PERIODICO INFORMATIVO - 23 DICEMBRE 2022
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CODICE APPALTI: APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ORA L’ESAME DEL PARLAMENTO
CONTRATTI PUBBLICI
Come preannunciato, lo scorso 16 dicembre il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare il nuovo testo del Codice Appalti che ora sarà sottoposto all’esame del Parlamento fino alla definitiva approvazione entro il prossimo 31 marzo 2023. Il Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini ha anche preannunciato l’attivazione di un tavolo tecnico con le rappresentanze del sistema imprenditoriale e degli enti appaltanti.
Sono sostanzialmente confermati i contenuti illustrati nelle ultime settimane: l’impianto normativo è quello definito dal Consiglio di Stato sul quale il Governo ha introdotto alcune integrazioni.
Nella prima parte del Codice sono elencati i principi ispiratori (a cominciare da quello di risultato) che dovrebbero rendere più efficace l’applicazione delle norme e riequilibrare il rapporto fra Pubblica Amministrazione e imprese. Nel comunicato del Governo sono evidenziati i principali contenuti del provvedimento.
Digitalizzazione
La digitalizzazione diventa un vero e proprio “motore” per modernizzare tutto il sistema dei contratti pubblici e l’intero ciclo di vita dell’appalto. Si definisce un “ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale” i cui pilastri si individuano nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, appena reso operativo dall’Autorità nazionale anti corruzione (ANAC), nelle piattaforme di approvvigionamento digitale, nell’utilizzo di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici.
Inoltre, si realizza una digitalizzazione integrale in materia di accesso agli atti, in linea con lo svolgimento in modalità digitale delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici. Si riconosce espressamente a tutti i cittadini la possibilità di richiedere la documentazione di gara, nei limiti consentiti dall’ordinamento vigente, attraverso l’istituto dell’accesso civico generalizzato.
Programmazione di infrastrutture prioritarie
È impresso un grosso slancio al sistema di programmazione per le opere prioritarie. Si prevede l’inserimento dell’elenco delle opere prioritarie direttamente nel Documento di economia e finanza (DEF), a valle di un confronto tra Regioni e Governo; la riduzione dei termini per la progettazione; l’istituzione da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici di un comitato speciale appositamente dedicato all’esame di tali progetti; un meccanismo di superamento del dissenso qualificato nella conferenza di servizi mediante l’approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; la valutazione in parallelo dell’interesse archeologico.
Appalto integrato
Per i lavori, si reintroduce la possibilità dell’appalto integrato senza i divieti previsti dal vecchio Codice. Il contratto potrà quindi avere come oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Sono esclusi gli appalti per opere di manutenzione ordinaria.
Procedure sotto la soglia europea
Si adottano stabilmente le soglie previste per l’affidamento diretto e per le procedure negoziate nel cosiddetto decreto “semplificazioni COVID-19” (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76). Sono previste eccezioni, con applicazione delle procedure ordinarie previste per il sopra-soglia, per l’affidamento dei contratti che presentino interesse transfrontaliero certo. Si stabilisce il principio di rotazione secondo cui, in caso di procedura negoziata, è vietato procedere direttamente all’assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente. In tutti gli affidamenti di contratti sotto-soglia sono esclusi i termini dilatori, sia di natura procedimentale che processuale.
General contractor
Si reintroduce la figura del “general contractor”, cancellata con il vecchio Codice. Con questi contratti, l’operatore economico “è tenuto a perseguire un risultato amministrativo mediante le prestazioni professionali e specialistiche previste, in cambio di un corrispettivo determinato in relazione al risultato ottenuto e alla attività normalmente necessaria per ottenerlo”. È da sottolineare che l’attività anche di matrice pubblicistica da parte del contraente generale (per esempio quella di espropriazione delle aree) consente di riconoscere nell’istituto una delle principali manifestazioni applicative della collaborazione tra la pubblica amministrazione e gli operatori privati nello svolgimento di attività d’interesse generale.
Partenariato pubblico-privato
Si semplifica il quadro normativo, per rendere più agevole la partecipazione degli investitori istituzionali alle gare per l’affidamento di progetti di partenariato pubblico-privato (PPP). Si prevedono ulteriori garanzie a favore dei finanziatori dei contratti e si conferma il diritto di prelazione per il promotore.
Settori speciali
Si prevedono una maggiore flessibilità e una più marcata peculiarità per i cosiddetti “settori speciali”, in coerenza con la natura essenziale dei servizi pubblici gestiti dagli enti aggiudicatori (acqua, energia, trasporti, ecc.). Le norme introdotte sono “autoconclusive” e quindi prive di ulteriori rinvii ad altre parti del Codice.
Si introduce un elenco di “poteri di autorganizzazione” riconosciuti alle imprese pubbliche e ai privati titolari di diritti speciali o esclusivi. Si prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di determinare le dimensioni dell’oggetto dell’appalto e dei lotti in cui eventualmente suddividerlo, senza obbligo di motivazione aggravata.
Subappalto
Si introduce il cosiddetto subappalto a cascata, adeguandolo alla normativa e alla giurisprudenza europea attraverso la previsione di criteri di valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante, da esercitarsi caso per caso.
Concessioni
Per i concessionari scelti senza gara, si stabilisce l’obbligo di appaltare a terzi una parte compresa tra il 50 e il 60 per cento dei lavori, dei servizi e delle forniture. L’obbligo non vale per i settori speciali (ferrovie, aeroporti, gas, luce).
Revisione dei prezzi
È confermato l’obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi al verificarsi di una variazione del costo superiore alla soglia del 5 per cento, con il riconoscimento in favore dell’impresa dell’80 per cento del maggior costo.
Esecuzione
Sul versante dell’esecuzione, si prevede la facoltà per l’appaltatore di richiedere, prima della conclusione del contratto, la sostituzione della cauzione o della garanzia fideiussoria con ritenute di garanzia sugli stati di avanzamento.
In caso di liquidazione giudiziale dell’operatore economico dopo l’aggiudicazione, non ci sarà automaticamente la decadenza ma il contratto potrà essere stipulato col curatore autorizzato all’esercizio dell’impresa, previa autorizzazione del giudice delegato.
Governance, contenzioso e giurisdizione
Allo scopo di fugare la cosiddetta “paura della firma”, è stabilito che, ai fini della responsabilità amministrativa, non costituisce “colpa grave” la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.
Si effettua il riordino delle competenze dell’ANAC, in attuazione del criterio contenuto nella legge delega, con un rafforzamento delle funzioni di vigilanza e sanzionatorie. Si superano le linee guida adottate dall’Autorità, attraverso l’integrazione nel Codice della disciplina di attuazione.
In merito ai procedimenti dinanzi alla giustizia amministrativa, si prevede che il giudice conosca anche delle azioni risarcitorie e di quelle di rivalsa proposte dalla stazione appaltante nei confronti dell’operatore economico che, con un comportamento illecito, ha concorso a determinare un esito della gara illegittimo. Si applica l’arbitrato anche alle controversie relative ai “contratti” in cui siano coinvolti tali operatori.
Entrata in vigore
Il Codice si applicherà a tutti i nuovi procedimenti a partire dal 1° aprile 2023. Dal 1° luglio 2023 è prevista l’abrogazione del Codice precedente (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e l’applicazione delle nuove norme anche a tutti i procedimenti già in corso.
Si attendono ora gli interventi di modifica da parte del Parlamento, anche sulla base delle proposte che verranno dal confronto con gli operatori del settore.
ANAC: APPALTI PNRR POSSONO ESSERE AGGIUDICATI ANCHE DA CENTRALI DI COMMITTENZA PRIVE DI PERSONALITA’ GIURIDICA
CONTRATTI PUBBLICI
Rispondendo ad un quesito di un comune sulle modalità di aggiudicazione di un appalto finanziato con le risorse del Pnrr, l’Anac ha precisato che gli enti possono avvalersi di una centrale di committenza costituita nella forma di associazione, unione, consorzio o anche di convenzione tra enti locali senza che questa sia dotata di personalità giuridica.
In attesa che siano operative le norme sulla qualificazione delle stazioni appaltanti contenute nel nuovo codice appalti, il decreto sul Pnrr ha previsto un regime speciale per le procedure di affidamento che utilizzano le risorse derivanti dai fondi europei.
Tale regime speciale implica, per i comuni non capoluogo di provincia, il ricorso obbligatorio a centrali di committenza o soggetti aggregatori qualificati; l’Autorità chiarisce che non sussiste tuttavia necessità che tali soggetti siano costituiti in forma di personalità giuridica.
LEGGE DI BILANCIO: COME CAMBIANO I BONUS EDILIZI
FISCO
L’emendamento del Governo alla Legge di Bilancio prevede un’ulteriore proroga per poter usufruire del superbonus al 110%: possibilità di riapertura del termine di presentazione della Cilas al 31 dicembre p.v. ma solo se è stata assunta una delibera condominiale entro il 18 novembre u.s.
In sostanza, il Governo ha deciso di concedere tale opportunità solo nei casi in cui “la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente” all’entrata in vigore dell’Aiuti quater (18 novembre). Per i condomini che hanno approvato la delibera tra il 19 e il 24 novembre, la condizione per accedere al 110% è che la Cilas deve essere stata presentata entro il 25 novembre.
Per attestare la veridicità delle delibere, sarà necessaria però una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dall’amministratore di condominio o dal condòmino che ha presieduto l’assemblea, quando non vi è l’obbligo di nominare l’amministratore (ossia negli edifici fino a otto condòmini). Tale dichiarazione comporta la relativa responsabilità penale in caso di falso (con reclusione fino a due anni, in base all’articolo 483 del Codice penale).
Esclusa invece la proroga del superbonus per gli immobili appartenenti a un unico proprietario e per quelli posseduti da enti del Terzo settore (Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale) per i quali resta l’obbligo di presentazione della Cilas alla data del 25 novembre.
Leggera proroga del 110%, invece, per gli interventi di demolizione e ricostruzione: l’istanza per acquisire il titolo abilitativo potrà essere presentata fino al 31 dicembre (invece del 25 novembre).
L’emendamento del Governo dispone, altresì, la proroga al 31 dicembre 2025 per il bonus barriere architettoniche del 75%. Lo sconto fiscale si applicherà alle spese sostenute “per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti”. Non è stato invece prorogato il bonus facciate che consentiva per l’anno 2022 una detrazione del 60%.
Viene reintrodotta la detrazione Irpef pari al 50% dell’Iva pagata da chi acquista case in classe energetica a o B dall’impresa di costruzione o ristrutturazione. L’agevolazione sarà valida per gli acquisti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 e sarà ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Si ricorda, infine, che dal 1° gennaio 2023 scatta l’obbligo della qualificazione Soa per i lavori rientranti nel superbonus e negli altri bonus edilizi: le imprese, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, dovranno essere in possesso di un contratto con uno degli organismi di attestazione, finalizzato al rilascio dell’attestazione Soa.
Dal 1° luglio 2023, i medesimi lavori potranno essere svolti solo da imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, siano in possesso dell’attestazione.
CESSIONE CREDITI: PRESTITI GARANTITI DA SACE NELLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. QUATER
ECONOMIA
Nella legge di conversione del D.L. Aiuti Quater, approvato in Senato e passato ora all’esame della camera dove dovrà essere approvato entro il 17 gennaio p.v., è stato definito l’intervento sulla cessione crediti.
Il nuovo prestito ponte sarà garantito per le imprese rientranti nelle categorie contraddistinte da codici Ateco 41 (costruzione di edifici) e 43 (lavori di costruzione specializzati) che potranno richiedere finanziamenti garantiti dalla società SACE S.p.A. sulla base dei crediti maturati alla data del 25 novembre 2022.
La legge di conversione prevede anche le modifiche sulle cessioni dei crediti che passeranno da 4 a 5: la prima sarà libera mentre i successivi ulteriori passaggi saranno possibili verso banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e assicurazioni. Sarà possibile anche il passaggio da banca a correntista Partita Iva.
Una modifica ulteriore al “Decreto Rilancio” prevede, inoltre, la possibilità di utilizzare i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022, e non ancora utilizzati, in 10 rate annuali di pari importo, previo invio di una comunicazione alla stessa Agenzia delle Entrate da parte del fornitore o del cessionario.
SOLO LA FALSA DICHIARAZIONE (E NON L’OMISSIONE) GIUSTIFICA L’ESCLUSIONE AUTOMATICA
GIURISPRUDENZA
Il Consiglio di Stato (Sentenza 29 Novembre 2022, n.10504) ha affermato che solo una dichiarazione obiettivamente falsa comporta l’esclusione immediata del concorrente, non una dichiarazione omissiva o reticente.
Nel caso esaminato, l’appellante aveva sostenuto l’erroneità della sentenza di primo grado per non aver considerato un procedimento penale per omicidio colposo con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni, sul presupposto, pertanto, di un’infrazione “debitamente accertata” delle autorità competenti.
Il rappresentante legale dell’impresa, oltre a non dichiarare tale infrazione, aveva sostenuto, in generale, di non aver violato gli obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
I Giudici ritengono che ciò non costituisca automatico motivo di esclusione.
La stazione appaltante è tenuta a svolgere una valutazione discrezionale dell’effettiva incidenza dell’omessa dichiarazione sull’affidabilità dell’operatore; pertanto solo una falsa dichiarazione potrebbe comportare l’automatica esclusione. L’aver taciuto la pendenza del procedimento penale sfociato nella richiesta di rinvio a giudizio integra certamente un’ipotesi di omissione dichiarativa da parte dell’impresa, che non avrebbe potuto considerarsi alla stregua di una falsa dichiarazione poiché le valutazioni concernenti la sua correttezza sono riferite ad elementi giuridici.
Spetta quindi all’ente appaltante stabilire se l’operatore economico abbia omesso di fornire informazioni rilevanti, sia perché previste dalla legge o dalla normativa di gasa, sia perché evidentemente in grado di incidere sulla propria integrità o affidabilità.
ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO
CONVENZIONI
Aniem Lazio ha attivato un servizio per assistere e fornire consulenza alle imprese su tutte le questioni attinenti al sistema di qualificazione, con particolare riguardo alle modalità per acquisire l’attestazione Soa (prima attestazione, verifica triennale, rinnovo) e le certificazioni Iso.
Ricordiamo, peraltro, che recente legge n.51/2022 ha imposto il possesso dell’attestazione Soa anche per i lavori di importo superiore a 516.000 euro rientranti nel Superbonus e negli altri bonus edilizi: dal 1° gennaio 2023 e al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori dovrà essere affidata esclusivamente ad imprese che documenteranno l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una Soa; dal 1° luglio 2023 sarà necessario il possesso dell’attestazione Soa al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.
Per maggiori informazioni le imprese interessate possono contattare i nostri Uffici scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonando al numero 334.9767911.
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