PERIODICO INFORMATIVO - 04 FEBBRAIO 2022
News
CONFAPI/ANIEM LAZIO: CONFRONTO APERTO CON L’AMMINISTRAZIONE (EX PROVINCIA DI ROMA) SU MAXI BANDO STRADALE DA 288 MILIONI
ATTIVITA’ ASSOCIATIVA
Nei giorni scorsi una rappresentanza dell’Associazione ha avviato un proficuo confronto con i vertici della Città Metropolitana di Roma che, in qualità di soggetto aggregatore, il 3 gennaio scorso aveva pubblicato il bando per l’affidamento di lavori, servizi e forniture per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di Roma e delle altre province del Lazio, per un valore complessivo di 288 milioni.
Come già anticipato, con una lettera inviata al Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e ai soggetti interessati dell’Amministrazione, Confapi Lazio e Aniem Lazio avevano contestato il bando, evidenziando come la tendenza all’accorpamento ed al dimensionamento elevato degli appalti determinino la sostanziale impossibilità per le imprese di partecipare ad un sistema aperto e effettivamente concorrenziale.
L’Amministrazione di Città Metropolitana di Roma Capitale, recependo la sollecitazione della nostra Associazione, ha avviato un’interlocuzione per valutare congiuntamente la più idonea e funzionale definizione dei requisiti e del dimensionamento dell’appalto. Su tale questione si stanno programmando incontri tecnici che dovrebbero comportare una revisione del bando per l’affidamento dell’accordo quadro.
ANAC: ESCLUSIONE AUTOMATICA NEL SOTTOSOGLIA SCATTA CON NUMERO MINIMO DI 5 OFFERTE
CONTRATTI PUBBLICI
Un parere dell’Anac (n.4 del 12 gennaio 2022), reso nell’ambito di un procedimento di precontenzioso avviato da un’impresa, ha precisato che il meccanismo di esclusione automatica obbligatoria delle offerte anomale, in presenza di almeno cinque offerenti, deve sempre applicarsi negli appalti sotto soglia.
Si tratta della disciplina introdotta dal “Decreto Semplificazioni” (D.L. n.76/2020), operativa dal 17 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2023, con l’obiettivo di semplificare e di accelerare le procedure di gara sottosoglia.
Nel caso specifico esaminato dall’Autorità, riguardante i cd. settori speciali, l’impresa contestava la scelta di non procedere all’esclusione automatica delle offerte anomale, secondo quanto previsto proprio dalla richiamata norma (art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120 del 2020). La disposizione, infatti, per le procedure negoziate di importo inferiore alle soglie UE, prevede la mancata operatività dell’esclusione automatica nel solo caso in cui il numero delle offerte ammesse alla gara sia inferiore a cinque.
La stazione appaltante aveva giustificato il proprio comportamento motivandolo con l’applicazione dell’articolo 36, comma 8, d.lgs. n. 50/2016, che, per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria, consente alle imprese operanti nei settori speciali di applicare un proprio regolamento (lex specialis).
Secondo l’Autorità, la disciplina dettata dal D.L. n. 76/2020 prevale sulla disciplina dei contratti sottosoglia prevista dall’articolo 36 del d.lgs. n. 50/2016, integrando e sostituendo le previsioni della lex specialis con essa incompatibili, anche con riguardo a quelle in tema di verifica dell’anomalia.
La norma del “Decreto Semplificazioni”, infatti, contiene “una disciplina derogatoria, temporalmente limitata e giustificata dall’esigenza di far fronte ad una congiuntura economica resa particolarmente difficile dalla pandemia da COVID-19, che come tale prevale sulla disciplina dei contratti sotto-soglia prevista dall’articolo 36 del Codice appalti, con la conseguenza che le previsioni della lex specialis con essa incompatibili, con specifico riferimento alla disciplina dell’esclusione automatica delle offerta anomale, devono essere integrate e sostituite”.
L’Autorità ha quindi ritenuto illegittimo il comportamento della stazione appaltante laddove ha omesso di dare attuazione alla norma sull’esclusione automatica delle offerte anomale in una procedura di gara che prevedeva un numero di partecipanti superiore a cinque.
AGENZIA ENTRATE: NIENTE VISTO DI ASSEVERAZIONE E CONFORMITA’ NEI PICCOLI CANTIERI
FISCO
Una risposta dell’Agenzia delle Entrate chiarisce l’entrata in vigore delle nuove norme anti frode introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 (legge n.234/2021). Essendo entrata in vigore il 1° gennaio u.s., l'Agenzia ha chiarito che le misure antifrode e i relativi esoneri trovino applicazione con riferimento alle comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito trasmesse a decorrere da tale data.
Pertanto, precisa l’Agenzia nella sua risposta, nel caso di spesa sostenuta nel mese di dicembre 2021, per gli interventi agevolabili in edilizia libera o comunque di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, non ricorre l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese se la comunicazione di cessione è trasmessa all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2022.
AL VIA IL NUOVO SISTEMA PER LA CESSIONE DEL CREDITO
FISCO
L’Agenzia delle Entrate (Provvedimento del 3 Febbraio u.s., n.35873) ha pubblicato le disposizioni attuative per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni previste dai bonus edilizi (interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici).
Il provvedimento, in particolare, adegua il meccanismo di cessione del credito e pubblica il nuovo modello, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, che i contribuenti potranno utilizzare per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) e del decreto Sostegni Ter (Dl n. 4/2022).
A partire dal 4 febbraio 2022 il nuovo modello potrà essere utilizzato per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità.
La stessa Agenzia, considerati i tempi tecnici necessari per adeguare il software, ha preannunciato che verranno previsti ulteriori 10 giorni per trasmettere la comunicazione di cessione per i crediti interessati dalla disciplina transitoria, riguardante cioè quelli che – alla data del 7 febbraio 2022 – sono stati già oggetto di sconto in fattura o cessione del credito e che potranno essere oggetto di un’ulteriore sola cessione ad altri soggetti: la scadenza, pertanto, non è più il 6 febbraio, ma il 16 dello stesso mese.
ENEA:18,3 MILIARDI IN EFFICIENZA ENERGETICA, LAZIO TERZA REGIONE
FISCO
Enea ha diffuso i dati (aggiornanti a gennaio u.s.) sugli investimenti effettuati con il superbonus sugli interventi di efficientamento energetico.
L’ammontare complessivo degli investimenti è di 18,3 miliardi (oltre 20 miliardi di detrazioni fiscali) per i quali è stato completato il 69,5% dei lavori.
Il maggior numero di lavori riguarda gli edifici unifamiliari (56.342), le unità immobiliari funzionalmente indipendenti (34.895) e i condomìni (16.348). Gli interventi in condominio (che rappresentano circa il 15%) smuovono tuttavia gli investimenti maggiori (8,8 miliardi di euro, pari a oltre il 48%).
Per quanto riguarda la distribuzione degli interventi sul territorio nazionale, dal numero delle asseverazioni si evidenzia che le Regioni più coinvolte sono la Lombardia (16.268 asseverazioni), il Veneto (13.933), il Lazio (9.402), la Toscana (8.455) e l’Emilia Romagna (9.145).
ISTAT: PREZZI INDUSTRIA E COSTRUZIONI A DICEMBRE 2021
ECONOMIA
A dicembre 2021 i prezzi alla produzione dell’industria sono aumentati dello 0,8% su base mensile e del 22,6% su base annua. Lo ha reso noto l’Istat nel suo periodico rilevamento.
Sul mercato estero è stato registrato un aumento su base mensile dello 0,5% (+0,7% area euro, +0,5% area non euro) e un incremento su base annua del 9,5% (+10,4% area euro, +8,8% area non euro).
A dicembre 2021, in particolare, sono stati rilevati aumenti tendenziali per quasi tutti i settori del comparto manifatturiero; i più marcati riguardano coke e prodotti petroliferi raffinati (+33,8% mercato interno, +15,3% area euro, +55,7% area non euro), metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (+23,8% mercato interno, +36,1% area euro, +27,5% area non euro), prodotti chimici (+17,1% mercato interno, +18,9% area euro, +16,7% area non euro), industrie del legno, della carta e stampa (+12,7% mercato interno, +12,0% area euro, +10,4% area non euro) e articoli in gomma e materie plastiche (+9,1% mercato interno, +7,0% area euro, +11,6% area non euro).
Sempre a dicembre 2021, i prezzi alla produzione delle costruzioni per “Edifici residenziali e non residenziali” sono cresciuti dello 0,3% su base mensile e del 4,7% su base annua. I prezzi di “Strade e Ferrovie” diminuiscono dello 0,1% in termini congiunturali e aumentano del 4,0% in termini tendenziali.
ESCUSSIONE TARDIVA DELLA CAUZIONE NON CREA OBBLIGAZIONI ALL’IMPRESA
GIURISPRUDENZA
Il Consiglio di Stato (Sez. III, 25 gennaio 2022, n.513) ha precisato che la tardiva escussione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante non crea alcuna obbligazione diretta a carico dell’impresa.
Il tardivo esercizio del diritto di escutere la garanzia priva la stazione appaltante del diritto di rivolgersi all’impresa aggiudicataria inadempiente per chiedere l’escussione della garanzia. L’impresa, infatti, non si è obbligata in proprio a pagare l’importo della cauzione, ma ha solo garantito con la prestazione della garanzia fideiussoria la serietà della propria offerta, salvo il diritto della stazione appaltante di chiedere, secondo le ordinarie norme civilistiche. il risarcimento del danno per la mancata stipula del contratto addebitabile al fatto dell’impresa aggiudicataria stessa.
Questa, secondo i Giudici, la corretta interpretazione della natura giuridica della cauzione sulla base di quanto previsto dall’art. 93 del Codice dei Contratti
CONSIGLIO DI STATO: DIFFERENZA TRA OMESSA E FALSA DICHIARAZIONE PER L’ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO ANAC
GIURISPRUDENZA
Con una sentenza del 25 gennaio u.s. (Sez. V. n.491), il Consiglio di Stato ha evidenziato le diverse conseguenze dell’omessa e della falsa dichiarazione ai fini dell’annotazione nel casellario informatico.
La giurisprudenza ha precisato che le fattispecie riconducibili all’omessa dichiarazione non consentono l’esclusione automatica dalla procedura di gara, ma impongono alla stazione appaltante di svolgere la valutazione di integrità ed affidabilità del concorrente. Al contrario, la falsità dichiarativa ha attitudine espulsiva automatica ed è predicabile rispetto ad un “dato di realtà”, ovvero ad una situazione fattuale per la quale possa porsi l’alternativa logica “vero/falso” rispetto alla quale valutare la dichiarazione resa dall’operatore (Cons. Stato, IV, 30 dicembre 2020, n. 8532).
Il Consiglio di Stato ha pertanto ribadito che solo la falsa dichiarazione assume rilevanza ai fini della segnalazione all’Anac, la quale, ove la ritenga resa con dolo o colpa grave, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalla gara e dagli affidamenti di subappalti.
ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO
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