PERIODICO INFORMATIVO - 11 FEBBRAIO 2022
News
CONFAPI ROMA INCONTRA L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE ORNELLA SEGNALINI
ATTIVITA' ASSOCIATIVA
Una delegazione dell’Associazione ha incontrato l’Assessore ai LL.PP. ed alle Infrastrutture di Roma Capitale Architetto Ornella Segnalini, per un primo confronto sui temi della programmazione dei lavori e delle manutenzioni di Roma Capitale per i prossimi anni l’Associazione ha, come sempre, evidenziato i temi delle procedure di gare (ridividendo con forza l’applicazione delle procedure aperte anche sotto soglia comunitaria e riducendo al minimo indispensabile l’utilizzo delle procedure negoziate); si è inoltre dibattuto di criteri di aggiudicazione degli appalti con l’Associazione che ha continuato a richiedere l’applicazione di criteri automatici di aggiudicazione degli stessi limitando l’utilizzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Con l’Assessorato verrà istituito un tavolo di confronto permanente per mantenere anche la c.d.” messa a terra” dei fondi del PNNR.
Sono stati affrontati infine anche i temi legati alle iniziative di project financing ed al partenariato pubblico privato.
CONFAPI ROMA INCONTRA L’ASSESSORE ALL’AGRICOLTURA, AMBIENTE E CICLO RIFIUTI
ATTIVITA' ASSOCIATIVA
Una delegazione dell’Associazione ha incontrato l’Assessore all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo Rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi ed il suo staff, per avviare un confronto sulla manutenzione del verde della città di Roma, sulla modalità di mediazione degli appalti, sul loro taglio dimensionale e sui criteri di aggiudicazione degli stessi.
Verranno avviati dei tavoli tematici nel corso dei quali si approfondiranno i singoli temi.
ANAC: SEMPRE OBBLIGATORIA L’AUTODICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI
CONTRATTI PUBBLICI
Un comunicato dell’Anac (26 gennaio 2022) ha precisato che sono da ritenersi inammissibili le clausole dei bandi di gara che svincolano le imprese dall'auto dichiarare il possesso dei requisiti necessari.
Dall’analisi delle norme del Codice dei Contratti (in particolare dell’art. 85) deve ritenersi obbligatoria la compilazione del documento di gara unico europeo (DGUE).
Secondo l’Autorità deve “ritenersi esclusa la possibilità di inserire nel bando di gara clausole che prevedano che, con la presentazione dell’offerta, l’operatore economico si intende in possesso di tutti i requisiti di ordine generale, economico finanziario e tecnico organizzativo previsti ai fini della partecipazione, senza richiedere la presentazione di un’apposita autodichiarazione”.
“La presentazione dell’autodichiarazione ai fini della partecipazione alla gara è stata qualificata dalla giurisprudenza amministrativa come obbligo di ordine pubblico, sia perché espressamente contemplata nel decreto legislativo 50/2016, sia perché finalizzata a garantire l’affidabilità del soggetto che contrae con l’Amministrazione pubblica e, quindi, il possesso da parte dello stesso, dei requisiti di ordine generale e speciale che la norma tipizza”.
Nel comunicato di chiarisce altresì che “le disposizioni contemplanti gli oneri dichiarativi in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione sopra richiamate trovano applicazione anche agli appalti indetti nei settori speciali”.
ANAC: REQUISITI TECNICI NON POSSSONO COMPORTARE VANTAGGI PER UNA SPECIFICA IMPRESA
CONTRATTI PUBBLICI
L’Anac, pronunciandosi su un approvvigionamento di autoveicoli per la Polizia municipale, effettuato dal Comune di Firenze tramite il ricorso alla convenzione Consip, ha contestato la previsione di requisiti tecnici tendenti a identificare un unico fornitore o impresa produttrice.
In tal senso, l’Autorità ha inteso richiamare i principi inviolabili di non discriminazione e trasparenza, criticando il comportamento dell’ente appaltante che di fatto ha posto in essere un affidamento diretto, vincolando l’appalto alla fornitura presso una specifica ditta.
L’art. 68 del Codice Appalti consente il riferimento ad un singolo operatore economico solo in via eccezionale.
Precisa in tal senso l’Anac: “salvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti”.
Il responsabile del procedimento, indirizzando il fornitore a commissionare gli allestimenti presso la ditta prescelta, ha posto in essere di fatto un affidamento diretto verso un operatore economico scelto su base fiduciaria. Modalità permessa solo per appalti di importo inferiore a 40mila euro, o nel caso di esistenza di un unico operatore sul mercato.
AGENZIA ENTRATE: PROROGA PER LA CESSIONE DEL CREDITO
FISCO
Con un provvedimento del 4 febbraio u.s. (n.37381), l’Agenzia delle Entrate ha prorogato di dieci giorni il termine previsto per l’entrata in vigore delle norme che hanno limitato la cessione dei crediti per i bonus edilizi.
Come già anticipato nel precedente numero di Aniem News, la proroga si è resa necessaria per adeguare il software alle nuove disposizioni che riguardano la gestione del periodo transitorio. Sulla base di quanto previsto dall’art. 28 del decreto sostegni ter, infatti, i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni alternative possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Con il nuovo provvedimento emanato nei giorni scorsi, l'Agenzia delle Entrate, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha prorogato il termine della suddetta comunicazione sull’ulteriore cessione del credito dal 7 febbraio 2022 al 17 febbraio 2022.
Il medesimo termine del 7 febbraio è stato prorogato al 7 marzo 2022 con riferimento alle spese sostenute nel 2022 per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche.
CONSIGLIO STATO: REQUISITI QUALIFICAZIONE PER LA GARA, REQUISITI DI ESECUZIONE PER LA FIRMA DEL CONTRATTO
GIURISPRUDENZA
Il Consiglio di Stato (Sentenza N.722/2022) ha precisato la differenza tra requisiti di qualificazione e requisiti di esecuzione, evidenziando, in particolare, che i primi sono necessari per la partecipazione alla gara, mentre i secondi devono essere posseduti al momento della sottoscrizione del contratto.
I Giudici hanno sottolineato come la stazione appaltante debba rispettare l’esigenza “di evitare inutili aggravi di spesa a carico degli operatori economici concorrenti per procurarsi già al momento dell’offerta la disponibilità di beni e mezzi, senza avere la certezza dell’aggiudicazione e con effetti discriminatori ed anti-concorrenziali perché di favore per gli operatori già presenti sul mercato ed in possesso delle dotazioni strumentali, nonché con violazione del principio di proporzionalità”.
Tali requisiti finalizzati ad un’idonea esecuzione dell’appalto devono essere posseduti al momento della stipula del contratto.
Lo stesso Consiglio di Stato ricorda, a tal proposito , come “l’attuale Codice dei contratti pubblici (in linea di continuità col precedente) prevede che l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta (art. 32, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016); colloca nella fase successiva all’aggiudicazione la verifica del possesso dei requisiti (art. 32, comma 7) e l’esercizio dei poteri di autotutela secondo le norme vigenti (art. 32, comma 8, primo periodo); impone una crasi temporale tra l’adozione del provvedimento di aggiudicazione e la stipula del contratto”.
REQUISITI PROFESSIONALI E OGGETTO DELL’APPALTO: VALUTARE OGGETTO SOCIALE E DOCUMENTAZIONE DELL’IMPRESA
GIURISPRUDENZA
Il Consiglio di Stato (Sentenza N.366/2022), accogliendo il ricorso di un ente appaltante, ha sostenuto che, ai fini della verifica dei requisiti professionali di un concorrente, la stazione appaltante è tenuta a valutare correttamente l’oggetto sociale e tutte le attività elencate nella documentazione fornita dall’impresa.
Nel caso specifico esaminato dai Giudici, la documentazione di gara prevedeva la regolare iscrizione alla Camera di commercio per attività di servizi analoghi all’oggetto dell’appalto: secondo il Tar, su segnalazione di altra impresa partecipante alla gara, la società risultata aggiudicataria dell’appalto non li avrebbe posseduti.
Di diverso avviso il Consiglio di Stato secondo il quale il Tar non avrebbe considerato l’oggetto sociale dell’impresa aggiudicataria descritto nella visura camerale, per cui avrebbe erroneamente ritenuto che l’attività da questa esercitata non avrebbe potuto considerarsi “attività analoga” rispetto a quella oggetto dell’appalto.
Il Consiglio di Stato, in particolare, ha richiamato il principio secondo cui l’accertamento della concreta coerenza della descrizione delle attività riportate nel certificato camerale con i requisiti di ammissione e con l’oggetto del contratto di appalto, va svolto sulla base del confronto tra tutte le risultanze descrittive del certificato camerale. La sentenza di primo grado invece aveva dato rilievo solo a una parte del certificato camerale (relativa all’attività esercitata nella sola sede legale) anziché operarne una valutazione complessiva ed esaustiva.
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