PERIODICO INFORMATIVO - 11 MARZO 2022
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CODICE APPALTI: GLI EMENDAMENTI APPROVATI IN SENATO
CONTRATTI PUBBLICI
Come noto, tra gli adempimenti previsti nel piano di attuazione del Pnrr figura la riscrittura del Codice dei contratti pubblici che dovrà essere ultimata entro il marzo 2023. Attualmente è in corso in Parlamento l’iter di approvazione del Disegno di Legge delega (da concludersi entro il 30 giugno p.v.) che enuncia i principi e gli obiettivi che dovranno orientare l’elaborazione del nuovo Codice.
Nei giorni scorsi il Senato ha approvato il testo che passa ora all’esame della Camera.
Le principali novità apportate al provvedimento riguardano i seguenti aspetti:
- l’obbligo per le stazioni appaltanti di introdurre meccanismi di revisione prezzi. In particolare la norma impone la “previsione dell’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta, stabilendo che gli eventuali oneri derivanti dal suddetto meccanismo di revisione dei prezzi siano a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa”:
- il divieto di accorpamento artificioso di lotti per tutelare le piccole e le microimprese;
- la definizione di un regolamento attuativo “in relazione alle diverse tipologie di contratto”;
- l’individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere ad automatismi nella valutazione delle offerte e tipizzazione dei casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere al solo criterio del prezzo o del costo, con possibilità di esclusione automatica delle offerte anomale (per i contratti che non abbiano carattere transfrontaliero);
- la revisione del meccanismo di garanzie fideiussorie “prevedendo in relazione alle garanzie dell'esecuzione dei contratti la possibilità di sostituire le stesse mediante l'effettuazione di una ritenuta di garanzia proporzionata all'importo del contratto in occasione del pagamento di ciascun Stato Avanzamento Lavori”;
- la valorizzazione dei criteri ambientali minimi (Cam) nelle procedure di affidamento e l'introduzione di un sistema di rendicontazione degli obiettivi energetico ambientali. Dovranno essere obbligatoriamente “rispettati differenziati per tipologie ed importi di appalto” e sarà previsto “un periodo transitorio con tempi congrui per l’avvio della relativa applicazione”;
- la revisione e semplificazione del sistema di qualificazione delle imprese “valorizzando criteri di verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, dell’adeguatezza dell’attrezzatura tecnica e dell’organico”;
- il rafforzamento dell’obbligo di qualificazione e riduzione delle stazioni appaltanti con un sistema di costante formazione del personale;
- la razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione, al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe, individuando le fattispecie che con figurano l’illecito professionale;
- la piena attuazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici e del fascicolo virtuale dell’operatore economico;
- la semplificazione delle procedure di pagamento da parte delle stazioni appaltanti del corrispettivo contrattuale, anche riducendo gli oneri amministrativi a carico delle imprese;
- per la riscrittura del Codice il Consiglio di Stato sarà tenuto ad avvalersi di esperti esterni.
ANAC: RICHIESTA COMPENSAZIONE ANCHE A LAVORI CONCLUSI
CONTRATTI PUBBLICI
Un parere dell’Anac precisa che il sistema di compensazioni per fronteggiare il rincaro dei materiali è operativo e valido fino al collaudo dei lavori.
L’Autorità si è pronunciata su un contenzioso nell’ambito del quale la stazione appaltante aveva respinto la richiesta di adeguamento dei prezzi in quanto, alla data di entrata in vigore della legge, i lavori risultavano terminati, era stato emesso il certificato di regolare esecuzione e disposto il pagamento della rata di saldo. L'appaltatore aveva contestato la decisione evidenziando che il certificato di regolare esecuzione aveva carattere provvisorio perché non ancora approvato.
L’Anac ha condiviso la posizione dell’impresa sostenendo che il contratto delle parti deve ritersi concluso solo con l’approvazione del certificato di collaudo (e del certificato di regolare esecuzione che sostituisce il collaudo) da parte del committente.
MINISTERO CULTURA: NON OCCORRE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER RICOSTRUZIONE PRIVATA POST SISMA
RICOSTRUZIONE
Con una circolare inviata il 7 marzo u.s. alle Sovrintendenze interessate relativa alla ricostruzione degli edifici privati colpiti dal sisma nel Centro Italia del 2016, il Ministero della Cultura ha disposto che “non necessitano dell’autorizzazione paesaggistica gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche con totale demolizione e ricostruzione, conformi all’edificio preesistente, che non prevedono incrementi volumetrici o di superfici, salve le modeste variazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici, nonché quelle necessarie per l’efficientamento energetico…”.
L’autorizzazione non occorre neanche "per le modifiche dei prospetti negli interventi di ricostruzione" previsti dalla legge sul sisma”.
A tale conclusione il Ministero è pervenuto fornendo una corretta interpretazione della normativa vigente e, in particolare, del d.l. n.189/2016 che esclude l’obbligo di speciali autorizzazioni per gli interventi di ricostruzione di edifici privati lesionati dal sisma.
CRESCE IL MERCATO IMMOBILIARE: A ROMA + 27,5% DAL 2019
MERCATO
L’Osservatorio dell'Agenzia delle Entrate ha pubblicato i dati aggiornati all’ultimo quadrimestre del 2021 sulle compravendite nel mercato immobiliare residenziale.
A livello nazionale, nel quarto trimestre del 2021 il tasso tendenziale delle compravendite del settore residenziale si conferma positivo con una crescita del 15,7% rispetto allo stesso trimestre del 2020 e un totale di oltre 212.000 abitazioni compravendute. Se confrontato con le transazioni avvenute nello stesso trimestre del 2019, il tasso tendenziale evidenza un risultato ancora più netto, con un incremento di oltre il 26%.
Roma ha fatto registrare l’incremento maggiore tra le città italiane: nel raffronto tra l’ultimo quadrimestre del 2021 e lo stesso periodo del 2020 la crescita è stata del 18,1%, percentuale che sale al 27,5% se confrontata con gli ultimi mesi del 2019.
Il “taglio” delle compravendite a Roma privilegia sempre i piccoli appartamenti: oltre il 50% del mercato, infatti, è rappresentato da immobili che non superano gli 85 metri quadrati, circa l’80% se si computano quelli fino a 115 metri quadrati.
Crescono anche gli acquisiti di depositi pertinenziali nelle grandi città: nel quarto trimestre 2021 sono aumentati di circa il 18% rispetto al quarto trimestre 2020 e più che raddoppiati (+103,8,2%) se confrontati con lo stesso trimestre del 2019, andamento quest’ultimo ancora più positivo del dato nazionale. A Roma l’incremento rispetto al 2019 è del 59%.
MISE: CONTRIBUTI PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
ECONOMIA
In attuazione degli obiettivi indicati dal Pnrr per favorire la digitalizzazione delle imprese, il Ministero dello sviluppo economico ha avviato il “Piano voucher per le imprese” che intende favorire la connettività a internet ultraveloce del sistema produttivo su tutto il territorio nazionale.
Dallo scorso 1° marzo 2022 le imprese possono richiedere contributi – da un minimo di 300 euro ad un massimo di 2.500 euro per servizi di connettività a banda ultralarga da 30 Mbit/s ad oltre 1 Gbit/s – direttamente agli operatori di telecomunicazioni accreditati sul portale dedicato all’incentivo, attivato da Infratel Italia che gestisce la misura per conto del Ministero dello sviluppo economico.
Il Piano sarà operativo fino a esaurimento delle risorse stanziate (608.238.104,00 euro) e, comunque, fino al 15 dicembre 2022 con possibilità di proroga per un ulteriore anno.
A RISCHIO LA COMPENSAZIONE TRA DEBITI PREVIDENZIALI E CREDITI FISCALI
FISCO
In queste ultime settimane alcuni Tribunali (soprattutto in Lombardia) hanno messo in discussione la possibilità di compensare i debiti previdenziali con i crediti fiscali. In forza di un orientamento che si sta diffondendo tra i giudici del lavoro, infatti, sarebbe preclusa nel nostro sistema la compensazione di debiti previdenziali con "controcrediti di natura fiscale anche se appartenenti allo stesso soggetto", con evidenti conseguenze sul rilascio del durc.
Cio' in forza di una lettura dell'art. 17 comma 1 del DLgs. 241/1997. In particolare, secondo il Tribunale di Milano, "a prescindere dalla prova della sussistenza o meno del credito IVA [...], la compensazione tra crediti di natura fiscale e debiti contributivi è preclusa nel nostro sistema”.
La questione verte sulla corretta interpretazione di una norma e necessita, evidentemente, di un intervento chiarificatore definitivo.
PRINCIPIO DI ROTAZIONE SEMPRE NECESSARIO NELLE PROCEDURE NEGOZIATE E NEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI
GIURISPRUDENZA
Il Tar Campania (Napoli, 2 marzo 2022, n.1425) si è pronunciato sui limiti del principio di rotazione.
I Giudici hanno anzitutto richiamato l’approccio diverso tra procedure ordinarie aperte e procedure negoziate. Richiamando anche precedenti sentenze del Consiglio di Stato “il principio di rotazione funge da contrappeso rispetto alla facoltà attribuita all’amministrazione appaltante di individuare gli operatori economici con i quali contrattare. Pertanto, come emerge anche dalle linee-guida dell’ANAC, quando l’amministrazione procede attraverso un avviso pubblico aperto a tutti gli operatori economici, non deve applicarsi il principio di rotazione, perché si è fuori dalle procedure negoziate”.
Tuttavia, ha evidenziato il Tar, nel caso di affidamento diretto sotto soglia l'avviso pubblico e la conseguente indagine di mercato non sono equiparabili a una procedura aperta e il principio di rotazione impone di “sacrificare” la partecipazione del gestore uscente in favore della possibilità di accesso al mercato di altri operatori economici.
Anche a voler ritenere che l’avviso pubblico e l’indagine preliminare consentano un’apertura al mercato, è evidente che si attribuisca comunque all'ente appaltante un'ampia discrezionalità in fase di valutazione delle proposte, rispetto alla quale appare ragionevole disporre l'esclusione dalla procedura del precedente affidatario.
E’ stato pertanto ribadito che il principio di rotazione opera negli affidamenti sotto soglia sia nei casi di affidamento diretto che nelle procedure negoziate.
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