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PERIODICO INFORMATIVO - 27 SETTEMBRE 2021

News

 

ELEZIONI ROMA: GLI INCONTRI DI CONFAPI/ANIEM LAZIO CON I CANDIDATI

ATTIVITA’ ASOCIATIVA

Proseguono i confronti con i candidati alle prossime elezioni amministrative di Roma.

Dopo l’incontro nello scorso mese di luglio con il candidato Sindaco Enrico Michetti e la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, in questi giorni si stanno tenendo ulteriori dibattiti con i candidati sui programmi e sulle proposte per la nuova consiliatura.

Lo scorso 20 Settembre, il Consiglio Direttivo di Confapi Roma, presieduto da Massimo Tabacchiera, ha incontrato Monica Lucarelli, capolista della Lista Civica per Gualtieri Sindaco.

Confronto anche tra Carlo Calenda ed un’ampia rappresentanza di Confapi Roma e Aniem Lazio, fissato per  il 24 Settembre:  al centro del dibattito il programma elettorale di Calenda e le priorità delle pmi aderenti all’Associazione, sintetizzate in un documento illustrato al candidato Sindaco dal Presidente, Massimo Tabacchiera.

Mercoledì prossimo 29 Settembre, infine, è programmato il confronto con il candidato del centro-sinistra, Roberto Gualtieri.

 

LE REGOLE SUL GREEN PASS NEL LAVORO PRIVATO

LAVORO

La settimana scorsa il Governo ha approvato il decreto legge che disciplina lo svolgimento del lavoro in sicurezza prevedendo il possesso del Green Pass dal prossimo 15 ottobre e fino al termine dello stato di emergenza (attualmente fissato al 31 dicembre p.v.), sia nel lavoro pubblico che in quello privato. Il Decreto Legge n.127/2021 è entrato in vigore in seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.226 del 21 settembre 2021. 

Nel lavoro privato è disposto che tutti i lavoratori siano tenuti a possedere e ad esibire la certificazione su richiesta per accedere ai luoghi di lavoro. Saranno i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizionientro il 15 ottobre dovranno essere definite le modalità per l’organizzazione delle verifiche. L’art. 3 del decreto legge prevede, in particolare che i datori di lavoro definiscano “le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche   a   campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni”. Verranno   considerati   assenti ingiustificati i lavoratori privi della certificazione, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non saranno dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominato. E’ prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass. 

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro di sostituire temporaneamente il lavoratore privo della certificazione.

 

ANAC: NON SI DEVE PROCEDERE ALL’ESCLUSIONE IN CASO DI DUBBI EMERSI DOPO IL SOCCORSO ISTRUTTORIO

CONTRATTI PUBBLICI

Nell’ambito di un parere di precontenzioso pubblicato nei giorni scorsi, l’Anac ha precisato che la Pubblica Amministrazione non può deliberare l’esclusione di un’impresa se non è soddisfatta di quanto dichiarato dalla stessa in sede di soccorso istruttorio, ma deve procedere nel richiedere ulteriori chiarimenti. 

Nel caso esaminato dall’Autorità, la precisazione della polizza fideiussoria prodotta in sede di soccorso istruttorio non aveva chiarito i dubbi circa l’entità della somma assicurata. 

L’Anac ha ritenuto che “i principi di economicità, correttezza, leale collaborazione e favor partecipationis richiedono che la stazione appaltante dia luogo ad un’interlocuzione con l’operatore economico finalizzata ad ulteriore precisazione e chiarificazione dei dubbi emersi dall’analisi della documentazione prodotta, giudicata non esaustiva o pienamente soddisfacente.” 

Sulla base di quanto già sancito dal Consiglio di Stato, infatti, anche dopo l’attivazione del soccorso istruttorio e qualora i primi chiarimenti siano risultati non esaustivi, occorre attivare ad un dialogo con l’operatore economico finalizzato a consentire la presentazione di ulteriori precisazioni. 

 

SUPERBONUS E CONDOMINI, I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE

FISCO

Con una risposta fornita nei giorni scorsi (n.620/2021), l’Agenzia delle Entrate interviene nuovamente sull’applicazione del Superbonus nei condomini, in particolare nel caso di imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato.

Il caso specifico ha riguardato un condominio misto (copresenza di una Pubblica amministrazione e di soggetti privati) nel quale alcuni condomini privati intenderebbero usufruire dell'agevolazione (Superbonus 110 %) per interventi sulle parti comuni. Considerato che la Pubblica amministrazione non può usufruire del Superbonus e non dispone dei fondi necessari per la copertura delle relative spese di competenza, non vorrebbe dare il proprio assenso in assemblea ai lavori prospettati; tuttavia non intende opporsi, in caso di valida deliberazione dell'assemblea all'esecuzione degli interventi e, in particolare, all'accollo di tutte le spese ad uno o ad alcuni condomini, purché questi ultimi esprimano parere favorevole al riguardo.

L’Agenzia delle Entrate ha richiamato la norma (art. 119, comma 9 bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - decreto Rilancio) nella quale si dispone che l'accollo delle spese debba essere deliberato in sede di assemblea con un numero di voti” che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio”.

In tale ipotesi – sostiene l’Agenzia - in caso di non corretta fruizione del Superbonus, ne risponderà esclusivamente il condomino o i condomini che ne hanno fruito. Nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma, i condomini che manifestano in assemblea la volontà di accollarsi le spese, esprimendo parere favorevole a seguito di delibera valida del condominio, potranno sostenere interamente le spese previste per gli interventi prospettati e beneficiare dell'agevolazione fiscale.

 

INFRASTRUTTURE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA: IN ARRIVO INVESTIMENTO DI 1,5 MILIARDI

ECONOMIA CIRCOLARE

Il Ministero per la Transizione Ecologica ha preannunciato la pubblicazione per il 30 settembre p.v. dei decreti contenenti i criteri di selezione dei progetti relativi agli investimenti per le infrastrutture a supporto della raccolta differenziata e per gli impianti di riciclo. 

Tali provvedimenti rientrano nel progetto finalizzato a conseguire gli obiettivi di riciclo dei rifiuti fissati dalla normativa comunitaria: non oltre il 10% dei rifiuti in discarica e almeno il 65% avviato al riciclo. 

Secondo quanto dichiarato dal Ministro Renato Cingolani, i progetti partiranno già nelle prossime settimane: il 60% degli investimenti sugli impianti di riciclo andrà al Centro-Sud. L’iniziativa tende a rafforzare le strategie di economia circolare contenute nel PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). 

 

LEGITTIMI I CHIARIMENTI IN FASE DI GARA, MA NON POSSONO MODIFICARE I CONTENUTI DEL BANDO

GIURISPRUDENZA

Una sentenza del Tar Puglia (n. 1348/2021 pubblicata il 10 settembre u.s.) chiarisce la portata dei chiarimenti richiesti in fase di gara da un’impresa alla stazione appaltante.

I Giudici hanno precisato che “nella dinamica di una gara di appalto, la richiesta di chiarimenti da parte dei concorrenti alla gara è perfettamente lecita; così come lecita e, anzi, legittima è la conseguente attività di interlocuzione con la quale la stazione appaltante rende il chiarimento richiesto. Ciò avviene specialmente nella materia dei requisiti di partecipazione, per la possibilità di letture alternative da parte dei concorrenti di una gara, ai quali spetta senz’altro, in caso di dubbi o perplessità sulla volontà della stazione appaltante, una parola inequivoca della medesima. Il chiarimento deve però mantenersi entro un ben definito spazio logico e argomentativo, senza incidere sulla legge di gara. La gara di appalto è infatti disciplinata essenzialmente dal bando – nel nostro caso, lettera di invito-, che ne detta le regole e che, pertanto, contiene il decalogo cui ogni concorrente deve attenersi per potervi partecipare in condizioni di parità con altri operatori economici. In virtù della superiore esigenza, il chiarimento reso dalla stazione appaltante può spingersi fino al limite della interpretazione autentica di una clausola del bando di gara, allo scopo di rendere noto inequivocabilmente il modo di intendere la sussistenza di un requisito partecipativo previsto a pena di esclusione. Quando, invece, il chiarimento incide sull’essenza stessa di un requisito di partecipazione alla gara esso dà vita ad una modifica non consentita delle regole del gioco, trattandosi di attività che si pone in contrasto con la par condicio”.

Il Tribunale ha pertanto accolto il ricorso dell’impresa ed ha respinto anche la tesi difensiva della stazione appaltante fondata sull’urgenza di procedere; secondo i Giudici “un'urgenza qualificata non può comportare lo stravolgimento delle regole del gioco ben potendo procedersi ad annullamento in autotutela della gara e immediata indizione di altra procedura con previsione di requisiti calibrati in rapporto alle esigenze effettive della stazione appaltante”.

 

CONSIGLIO DI STATO: PRECEDENTE ESCLUSIONE DA ALTRA GARA DEVE ESSERE DICHIARATA

GIURISPRUDENZA

Una sentenza del Consiglio di Stato (20 Settembre 2021, n.6407) ha precisato che tra gli obblighi dichiarativi dell’impresa rientra anche un precedente motivo di esclusione subito in altra procedura di gara da altra stazione appaltante; ciò in quanto comporta una condotta astrattamente idonea a far dubitare dell’integrità e dell’affidabilità della stessa impresa.

Sulla questione non c’è stata in passato una valutazione concorde da parte della giurisprudenza.

Il Consiglio di Stato dichiara ora che il provvedimento di esclusione – come una pronuncia civile (es. di risoluzione di precedente contratto di appalto per inadempimento) o penale – deve essere dichiarato allo scopo di informare la stazione appaltante della vicenda all’esito della quale è stato adottato; la stazione appaltante deve essere messa in condizione di valutare se il concorrente abbia commesso un “grave illecito professionale”, inteso come comportamento contrario ad un dovere posto in una norma civile, penale o amministrativa, incidente sulla sua affidabilità professionale.

Nel caso, ad esempio, della regolarità tributaria e contributiva del concorrente, questa deve essere accertata da ciascuna stazione appaltante per ogni singola gara cui l’operatore abbia richiesto di partecipare, di modo che quel concorrente, prima irregolare e per questo già escluso, ove abbia poi regolarizzato poi la sua posizione fiscale, e si presenti in regola di fronte ad altra stazione appaltante, potrà, ed anzi dovrà, essere ammesso in gara.

 

ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO

CONVENZIONI

Ricordare alle imprese che è attivo lo sportello qualificazione Aniem Lazio per assistere e fornire consulenza su tutte le tematiche inerenti attestazioni Soa (attestazione, triennale, rinnovo) ed alle certificazioni Iso. Le imprese possono contattare i nostri uffici scrivendo a  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.   oppure telefonando al numero 334.9767911.

 

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La digitalizzazione dell’industria non è una trasformazione per pochi eletti. Anche le piccole e medie imprese, con tutte le difficoltà del caso, si sono messe in marcia e ora un’indagine svolta per il ministero dello Sviluppo economico dalla società Met, in vista della prossima Relazione annuale del garante Pmi, parla di una prima inversione di tendenza: quasi una su tre utilizza tecnologie 4.0 o ha in programma di farlo.  Fonte

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