PERIODICO INFORMATIVO - 25 NOVEMBRE 2022
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D.L. QUATER: CESSIONE CREDITI IN 10 ANNI SOLO PER I CREDITI COMUNICATI ENTRO IL 31 OTTOBRE
FISCO
Nel decreto legge n.176/2022, c.d. decreto aiuti quater, pubblicato in Gazzetta lo scorso 18 novembre e in vigore dal giorno successivo, è stato introdotto, come anticipato anche nello scorso numero di Aniem Lazio News, una modifica al regime di cessione dei crediti: su richiesta del cessionario sarà possibile frazionare il credito o lo sconto in fattura in quote annuali (di pari importo) per 10 anni.
Il testo del provvedimento limitava tale opzione alle operazioni perfezionate entro il 10 novembre; nella versione definitiva pubblicata in Gazzetta la data è stata anticipata al 31 ottobre. Di seguito il testo della disposizione contenuta nell’art.9:
Per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti,
previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica.
La norma precisa, inoltre, che le modalità operative saranno definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Si segnala che in base agli ultimi dati forniti da Enea, aggiornati al 31 ottobre scorso, gli investimenti ammessi all’agevolazione ammontano complessivamente a 55 miliardi di euro, mentre le detrazioni totali a carico dello Stato previste a fine lavori superano i 60,5 miliardi di euro; le detrazioni maturate per i lavori conclusi ammontano a 42,2 miliardi.
Gli altri interventi contenuti nel decreto in materia di modifiche alla disciplina del superbonus prevedono:
- la riduzione, dal 2023, al 90% della misuradel bonus per condomini, “mini condomini” di unico proprietario, ONLUS e APS (associazioni di promozione sociale), salvo che per gli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILAS e, in caso di interventi su edifici condominiali, la delibera assembleare che abbia approvato i lavori (in questo caso, resta ferma la percentuale del 110% anche per il 2023);
- per i lavori eseguiti sulle unifamiliari, il 110% viene prorogatosino al 31 marzo 2023 (anziché 31 dicembre 2022), sempre a condizione che, al 30 settembre 2022, siano stati realizzati il 30% dei lavori;
- sempre per le unifamiliari, viene poi ammesso il bonusal 90% nel 2023 ma solo per le “abitazioni principali” e solo per i soggetti con reddito sino a 15.000 euro, calcolato come “quoziente familiare” in base criteri fissati dallo stesso Decreto e solo se proprietari, o titolari di altro diritto reale sull’abitazione (usufrutto, diritto di superficie, diritto reale di abitazione, ecc,).
Per i soggetti a basso reddito, è prevista l’erogazione di un contributo da parte dell’Agenzia delle Entrate, con modalità che verranno definite con decreto del MEF.
ESCLUSIONE NON SANABILE PER MANCATA DICHIARAZIONE SU OBBLIGO DI ASSUNZIONE GIOVANILE
CONTRATTI PUBBLICI
Un parere dell’Anac (n.451/2022) ha affermato che la mancata dichiarazione della quota di occupazione giovanile è causa di esclusione, non sanabile con il soccorso istruttorio.
Il caso esaminato dall’Autorità ha riguardato un bando di gara con procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di adeguamento norme di sicurezza, statica e sismica degli edifici scolastici, mediante finanziamento PNRR.
L’istante, una società di costruzioni, aveva chiesto all’Autorità di esprimersi sul provvedimento di esclusione adottato dall’amministrazione nei propri confronti; provvedimento, a suo dire, illegittimo e si rendeva, quindi, necessario procedere con il soccorso istruttorio.
Dal canto suo, l’amministrazione aveva sostenuto la legittimità del proprio operato in quanto la procedura era rientrante nel PNRR ed era applicabile l’articolo 47 del dl n. 77/2021, secondo cui è requisito necessario dell’offerta l’obbligo di assicurare per l’occupazione le quote femminili e giovanili con riferimento alle assunzioni necessarie all’esecuzione del contratto.
Alla luce di quanto espresso dal decreto Semplificazioni bis e in base a quanto previsto dal bando tipo, l’ANAC ha ritenuto legittimo il provvedimento di esclusione perché l’operatore ha omesso di compilare le dichiarazioni integrative al DGUE del concorrente e pertanto non ha reso, come previsto dal capitolato speciale di appalto, la dichiarazione relativa agli obblighi assunzionali, previsti quale requisito necessario dell’offerta.
L’ANAC ha quindi dichiarato legittima l’esclusione della società istante, essendo l’operato della stazione appaltante conforme ai principi generali in materia di contrattualistica pubblica e alla normativa di riferimento.
ANAC: APPROVATO IL PIANO 2023-2025 SULLA TRASPARENZA NEGLI APPALTI PUBBLICI
CONTRATTI PUBBLICI
Nei giorni scorsi l’Anac ha approvato il Piano nazionale 2023-2025 contenente le indicazioni per fronteggiare la corruzione e garantire maggiore trasparenza negli appalti pubblici. Il testo è stato trasmesso al Comitato interministeriale e alla Conferenza unificata e, dopo il loro visto, diverrà operativo, presumibilmente già dal prossimo mese di dicembre.
Tra le novità previste, va segnalato un rafforzamento dell’azione antiriciclaggio, con la sollecitazione, in particolare, a identificare il titolare effettivo delle società che concorrono ad appalti pubblici e a controllare eventuali partecipazioni sospette.
Il Presidente dell'Autorità Anticorruzione, Giuseppe Busia, in questo contesto, ha dichiarato che “va espressamente indicato l'utilizzo della banca dati Anac come strumento per raccogliere e tenere aggiornato, a carico degli operatori economici, il dato sui titolari effettivi. In tal modo le pubbliche amministrazioni possano conoscere chi effettivamente sta dietro le scatole cinesi che spesso coprono il vero titolare della società che vince l'appalto, evitando così corruzione e riciclaggio”.
Per quanto riguarda la trasparenza dei contratti pubblici, Anac ha rivisto le modalità di pubblicazione. Non dovranno più avvenire sui siti delle amministrazioni in ordine temporale di emanazione degli atti, ma ordinando le pubblicazioni per appalto, in modo che l’utente e il cittadino possano conoscere l’evolversi di un contratto pubblico, con allegati tutti gli atti di riferimento.
Il Piano prevede, infine, semplificazioni per i Comuni più piccoli. Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti non sono tenute a predisporre il piano anticorruzione ogni anno, ma ogni tre anni. Per tali Comuni vengono ridotti anche gli oneri di monitoraggio sull’attuazione delle misure del piano, concentrandosi solo dove il rischio è maggiore.
ANAC: NUOVA REGOLAMENTAZIONE DEL PRECONTENZIOSO
CONTRATTI PUBBLICI
Nei giorni scorsi l’Anac ha anche approvato le modifiche ai regolamenti sull'esercizio dei poteri, sui pareri di precontenzioso di sull'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità nazionale anticorruzione.
In base al nuovo regolamento, l’Anac può impugnare delibere a contrarre, ammissioni ed esclusioni dell'operatore economico dalla gara, aggiudicazioni, validazioni e approvazioni della progettazione, nomine del RUP, nomine della commissione giudicatrice, atti afferenti a rinnovo tacito, provvedimenti applicativi della clausola revisione prezzi e dell'adeguamento dei prezzi, autorizzazioni del Responsabile del procedimento e/o approvazioni di varianti o modifiche, affidamenti di lavori, servizi o forniture supplementari.
Un parere motivato, inoltre, può essere emesso dall’Autorità entro il termine massimo di 120 giorni dall’adozione o dalla pubblicazione dell’atto contenente la violazione.
Sulla disciplina dell’iter del precontenzioso, l’Autorità valuta l’ammissibilità e la procedibilità delle istanze pervenute e in caso di valutazione positiva, comunica alle parti l’avvio del procedimento, assegnando un termine non superiore a 5 giorni per la presentazione di memorie e documenti; sarà valutata la necessità di audizione delle parti. Il procedimento può concludersi, in luogo dell’adozione di un parere di precontenzioso, con la presentazione di un ricorso diretto oppure previo parere motivato.
CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO AIUTI TER: LE DISPOSIZIONI SUGLI APPALTI
CONTRATTI PUBBLICI
Sulla Gazzetta ufficiale n. 269 del 17 novembre 2022 è stata pubblicata la legge 17 novembre 2022, n. 175, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. decreto aiuti ter).
Si segnalano le disposizioni di interesse per il settore degli appalti pubblici.
Fermo restando quanto già previsto per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, si prevede che le risorse assegnate e non utilizzate per le procedure di affidamento di contratti pubblici, relativi agli interventi del PNRR, possono essere utilizzate dalle Amministrazioni, previa comunicazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall’incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell’energia.
Inoltre, al fine di accelerare l’avvio degli investimenti di pubblici mediante il ricorso a procedure aggregate e flessibili per l’affidamento dei contratti pubblici, Invitalia S.p.A. promuove la definizione e la stipulazione di appositi accordi quadro, ex art. 54 del codice appalti, per l’affidamento dei servizi tecnici e dei lavori.
MINISTERO LAVORO: LE NUOVE TARIFFE PER LA REVISIONE PERIODICA DELLE ATTREZZATURE EDILI
LAVORO
Il Ministero del Lavoro ha comunicato l’aggiornamento delle tariffe per l’attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro, incluse quelle per l’edilizia, in vigore dal prossimo 1° dicembre, (si applicano a tutte le attrezzature incluse nell’allegato VII “Verifiche di attrezzature” del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).
Le tariffe, che tengono conto del tasso di inflazione comunicato dall’Istat, fanno registrare un incremento dell’1,149%.
Per ogni attrezzatura vengono indicati i costi della prima verifica e di quella successiva. Le tabelle riportanti le tariffe aggiornate, saranno pubblicate, a cura dell’INAIL, sul portale “Soggetti Abilitati”.
CONSORZI STABILI: POSSIBILE LA SOSTITUZIONE DELLA CONSORZIATA ESECUTRICE PER PERDITA DEI REQUISITI
GIURISPRUDENZA
Il Consiglio di Stato (Sentenza n.9752 del 7 novembre u.s.) è tornato ad occuparsi di consorzi stabili ammettendo, similarmente a quanto già previsto per i raggruppamenti temporanei, la possibilità di sostituzione della consorziata designata come esecutrice, per perdita dei requisiti, non solo in fase di esecuzione ma anche in gara.
I Giudici hanno ritenuto che le differenze tra consorzi stabili, consorzi ordinari e raggruppamenti temporanei di imprese non rilevano riguardo in questo contesto, essendo distinzioni che investono i requisiti di esternalizzazione della partecipazione alle procedure di gara da parte degli operatori giuridici, e non si riferiscono all’evenienza del venire meno dei requisiti di una consorziata designata in corso di gara.
La modifica in sostituzione non inficia la natura del consorzio, trattandosi di una realtà imprenditoriale distinta rispetto a quella dei singoli consorziati, naturalmente se il consorzio stabile rimane nella sua totalità in possesso dei requisiti richiesti dalla lex specialis.
Secondo il Consiglio, quindi, “era consentita in sede di gara l’estromissione dell’impresa divenuta priva dei requisiti ex art. 80, e conseguentemente possibile la sostituzione della consorziata designata con altra impresa in possesso dei requisiti di partecipazione e di quelli di qualificazione per l’esecuzione dei lavori, indicati dalla lex specialis”.
Ricordiamo i recenti e controversi interventi della giurisprudenza sui consorzi stabili e, in particolare, sulle modalità di qualificazione dell’impresa designata come esecutrice.
Il Consiglio di Stato (Sentenza n.7360 del 22 agosto u.s.) riproponendo un’interpretazione dell’attuale normativa (art. 47 Codice Appalti), ha limitato la praticabilità del cumulo dei requisiti ai soli aspetti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo. In base a questa sentenza le imprese consorziate designate per l’esecuzione devono comprovare i requisiti, tecnici e professionali senza potersi avvalere della somma dei requisiti delle altre consorziate, se non limitatamente alle attrezzature ed all’organico.
Successivamente, il Tar Sicilia (Sentenza n.3189/2022), contraddicendo tale orientamento, ha riaffermato l’applicabilità del cumulo di tutti i requisiti.
ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO
CONVENZIONI
Aniem Lazio ha attivato un servizio per assistere e fornire consulenza alle imprese su tutte le questioni attinenti al sistema di qualificazione, con particolare riguardo alle modalità per acquisire l’attestazione Soa (prima attestazione, verifica triennale, rinnovo) e le certificazioni Iso.
Ricordiamo, peraltro, che recente legge n.51/2022 ha imposto il possesso dell’attestazione Soa anche per i lavori di importo superiore a 516.000 euro rientranti nel Superbonus e negli altri bonus edilizi: dal 1° gennaio 2023 e al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori dovrà essere affidata esclusivamente ad imprese che documenteranno l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una Soa; dal 1° luglio 2023 sarà necessario il possesso dell’attestazione Soa al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.
Per maggiori informazioni le imprese interessate possono contattare i nostri Uffici scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonando al numero 334.9767911.
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