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PERIODICO INFORMATIVO - 26 NOVEMBRE 2021

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IL DECRETO E LA CIRCOLARE MINISTERIALE SULLE COMPENSAZIONI PER I RINCARI DEI MATERIALI: ISTANZE ENTRO IL 9 DICEMBRE

CONTRATTI PUBBLICI

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23 Novembre u.s. il decreto ministeriale che individua i materiali con rincari superiori all’8% registrati nel primo semestre 2021. Si tratta dei 36 materiali contenuti nella tabella allegata al decreto, già anticipata la scorsa settimana.

Per procedere alla richiesta di compensazioni, le imprese dovranno presentare istanza alla stazione appaltante entro il prossimo 9 dicembre: il decreto Sostegni-bis (D.L. n. 73/2021 convertito dalla legge n.106/2021) prevede, infatti, che la richiesta debba essere avanzata entro 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento che individua i materiali rincarati.

Sulla base di quanto previsto dallo stesso decreto, le compensazioni riguarderanno le “lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal primo gennaio del 2021 fino al 30 giugno del 2021”, relativamente “alle singole quantità dei materiali impiegati …. eccedenti l'otto se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il dieci per cento complessivo se riferite a più anni”.

Nel caso di contratti ad esecuzione continuata, relativi ad annualità precedenti il 2021, per la rilevazione delle variazioni si farà riferimento ai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’art. 133 del D.Lgs. 163/2006 (il Codice del 2006 prevedeva, infatti, un meccanismo obbligatorio di compensazione ed incaricava il MIT di rilevare annualmente le variazioni di prezzo dei materiali).

I rimborsi saranno determinati al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell’anno 2021, ai sensi dell’art. 106, co.1, lett. a) del Codice del 2016. Ciò perché, per quanto non sussista un obbligo in capo alle stazioni appaltanti, non può escludersi l’eventualità che le stesse abbiano inserito nei documenti di gara specifiche clausole di revisione prezzi. 

Nell’istanza dovranno essere evidenziate le quantità dei materiali impiegati, rientranti nella tabella allegata al decreto e risultati soggetti a incrementi dei prezzi superiori all’8%. Per il corrispettivo pagamento, le stazioni appaltanti potranno attingere all’apposito Fondo costituito presso il Ministero con una dotazione di 100 milioni. 

Nelle ultime ore è stata anche firmata dal Ministro Giovannini, la circolare che fornisce modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi.

La circolare precisa che la compensazione sia così determinata: 

“a) la variazione percentuale, depurata dell’alea a carico dell’appaltatore prevista dalla norma, è applicata al prezzo medio rilevato dal decreto per il singolo materiale da costruzione nell'anno solare di presentazione dell'offerta;

b) la variazione di prezzo unitario determinata secondo la procedura di cui alla lettera a) è applicata alle quantità del singolo materiale da costruzione contabilizzate nel semestre solare precedente al decreto per effetto del quale risulti accertata la variazione”. 

L’istanza dell’impresa (presso i nostri uffici è disponibile un fac-simile) dovrà contenere “l’indicazione dei materiali da costruzione per i quali con il decreto vengano rilevate variazioni dei prezzi, utilizzati nell’esecuzione dell’appalto, richiedendo al direttore dei lavori di accertare le relative quantità contabilizzate”.

Il direttore dei lavori provvederà ad accertare le quantità di ciascun materiale da costruzione, cui applicare la variazione di prezzo unitario, sia per le opere contabilizzate a misura che per quelle contabilizzate a corpo.

Qualora il materiale sia ricompreso in una lavorazione più ampia, “il direttore dei lavori provvede a ricostruirne la relativa incidenza quantitativa sulla base dell’analisi della documentazione progettuale e degli elaborati grafici allegati alla contabilità, ovvero, in mancanza, sulla base di analisi desunte dai prezziari di riferimento del settore cui è riconducibile l’appalto”. 

La circolare, infine, propone due esempi relativi al caso di offerte presentate nel 2020 e anteriormente al 2020.

 

COMMISSARIO LEGNINI: PRONTO IL PIANO PER LA RICOSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLE SCUOLE NEL CENTRO ITALIA

CONTRATTI PUBBLICI

Lo scorso 22 Novembre, il Commissario alla ricostruzione post sisma 2016, Giovanni Legnini, ha annunciato l’avvio del piano da 1 miliardo e 300 milioni di euro per il rafforzamento e la ricostruzione di circa 450 complessi scolastici in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Il Commissario ha sottoscritto con il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, un apposito protocollo nel quale di prevede l’istituzione di un Tavolo tecnico di coordinamento che avrà il compito di ottimizzare gli interventi evitando sovrapposizioni di finanziamenti e prevedendo altresì Tavoli regionali di confronto permanente, in modo da garantire un raccordo efficace tra le diverse istituzioni.

Si attende ora la pubblicazione dell’ordinanza commissariale (già predisposta ed in attesa dell’approvazione della Cabina di Coordinamento Sisma) che darà attuazione al piano, facendo ricorso ai poteri in deroga alla normativa di cui dispone il commissario straordinario.

 

MANUTENZIONE STRADE: FIRMATA LA CONVENZIONE ANAS-COMUNE ROMA

CONTRATTI PUBBLICI

È stata sottoscritta la Convenzione tra Roma Capitale ed Anas Spa per eseguire gli interventi urgenti di messa in sicurezza e di manutenzione straordinaria di alcune principali arterie stradali di Roma Capitale. 

La convenzione prevede che “Anas in qualità di stazione appaltante, si impegna a redigere e approvare i progetti degli interventi previa condivisione con Roma Capitale e a realizzare le opere nel rispetto degli elenchi condivisi. Il Comune di Roma si impegna ad assicurare ogni necessario supporto nelle fasi successive alla progettazione e in ogni fase di esecuzione della Convenzione per consentire ad Anas di poter espletare le funzioni affidate nel rispetto dei termini previsti, ad adottare tempestivamente le Ordinanze di regolazione del traffico necessarie all'esecuzione degli interventi, assicurando tramite la Polizia Municipale la vigilanza delle aree di intervento e del traffico durante l'esecuzione”. 

Le prime strade comunali che dal prossimo 29 novembre saranno interessate dai lavori urgenti di rifacimento esteso del piano viabile, per un estesa totale di circa 30 km, sono: via Salaria, via Portuense, via Tuscolana e via Casilina.

  

DECRETO ANTI FRODI: NIENTE ASSEVERAZIONI PER LE FATTURE FINO ALL’11 NOVEMBRE

FISCO

Per tutte le spese fatturate fino all’11 novembre u.s., e comunque per le comunicazioni già accettate dall’Agenzia delle Entrate, è consentita la cessione del credito anche senza asseverazione e visto di conformità.

Questo il contenuto del chiarimento dell’Agenzia (attraverso alcune Faq) in merito agli adempimenti previsti dal recente decreto-legge, n.157 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 Novembre u.s.) recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”. Il decreto, come già anticipato, prevede l’obbligo di visto di conformità e asseverazione dei costi per lo sconto in fattura o la cessione del credito relativi a tutti i bonus. Tale adempimento è da intendersi, quindi, applicabile alle comunicazioni effettuate dal 12 Novembre u.s.

Precisa l’Agenzia che “si ritiene meritevole di tutela l’affidamento dei contribuenti in buona fede che abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico” prima del 12 novembre, con la sola eccezione dell’invio della comunicazione telematica. In questi casi, non sussiste “il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione”. Al riguardo “le relative procedure telematiche dell’agenzia delle Entrate saranno aggiornate entro il prossimo 26 novembre”.

Va da sé – conclude l’Agenzia - che le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, relative alle detrazioni diverse dal Superbonus, per le quali l’Agenzia delle entrate ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina di cui al comma 1-ter dell’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020 e, dunque, non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese. I relativi crediti possono essere accettati, ed eventualmente ulteriormente ceduti, senza richiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese, anche dopo l’11 novembre 2021, fatta salva la procedura di controllo preventivo e sospensione”.

 

COMUNICATO CONGIUNTO DELLA FILIERA COSTRUZIONI: NO AD APPLICAZIONI RETROATTIVE DEL D.L. ANTIFRODI

FISCO

La filiera delle costruzioni (Ance, Assolegno di FederlegnoArredo, Alleanza delle Cooperative – Legacoop produzione e servizi, Confcooperative Lavoro e servizi e Agci produzione e lavoro, Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Casartigiani, Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil, Claai, Confapi Aniem, Anaci, Isi, Oice, Rete Professioni Tecniche, Federcostruzioni, Federesco, Elettricità Futura) sostiene con forza la necessità di strumenti per una lotta efficace all’utilizzo indebito degli incentivi fiscali ma esprime preoccupazione per le modalità con le quali sono state introdotte le nuove norme del “Decreto antifrodi” (DL 157/2021), in vigore dal 12 novembre scorso.

L’introduzione dell’obbligo retroattivo del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità dei costi anche alle iniziative in corso ha provocato il blocco dell’operatività delle piattaforme che gestiscono le cessioni dei crediti d’imposta da bonus edilizi, gettando nella più ampia incertezza gli operatori e i contribuenti interessati dagli interventi agevolati. A tal proposito appaiono insufficienti i chiarimenti forniti in questi giorni dall’Agenzia dell’Entrate in quanto non risolvono il problema complessivo della retroattività, che viene eliminata solo per i pagamenti eseguiti entro l’11 novembre lasciando quindi fuori tutti i lavori in corso.

Mentre le piattaforme dopo giorni di blocco starebbero finalmente per tornare in funzione, manca ancora il decreto del Mite sull’aggiornamento dei prezzari ai quali devono attenersi gli asseveratori, secondo le nuove disposizioni.

A fronte delle incertezze e dei mancati adempimenti la filiera ribadisce, quindi, di essere totalmente favorevole al rafforzamento e all’estensione a tutte le iniziative – presenti, passate e future - dell’attività di controllo e di prevenzione dell’utilizzo illecito dei bonus edilizi, così come avvenuto sulla verifica della congruità del costo del lavoro anche per il settore privato. Allo stesso tempo chiede con forza che l’applicazione delle nuove procedure operative sia limitata ai soli interventi avviati successivamente all’emanazione di tutti i provvedimenti e delle relative istruzioni o quantomeno avviati dopo l’entrata in vigore del Decreto.

Peraltro lo stesso Statuto del contribuente prevede che modifiche rilevanti alla normativa non abbiano carattere di retroattività, a tutela del principio di affidamento per gli interventi in corso. Sempre a tutela del contribuente, deve essere garantito che chi esegue i lavori possieda adeguata e specifica qualifica tecnica e professionale e organizzazione del lavoro per la realizzazione delle opere eseguite a regola d’arte anche a garanzia di chi opera nel rispetto delle regole e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Chiediamo, quindi, al Governo e al Parlamento di intervenire urgentemente per evitare rallentamenti nel percorso di crescita del Paese trainata in larga parte dalle misure adottate nel 2020, che stanno cominciando proprio ora a produrre gli effetti auspicati in linea con gli obiettivi di sostenibilità indicati dall’Europa e dal Piano di ripresa e resilienza.

 

SUPERBONUS: POSSIBILE CONCLUSIONE DEI LAVORI ANCHE OLTRE IL PERIODO AGEVOLATO

FISCO

Il Sottosegretario di Stato per l’economia e finanze, Federico Freni ha risposto ad un’interrogazione parlamentare relativa alla possibilità di utilizzare i benefici fiscali del superbonus nel caso in cui l’esecutore dei lavori, con Sal pari o superiori al 30 per cento, non riesca però a portare completamente a termine i lavori. 

Nella sua risposta viene evidenziato che:


come già chiarito dall'Agenzia delle entrate, la detrazione si applica alle spese sostenute per gli interventi elencati nell'articolo 119 del decreto Rilancio, nel periodo di vigenza dell'agevolazione ivi indicato, indipendentemente dalla data di avvio e di ultimazione degli interventi cui le spese si riferiscono. I benefici sono correlati al sostenimento” delle spese, risultando, invece, indifferente la data di ultimazione degli interventi agevolabili. 


Relativamente al periodo temporale nel quale gli interventi devono essere completati, risulta comunque necessario che gli interventi vengano comunque ultimati. 


A tal proposito, si fa presente che, in risposta a precedenti interrogazioni parlamentari, è stato, in particolare, chiarito – con riferimento agli interventi per i quali non sono previsti stati di avanzamento lavori – che l'opzione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione o per il cosiddetto sconto in fattura può essere esercitata facendo riferimento alla data dell'effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell'agevolazione siano effettivamente completati.  

Pertanto, alla luce delle osservazioni sin qui svolte, deve ritenersi possibile esercitare, in vigenza della agevolazione fiscale, l'opzione di cui al citato articolo 121 del decreto Rilancio relativamente ad un acconto corrispondente ad un SAL non inferiore al 30 per cento dell'intervento complessivo, ancorché i lavori saranno ultimati successivamente al predetto termine di vigenza dell'agevolazione, atteso che, l'applicazione della detrazione è subordinata, tra l'altro, alla condizione che gli interventi agevolabili siano realizzati nel rispetto dei requisiti richiesti”.

 

CONSORZIO STABILE: NO A SOSTITUZIONE DELL’IMPRESA ESECUTRICE INDICATA IN SEDE DI OFFERTA

GIURISPRUDENZA

Una sentenza del Tar Campania (sentenza n.2465/2021) nega la possibilità ad un consorzio stabile di sostituire l’impresa consorziata indicata come esecutrice in sede di offerta.

Secondo i Giudici “la sostituzione della consorziata esecutrice non può essere ammessa in quanto si tradurrebbe in un’inammissibile modifica dell’offerta presentata in gara”. I rapporti tra consorzio e imprese consorziate non hanno solo una rilevanza interna al consorzio, ma presentano una “rilevanza esterna nei confronti della pubblica amministrazione committente”.

Il Tar, in sostanza, richiama la natura giuridica del consorzio stabile che è “stabile struttura di impresa collettiva, la quale, oltre a presentare una propria soggettività giuridica con autonomia anche patrimoniale, rimane distinta e autonoma rispetto alle aziende dei singoli imprenditori ed è strutturata, quale azienda consortile, per eseguire, anche in proprio (ossia senza l'ausilio necessario delle strutture imprenditoriali delle consorziate), le prestazioni affidate a mezzo del contratto”. A ciò deve aggiungersi il rispetto del principio di immodificabilità dell’offerta che verrebbe meno sostituendo l’impresa indicata come secutrici nella fase di offerta.

Precisa, infatti, il Tar: “La variazione della composizione soggettiva del concorrente, prevista dall’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016, incontra comunque il limite delle immodificabilità dell’offerta al fine di assicurare il rispetto dei principi di parità di trattamento, di trasparenza e di corrispondenza tra prestazioni proposte e prestazione eseguite ovvero tra offerta presentata e lavori, forniture o servizi realizzati in fase di esecuzione”.

 

ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO

CONVENZIONI

Ricordare alle imprese che è attivo lo sportello qualificazione Aniem Lazio per assistere e fornire consulenza su tutte le tematiche inerenti attestazioni SOA (attestazione, triennale, rinnovo) ed alle certificazioni ISO. Le imprese possono contattare i nostri uffici scrivendo a  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.   oppure telefonando al numero 334.9767911.

 

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