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PERIODICO INFORMATIVO - 10 SETTEMBRE 2021

News

 

ANAC: PROROGA TECNICA DEI CONTRATTI PUBBLICI SOLO IN CASI ECCEZIONALI

CONTRATTI PUBBLICI

Una recente delibera dell’Anac (n.576/2021) chiarisce i limiti alla facoltà delle Amministrazioni Pubbliche di prorogare contratti in essere.

“La proroga dei contratti pubblici cd. tecnica, ovvero quella diretta a consentire la mera prosecuzione del rapporto contrattuale in corso, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara, ha carattere eccezionale e di temporaneità, essendo uno strumento volto esclusivamente ad assicurare una data prestazione in favore della pubblica amministrazione, nel passaggio da un regime contrattuale ad un altro. L’utilizzo reiterato della proroga tecnica, che si traduce in una fattispecie di affidamento senza gara, comporta la violazione dei principi comunitari di libera concorrenza e parità di trattamento, enunciati dall’art. 2 comma 1 del d.lgs. 163/2006, oggi art. 30 comma 1 del d.lgs. 50/2016”.

L’Autorità ha ulteriormente ribadito che “nel nostro ordinamento vige il divieto di proroga e di rinnovo dei contratti pubblici, sancito dall'art. 23 della legge 18 aprile 2005 n. 62. La proroga ed il rinnovo si traducono infatti in una fattispecie di affidamento senza gara, con violazione dei principi comunitari di libera concorrenza e parità di trattamento”.

La proroga deve pertanto rivestire carattere eccezionale, utilizzabile solo quando non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali e, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'amministrazione, vi sia l'effettiva esigenza di assicurare il servizio nelle more del reperimento di un altro.

 

IN SENATO L’ESAME DELLA LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA DEL CODICE APPALTI

CONTRATTI PUBBLICI

Lo scorso 7 Settembre la Commissione lavori Pubblici del Senato ha avviato l’esame del disegno di legge delega del Governo contenente i criteri ai quali dovrà ispirarsi la revisione del Codice Appalti; il nuovo Codice dovrà essere adottato entro 6 mesi dall’approvazione della stessa legge delega con uno o più decreti legislativi.

Attualmente il disegno di legge, approvato nel luglio scorso dal Consiglio dei Ministri, indica 19 criteri che tendono ad avvicinare la nostra disciplina alle direttive europee (semplificazione, riduzione stazioni appaltanti, norme sull’ambiente e clausole sociali).

Tra i criteri figura anche l’intenzione di intervenire sul sistema di qualificazione delle imprese e sulle modalità di aggiudicazione. Di seguito si riportano i testi integrali delle norme che indicano questi obiettivi del nuovo Codice Appalti:

  • revisione e semplificazione del si­stema di qualificazione generale degli opera­tori, valorizzando criteri di verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, delle attività effettivamente eseguite e del ri­spetto della legalità, delle disposizioni rela­tive alla prevenzione antimafia, alla tutela del lavoro e alla prevenzione e al contrasto della discriminazione di genere, anche attra­verso l’utilizzo di banche dati a livello cen­trale che riducano le incertezze in sede di qualificazione degli operatori nelle singole procedure di gare e considerando la specifi­cità del settore dei beni culturali;
  • individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere ad au­tomatismi nella valutazione delle offerte e ti­pizzazione dei casi in cui le stazioni appal­tanti possono ricorrere, ai fini dell’aggiudi­cazione, al solo criterio del prezzo o del co­ sto, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d’offerta, te­nendo conto anche della specificità dei con­ tratti nel settore dei beni culturali.

 

STOP DELLA COMMISSIONE EUROPEA AL REVERSE CHARGE  SUGLI APPALTI CON IMPIEGO DI MANODOPERA

FISCO

La Commissione UE, con una comunicazione inviata il 22 giugno scorso al Consiglio dell’Unione europea, si è dichiarata contraria alla richiesta del Governo italiano di estendere il meccanismo dell’inversione contabile dell’IVA negli appalti e subappalti con prevalente impiego di manodopera in quanto tale misura: 

  • avrebbe un campo di applicazione estremamente ampio, riguardando diversi settori economici e diverse fasi produttive/distributive;
  • comporterebbe una maggiore disarmonizzazione tra il sistema IVA italiano e il sistema dell'IVA istituito dalla direttiva IVA;
  • costituirebbe un’ulteriore complicazione per le imprese in quanto ne aggraverebbe l'onere amministrativo, andando al di là di quanto necessario per affrontare una particolare situazione di frode;
  • non sarebbe efficace per arginare i fenomeni di frode connessa alla somministrazione di personale atipica.

La Commissione ha altresì evidenziato che all'Italia sono state già concesse due misure per contrastare le frodi IVA: il meccanismo dello split payment sulle forniture alla PA e l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica (sino al 31 dicembre 2021).

 

ENEA: INDICAZIONI SU RENDICONTAZIONE LAVORI TRAINATI

FISCO

In merito alla fruizione del Superbonus, l’Enea ha precisato che “le spese relative ai lavori trainati eseguiti sulle parti private, anche se parzialmente conclusi, possono essere inserite negli stati avanzamento lavori”.

Per quanto riguarda le spese relative alle coperture non disperdenti (nella Legge di Bilancio 2021 vi è la possibilità di detrarre al 110% anche le spese sostenute per isolare le coperture di sottotetti non riscaldati), Enea ha chiarito che: “le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura (tetto) non disperdente sono ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante”.

 

TAR ROMA: ANNOTAZIONI ANAC SOLO IN CASO SI FALSE DICHIARAZIONI E OMISSIONI DI DICHIARAZIONI

GIURISPRUDENZA

Il Tar Roma (Sentenza del 30/08/2021, n. 9421) ha dichiarato che il potere sanzionatorio esercitabile da parte dell’Anac scatta solo in caso di omesse informazioni richieste e false dichiarazioni.

L’art. 213, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016, come noto, stabilisce che “Nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, l’Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dalla stessa e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell’ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, entro il limite minimo di euro 250,00 e il limite massimo di euro 25.000,00. Nei confronti dei soggetti che a fronte della richiesta di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell’Autorità forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri e nei confronti degli operatori economici che forniscono alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione, dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, fatta salva l’eventuale sanzione penale, l’Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500,00 e il limite massimo di euro 50.000,00. Con propri atti l’Autorità disciplina i procedimenti sanzionatori di sua competenza”.

Concordemente con quanto già sancito dal Consiglio di Stato, il Tar Roma ha ribadito che la norma deve essere interpretata in senso restrittivo, in quanto la segnalazione comporta l’aperura di un procedimento finalizzato ad interdire la partecipazione alle pubbliche gare con effetti preventivi gravemente pregiudizievoli per l’operatore economico coinvolto.

 

CONSIGLIO DI STATO: ANCHE IL CERTIFICATO DI QUALITA’ PUò RIENTRARE NEL CONTRATTO DI AVVALIMENTO

GIURISPRUDENZA

Il Consiglio di Stato (Sentenza 3 Settembre 2021, n. 6212), diversamente da quanto inizialmente sancito dalla giurisprudenza, ha precisato che la certificazione di qualità può essere oggetto di avvalimento. La condizione richiesta è che tutte le risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria devono essere presenti nel contratto di avvalimento, ricomprendendo i fattori della produzione che hanno contribuito al conseguimento della certificazione di qualità.

Nel caso specifico, riguardante un appalto di lavori, i giudici hanno ritenuto sufficientemente determinato il contratto che elencava la messa a disposizione di tutti i mezzi necessari per l’esecuzione dell’appalto e per la qualificazione dell’ausiliata: know-how tecnologico e commerciale a mezzo del proprio responsabile della condotta dei lavori; un responsabile tecnico con la necessaria qualifica; il numero necessario di squadre tipo; il numero e tipo di operai, in base all’effettiva necessità in fase esecutiva; i mezzi necessari all’esecuzione dell’opera, analiticamente e specificamente indicati nel contratto e nell’allegato; cifra d’affari, ottenuta con lavori svolti, mediante l’attività diretta ed indiretta non inferiore a tre volte l’importo a base di gara previsto.

La giurisprudenza che si è espressa negli ultimi anni ha peraltro evidenziato che “Il contratto di avvalimento non deve quindi necessariamente spingersi, ad esempio, sino alla rigida quantificazione dei mezzi d’opera, all’esatta indicazione delle qualifiche del personale messo a disposizione ovvero alla indicazione numerica dello stesso personale. Tuttavia, l’assetto negoziale deve consentire quantomeno l’individuazione delle esatte funzioni che l’impresa ausiliaria andrà a svolgere, direttamente o in ausilio all’impresa ausiliata, e i parametri cui rapportare le risorse messe a disposizione” (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 11 maggio 2020, n. 2953; sent. 26 luglio 2017, n. 3682).

 

IL DIRITTO DI RECESSO NELL’APPALTO PRIVATO E L'INDENNIZZO DOVUTO ALL'APPALTATORE

GIURISPRUDENZA

In un contratto di appalto il committente è sempre libero, anche se i lavori sono già iniziati, di esercitare il diritto di recesso (art. 1671 del codice civile). Si tratta di un diritto svincolato da qualsiasi ipotesi di inadempimento dell’appaltatore “e può essere esercitato per qualsiasi ragione che induca il committente a porre fine al rapporto non essendo configurabile un diritto dell’appaltatore a proseguire nell’esecuzione dell’opera”. Esso è comunque esercitabile in presenza di fatti, tra cui anche il venire meno della fiducia nei confronti dell’appaltatore che presuppongono un non regolare svolgimento degli accordi presi (Corte appello Roma sez. III, 09/04/2021, n.2601) e comunque non richiede alcuna giusta causa.

Il committente è altresì libero di esercitare un recesso parziale dal contratto, attraverso la riduzione del quantitativo delle opere originariamente pattuite.

L’appaltatore avrà diritto ad un indennizzo determinato sulla base delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno (utile netto che l’appaltatore avrebbe avuto dai lavori non eseguiti se avesse potuto portare a termine l’opera).

 

ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO

CONVENZIONI

Ricordare alle imprese che è attivo lo sportello qualificazione Aniem Lazio per assistere e fornire consulenza su tutte le tematiche inerenti attestazioni Soa (attestazione, triennale, rinnovo) ed alle certificazioni Iso. Le imprese possono contattare i nostri uffici scrivendo a  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.   oppure telefonando al numero 334.9767911.

 

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La digitalizzazione dell’industria non è una trasformazione per pochi eletti. Anche le piccole e medie imprese, con tutte le difficoltà del caso, si sono messe in marcia e ora un’indagine svolta per il ministero dello Sviluppo economico dalla società Met, in vista della prossima Relazione annuale del garante Pmi, parla di una prima inversione di tendenza: quasi una su tre utilizza tecnologie 4.0 o ha in programma di farlo.  Fonte

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