PERIODICO INFORMATIVO - 19 NOVEMBRE 2021
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CONFAPI LAZIO ALLA REGIONE: SEMPLIFICARE AUORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE
ATTIVITA’ ASSOCIATIVA
Una lettera del Presidente di Confapi Lazio, Massimo Tabacchiera è stata inoltrata al Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ed all’Assessore Regionale, Massimiliano Valeriani per sollecitare l’adozione di un iter semplificato nel rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, necessarie, fra l’altro, per la realizzazione di manufatti nelle aree produttive.
Anche in previsione delle risorse provenienti dal PNRR, è stato evidenziato come il sistema economico necessiti di procedure e di strumenti semplificati, compatibili con i tempi dettati dai cronoprogrammi che scandiranno le opere ricomprese nel Piano Nazionale.
In questo contesto, Confapi Lazio ha richiesto alla Regione di prevedere una procedura semplificata per gli impianti produttivi, valutando la possibilità di derogare ai criteri cronologici di presentazione delle pratiche. La realizzazione di un capannone industriale, o di un suo semplice ampliamento, sarebbe infatti fortemente ostacolata (o impedita) dagli eccessivi tempi attualmente necessari per l’espletamento ordinario della procedura di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Nella nota inviata alla Regione è stato altresì evidenziato che gli interventi in questione sono effettuati, di norma, all’interno di aree dedicate che hanno già acquisito le dovute varianti urbanistiche, comprendenti anche, nella quasi totalità dei casi, il parere paesaggistico complessivo per l’intero comprensorio produttivo.
Inoltre, per far fronte alla strutturale carenza di personale dell’Ente e per poter esaurire l’arretrato giacente presso gli uffici dell’Urbanistica, sull’esempio di quanto già avvenuto nel recente passato con il Piano Territoriale Paesistico Regionale, è stato proposto di attivare una sinergia con gli ordini ed i collegi professionali, attraverso una convenzione che possa consentire di supportare gli uffici preposti ed accelerare le procedure.
Si tratta di iniziative – ha sottolineato il Presidente Tabacchiera – necessarie per non disperdere i segnali positivi di ripresa economica e, soprattutto, l’opportunità connessa con l’utilizzo delle risorse provenienti dal PNRR. Gli interventi legislativi in tema di semplificazione devono essere tradotti in azioni amministrative concrete, finalizzate a rimuovere gli elementi di criticità che ostacolano l’esercizio dell’attività produttiva.
IN ARRIVO IL DECRETO SULLE COMPENSAZIONI PREZZI: INDIVIDUATI 36 MATERIALI
CONTRATTI PUBBLICI
Il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile sta definendo il decreto (la cui emanazione era stata prevista dal decreto Sostegni bis entro il 31 ottobre 2021) che rileva le variazioni percentuali dei prezzi superiori all’8% intervenute nel primo semestre 2021 e dal quale dipenderanno le compensazioni a favore delle imprese.
Lo scorso 10 novembre 2021 si è svolta la riunione della Commissione Consultiva Centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione riferiti alle dinamiche del primo semestre 2021 rispetto alla media dell’anno 2020. Sono stati evidenziati incrementi percentuali superiori all’8% per 36 materiali, sui 56 complessivi oggetto della rilevazione; il rilevamento si è basato sulla media ponderata dei dati forniti da Provveditorati, Unioncamere e Istat.
Tra gli aumenti più elevati, si segnalano gli incrementi del 76% dei nastri in acciaio per manufatti e barriere stradali, del 59% delle lamiere in acciaio, del 50% delle lamiere in acciaio Corten e del 48% dei laminati in acciaio profilati a freddo.
Di seguito la Tabella rincari dei materiali
Tali dati, approvati a maggioranza dalla Commissione, costituiranno la base dell’imminente decreto sul caro materiali.
ANAC: NO A RICHIESTE SROPORZIONATE DI FATTURATO
CONTRATTI PUBBLICI
In un parere relativo a una gara indetta dall’Aeronautica Militare su una fornitura di servizi, l’Anac ha sostenuto che non possono essere richiesti “requisiti minimi di capacità economico – finanziaria il cui importo risulta sovra dimensionato alle reali esigenze di gara senza, altresì, aver adeguatamente motivato tale sua scelta discrezionale”. Tale comportamento contrasta, infatti, “con le prescrizioni dell’art. 83 del d.lgs. 50/2016 tendenti a favorire, nei limiti e con le modalità sopra descritte, la più ampia partecipazione degli operatori interessati”.
Il bando imponeva la dimostrazione di un fatturato superiore di due terzi al valore dell'appalto. Secondo il Codice Appalti, il fatturato richiesto non può superare il doppio del valore dell'appalto e, comunque, la scelta di prevedere criteri selettivi riferiti al fatturato deve essere adeguatamente motivata.
L’Anac ha quindi rilevato come “il comportamento dell'Aeronautica militare è risultato contrario anche allo spirito delle direttive comunitarie in materia di appalti, le quali prescrivono di ampliare il più possibile la platea di partecipanti qualificati, e in particolare le piccole imprese”.
BONUS EDILIZI: I NUOVI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA ENTRATE
FISCO
Nei giorni scorsi l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad alcuni quesiti relativi all’accesso ai bonus fiscali per interventi nel settore dell’edilizia.
In una recente nota del 18 Novembre u.s. (n.784), l’Agenzia ha precisato che gli interventi diversificati su un immobile devono avere contabilizzazioni differenti. Nel caso esaminato, poiché i lavori antisismici e di efficientamento energetico rientranti nel superbonus 110%, prevedevano anche la sostituzione di infissi e serramenti, per la cessione del credito o lo sconto in fattura è necessario inviare tre diversi moduli di comunicazione alle Entrate (per interventi di efficientamento energetico, per quelli antisismici e per la sostituzione degli infissi).
Un’altra risposta (n.781/2021) ha riguardato le detrazioni previste per il recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica nell'ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia con demolizione, ricostruzione e incremento di volumetria (art. 16 bis del d.P.R. n. 917/1986 e art. 14 del decreto legge n. 63/2013). L’Agenzia ha ricordato che, ai fini della detrazione, gli interventi devono essere eseguiti unicamente su edifici residenziali. “E’ possibile, tuttavia, fruire della detrazione d'imposta anche nel caso in cui gli interventi riguardino un immobile non residenziale che risulterà con destinazione d'uso abitativo solo a seguito dei lavori edilizi, purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d'uso del fabbricato in abitativo”.
In riferimento agli interventi di riqualificazione energetica, “l'ecobonus riguarda interventi finalizzati al risparmio energetico effettuati su tutti gli edifici esistenti, anche non residenziali."
La qualificazione delle opere (ad esempio, riconducibilità dell’intervento a “ristrutturazione edilizia”) – precisa l’Agenzia - spetta al Comune o altro ente territoriale competente, in sede di rilascio del titolo amministrativo che autorizza i lavori.
Un ulteriore chiarimento (n.780/2021) ha avuto come oggetto la realizzazione di interventi antisismici su un complesso di villette a schiera, con interventi di riduzione del rischio sismico sull'intero complesso strutturale e relativi interventi sia "trainanti" che "trainati", ai sensi dell'articolo 119 del decreto Rilancio. L’Agenzia ha precisato che l’accesso al Superbonus è ammesso a condizione che l’efficacia dell’intervento sia asseverata dai professionisti incaricati.
Nella medesima risposta, l’Agenzia conferma la possibilità di accesso al Superbonus “anche nell'ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi, nel presupposto, tuttavia, che siano rispettati tutti i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento e a condizione che la superficie "totale" degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale rispetto alla superficie degli infissi misurata prima dell'intervento edilizio. Ciò a garanzia del principio di risparmio energetico.”
TAR ROMA: AMMESSE INDAGINI DI MERCATO E CONSULTAZIONE ELENCHI “MEPA” NELLA PROCEDURA NEGOZIATA
GIURISPRUDENZA
Il Tar Roma (sentenza n.11477 dell’8 Novembre 2021) si è espresso sulle modalità di svolgimento della procedura negoziata preceduta dalla “consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici…”
Nel caso esaminato, Consip, che ha avviato la procedura negoziata su MEPA (Mercato Elettronici Pubblica Amministrazione), non ha tuttavia scelto di individuare gli operatori da invitare alla gara avvalendosi di indagini di mercato “o” degli elenchi di operatori economici, bensì ha deciso di avvalersi di entrambi gli strumenti di consultazione del mercato ossia dell’indagine di mercato “e” degli elenchi del MEPA.
Secondo il Tribunale, era nella facoltà di Consip individuare gli operatori economici attraverso entrambe le modalità; specularmente non era precluso agli operatori, che non avevano partecipato all’indagine di mercato, partecipare in seguito, ove regolarmente invitati alla procedura negoziata previa consultazione degli elenchi.
Ciò comporta che con riferimento agli operatori inviati “tramite elenchi” MEPA (e che non avevano preso parte all’indagine di mercato) il possesso dei requisiti (generali e speciali) di partecipazione deve essere accertato con riferimento alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura negoziata.
ILLEGITTIMA LA RICHIESTA DI PAGAMENTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONI SUCCESSIVA AL RILASCIO DEL TITOLO EDILIZIO
GIURISPRUDENZA
In tema di oneri di urbanizzazioni, è illegittima la pretesa della pubblica amministrazione di richiedere al titolare del permesso edilizio ulteriori conguagli determinati per sopravvenuti aggiornamenti. Tale conclusione è stata affermata dal Tar Puglia (sentenza n.1547/2021).
In via generale – precisano i Giudici - l'ente locale può imporre di rideterminare del contributo in alcuni casi specifici: errore nel calcolo dovuto al Comune o alla norma di riferimento, contributi rideterminati dalla Regione ma senza possibilità di applicazione retroattiva da parte dell'ente locale e “ferma restando la necessità di riferimento a tariffe già approvate alla data del rilascio del permesso di costruire”, rinnovo del permesso di costruire (per scadenza o variante).
Risulta certamente “da escludere che il Comune possa giustificare una richiesta di integrazione di quanto già versato a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sulla scorta dell’esigenza di porre rimedio, a posteriori, ad una propria condotta inadempiente”.
ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO
CONVENZIONI
Ricordare alle imprese che è attivo lo sportello qualificazione Aniem Lazio per assistere e fornire consulenza su tutte le tematiche inerenti attestazioni SOA (attestazione, triennale, rinnovo) ed alle certificazioni ISO. Le imprese possono contattare i nostri uffici scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonando al numero 334.9767911.
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