del debito originario con uno diverso, secondo un meccanismo di stampo estintivo.

Lo stesso Consiglio, anche con precedenti sentenza, ha chiarito che: “Nelle gare pubbliche il requisito di regolarità fiscale può dirsi sussistente qualora, prima del decorso del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara di appalto, l’istanza di rateizzazione sia stata accolta con l’adozione del relativo provvedimento costitutivo, proprio in ragione del fatto che la rateizzazione del debito tributario del partecipante alla procedura selettiva si traduce in un beneficio che, una volta accordato, comporta la sostituzione del debito originario con uno diverso, con novazione dell’obbligazione originaria e nascita di una nuova obbligazione tributaria” (Cons. Stato, n. 4382 del 2014; Cons. Stato, n. 6001 del 2018). 

IMPEGNO AL RILASCIO DELLA CAUZIONE DFINITIVA NON RICHIESTO A MICROIMPRESE E A PMI

GIURISPRUDENZA

Il Tar Toscana (Sent. n. 508 del 25 maggio scorso) ha evidenziato che l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva non è richiesto alle “micro imprese, piccole e medie imprese” (art. 93, comma 8, D.Lgs. 50/2016).

Contestualmente, lo stesso Codice Appalti (art.3, comma 1, lett.aa) considera “medie imprese” le entità con meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni o un bilancio non superiore a 43 milioni; sono altresì ritenute “piccole imprese” le aziende con meno di 50 occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni; sono “micro imprese” quelle con meno di 10 occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo con superiore a 2 milioni.

Il Tar ha quindi respinto il ricorso con il quale si chiedeva il rilascio della cauzione definitiva ad un’impresa con un numero inferiore di 250 addetti ed un fatturato annuo di 43 milioni, rientrante quindi nella definizione di “media impresa”.

ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO 

CONVENZIONI

Aniem Lazio ha attivato un servizio per assistere e fornire consulenza alle imprese su tutte le questioni attinenti al sistema di qualificazione, con particolare riguardo alle modalità per acquisire l’attestazione Soa (prima attestazione, verifica triennale, rinnovo) e le certificazioni Iso.

Ricordiamo, peraltro, che recente legge n.51/2022 ha imposto il possesso dell’attestazione Soa anche per i lavori di importo superiore a 516.000 euro rientranti nel Superbonus e negli altri bonus edilizi: dal 1° gennaio 2023 e al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori dovrà essere affidata esclusivamente ad imprese che documenteranno l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una Soa; dal 1° luglio 2023 sarà necessario il possesso dell’attestazione Soa al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.

Per maggiori informazioni le imprese interessate possono contattare i nostri Uffici scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonando al numero 334.9767911.

 

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La digitalizzazione dell’industria non è una trasformazione per pochi eletti. Anche le piccole e medie imprese, con tutte le difficoltà del caso, si sono messe in marcia e ora un’indagine svolta per il ministero dello Sviluppo economico dalla società Met, in vista della prossima Relazione annuale del garante Pmi, parla di una prima inversione di tendenza: quasi una su tre utilizza tecnologie 4.0 o ha in programma di farlo.  Fonte

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