PERIODICO INFORMATIVO - 25 MARZO 2022
News
IN VIGORE IL NUOVO DECRETO PER FRONTEGGIARE IL RINCARO DEI MATERIALI
CONTRATTI PUBBLICI
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.67 del 21 marzo u.s. il decreto legge (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina) emanato dal Governo per fronteggiare l’ulteriore rincaro delle materie prime.
Nel decreto viene incrementato il fondo per le compensazioni, ma non compare la norma sulla proroga o sospensione dei contratti per causa di forza maggiore. Contraddicendo quanto affermato dallo stesso Governo nel comunicato di presentazione del provvedimento, è scomparsa dal testo la norma che prevedeva la sospensione o la proroga di un appalto pubblico qualora si fossero verificati aumenti improvvisi e ingenti dei prezzi.
All’art.23 si disciplina la possibilità per le imprese titolari di contratti pubblici di accedere al Fondo Adeguamenti Prezzi chiedendo un anticipo del 50% delle compensazioni a cui l’azienda ha diritto a causa dell’aumento del prezzo dei materiali. Questa anticipazione viene erogata nelle more dell’istruttoria delle istanze di compensazione. Il Fondo istituito con il decreto n.73/2021 con una dotazione di 200 milioni di euro, è stato rifinanziato per ulteriori 150 milioni di euro per il primo semestre dell’anno in corso. Dai rilevamenti provenienti dal Ministero Infrastrutture emerge intanto un significativo incremento dei prezzi nel secondo semestre 2021 con una variazione media del 36% e una variazione superiore all'8% per quasi tutti i materiali, condizione per poter accedere al meccanismo di compensazione.
Il decreto legge approvato dal Governo si compone di 39 articoli e prevede una serie di misure a sostegno di imprese e cittadini: riduzione delle aliquote di accisa su benzina e gasolio, sostegno a settori in difficoltà (autotrasporto, agricoltura, pesca, turismo) e misure a supporto di imprese e cittadini per calmierare gli effetti dei rincari.
In particolare, per le imprese con sede in Italia è prevista la rateizzazione delle bollette di energia elettrica e gas di maggio e giugno fino a 24 rate mensili.
Il decreto estende, inoltre, il credito d’imposta a beneficio delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW. Esso è pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022 ed è riconosciuto qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Nel caso di forti consumi di gas naturale, il credito è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Il credito è cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Nel caso di imprese energivore, infine, il credito di imposta sale dal 20% al 25% e per quelle a forte consumo di gas naturale dal 15% al 20%.
AGGIORNATO IL CONTRIBUTO ANAC 2022
CONTRATTI PUBBLICI
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo u.s. la delibera dell’Anac relativa alla contribuzione per l’anno 2022 a favore dell’Autorità per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato.
La delibera, che sostituisce la precedente del 18 dicembre 2019, n. 1197, ribadisce importi e modalità del contributo dovuto a favore dell’ANAC.
Viene confermata l’esenzione per i concorrenti a gare di importo inferiore a €150.000 e, a partire da tale importo, quanto dovuto dagli operatori economici a titolo di contributo, è suddiviso nelle seguenti fasce:
- da € 150.000 a € 299.999,99: € 20,00;
- da € 300.000 a € 499.999,99: € 35,00;
- da € 500.000 a € 799.999,99: € 70,00;
- da € 800.000 a € 999.999,99: € 80,00;
- da € 1.000.000 a € 4.999.999,99: € 140,00;
- da € 5.000.000 a € 19. 999.999,99: € 200,00
- da € 20.000.000: € 500,00
PONTI, VIADOTTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA: OK A PIANO DI 2,7 MILIARDI, 182 MILIONI PER IL LAZIO
MANUTENZIONE STRADALE
Nei giorni scorsi la Conferenza Stato-Regioni ha dato il proprio parere favorevole ad un piano di messa in sicurezza e manutenzione riguardante ponti, viadotti e strade.
Si tratta, in particolare, dei due schemi di decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, che assegnano 1,4 miliardi di euro (previsti nella legge di Bilancio per il 2022) per gli interventi sui ponti e viadotti e più di 1,3 miliardi per gli interventi di manutenzione straordinaria delle strade, con una disponibilità finanziaria fino al 2029.
Il piano di messa in sicurezza di ponti e viadotti (periodo 2024-2029) destina 84,847 milioni ad interventi nella regione Lazio, mentre il piano per la manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale prevede uno stanziamento di 96,824 milioni per la nostra Regione.
BANDI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI
EDILZIA SPORTIVA
Nei giorni scorsi il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato due bandi, con scadenza fissata al 22 aprile 2022, per la realizzazione o rigenerazione di impianti sportivi che favoriscano il recupero di aree urbane.
L’iniziativa è finanziata con 700 milioni dal PNRR.
Il primo bando (538 milioni) è destinato ai Comuni capoluogo di Regione, ai Comuni capoluogo di Provincia con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e ai Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, per la realizzazione o la rigenerazione di impianti polivalenti indoor, Cittadelle dello sport o impianti natatori.
Il secondo Avviso (162 milioni) destinato a tutti i Comuni italiani ed è finalizzato a impianti che siano di interesse delle Federazioni Sportive.
CONSIGLIO DI STATO SU IDONEITA’ DELLE REFERENZE BANCARIE
GIURISPRUDENZA
Secondo il Consiglio di Stato (sentenza 17.03.2022, n. 1936) le referenze bancarie vanno considerate “idonee” qualora gli istituti bancari abbiano valutato la qualità dei rapporti, la correttezza e la puntualità degli adempimenti.
Le “idonee referenze bancarie”, in particolare, devono essere intese nel senso che gli istituti creditizi devono riferire sulla qualità dei rapporti in atto con le società, per le quali le referenze sono richieste, quali la correttezza e la puntualità di queste nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto, l’assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti, sempre che tali situazioni siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in loro possesso.
Tali referenze possono essere richieste dalle stazioni appaltanti agli operatori in considerazione della circostanza che hanno una sicura efficacia probatoria dei requisiti economico-finanziari necessari per l’aggiudicazione di contratti pubblici: e ciò in base al fatto notorio che il sistema bancario eroga credito a soggetti affidabili sotto tali profili.
“TAGLIO DELLE ALI” DETERMINA ACCANTONAMENTO, MA NON ESCLUSIONE DELL’OFFERTA
GIURISPRUDENZA
Il Consiglio di Stato (Sez. V, n.1808 del 15 marzo u.s.) ha ribadito che il cd. “taglio delle ali” determina solo l’accantonamento temporaneo dell’offerta ai fini della valutazione dell’anomalia.
L’art.97, comma 2 bis, del Codice Appalti, infatti, ha previsto non l’esclusione delle imprese collocate nelle “ali”, ma soltanto un provvisorio accantonamento delle relative offerte.
Si tratta di operazioni funzionali esclusivamente alla determinazione della soglia aritmetica di anomalia da utilizzare per l’individuazione delle offerte anormalmente basse, da sottoporre alla verifica di “congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta”, senza determinare la definitiva esclusione dalla gara.
Il meccanismo previsto dall’art. 97 – precisano i Giudici - contempera l'esigenza di selezionare il concorrente più affidabile con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, che impongono di limitare vincoli, oneri, divieti, adempimenti e sanzioni a quanto strettamente necessario a garantire la realizzazione dell'interesse pubblico, e risulterebbero indubbiamente violati da un meccanismo di esclusione automatica di alcune offerte solo perché si collocano ai margini della media aritmetica di ribasso, senza che vi sia prova della loro "anomalia" e in assenza di una espressa e chiara previsione legislativa.
ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO
CONVENZIONI
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