PERIODICO INFORMATIVO - 17 MARZO 2023
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PRIMO OK DELL’EUROPA ALLA DIRETTIVA SULLE CASE GREEN: LE SCADENZE E GLI ADEMPIMENTI PREVISTI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Lo scorso 14 marzo il Parlamento europeo ha dato il proprio parere favorevole alla direttiva sulla riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare. L’approvazione, in sostanza, consente di avviare il confronto tra Parlamento, Consiglio e Commissione Ue.
L’iter di approvazione del provvedimento, pertanto, è ancora lungo e articolato, ma il compromesso finora raggiunto, comunque indicativo, prevede che:
- i nuovi edifici pubblici siano a emissioni zero dal 2026 (gli altri dal 2028);
- tutti gli edifici, se “tecnicamente ed economicamente possibile”, entro il 2028, dovranno dotarsi di tecnologie solari (2032 per gli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni);
- tutti gli edifici residenziali siano in classe E entro il 2030 e in classe D entro il 2033;
- gli edifici non residenziali e quelli pubblici dovranno acquisire la classe E entro il 2027 e la classe D entro il 2030;
- da gennaio 2024, infine, non saranno più incentivabili l'acquisto e l'installazione di caldaie a combustibili fossili.
Restano esclusi dagli obblighi previsti dalla Direttiva le seguenti tipologie di edifici:
- edifici vincolati e protetti;
- edifici storici;
- edifici temporanei;
- chiese;
- abitazioni indipendenti con superficie inferiore ai 50 metri quadri.
- case vacanza, ovvero seconde case utilizzate per meno di 4 mesi all'anno.
Si precisa altresì che “gli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche (ad esempio sotto forma di lavori di isolamento o rinnovo dell'impianto di riscaldamento) dovranno essere effettuati al momento dell'ingresso di un nuovo inquilino, oppure al momento della vendita o della ristrutturazione dell'edificio”.
I piani nazionali di ristrutturazione, che ciascun Paese dovrà adottare, conterranno un sostegno alla realizzazione dei lavori.
GOVERNO SI IMPEGNA A RIORDINO INCENTIVI EDILIZIA E SBLOCCO CREDITI
FISCO E RIQUALIFICAZIONE
Lo scorso 15 marzo, nel corso di una seduta parlamentare, è stata approvata una mozione che impegna il Governo a riordinare il sistema degli incentivi edilizi e adottare misure per lo sblocco dei crediti.
Il particolare, la mozione vincola il Governo ad assumere i seguenti impegni:
- adottare iniziative volte al complessivo riordino del sistema di incentivazione per il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia;
- adottare iniziative di competenza volte a tenere conto, con riferimento all’applicazione della direttiva europea sulla prestazione energetica nell’edilizia, della valenza storica, architettonica e paesaggistica del nostro patrimonio edilizio, intervenendo in sede di Unione europea affinché le risorse previste vengano incrementate adeguatamente, e coordinando l’utilizzo delle future risorse europee disponibili con quelle ordinarie nazionali, al fine di mantenere efficiente un comparto strategico per il nostro Paese;
- adottare iniziative di competenza volte a sbloccare il mercato delle cessioni secondo modalità coerenti con le strategie e indicazioni dell’Unione europea o altri enti, adottando anche iniziative volte a semplificare le procedure documentali amministrative e tecniche;
- favorire la massima partecipazione delle associazioni rappresentative delle imprese al fine di creare un tavolo di regia permanente in materia di riqualificazione e rigenerazione del patrimonio edilizio esistente del nostro Paese;
- adottare iniziative volte ad un complessivo riordino, per il futuro, del sistema delle agevolazioni fiscali e delle detrazioni in relazione agli interventi edilizi, al fine di perseguire il livello ottimale di riqualificazione energetica e sismica del patrimonio edilizio nazionale in funzione dei costi, garantendo particolare attenzione ai soggetti economicamente più deboli e alle situazioni di maggiore disagio e avviando un tavolo di confronto con le associazioni di categoria e gli ordini professionali;
- adottare iniziative di competenza affinché, in attesa di un complessivo riordino della disciplina, possa essere ripristinato lo sconto in fattura e la cessione del credito per gli interventi relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche, a quelli messi in campo dagli enti del terzo settore e a quelli relativi agli edifici che insistono sui territori dei comuni dei crateri del sisma del Centro Italia.
RIFORMA FISCO, CONFAPI A PALAZZO CHIGI: RICHIESTA LA DETASSAZIONE DI STRAORDINARI E UTILI
FISCO
Il Consiglio dei Ministri, riunitosi il 16 marzo u.s., ha approvato la legge delega per la riforma del fisco, da attuare nei prossimi due anni con uno o più decreti legislativi.
L’obiettivo è quello di realizzare una revisione dell’intero meccanismo di tassazione del reddito delle persone fisiche (Irpef), delle società (Ires), dell’imposta sul valore aggiunto (Iva) e pervenire all’abrogazione dell’Irap, con contestuale istituzione di una sovraimposta Ires.
Il giorno precedente, 15 Marzo, il Governo ha incontrato le parti sociali e, in questa sede, Confapi ha espresso la propria valutazione favorevole sul progetto di riforma sostanziale dell’intero sistema, avanzando alcune proposte a sostegno del sistema imprenditoriale.
Di seguito la posizione espressa dalla Confederazione.
“Da tempo sosteniamo la necessità di una riforma organica e strutturale del sistema fiscale che sia improntata a sburocratizzare e alleggerire gli adempimenti fiscali sia a carico delle persone fisiche sia degli imprenditori. Una riforma che dovrà puntare a migliorare l’equità e l’efficienza dell’intero sistema tributario, riducendo le aliquote effettive sui redditi e aumentando al contempo la propensione delle imprese a investire, a capitalizzarsi e a creare reddito e occupazione”.
“Il superamento dell’Irap è un primo passo, ma deve essere abrogata definitivamente anche per le industrie. Altro tema fondamentale è la perdita di salario reale che non può ricadere sulle imprese, già messe a dura prova da aumento dei tassi e dei costi di produzione. Per questo motivo abbiamo sempre sostenuto la completa detassazione dei premi di produzione e degli straordinari. Oltre alla necessità di dover lavorare al taglio del cuneo fiscale, bisogna rendere strutturale anche la detassazione e la decontribuzione degli aumenti retributivi definiti a livello di contrattazione nazionale”.
“Riteniamo sia necessario includere una completa detassazione degli utili se portati a Capitale Sociale, prevedendo un limite temporale che impedisca una diversa destinazione dell’utile conseguito: sarebbe un modo semplice per risolvere il problema endemico della sottocapitalizzazione delle piccole e medie industrie e potrebbe rappresentare un volano per nuovi investimenti che si traducono in maggiore produttività e nuovi posti di lavoro”. Per Confapi “l’onere burocratico che oggi le imprese e i contribuenti sono chiamati ad affrontare rappresenta una vera e propria imposta occulta che costituisce un freno reale alla crescita economica. Basti pensare che un nostro imprenditore impiega in media 238 ore annue per pagare le imposte, il 46% in più della media Ocse. Tra dichiarativi e adempimenti/pagamenti fiscali una piccola e media industria ogni anno deve effettuare ben 89 operazioni. Costi, tempo e risorse sottratte all’attività d’impresa. Inoltre, effettua in un anno 15 diverse imposte al fisco, 6 in più di un suo collega tedesco, 7 in più di un inglese, di uno spagnolo o di un francese e 9 in più di uno svedese”.
GOVERNO APPROVA “DECRETO PONTE SULLO STRETTO”
INFRASTRUTTURE
Nel corso dello stesso Consiglio dei Ministri del 16 marzo, il Governo ha approvato “salvo intese” (formula che indica ulteriori valutazioni tecniche) il decreto legge sulla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Il provvedimento prevede la riattivazione della Stretto di Messina Spa, società alla quale è affidata una concessione trentennale e alla quale “partecipano Rfi, Anas, le Regioni Sicilia e Calabria, nonché, in misura non inferiore al 51%, il ministero dell’Economia, che esercita i diritti dell’azionista d’intesa con il ministero delle Infrastrutture, al quale ultimo sono attribuite funzioni di indirizzo, controllo, vigilanza tecnica e operativa”.
Entro il prossimo primo maggio, dovrà essere convocata l'assemblea dei soci per la nomina degli organi sociali e entro il 31 maggio dovrà essere adeguato lo statuto. La società potrà stipulare, fin dall’entrata in vigore del decreto, “atti negoziali non onerosi” per avviare la relazione di aggiornamento del progetto definitivo, adeguare il piano degli espropri, aggiornare gli studi di impatto ambientale, definire il piano di anticipazione delle opere.
L’obiettivo è quello di approvare il progetto esecutivo entro il 31 luglio 2024, per i lavori la durata è stimata in 6 anni.
QUALIFICAZIONE SOA PER LAVORI SOGGETTI A BONUS: ANAC SOLLECITA INTERVENTI CORRETTIVI
EDILIZIA PRIVATA
Nei giorni scorsi l’Anac ha inviato una segnalazione al Ministero dell’Economia e all’Agenzia delle Entrate per sollecitare un chiarimento sulla qualificazione Soa necessaria per i lavori rientranti nei bonus fiscali (superbonus 110%, sisma bonus, ecc.).
In particolare, l'Autorità ha richiesto di fornire indicazioni in grado di garantire comportamenti uniformi precisando che “la necessità di chiarimenti risulta essenziale per consentire l'applicazione al settore privato di disposizioni destinate agli esecutori di lavori pubblici e per perseguire il giusto equilibrio tra l'esigenza di consentire ai committenti l'accesso ai benefici fiscali e la necessità di preservare il buon funzionamento del sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici”.
In questo contesto, l’Anac ha suggerito di adottare un sistema analogo a quello vigente per i lavori pubblici chiedendo che i requisiti richiesti siano riferiti alla specifica tipologia degli interventi da eseguire e che l'attestazione di qualificazione venga conseguita per categorie e classifiche congruenti, così come individuate dal Regolamento che disciplina il sistema di attestazioni Soa (Dpr 207/2010).
Ma non basta. Ulteriori perplessità sono state espresse sul trasferimento automatico del sistema di qualificazione pubblico al settore dei lavori privati. Le attestazioni emesse per consentire l'accesso ai benefici fiscali potranno infatti essere utilizzate anche per partecipare a procedure di affidamento pubbliche e, considerate le criticità rilevate già dalla stessa Autorità nell'emissione dei certificati di esecuzione lavori riferiti al superbonus, (ad esempio, in relazione all'indicazione delle imprese intervenute a vario titolo nei lavori) si rischia di consentire l'accesso al mercato dei lavori pubblici da parte di operatori economici, spesso, general contractor, che, nella maggior parte dei casi, non vantano una pregressa esperienza in materia di lavori.
Per questo motivo, sarebbero necessarie, secondo l’Anac, indicazioni di carattere generale, volte a favorire la corretta applicazione della normativa di settore e l'adozione di comportamenti uniformi da parte di tutti i soggetti a vario titolo interessati, anche coinvolgendo le Associazioni di categoria delle Soa e degli operatori economici.
LEGITTIMA APPLICABILITA’ DELLA COOPTAZIONE
GIURISPRUDENZA
Il Tar Umbria (Sentenza n.146 del 13 marzo 2023) si è espresso su un ricorso che riteneva non legittimo il ricorso alla cooptazione dell’aggiudicataria che avrebbe così eluso la dimostrazione dei requisiti previsti dal sistema di qualificazione.
I Giudici hanno evidenziato quanto disposto dall’art. 92, c. 5, del D.P.R. n. 207/2010 ove si stabilisce che “il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati”.
La disposizione, dunque, condiziona il legittimo ricorso alla c.d. “cooptazione” al fatto che i lavori eseguiti dalle imprese cooptande “non superino il venti per cento dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati”.
Dal tenore letterale della disposizione emerge come l’impresa cooptata non sia tenuta a dimostrare il possesso dei requisiti specifici richiesti dal bando, purché detti requisiti siano posseduti dalle altre imprese riunite (o dall’altra impresa che promuova il raggruppamento) e purché l’impresa cooptata possegga una qualificazione di importo pari all’ammontare complessivo dei lavori affidati. La disposizione è finalizzata a permettere che le imprese minori abbiano l’opportunità di maturare capacità tecniche ulteriori a quelle già possedute, rimanendo salvo l’interesse della stazione appaltante alla corretta esecuzione dell’appalto. Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza, il soggetto cooptato:
– non può acquistare lo status di concorrente;
– non può acquistare alcuna quota di partecipazione all’appalto;
– non può rivestire la posizione di offerente, prima, e di contraente, poi;
– non può prestare garanzie, al pari di un concorrente o di un contraente;
– non può, in alcun modo, subappaltare o affidare a terzi una quota dei lavori da eseguire.
Pertanto, in positivo, è richiesto che il ricorso alla cooptazione scaturisca da una dichiarazione espressa e inequivoca del concorrente, per evitare che un uso improprio della stessa consenta l’elusione della disciplina inderogabile in tema di qualificazione e di partecipazione alle procedure di evidenza pubblica; in negativo, è richiesto che la società asseritamente cooptata non abbia tenuto un comportamento tale da manifestare la volontà, oltre che di eseguire lavori, anche di impegnarsi direttamente nei confronti della amministrazione appaltante al pari di una sostanziale associata.
REVOCA DELL’AGGIUDICAZIONE PER RITARDO NELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E NELL’AVVIO DEI LAVORI
GIURISPRUDENZA
Il Tar Perugia (Sentenza n.94/2023) è intervenuto su una decisione di revoca dell’aggiudicazione operata dall’ente appaltante per il ritardo dell’aggiudicatario nel procedere alla stipulazione del contratto ed all’avvio esecutivo. La stazione appaltante aveva sostenuto che l’impresa aggiudicataria non si era “curata affatto di organizzare una effettiva e dettagliata programmazione dei lavori, che tenga conto del personale impiegato, delle attrezzature e dei mezzi necessari a garantire l’esecuzione dei lavori”.
Secondo il Tar non può che ritenersi legittima la decisione del Comune di revocare l’aggiudicazione, coerentemente al consolidato orientamento giurisprudenziale concludente per la legittimità di una revoca/decadenza dell’aggiudicazione in ragione dell’inadempimento da parte dell’aggiudicatario “dell’obbligo, previsto negli atti di gara, di procedere d’urgenza all’inizio dei lavori, su richiesta dell’amministrazione, nelle more della stipula del contratto”.
Del resto, il comportamento assunto dall’aggiudicataria tra la fase di aggiudicazione e quella di verifica dei requisiti e di acquisizione della documentazione propedeutica alla stipula è chiaro indice di inaffidabilità della stessa, con la conseguenza che “anche i lamentati ritardi nelle attività preliminari alla stipula del contratto di appalto su cui attualmente si verte potevano in linea di principio giustificare, da sé soli, la revoca dell’aggiudicazione”, come pure “Il reiterato atteggiamento non cooperativo dell’aggiudicatario, obiettivamente idoneo a ritardare la stipula del contratto anche a fronte di servizi dichiaratamente connotati di urgenza, in presenza di motivate ragioni di pubblico interesse”.
ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO
CONVENZIONI
Aniem Lazio ha attivato un servizio per assistere e fornire consulenza alle imprese su tutte le questioni attinenti al sistema di qualificazione, con particolare riguardo alle modalità per acquisire l’attestazione Soa (prima attestazione, verifica triennale, rinnovo) e le certificazioni Iso.
Ricordiamo, peraltro, che recente legge n.51/2022 ha imposto il possesso dell’attestazione Soa anche per i lavori di importo superiore a 516.000 euro rientranti nel Superbonus e negli altri bonus edilizi: dal 1° gennaio 2023 e al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori dovrà essere affidata esclusivamente ad imprese che documenteranno l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una Soa; dal 1° luglio 2023 sarà necessario il possesso dell’attestazione Soa al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.
Per maggiori informazioni le imprese interessate possono contattare i nostri Uffici scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonando al numero 334.9767911.
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